Sentenza 27 settembre 1999
Massime • 1
I gravi indizi di colpevolezza, necessari per l'applicazione di una misura cautelare, possono essere desunti anche dal semplice dispositivo di una sentenza di condanna, presupponendo l'affermazione di responsabilità un quadro indiziario necessariamente più solido di quello richiesto dall'art. 273 cod. proc. pen. (Nella specie il tribunale "de libertate" aveva ritenuto la sussistenza di detti indizi a carico dell'imputato, assolto in primo grado e condannato in sede di appello, sulla base del solo dispositivo della sentenza di secondo grado).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/1999, n. 2961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2961 |
| Data del deposito : | 27 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luigi D'Asaro, Presidente del 27/9/1999
1. Dott. Ugo Candela Consigliere SENTENZA
2. " Adolfo Di Virginio " N. 2961
3. " Adalberto Albamonte " REGISTRO GENERALE
4. " Eugenio Amari " N. 14759/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da RG CO
avverso ordinanza del Tribunale di Palermo in data 15.3.1999, con la quale, veniva confermata la misura della custodia cautelare in carcere applicatagli per il reato di cui all'art. 73 c. 1 DPR n.309/90 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. A. Di Virginio udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Giuseppe Veneziano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. Giuseppe Di Peri, che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata;
o s s e r v a
La Corte d'Appello di Palermo applicava a RG CO, condannato alla pena di anni quindici di reclusione per reati in materia di stupefacenti, la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere. In primo grado il RG era stato, invece, assolto da tutti i reati contestatigli. Con ordinanza in data 15.3.1999 il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, confermava la misura. Il provvedimento veniva adottato sulla base del dispositivo della sentenza di secondo grado e del testo della sentenza di primo grado: atti ritenuti sufficienti dal giudice del riesame a legittimare il convincimento della stabile relazione del RG con una associazione internazionale di narcotrafficanti ramificata in ogni parte d'Europa. Sussisteva ad avviso del giudice del riesame il pericolo di reiterazione di reati della stessa indole. tenuto conto delle "modalità operative dell'organizzazione criminale alla quale ha aderito l'odierno impugnante"; nonché il pericolo di fuga, stanti i collegamenti accertati tra l'imputato e personaggi gravitanti nell'ambiente internazionale del traffico di stupefacenti. Da questi elementi veniva desunta anche l'inadeguatezza di altre misure meno restrittive.
Ricorre l'imputato a mezzo del proprio difensore. Deduce la nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 309 c. 5 e c.10 c.p.p., essendo la stessa basata unicamente sul dispositivo della sentenza di appello: da cui l'impossibilità di valutare gli elementi necessari per il riesame. I giudici di merito non avrebbero tenuto conto, inoltre, che il RG era stato assolto dal reato associativo contestatogli in primo grado (art. 74 DPR n. 309/90) con sentenza ormai definitiva;
donde l'evidente erroneità delle premesse poste alla base della valutazione di pericolosità. Il pericolo di fuga sarebbe stato desunto esclusivamente dalla gravità della pena inflitta in secondo grado;
e farebbe difetto qualsiasi motivazione sulla ritenuta inadeguatezza di misure meno restrittive. I rilievi del ricorrente sono infondati.
Il dispositivo di una sentenza di condanna si deve considerare elemento sufficiente anche di per se a sostenere una valutazione positiva in tema di sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, presupponendo l'affermazione di responsabilità un quadro indiziario necessariamente più solido di quello richiesto dall'art. 273 c.p.p.;
nè Potrebbe essa essere ormai contraddetta dal giudice del riesame, i cui poteri sono, in una fase avanzata del procedimento di cognizione, naturalmente limitati da quanto in quella sede sia pure non definitamente accertato. È del tutto ovvio, d'altronde, che in presenza di ragioni di urgenza connesse alla pronuncia di una sentenza di condanna a pena detentiva di lunga durata l'adozione o il ripristino di una misura coercitiva non possono subordinarsi al deposito della motivazione della sentenza e ai tempi relativi, il cui decorso frustrerebbe con ogni probabilità le esigenze cautelari. Quanto a queste ultime, vero è che il pericolo di fuga non può essere desunto unicamente dall'entità della pena inflitta;
ma è altrettanto vero che questo elemento può ben essere apprezzato, unitamente ad altri per valutare la sussistenza e la gravità del pericolo. Ciò è quanto operato dai giudici di merito, che hanno fatto discendere la valutazione positiva del pericolo non soltanto dall'entità della pena, ma anche dagli accertati collegamenti tra l'imputato ed altri soggetti residenti all'estero ed operanti nell'ambiente del traffico internazionale di stupefacenti, fornendo con ciò una motivazione congrua e logicamente ineccepibile sul punto.
Non rileva, è appena il caso di osservare, che il RG sia stato definitivamente assolto dal reato associativo contestatogli in primo grado, poiché l'inesistenza di un vincolo associativo non esclude di certo l'esistenza di stretti rapporti con gli associati ed il pericolo connesso, sia relativamente alla possibilità di fuga col supporto fornito dagli aderenti all'associazione, sia relativamente alla possibilità di reiterazione di reati della stessa indole, pure ritenuta sussistente dai giudici di merito. Considerazioni analoghe valgono per la scelta della misura;
ed anche su questo punto l'ordinanza impugnata sfugge alle censure del ricorrente. Il ricorso va pertanto rigettato. Consegue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 94 c. 1 ter disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 27 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 1999