Sentenza 14 settembre 2017
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, per "giudice che procede" competente ai sensi dell'art. 279 cod. proc. pen. deve intendersi, qualora la misura cautelare non sia applicata contestualmente alla sentenza di condanna, non la persona fisica ma l'ufficio che ha la materiale disponibilità degli atti, in quanto la regola del'immutabilità del giudice, ex art. 525, comma 2, cod. proc. pen., non riguarda il procedimento cautelare, che ha natura incidentale e carattere autonomo rispetto a quello principale. (Fattispecie in cui la misura cautelare era stata applicata da un giudice per le indagini preliminari diverso dal giudice dell'udienza preliminare che aveva celebrato il rito abbreviato).
Commentario • 1
- 1. Art. 279 - Giudice competentehttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/09/2017, n. 47398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47398 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2017 |
Testo completo
4739 8-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/09/2017 PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente - Sent. n. sez. 1042/2017 CARLO ZAZA REGISTRO GENERALE CATERINA MAZZITELLI N.25529/2017 Rel. Consigliere - ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI MATILDE BRANCACCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RD RE nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 21/03/2017 del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
sentite le conclusioni del PG PAOLA FILIPPI Il Proc. Gen. conclude per il rigetto Udito il difensore E' presente l'avvocato LARUSSA ANTONIO del foro di LAMEZIA TERME in difesa di RD RE che insiste per l'accoglimento del ricorso e RITENUTO IN FATTO -1 Con ordinanza del 21 marzo 2017, il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame, confermava l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del medesimo Tribunale che aveva applicato ad LF AR la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto previsto dall'art. 416 bis cod. pen., e per alcuni delitti fine dell'associazione, un omicidio, un tentato omicidio, la detenzione ed il porto delle armi (capi 1, 27, 28 e 29 della rubrica), tutti, i reati fine, aggravati dalla circostanza prevista dall'art. 7 I. n. 203/1991. AR era accusato di avere fatto parte del sodalizio mafioso ZO- NN-Daponte, operante nel territorio di Lametia Terme, inserito nel gruppo di fuoco, e di avere, in tale veste, consumato l'omicidio di CE IO, il tentato omicidio di CE UR, detenendo e portando le armi in tali occasioni utilizzate. L'ordinanza custodiale era stata emessa in esito alla pronuncia di condanna di primo grado (alla pena dell'ergastolo). I gravi indizi di colpevolezza erano pertanto ricavabili da tale condanna anche se la motivazione non risultava ancora depositata. Il titolo dei reati contestati comportava la presunzione, seppure relativa, di pericolosità dell'imputato, come previsto dall'art. 275 comma 3 cod. proc. pen., norma applicabile anche nel caso in cui sia ordinata la misura dopo la condanna di prime cure. La presunzione non poteva dirsi superata dal mero trascorrere del tempo anche in considerazione della latitudine temporale dell'ipotesi associativa (fino alla pronuncia della sentenza di condanna). La pena irrogatagli poi rendeva attuale e concreto il pericolo di fuga. 2 Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in motivi. -2 1 Con il primo deduce la violazione di legge ed il difetto di motivazione in riferimento al fatto che la misura era stata applicata valutando la gravità del quadro indiziario esclusivamente sulla base del dispositivo di condanna, prima ancora che fosse depositata la motivazione della stessa. Si doveva considerare poi che la misura era stata emessa da un giudice per le indagini preliminari diverso dal giudice dell'udienza preliminare che aveva celebrato il rito abbreviato. L'art. 292 del codice di rito prevede, invece, a pena di nullità, che nell'ordinanza custodiale siano espressamente esposti gli indizi di reità. Fondamentali nel caso di specie al fine di comprendere a quale periodo di tempo 1 (in ipotesi diverso dall'imputazione) facesse riferimento la prova relativa all'ipotesi associativa. 2 2 Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in riferimento alle esigenze di cautela. La partecipazione al sodalizio del AR era stata riferita dal collaboratore di giustizia UL ad un periodo di tempo che, al più, era terminato intorno al 2008, ed i reati fine erano stati consumati in anni ancor più risalenti, nel 2003 e nel 2006/2007. Così che le predette esigenze non potevano più dirsi attuali, essendosi il AR, nel frattempo, allontanato dalla cosca. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso promosso nell'interesse di LF AR è infondato. -Il primo motivo è infondato avendo questa Corte affermato e ribadito 1 che i gravi indizi di colpevolezza, necessari per l'applicazione di una misura cautelare, possono essere desunti anche dal semplice dispositivo di una sentenza di condanna, ancorchè non sia stata ancora depositata la motivazione (da ultimo Sez. 3, n. 6780 del 27/01/2012, Rv. 251990; prima ancora Sez. 6, n. 2961 del 27/09/1999, Burgio, Rv. 214533). Ciò perché la sentenza di condanna, seppure non definitiva, mostra come il quadro indiziario si sia tramutato in un più solido quadro probatorio - seppure anch'esso allo stato (ma non diversamente da quanto è richiesto in sede cautelare) - a carico dell'imputato che viene sottoposto alla misura cautelare. Un mutamento che è determinato già dalla lettura del dispositivo. Anche perché poi la motivazione dell'ordinanza applicativa, quanto agli elementi indizianti, non potrà che fare riferimento all'intervenuta sentenza di condanna (ed eventualmente al solo dispositivo), non potendosi richiedere al giudice emittente una nuova valutazione dell'intero compendio probatorio perché altrimenti finirebbe per sovrapporre la propria valutazione sul quadro indiziario alla motivazione nel merito già depositata o in corso di redazione. 1 - 1 Qualora poi la misura non sia applicata contestualmente alla sentenza di condanna, il giudice competente ad emetterla, ai sensi dell'art. 279 cod. proc. pen., è il "giudice che procede" che si identifica con l'ufficio del giudice che, avendo pronunciato la sentenza di condanna o essendo competente sul suo appello quando questo sia stato proposto, dispone degli atti, non necessariamente con lo stesso giudice, inteso come persona fisica, che abbia deciso la condanna o che, collegialmente, sia investito della fase del gravame di 2 о merito, non richiedendolo espressamente la norma. Del resto, mentre è indubbia la necessità che il giudice che decide nel merito sia lo stesso, come persona fisica, davanti al quale siano state raccolte le prove nel corso dell'istruzione dibattimentale, tanto che l'art. 525 cod. proc. pen. ne sancisce l'identità a pena di nullità assoluta, l'applicazione (o la revoca o la sostituzione) della misura cautelare dà comunque luogo ad un procedimento incidentale che muove da presupposti in parte coincidenti con quelli del merito (la valutazione degli indizi, o delle prove, a carico dell'imputato, quando il dibattimento di primo grado è ancora in corso) e, in altra parte, del tutto estranei a quel giudizio (la verifica delle esigenze di cautela e la scelta della misura più idonea a soddisfarle) e prosegue con una fase di gravame (il riesame o l'appello) i cui caratteri di autonomia dal procedimento principale sono ancora più inequivoci, posto che la competenza a decidere spetta, comunque, alla sezione del riesame del Tribunale (che mai sarà competente a decidere sul merito della causa). Diversamente opinando poi (come peraltro ha sostenuto la Sez. 2, con la sentenza n. 26800 del 09/03/2015, Riggio, Rv. 264344 che non costituisce però interpretazione costante di questa Corte) gli stretti termini temporali che devono essere rispettati per decidere sulle istanze di revoca o di sostituzione delle misure cautelari si porrebbero in insanabile contrasto con norme ordinamentali quali, in particolare, quelle relative alle ferie dei magistrati ed alla composizione delle sezioni feriali dei Tribunale e delle Corti d'appello durante il periodo delle ferie giudiziarie.
2 - Il secondo motivo è inammissibile perché interamente versato in fatto, richiedendosi a questa Corte di esaminare il punto relativo al periodo di tempo in cui il giudice del merito ha ritenuto che AR avesse consumato il delitto associativo, quando invece dal dispositivo, e quindi allo stato, non emerge che il Giudice per l'udienza preliminare abbia inteso ridurre, quanto al tempo di commissione del fatto, l'imputazione mossa al medesimo fino alla pronuncia del dispositivo stesso. Le indicazioni fornite dalla difesa in ordine all'allontanamento dell'imputato dalla cosca di riferimento sono prive di specificità non essendo stato riportato l'intero apporto del collaboratore di giustizia citato che, peraltro, avrebbe affermato, nei brani citati dal ricorso, che AR si sarebbe allontanato dal gruppo ZO solo per approdare al gruppo NN (nel 2011 e 2013), sempre nell'ambito della medesima, più ampia, consorteria.
3 -Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
3 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 14 settembre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Searlini Paolo Antonio Bruno Во н е addi 16 OTT 2017 IL FUNZIONARIO GIUDICIARIO Cennety Lanzuise Us 4