Sentenza 5 luglio 2001
Massime • 1
In tema di successione della legge nel tempo, qualora la normativa posteriore trasformi la previsione della sola pena detentiva in quella di pena alternativa, quest'ultima deve ritenersi comunque più favorevole anche se accompagnata dalla previsione di una pena accessoria non presente nella fattispecie incrimatrice sostituita, in quanto la pena detentiva, ancorché in astratto soggetta a sostituzione, conserva maggiore carattere afflittivo (Fattispecie relativa a contravvenzione in tema di alimenti, per violazione dell'art.5, lett.E della legge 30 aprile 1962, n.283,come sostituito dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.507, che ha altresì introdotto nella legge citata l'art.12 bis contenente la pena accessoria della chiusura dell'esercizio commerciale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 34394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34394 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 05/07/2001
1. Dott. SAVERIO FELICE MANNINO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ALFREDO TERESI - Consigliere - N. 2450
3. Dott. VINCENZO TARDINO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LUIGI PICCIALLI - Consigliere - N. 8662/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AN NI n. il 2.8.1948 ad Alberona, res. in Lucera (FG), via Risorgimento n. 68
avverso la sentenza del Pretore di Lucera del 21/3-19/4/2000 Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piccialli
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. P.G. Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso per l'annullamento s.r. limitatamente alla pena accessoria, rigetto nel resto
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Pretore Lucera dichiarò NI NC colpevole della contravvenzione di cui all'art. 5 lett. a) della L. 30/4/62 n. 283 e succ. modd., condannandolo alla pena di L.
5.000.000 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, con ordine di chiusura dell'esercizio commerciale e revoca del relativo provvedimento autorizzativo, ai sensi dell'art. 12 bis L. cit per avere, quale titolare del supermercato "DOK", detenuto per la vendita salsiccia, dichiarata di "suino e bovino", che in realtà era risultata confezionata con carn4ollo, in luogo di quella bovina;
fatto accertato in Lucera il 26 febbraio 1997.
Avverso tale sentenza il NC proponeva impugnazione, in forma di "appello", nella quale deduceva, anzitutto, di non essere il titolare del suindicato supermercato, ma solo l'amministratore unico della s.r.l. A", esercente lo stesso, e che per la complessità e molteplicità dei compiti derivanti dalla carica suddetta non aveva potuto rendersi conto dell'errore compiuto dai dipendenti, preposti al settore di macelleria, quali nel confezionare le salsicce, avrebbero inavvertitamente miscelato anche avanzi di pollame. Per tali motivi chiedeva di essere assolto "per non aver commesso il fatto", per non essere questo a lui riferibile, sotto il profilo sia oggettivo, sia soggettivo.
Con il secondo e rimanente motivo denunciava l'erronea ed illegittima applicazione a sua carico della sanzione accessoria di cui all'art 12 bis cit. L. 283/62, introdotto con l'art.6 del D.Lgs. 507/99,
contestando la tesi del Pretore, secondo la quale il trattamento sanzionatorio introdotto dalle disposizioni modificatrici di cui al citato decreto legislativo sarebbe, agli effetti dell'art. 2/3^ c.p., più favorevole di quello previ gente, dovendosi nel raffronto aver riguardo non alle sole pene principali (detentiva congiunta a pecuniaria, in origine, alternativa dopo la modifica) in astratto comminate dalla legge, ma alle conseguenze, nel caso concreto, a carico dell'imputato, nella specie sicuramente più severe, in considerazione della pena accessoria subita, prima non prevista. Gli atti son qui pervenuti a seguito di ordinanza in data 27/2/2001 della Corte d'Appello di Bari che, ai sensi dell'art 568 u.c. in rel. al 593 co. 3 c.p.p. tenuto conto dell'inappellabilità della sentenza, irrogativa della sola pena dell'ammenda, in virtù del principio di conservazione dell'impugnazione, l'ha rimessa a questa S.C. quale ricorso per cassazione.
In effetti, essendo contenuto nell'impugnazione un motivo (il secondo) di pura legittimità, il principio di cui all'art. 568 u.c. cit. può ritenersi correttamente applicato dalla corte territori al e, ferma restante l'inammissibilità della rimanente parte, palesemente devolutiva di merito, dell'impugnazione stessa, che propone evidenti censure in fatto avverso la decisione pretorile, al riguardo adeguatamente, sul piano logico - giuridico, motivata (sulla base dei rilievi dell'intrinseca inattendibilità della tesi difensiva, stante la riscontrata totale assenza di carne bovina nelle salsicce, e dell'irrilevanza, comunque, dell'addotto fatto colposo dei dipendenti, tenuto conto della natura contravvenzionale del reato e della sufficienza, ad integrarne l'elemento psicologico, della culpa in vigilando).
Ammissibile è, invece, il secondo motivo che, denunciando erronea applicazione del regime sanzionatorio, in relazione ai principi di diritto penale intertemporale dettati dall'art 2 c.p., propone una censura riferibile alla previsione di cui all'art. 606 co. 1 lett. b) c.p.p. Detto motivo è, tuttavia, infondato.
Correttamente il Pretore ha ritenuto applicabile alla fattispecie, quale legge penale più favorevole al reo, il regime sanzionatorio introdotto dall'art. 6 del D.lgs. 30/12/1999 n. 507, prevedente per le contravvenzioni di cui agli artt. 5 e 6 della L. 30/4/1962 n. 283, quale pena principale, l'arresto o l'ammenda, in luogo dell'arresto e dell'ammenda comminate nell'originario e previgente testo della legge medesima.
A tal riguardo il giudice di merito ha fatto buon governo del costante indirizzo della giurisprudenza di questa Corte, a termini del quale nel caso di successione nel tempo di norme incriminatrici, tra due disposizioni delle quali la prima preveda la pena detentiva e la seconda la pena alternativa, è sempre più favorevole quest'ultima, consideratane la maggiore afflittività, in quanto direttamente incidente sulla libertà personale, e non sul solo patrimonio (v., tra le altre, sez. 3^, 28/2/96 n. 2143). In proposito è stato anche evidenziato come la possibilità che la pena detentiva possa essere convertita in quella pecuniaria sostitutiva, non valga a comportare l'applicabilità del previgente più severo trattamento sanzionatorio, considerate la mera eventualità di siffatta sostituzione, rimessa alla discrezionalità del giudice, e l'esposizione del condannato al rischio della revoca del beneficio, al verificarsi delle relative condizioni, ai sensi dell'art. 7 L.689/81 (v. sez. 3^, 6/2/97 n. 1058).
Coerentemente al principio, secondo il quale il parametro fondamentale di raffronto tra le discipline sanzionatorie è correlato essenzialmente alla natura detentiva o pecuniaria della pena irrogabile, deve ritenersi irrilevante, agli effetti di una maggior gravità del regime sopravvenuto, la previsione di una pena accessoria di natura patrimoniale, ove, come nella specie, la nuova disciplina penale non renda comunque obbligatoria la sanzione detentiva (con la quale il sistema perviene, comunque, alla massima forma di afflittività nei confronti del reo).
D'altra parte, altrettanto costante è la giurisprudenza di legittimità nell'escludere ogni possibilità di applicazione cd. "combinata" dei regimi sanzionatori succedutisi nel tempo, non essendo consentito dall'art. 2/3^ c.p. (che, nell'imporre l'applicazione della legge più favorevole in concreto, si riferisce all'insieme delle disposizioni sanzionatorie avvicendatesi) l'applicazione simultanea, previa scelta frazionata delle singole disposizioni più favorevoli, di vecchie e nuove norme alla stessa fatti specie (v., tra le altre, sez. 6^, 11/10/90 n. 13321 e sez. 1^, 22/6/94 n. 2336). Ne consegue che legittimamente il giudice di merito ha applicato all'imputato la pena accessoria, in virtù del potere discrezionale previsto per i casi di maggiore gravità o, come nella specie, di recidiva specifica) di cui all'art. 12 bis della L. 283/62, introdotto dall'art. 6 lett. c) D.lgs. 507/99, che pur aggiunta all'ammenda, non ha comunque comportato, per la sua mera incidenza patrimoniale (e tenuto conto delle considerazioni sopra svolte), un trattamento sanzionatorio in concreto più grave di quello che sarebbe derivato, applicando la previgente disposizione, comminante, in ogni caso, anche l'arresto (pena che, peraltro, del tutto implausibilmente in ricorso si sostiene che, in concreto, sarebbe stata convertibile ex art. 53 L. 689/81 nell'ammenda, considerata la recidività specifica del NC).
Al rigetto dell'impugnazione consegue, infine, la condanna del ricorrente alle relative spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 5 luglio 2001. Depositato in Cancelleria il 21 settembre 2001