Sentenza 13 marzo 2007
Massime • 1
La persona offesa del delitto di usura non può rispondere, in concorso con l'erogatore del prestito usurario, di ricettazione del denaro ricevuto, per l'impossibilità di individuare nella sua condotta il perseguimento di un ingiusto profitto, elemento finalistico del dolo di ricettazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2007, n. 25828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25828 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 13/03/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - N. 301
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 042199/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN DO, N. IL 12/11/1951;
2) LA OR EL, N. IL 28/08/1942;
3) PA SE, N. IL 18/03/1963;
avverso SENTENZA del 01/03/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO Antonio;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MURA A., che ha concluso per il rigetto dei ricorsi di PA e IN, per l'inammissibilità del ricorso di LA OR.
Uditi i difensori Avv.ti VIGNOLA e GIRARDI che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi, in subordine la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23/03/2005, il Tribunale di Napoli dichiarava IN DO, LA OR EL e PA SE colpevoli del reato di cui agli artt. 110 - 648 c.p., così modificato il capo d'imputazione sub B) della rubrica (art. 648 ter c.p.), e, concesse le attenuanti generiche a IN DO, condannava lo stesso IN alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione ed Euro 1.000,00, di multa e LA OR EL e PA SE alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed Euro 1.500,00, di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare;
dichiarava non doversi procedere nei confronti del PA in ordine al reato di usura in danno del IN perché estinto per prescrizione e assolveva il medesimo PA dal delitto di tentata estorsione sempre in danno del IN ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2. Esponeva il Tribunale che il IN, titolare della società finanziaria Synthesis, nella seconda metà del 1991 versava in oravi difficoltà economico - finanziarie, perché essa era esposta verso le banche e gravata da impegni che non riusciva ad onorare, anche e soprattutto in relazione all'operazione economico - commerciale che la vedeva coinvolta nel risanamento della società facenti capo a CA AE, società che gestivano due dei maggiori teatri napoletani;
nel detto periodo, dunque, il IN necessitava di somme ingenti e, non potendo ottenere più credito dagli istituti hancari, si rivolse a privati;
ira costoro, vi erano gli imputati PA SE e LA OR EL, entrambi collegati a IR RI, capo dell'omonimo clan di stampo camorristico operante nella zona di MONTESANTO, i quali a più riprese consegnarono al predetto, sia in contanti che in titoli od effetti, rilevanti somme di denaro;
tali somme, per ammissione espressa del LA OR ed implicita del PA, provenivano dal menzionato boss".
Il Tribunale, ritenuta provata la consapevolezza, non solo da parte del PA e del LA OR, ma anche dal IN, della provenienza del denaro da attività delittuose del clan camorristico in questione, affermava la responsabilità di tutti e tre gli imputati per il delitto di ricettazione.
La Corte di Appello di Napoli, con decisione dell'1/3/2006, confermava la sentenza impugnata dal IN, dal PA e dal LA OR.
Avverso la decisione della Corte territoriale, hanno proposto ricorso per Cassazione gli imputati.
IN DO deduce i seguenti motivi:
1) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 648 c.p.. Evidenzia il ricorrente che nella prima parte della motivazione della sentenza impugnata viene riportato il fatto così come ricostruito dal Tribunale:
"il IN, titolare della società finanziaria SYNTHESIS, nella seconda metà del 1991, versava in gravi difficoltà economico - finanziarie, perché esposta verso banche e gravata da impegni che non riusciva ad onorare anche e soprattutto in relazione all'operazione economico - commerciale che la vedeva coinvolta nel risanamento delle società facenti capo a CA AE, società che gestivano due dei maggiori teatri napoletani;
nel detto periodo, dunque il IN necessitava di somme ingenti e, non potendo più ottenere credito dagli istituti bancari, si rivolse a privati;
tra costoro vi erano gli odierni imputati PA SE e LA OR EL, entrambi collegati a RO RI, capo dell'omonimo clan di stampo camorristico operante nella zona di MONTESANTO." Evidenzia ancora il ricorrente che il PA SE risultava imputato di usura in danno del IN il quale a fronte dei finanziamenti ricevuti, aveva pagato interessi elevatissimi nella misura del 7% al mese.
In tal riconosciuta e non contestata situazione di fatto la difesa del IN proponeva specifico motivo di appello sostenendo la insussistenza del reato di ricettazione per la impossibilità concettuale di ipotizzare tale reato a carico di chi sia costretto a ricorrere all'usura, attività che di solito, non viene svolta da "gentiluomini" e che, il più delle volte, viene impiegato "denaro sporco", nella migliore delle ipotesi, frutto di precedenti reati della stessa natura, sicché se si ritenessero conciliabili i due reati, si verificherebbe, paradossalmente, che tutti gli usurati sarebbero quasi sempre imputabili di ricettazione. La Corte territoriale non contesta in alcun modo il fatto (e cioè che "l'imputato fosse in realtà soltanto vittima di usura") ma sostiene - erroneamente, ad avviso del ricorrente - che in caso di usura ben può sussistere, a carico dell'usurato, il reato di ricettazione;
ed, infatti, così motiva:
"l'argomentazione è errata in diritto: il fine di profitto richiesto dalla norma non si identifica nel fine illecito o ingiusto, ma in qualsiasi utilità, anche non patrimoniale, che l'agente si proponga di conseguire, come nella fattispecie il salvataggio delle sue società" (Cass. costante v. per tutte 9/6/81 Fanza)". In definitiva, la Corte d'Appello è incorsa in un errore addirittura macroscopico avendo affermato, in sostanza, che anche l'usurato commette reato di ricettazione quando il denaro ricevuto sia di provenienza illecita ed, anzi, anche quando (come evidenziato in altro motivo di gravame) vi sia, da parte sua, il semplice sospetto di essa.
2) Ulteriore erronea applicazione dell'art. 648 c.p., con riferimento al profilo oggettivo del reato relativo alla necessaria illecita provenienza da delitto del denaro ricevuto - Carenza di motivazione. La difesa, sia nei motivi dell'appello e sia nella discussione, sottolineava che per la configurabilità del reato di ricettazione era necessaria, dal punto di vista oggettivo, la prova per il bene ricevuto fosse certamente proveniente da delitto così come esplicitamente richiede la norma incriminatrice.
Nel caso di specie, invece vi era soltanto la prova di una generica provenienza illecita di denaro tenuto conto che esso, sia pure per via indiretta, era ricollegabile a RO RI, capo di un clan camorristico.
La Corte ha così motivato sul punto:
"Per l'impossibilità di individuare le somme ricevute alla fine del IN come provenienti certamente da attività illecite e costituenti delitto, l'argomentatone e stata già efficacemente contrastata dal primo giudice, che ha sottolineato la natura fungibile del bene - denaro oggetto della ricettatone.. Va quindi anche qui soltanto ribadito che trattasi di denaro "sporco " apparendo ultronea ogni indagine volta ad individuare il reato presupposto ".
La motivazione addotta dalla Corte, ad avviso del ricorrente, appare, per un verso, carente e, per altro verso, incongrua sotto il profilo logico.
Ed invero, allorquando il denaro sporco sia stato versato in banca e si sia, quindi, "confuso" con tutta la massa dei depositi ivi giacenti, non è più possibile, secondo la giurisprudenza di Codesta Corte, ipotizzare poi il reato di riciclaggio che della ricettazione costituisce una figura specifica (cfr. Cass. Sez. 2, Sent. 13155 di 24/11/86 rv. 174380): "In tema di riciclaggio stante la fungibilità del denaro non può dubitarsi che il deposito in banca di denaro "sporco " realismi automaticamente la sostituitone di esso, essendo la banca obbligata a restituirne la stessa quantità di denaro depositato".
Nel caso di specie, è proprio ciò che è accaduto avendo la stessa Corte territoriale sottolineato che la maggior parte delle somme vennero erogate al IN mediante assegni bancari e, quindi, solo dopo che il denaro "sporco" era già stato ripulito con il deposito in banca.
Anche per l'aspetto oggettivo del reato di ricettazione, quindi, la motivazione della sentenza impugnata appare meritevole di censura. 3) Erronea applicazione dell'art. 648 c.p., con riferimento all'asserita compatibilità del dolo eventuale con tale ipotesi criminosa
Tale compatibilità è stata esclusa da numerosissime sentenze della Suprema Corte.
4) Palese illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del dolo da parte del IN.
Dagli atti emerge, in maniera in equivoca, per ammissione della stessa Corte di Appello, che, allorquando il IN nel mese di luglio del 1991 chiese ed ottenne prestiti mediante il PA ed il LA OR non sapeva assolutamente che costoro agissero per conto di RO RI, circostanza che egli apprese soltanto nel successivo mese di settembre, quando i prestiti erano cessati sicché i successivi rapporti con i predetti - che riguardavano le reiterate richieste di restituzione - costituiscono un "post factum" non punibile rispetto al momento consumativi della asserita ricettazione. La Corte, per sostenere, comunque, la sussistenza dell'elemento psicologico, si rifugia nella ipotesi del dolo eventuale;
doveva, però, in tal caso tener conto, non più della allarmante personalità del capo - clan RO RI (persona ignota al IN al momento della ricezione del prestito), ma di quella ben meno preoccupante del PA e del LA OR, circostanza questa che avrebbe dovuto comportare una ben diversa valutazione in ordine al comportamento ed all'elemento soggettivo attribuibile all'imputato non potendo sfuggire ai Giudici di merito la profonda differenza tra le due diverse situazioni di fatto.
Chiede, pertanto, il ricorrente l'annullamento della sentenza impugnata.
LA OR EL deduce i seguenti motivi:
MOTIVO PRIMO
Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Nullità della sentenza di primo grado (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c).
La sentenza di primo grado deve essere ritenuta nulla non essendo stato il LA OR ritualmente citato dinanzi al Tribunale in prime cure.
Tale violazione dei diritti dell'imputato è stata tempestivamente denunciata nei motivi dell'appello avverso la sentenza di primo grado, ma la Corte territoriale h ritenuto di rigettare il gravame sul presupposto di una ritenuta genericità di doglianza.
Peraltro, la denunzia di difetto di rituale citazione del ricorrente, lungi dal potersi valutare come generica doglianza imponeva alla Corte di merito quanto meno di esaminare (e, se nel caso, rigettare) il motivo di appello: tale omissione inficia la sentenza gravata con la conseguenza che la stessa deve essere annullata e gli atti rimessi al P.M..
SECONDO MOTIVO
Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di ricettazione (art. 606 c.p.p., lett. e). Macroscopico è il vizio di motivazione (deducibile nelle forme novellate dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in ordine alla ritenuta sussistenza della fattispecie del delitto di cui all'art. 648 c.p., sia con riferimento all'elemento obiettivo che a quello psicologico del reato.
TERZO MOTIVO
Mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla misura della pena irrogata (art. 606 c.p.p., lett. e). Sul punto concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la misura (eccessivamente rigorosa) della pene irrogata la motivazione della Corte di Appello appare, a dir poco, carente. Più correttamente può dirsi che trattasi di motivazione apparente in quanto, a ben vedere, non da ragione del convincimento che ha indotto i Giudici di secondo grado a negare al LA OR quanto, invece, connesso al coimputato IN.
Il generico (e, quindi, sintomo di apparenza della motivazione) riferimento ai precedenti del ricorrente non può valere ad escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che, d'altronde, avrebbero dovuto essere, comunque riconosciute al fine di pervenire alla comminatoria di una pena che attenuasse gli effetti della previsione canzonatoria particolarmente severa (e poco flessibile) di cui all'art. 648 c.p., comma 1. Per tali motivi, il ricorrente chiede che la Corte di Cassazione, in accoglimento dei suesposti motivi di ricorso, voglia:
1) annullare la sentenza impugnata per la nullità della sentenza di primo grado in conseguenza del difetto di rituale citazione a giudizio dell'imputato;
2) annullare la sentenza impugnata per difetto della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di ricettazione. 3) annullare la sentenza impugnata per difetto della motivazione in ordine al mancato riconoscimento al LA OR delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., nonché in ordine alla misura della pena applicata.
4) previa sospensione del presente giudizio, ritenuta la non manifesta infondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale della norma di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, per contrasto con l'art. 3 Cost., rimette gli atti alla
Corte Costituzionale.
PA SE deduce i seguenti motivi:
A) In via principale - violazione e falsa applicazione di L. ex art.606 c.p.p., comma 1, lett. b), in riferimento agli artt. 52, 521 c.p.p., comma 23, art. 522 c.p.p., violazione del diritto di difesa in relazione agli artt. 2 e 24 Cost., comma 2. B) In via subordinata - contraddittorietà e/o carenza di motivazione erronea valutazione delle risultanze processuali insussistenza della prova.
La Corte di Appello, al pari del Primo Giudice, non ha argomentato (rectius lo ha fatto in modo assolutamente carente) sul come sia possibile nella sostanza, che nei confronti del PA non siano state ritenute insussistenti le prove della sua estraneità al delitto di usura al danno di IN (perché, in tal caso, egli andava mandato assolto e non dichiarato n.d.p. per prescrizione) e poi sia stato condannato per un'imputazione (in concorso con la ipotizzata vittima dell'usura) palesemente in contrasto con la prima (che lascia intuire un proprio, illecito vantaggio economico del PA, "ergo" la titolarità, almeno parziale, dello stesso delle somme asseritamente "ricettate").
Con tale motivo di doglianza si intende biasimare l'accoglimento, da parte sia del Primo sia del Secondo Giudice, della modifica della contestazione accusatoria, in seguito alla quale l'odierno ricorrente è stato condannato per fattispecie diversa rispetto alla originaria contestazione.
Appare evidente come il P.M., prima, il Tribunale poi e, da ultimo, la Corte di merito, siano incorsi in violazione di legge, non avendo l'accusa richiesto di procedere e non avendo il giudicante provveduto nelle forme di cui all'art. 520 c.p.p., notificando all'imputato la diversa qualificazione giuridica del fatto.
Il processo, così come originariamente impostato dall'accusa, appare fornire una inverosimile ricostruzione dei fatti e delle condotte che, viceversa, valutati nella loro oggettività dovevano indurre a ritenere il PA del tutto estraneo rispetto alle ipotizzate condotte di reimpiego previste dall'art. 648 ter c.p., con la conseguenza che lo stesso andava assolto con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reatò.
Non appare affatto condivisibile l'applicazione della norma di carattere generale (art. 648 c.p.) a fronte di una condotta (quantomeno del PA) che non poteva ritenersi integrare gli estremi della norma a carattere speciale (art. 648 ter c.p.). In tema di comparazione tra la norma di cui all'art. 648 ter c.p., e quella di cui all'art. 648 c.p., del codice, da ultimo contestata al PA e posta alla base della condanna comminata, poi confermata in appello, va altresì evidenziato come non sussistano sufficienti motivazioni riguardo all'elemento di dolo.
Se infatti vi è rapporto di continenza tra dette norme nel senso che quella speciale contiene in sè tutti gli elementi di quella generale, vero è che diversa appare la configurabilità dell'elemento psicologico per ciascuna di esse.
La prova dea colpevolezza del PA per il delitto di ricettazione, in buona sostanza, è stata data per acquisita in conseguenza della sola mancata giustificazione, da parte di questi, circa la disponibilità di tali somme, lasciando indimostrata - perché indimostrabile - la sussistenza del dolo specifico richiesto per l'applicazione della norma sostanziale ritenuta violata. Alla luce di tali argomentazioni, la Corte d'Appello avrebbe dovuto ritenere non raggiunta la prova sufficiente sotto il profilo dell'elemento psicologico della norma che si assume violata, mandando assolto il PA a i sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2. Chiede, pertanto, il ricorrente che la Corte di Cassazione voglia:
1. in via principale annullare senza rinvio la sentenza emessa in data 1/3/06, depositata il 10/4/06, della corte di Appello di Napoli, mandando assolto il PA - quantomeno art. 530 c.p.p., ex 2 comma, - perché il fatto non sussiste, ovvero per non aver commesso il fatto.
2. in via subordinata, previa derubricazione all'ipotesi di cui all'art. 712 c.p., dichiararsi il non doversi procedere nei confronti del ricorrente per intervenuta prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso del IN - assorbente rispetto agli altri - è fondato e, come tale, va accolto con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla sua posizione.
Il IN risulta essere, nel presente procedimento, parte offesa del "delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. e art. 644 c.p., perché PA SE, in concorso con persone in corso di identificazione con più anioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, approfittando dello stato di bisogno di IN DO, ed in particolare dello stato di dissesto della società Syntesis, si faceva dallo stesso promettere e dare in corrispettivo di più mutui dell'importo complessivo di L. 100.000.000, interessi usurati pari al tasso del 6% mensile, pretendendo il rilascio di assegni bancari in garanzia di importo corrispondente, cosi ottenendo il pagamento della somma complessiva di L. 130.000.000: in Napoli, tra il giugno 1991 ed il gennaio 1994".
Il fatto è, come risulta dalle sentenze di 1 e 2 grado,
incontestato. Invero, "come emerge dalle dichiaralo dei soggetti coinvolti e dall'insieme degli atti di indagine la società Syntesis, fin dal febbraio 1991, entrò in crisi, crisi che culminò nel successivo mese di luglio, epoca in cui certamente il IN cominciò a chiedere finanziamenti da più parti avendo disperato bisogno di liquidità " (pag. 3 sent. 2 grado). Già il Tribunale aveva già messo in evidenza che "il IN DO era il personaggio maggiormente interessato nella vicenda, essendo egli e le sue società (in particolare la Syntesis) in grave crisi economico - finanziaria e alla costante ricerca di mutui e finanziamenti" (pag. 8 sent. 1 grado). Sempre il Tribunale ha dato, poi, atto che il PA "aveva ammesso pacificamente di aver dato, a tassi usurai oltre L. 100 milioni ai IN".
Il IN risulta, altresì, essere parte offesa "del delitto p.c.p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., art. 56 c.p., e art. 629 c.p., commi 1 e 11, in relazione all'art. 628 c.p., comma 11, n. 1, perché
il PA in concorso e di unione con altre persone non identificate, mediante reiterate minacce, consistite nel prospettare più volte a IN DO che, in caso di mancato pagamento, avrebbe attentato all'incolumità sua e dei suoi cari, ed avrebbe attentato al bar "caffè delle arti" (gestito dalla convivente del IN, BA OR), compiva atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere IN DO a corrispondere interessi usurati ulteriori rispetto a quelli, già illecitamente percepiti, di cui al capo C, per procurarsi il corrispondente ingiusto profitto con altrui danno, non riuscendo nell'intento per la resistenza della persona offesa, che denunciava i fatti alla Polizia"; (delitto dal quale il PA è stato assolto ex art. 530 c.p.p., comma 2, avendo il IN attenuato in dibattimento le dichiarazioni rese nella fase delle indagini, attribuendo al PA solo richieste animate e pressanti ma non vere e proprie minacce o aggressioni). Il IN risulta, infine, imputato con il PA e il LA OR ed altre persone) del
"delitto p. e p. dagli artt. 110, 648 ter c.p., perché in concorso tra loro, impiegavano in attività finanziaria, in particolare immettendo nel patrimonio della società Syntesis, società di investimento denaro contante e titoli provenienti dai delitti di estorsione aggravate, traffico di stupefacenti o da altri commessi dal clan di RO RI, consapevoli della provenienza illecita in Napoli nel 1991 e in data anteriore o prossima"; (poi ritenuto in sentenza come ricettazione).
Ciò posto, osserva questa Corte di legittimità che - al di là della circostanza se il IN fosse o meno a conoscenza della provenienza illecita del denaro consegnatogli dal PA (denaro proveniente dall'attività del sodalizio camorristico di RO RI), e al di là della questione se il dolo eventuale (ritenuto dalla Corte territoriale) sia compatibile con il reato di ricettazione - (atteso il forte contrasto giurisprudenziale esistente sul punto) - dirimente è la constatazione che è concettualmente ed ontologicamente impossibile configurare in capo alla parte offesa del delitto di usura il concorso con l'autore di tale reato nel delitto di ricettazione avente ad oggetto il denaro del prestito usurario. Va, in proposito, affermato che, quanto all'elemento del profitto, la cui presenza connota la ricettazione come reato a dolo specifico, per la sua sussistenza deve ritenersi necessario il requisito dell'ingiustizia, così disattendendosi quella giurisprudenza (in realtà molto remota), secondo cui "il profitto può essere anche giusto, poiché la previsione normativa del reato di ricettatone non richiede che il profitto perseguito dall'agente sia ingiusto" (Cass.9/6/1981, Fanza;
7/3/1979, Ledita, ove si precisa che la "sussistenza del reato di ricettazione non è esclusa dalla circostanza che l'agente abbia ricevuto denaro o la cosa, di cui si conosce la provenienza delittuosa, a titolo di prestazione o controprestazione nell'ambito di un rapporto giuridico sinallagmatico". A tale impostazione si oppone altra giurisprudenza, (anch'essa, comunque, molto remota), secondo cui "in ogni ipotesi caso in cui la dazione costituisca una controprestazione per l'adempimento di obbligazioni giuridiche e naturali, manca il dolo specifico del delitto di ricettazione, in quanto il ricettatore del denaro o delle cose di provenienza delittuosa non riceve le stesse per procurare a sè un profitto, ma quale corrispettivo giustificato dalle sue qualità personali o di rapporti interpersonali con il reo in relazione a prestazioni d'opera, di servizi o di beni di consumo a favore del reo stesso (ad es. coniuge e figli dell'affiliato alla mafia, alla camorra, avvocati difensori di imputati inequivocabilmente dediti solo al delitto;
fornitori degli stessi individui per le merci loro consegnate": Cass. 27/09/1984, Tana). E si oppone, altresì, la migliore dottrina che sostiene la tesi dell'implicita necessità del requisito dell'ingiustizia e rileva che sarebbe inconcepibile punire un soggetto che consegue un risultato non in contrasto con l'ordinamento, stante, altresì, la funzione del dolo specifico, che è quella di limitare l'ambito della punibilità. In sostanza, ritiene questa Corte di legittimità, il profitto proprio od altrui, al quale l'agente mira, deve essere un profitto ingiusto: non avrebbe senso punire un soggetto che persegue un risultato approvato dall'ordinamento giuridico;
inoltre, il rapporto con la truffa -nella quale è espressamente richiesta la ingiustizia del profitto - diventerebbe di difficile distinzione e, per di più, si violerebbe la linea di confine rispetto all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni;
decisivo è, comunque, il parallelismo con il delitto di furto: così come nel furto il profitto deve essere ingiusto anche se la legge non pone espressamente quel requisito, così nella ricettazione tale requisito deve essere considerato implicito.
Sulla base di tale principio, se già non sembra possibile ipotizzare il dolo specifico e, cioè, che l'agente agisca per il conseguimento di un profitto ingiusto, nella ipotesi di mutuo oneroso (contratto a prestazioni corrispettive), esso è, a maggior ragione, assolutamente da escludere nella ipotesi di prestito con interessi usurari, soprattutto ove si consideri che "io stato di bisogno", (ritenuto, nella specie, sussistente) si identifica in una situazione che, se non elimina del tutto, comunque, limita concretamente la volontà di scelta e di autodeterminazione del soggetto inducendolo o costringendolo a ricorrere al credito, ad accettare condizioni usurarie, a sottostare, così, alla esosa richiesta dell'agente usuraio. In sostanza, lo stato di bisogno limita la volontà del soggetto il quale si determina a contrattare in una condizione di inferiorità psichica che vizia il consenso (Cass. sez. 2, 21/2/1999 n. 1997, Legoratto;
id. 15/7/1996, Zuccaio;
id. 29/4/1998 n. 5079, RTV 210603; sez. 1, 26/6/2003, n. 27790, Riv. 224997). Orbene, diventa davvero arduo ipotizzare il fine specifico di conseguire un ingiusto profitto, in chi, versando in stato di bisogno ed essendo così costretto a ricorrere al prestito, riceve denaro (e, cioè, un bene fungibile), che deve essere restituito, maggiorato degli interessi usurari;
e diventa ancora più arduo ove si consideri che, nella specie:
a) Il IN, per come è incontestabilmente accertato, era stato costretto a chiedere il prestito e a corrispondere interessi usurari per "il salvataggio delle sue società" (così a pag. 5 della sent. della Corte di Appello che utilizza tale circostanza per affermare, erroneamente, che comunque il IN avrebbe ricevuto un "profitto" dalla ricezione del denaro: donde la configurabilità del delitto di ricettazione attesa la ritenuta consapevolezza della provenienza illecita del denaro);
b) Il IN, in corrispettivo del denaro (L.. 100 milioni) era stato costretto non solo a corrispondere interessi usurari, ma anche a rilasciare assegni bancari in garanzia dell'importo corrispondente (al capitale e agli interessi), si che l'usuraio otteneva il pagamento della somma complessiva di L. 130.000.000;
c) Il IN risulta essere anche parte offesa del reato di estorsione da parte dell'agente usuraio che compiva atti idonei diretti in modo non equivoco (minaccia di attentare alla incolumità sua e dei suoi cari), a costringere il IN a corrispondere interessi usurari rispetto a quelli già illecitamente percepiti (reato dal quale l'usuraio veniva assolto ex art. 530 c.p.p., comma 2. In tale situazione di "grave crisi del IN" e di "dissesto della società Syntesis" diventa irrilevante accertare la consapevolezza della parte offesa del delitto di usura della illecita provenienza del denaro (consapevolezza, comunque, contestata dall'imputato sia nei motivi di appello che di ricorso), attesa la sussistenza dello stato di bisogno - e, quindi, della coartata volontà di autodeterminazione del IN - e l'assenza di qualsivoglia ingiusto profitto, desumibile dalla indifferibile necessità di ricorrere al prestito usuraio per salvare le proprie aziende, assenza maggiormente enfatizzata dall'avere il IN rilasciato all'agente usuraio gli assegni bancali a garanzia dell'importo corrispondente al capitale e agli interessi. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio nei confronti del IN DO.
Il ricorso del LA OR è inammissibile per assoluta genericità dei motivi, oltre che per la manifesta infondatezza degli stessi. Del tutto generica è, innanzitutto, l'eccezione di nullità della sentenza di 1 grado non essendo stato indicato alcun motivo o atto processuale da cui desumere che l'imputato non era stato ritualmente citato innanzi al Tribunale. Del resto, la stessa Corte di Appello aveva respinto l'eccezione formulata in rito dal LA OR "tanto generica che non consentirne una verifica processuale". Patimenti generica è la doglianza di vizio di motivazione con riferimento sia all'elemento oggettivo che a quello psicologico del reato di ricettazione, risolvendosi la censura in astratte e irrilevanti argomentazioni che sono, peraltro, del tutto infondate, avendo i Giudici di merito incontestabilmente accertato - con riferimento a precise risultanze processuali, puntualmente indicate e valutate - come il LA OR fosse consapevole della illecita provenienza del denaro consegnatogli dal "boss" della locale camorra RO RI, di cui egli ben conosceva lo spessore criminale e la sua qualità di latitante.
Generiche, oltre che palesemente infondate, si appalesavano poi anche le doglianze in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche e al trattamento sanzionarono, atteso che, sul punto, la Corte territoriale ha adeguatamente motivato con riferimento agli "allarmanti, reiterati, specifici precedenti penali a carico dello stesso".
Manifestamente infondata, come già ripetutamente affermato da questa Suprema Corte - è, infine, l'eccezione di illegittimità costituzionale della L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 3, ritenuta, peraltro, fondata dalla Corte costituzionale solo con riferimento al giudizio di 1 grado.
Il ricorso del PA è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.
Quanto al denunziato vizio di carenza e di contraddittorietà della motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione, osserva questa Corte di legittimità che sia la Corte di Appello, sia soprattutto il Tribunale, hanno dimostrato - con riferimento a precise risultanze probatorie, singolarmente indicate e correttamente valutate, come l'imputato fosse sicuramente consapevole della provenienza, dal clan camorristico di RO RI, del denaro poi consegnato, con pattazioni usurarie (6% al mese 72% all'anno) a IN DO.
Quanto alla eccezione di violazione dell'art. 521 c.p.p., si osserva che la Corte di merito ha correttamente precisato come "alcuna immutazione del fatto vi sia stata e come quindi non vi sia stata alcuna violazione del principio di correlatone tra accusa e sentenza, (per le ragioni egregiamente espresse dal primo giudice, il quale, quindi, non era tenuto ad applicare ne' l'art. 521 c.p.p., ne' a trasmettere gli atti al P.M.: al riguardo si sottolinea che l'imputazione contestata ex art. 648 ter c.p.p., conteneva in sè tutti gli estremi del reato di fatto poi ritenuto, ex art. 648 c.p., donde il Tribunale si è limitato a qualificare diversamente la detta imputazione, applicando correttamente le regole sul principio di specialità".
Ha fatto così, la Corte territoriale corretta applicazione del principio già affermato da questa Suprema Corte secondo cui "sussiste violazione del principio di correlatone della sentenza all'accusa contestata solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eteregoneità o di incompatibilità sostanziale;
nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato posto, cosi, di fronte - senza avere avuto alcuna possibilità di difesa - ad un fatto del tutto nuovo. Siffatta violazione non ricorre, invece, quando nella contestatone considerata nella sua interessa, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenzà (Cass. 11 aprile 1994, De Vecchi, Riv. N. 197831; id. 17 ottobre 1994, Armatimi, Riv. 199992; id. 34 maggio 1994, Tomasic, Riv. n. 198689). Ed, invero, tra il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e quello di riciclaggio, nonché tra quest'ultimo e quello di ricettazione vi è un rapporto di specialità, che discende dal diverso elemento soggettivo richiesto dalle tre fattispecie incriminatici, essendo comune l'elemento materiale della disponibilità di denaro o altra utilità di provenienza illecita: il delitto di cui all'art. 648 c.p., richiede una generica finalità di profitto, quello di cui all'art. 648 bis c.p., lo scopo ulteriore di far perdere le tracce della origine illecita, quello, infine, di cui all'art. 648 ter che tale scopo sia perseguito facendo ricorso ad attività economiche o finanziarie (Cass. sez. 2, 10 gennaio 2003, Sirani, RIV 224394). In sostanza, la comparazione tra il reato di ricettazione e quello di impiego di denaro di provenienza delittuosa dimostra che tutti gli elementi previsti dalla norma di carattere generale, quale deve considerarsi l'art. 648 c.p., sono presenti in quella a carattere speciale di cui all'art. 648 ter c.p., (e dall'art. 648 bis c.p.), la quale contiene in sè un elemento specializzante costituito da un'attività ulteriore rispetto alla ricezione del denaro, di beni o di altra utilità, e, cioè, dal relativo impiego in attività economiche o finanziarie.
Non ricorre, conclusivamente, nel caso di specie, alcuna immutazione del fatto contestato, in quanto i due fatti (quello contestato e quello ritenuto), si trovano in rapporto di continenza nel senso che la norma generale comprende quella speciale con conseguente possibilità per gli imputati di svolgere adeguata difesa anche in relazione al fatto come diversamente qualificato.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna degli imputati PA e LA OR al pagamento, in solido, delle spese processuali e al versamento, ciascuno, della somma di Euro 1.000,00, alla cassa delle ammende
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, TI sezione penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di IN DO. Dichiara inammissibile i ricorsi del LA OR e del PA che condanna al pagamento, in solido, delle spese processuali e al versamento, ciascuno, della somma di Euro 1.000,00, in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2007