Sentenza 1 agosto 2002
Massime • 1
A seguito della morte di un gestore di una rivendita di generi di monopolio, questa, in quanto complesso di beni organizzati per l'esercizio di attività commerciale, può costituire una componente dell'asse ereditario, suscettibile di divisione tra coeredi, mentre la licenza amministrativa, pur se dopo la morte del de cuius sia stata dall'amministrazione competente intestata ad uno dei coeredi, non può far parte del compendio ereditario, trattandosi di concessione amministrativa, di cui al titolare della rivendita non è concesso disporre "post mortem" affinché ne godano gli eredi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2002, n. 11402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11402 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - rel. Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CH MA, CA OS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA FARNESINA 269, presso lo studio dell'avvocato DANIELE COSTI, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CA NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI LEUTARI 21, presso lo studio dell'avvocato STEFANO CAPONETTI, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
CA IA, CA OL;
- intimate -
avverso la sentenza n. 1256/99 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 22/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/01 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato Daniele COSTI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Stefano CAPONETTI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LI NN conveniva davanti al tribunale di VE CC AR, LI SA, LI MA e LI NI per sentire dichiarare la nullità delle scritture del 6/8/1988 e del 6/2/1991, con la prima delle quali la CC, moglie del defunto LI EL, aveva donato ai figli MA, SA, NI e NN LI, con riserva di usufrutto, oltre ad un suo immobile, la quota di sua spettanza dell'eredità del marito, ed i donatari coeredi avevano, a loro volta, diviso il compendio costituito sia dai beni ereditari del defunto genitore sia da quanto loro donato dalla genitrice;
e, con la seconda, LI MA e NN, dandosi atto della nullità della scrittura 6-81988, avevano venduto a LI SA "quanto loro pervenuto" con la scrittura medesima ed avevano proceduto alla divisione del compendio ereditario indiviso, comprendendo in esso l'esercizio di rivendita di tabacchi, sito in Lariano.
Si costituiva il solo SA LI, chiedendo il rigetto della domanda attrice e, in via riconvenzionale, il trasferimento delle porzioni immobiliari compravendute tra le parti.
Con sentenza depositata il 18/12/1995, il tribunale: a) dichiarava la nullità dei contratti di cui alla scrittura privata del 6/8/1988 (contenente donazione e divisione); b) dichiarava che l'asse ereditario del fu LI EL era costituito, oltre che dagli immobili di cui alla denuncia di successione, anche dall'"azienda commerciale di rivendita di tabacchi" sopra menzionata, "desumendosi ciò dall'intestazione della concessione in favore del de cuius volturata (rectius: attribuita) in favore del coniuge soltanto dopo la sua morte"; c) riteneva valido, invece, ex art. 1478 c.c. (vendita di cosa altrui), l'atto di cui alla scrittura 6/2/1991, e provvedeva, quindi, per il prosieguo delle operazioni divisionali, riservando al definitivo la decisione sulle spese.
Avverso la sentenza proponevano appello CC AR e LI SA con un unico motivo, con il quale deducevano che l'azienda commerciale di rivendita di tabacchi in Lariano non faceva parte dell'asse ereditario e, come tale, doveva essere esclusa dalla divisione.
Si costituiva la sola LI NN, contestando la fondatezza di tale assunto.
Con sentenza depositata il 23/4/1999, la corte di appello di Roma ha rigettato l'appello e confermato la sentenza impugnata, condannando, in solido, gli appellanti alle spese del grado e disponendo la trasmissione di copia della sentenza all'ufficio del Registro - successioni di VE, "per la verifica dell'inclusione nella denuncia di successione n. 89, vol. 36 a LI EL, deceduto in Lariano il 14/6/1977, dell'azienda concernente la rivendita di tabacchi n. 1, sita in Lariano".
La corte territoriale ha così deciso, in quanto ha ritenuto che l'azienda in questione (rivendita di tabacchi) - la cui gerenza provvisoria da parte della CC era stata assunta in data 1/8/1977, e, quindi, successivamente al decesso di LI EL, avvenuto il 14/6/1977 - in assenza di qualsiasi atto dismissivo della titolarità, e neppure della relativa gestione, fa parte dell'asse ereditario del defunto LI EL, "secondo il valore avuto al momento dell'apertura della successione". E ciò per il motivo che "il complesso dei beni organizzati e come tali costitutivi dell'azienda (attraverso cui si esercita l'impresa) contribuiscono senz'altro a comporre detto asse, nelle sue poste attive e passive, senza che possa interferire il problema del suo successivo effettivo esercizio e, con esso, quello della titolarità delle relative licenze, autorizzazioni, ecc.... in favore di uno o più coeredi, oppure di un terzo" (così in sentenza).
Una volta assodato, dunque, che la tabaccheria in questione è da ricomprendere nell'asse ereditario di LI EL, come correttamente statuito dal giudice di prime cure, va rimessa al prosieguo delle operazioni divisionali la determinazione del suo effettivo valore, "tenuto conto che lo svolgimento dell'esercizio - si legge sempre nella sentenza della corte di appello - ha avuto luogo senza soluzione di continuità e quindi senza interruzione per la capacità di guadagno dell'azienda in discorso".
Ricorrono per la cassazione della sentenza CC AR e LI SA, deducendo due motivi di gravame.
Resiste con controricorso LI NN.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciano i ricorrenti:
1) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 C.P.C.) - Erronea interpretazione degli atti e documenti di causa,
per avere ritenuto, i giudici di merito, che la tabaccheria in questione dovesse essere ricompresa, quale azienda commerciale, nell'asse ereditario del defunto LI EL, laddove, invece, la "volturazione" della concessione in capo alla CC (già coadiutrice del coniuge) era ed è in realtà una nuova intestazione, intervenuta solo e soltanto a seguito e per l'effetto della stipulazione di un nuovo contratto per la gestione della rivendita, per l'appunto a nome della CC e con nomina di LI SA, quale coadiutore, e non iure ereditario. Si versa, dunque, in sicura fattispecie di trasferimento della concessione intuitu personae, e non già per ragioni ereditarie, come si ricava, del resto, dalla legge 22/12/1957 n. 1293 (art. 28) e dal D.P.R. 14/10/1958 n. 1074 e successive modificazioni, per cui al titolare della rivendita non è concesso di poterne disporre post mortem affinché ne godano gli eredi, ed è pertanto, impensabile ed inammissibile che ne faccia oggetto di specifica disposizione testamentaria.
È certo, comunque, che LI NN ha chiesto la ricomprensione nell'asse ereditario della "licenza per l'esercizio di tabaccheria", che, per quanto appena detto, non può essere trasmessa iure ereditario", mentre il tribunale, operando, senza esserne stato richiesto, la distinzione tra azienda ed impresa, al cui esercizio si riconnetterebbe la concessione-licenza amministrativa, ha ritenuto che la prima (cioè l'azienda) dovesse essere ricompresa nel patrimonio ereditario, benché l'attrice non ne avesse fatto cenno e non ne avesse indicato, quanto meno, gli elementi minimi di consistenza.
2) omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.). Con tale motivo i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, per non avere specificamente chiarito, il giudice di appello, che nell'asse ereditario deve ricomprendersi, più, unicamente il valore dell'azienda al momento dell'apertura della successione, e non già anche i proventi della gestione della tabaccheria successivi alla scomparsa del de cuius, come richiesto dalla controparte e come appare del tutto inammissibile ed illegittimo, essendo gli stessi riferibili e, quindi, appartenenti sicuramente ed unicamente alla CC, quale sola legittima titolare del nuovo contratto di gestione e della nuova concessione amministrativa (ed al suo coadiutore SA LI). Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
Osserva la Corte, con riguardo al primo motivo, che il giudice di appello, nel confermare le statuizioni del tribunale di VE, ha esattamente ritenuto che la rivendita di tabacchi in Lariano, della quale era titolare il de cuius EL LI, in quanto complesso di beni organizzati per l'esercizio di attività commerciale (azienda), cui corrisponde evidentemente un determinato valore patrimoniale, "quanto meno come somma dei valori di mercato dei singoli beni che la compongono, dedotti i debiti" (così in sentenza), costituiva indubbiamente, nel caso che ne occupa, una componente dell'asse ereditario del predetto LI;
a nulla rilevando che successivamente al decesso dello stesso, avvenuto il 14/6/1977, e, quindi, all'epoca dell'apertura della successione, la "gerenza provvisoria" della rivendita era stata assunta, a seguito della "volturazione" della relativa concessione, dal coniuge superstite CC AR. E ciò per l'assorbente considerazione che la gestione dell'"azienda" da parte di altro soggetto, a tanto autorizzato dalla competente autorità, trattandosi di vendita di generi di monopolio, non ha comportato automaticamente il trasferimento dei beni costituenti l'azienda dal patrimonio del defunto LI a quello della (nuova concessionaria) CC. In altri termini, la intestazione della concessione amministrativa per la vendita di generi di monopolio ad altro soggetto in conseguenza di "volturazione", come nel caso in esame, è cosa ben diversa dal trasferimento della proprietà dei "beni" (locali, attrezzature, ecc....) a mezzo dei quali si esercita, previa concessione amministrativa dell'autorità competente, quella determinata attività di commercio, potendo essere trasferiti ed acquistati i beni soltanto nei modi espressamente stabiliti dalla legge (art. 922 c.c.). Ne deriva che ha statuito conformemente a legge la corte territoriale, nel ritenere che la rivendita di tabacchi di cui si discute fa parte del compendio ereditario del defunto EL LI e che, pertanto, deve costituire oggetto di divisione tra gli eredi, come, del resto, era stato già deciso dal tribunale.
È appena il caso di osservare, con riferimento a specifico rilievo dei ricorrenti contenuto nel motivo in esame, che, a parte la "novità" e, quindi, l'inammissibilità della censura - con la quale si denuncia che il giudice di appello dopo avere distinto, con riguardo al caso che ne occupa, tra titolarità dell'azienda e l'esercizio dell'impresa, ha ritenuto che la prima fosse caduta nella successione del LI, laddove l'attrice aveva richiesto la ricomprensione nell'asse ereditario soltanto della "licenza per esercizio di tabaccheria" - risulta, ad ogni buon conto, dalla sentenza impugnata che la domanda di NN LI ha avuto ad oggetto, tra l'altro, la divisione anche dell'azienda commerciale di rivendita di tabacchi, da ricomprendersi nell'asse ereditario del fu EL LI, e che il giudice si è pronunciato precisamente su tale capo, nel pieno rispetto dell'art. 112 c.p.c. Parimenti priva di pregio è la censura rivolta alla sentenza impugnata con il secondo motivo, non risultando che il giudice di appello sia stato chiamato a pronunciarsi anche sui criteri di valutazione dell'azienda al momento dell'apertura della successione e che, essendone stato richiesto, abbia omesso di indicare specificamente che nella predetta valutazione non debbono essere calcolati comunque i proventi della gestione della tabaccheria successivi alla scomparsa del de cuius EL LI, avendo, in verità, quel giudice affermato, come doveva, semplicemente che è rimessa al prosieguo delle operazioni divisionali la determinazione del suo effettivo valore (cioè, del valore dell'azienda), "tenuto conto che lo svolgimento dell'esercizio ha avuto luogo senza soluzione di continuità e quindi senza interruzione per la capacità di guadagno dell'azienda in discorso".
Il rigetto del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alle spese, liquidate in euro 102,00 per spese, oltre a euro 1.900,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2002