Sentenza 12 aprile 2002
Massime • 1
Nel giudizio di cognizione instaurato con opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale, ai fini della costituzione di un regolare contraddittorio, assume effettiva e sostanziale rilevanza la notifica dell'atto di opposizione, l'asserito vizio di notificazione del decreto ingiuntivo opposto, dedotto dal debitore ingiunto, non rileva sull'accertamento del credito azionato, se non limitatamente alla revoca dell'opposto decreto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/2002, n. 5317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5317 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS - Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
Dott. BRUNO BALLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO DO, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Oropallo e con lo stesso già, elettivamente domiciliato in Roma alla via Augusto Aubry n. 1 (presso lo studio dell'avv. Vincenzo De Nisio), giusta procura a margine del ricorso ed ora d'ufficio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - I.N.P.S. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Correra e Fabio Fonzo e con gli stessi elettivamente domiciliati in Roma alla via della Frezza n. 17 (presso l'avvocatura centrale dell'Istituto), giusta procura speciale ritualmente depositato;
- resistente -
avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro n. 1489/98 del 14 dicembre 1998 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r. g. 2028/96).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 gennaio 2002 dal consigliere Dott. prof. Bruno Balletti;
Udita l'avv. Antonietta Coretti (per delega dell'avv. Fonzo). Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carlo Destro, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al "RE-Giudice del Lavoro di Torre Annunziata - Sezione distaccata di Castellammare di Stabia" il sign. UB IE proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo notificato ad istanza dell'I.N.P.S. - ricorrente in via monitoria - alla "s.a.s. IE UB" eccependo preliminarmente, -) "la nullità o l'inesistenza della notifica perché la società era, all'epoca, inesistente in quanto dichiarata fallita, unitamente al suo legale rappresentante ed attuale opponente"; -) in subordine, "l'incompetenza territoriale dell'adito giudice"; -) nel merito "la prescrizione del credito".
Nel relativo giudizio si costituiva l'I.N.P.S. che impugnava integralmente l'avverso "ricorso in opposizione", deducendo, in particolare, che "instaurato, con l'opposizione, l'ordinario giudizio di cognizione, tutte le questioni inerenti alla pretesa nullità ed inefficacia dell'ingiunzione sono assorbite dall'esistenza, nei fatti, di un contraddittorio" e chiedendo all'adito RE - testualmente - di "revocare il decreto ingiuntivo opposto condannando parte opponente al pagamento nei confronti dell'I.N.P.S. di quanto allo stesso risulta accreditato nel presente giudizio essere dovuto da IE UB".
Il RE rigettava l'opposizione proposta da IE UB, confermando l'opposto decreto e compensando le spese del giudizio, ma - su impugnativa del IE e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Torre Annunziata (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) riformava parzialmente la decisione pretorile così provvedendo: "a) accoglie l'appello e, per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo del 25 ottobre 1995 del RE di Torre Annunziata sezione distaccata di Castellammare di Stabia;
condanna IE UB al pagamento in favore dell'I.N.P.S. della somma di L. 35.018.593, oltre somme aggiuntive ed interessi legali;
b) condanna IE UB al pagamento delle spese del presente grado di giudizio".
Per la cassazione di tale sentenza UB IE ha proposto ricorso affidato a due motivi.
L'I.N.P.S. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo il ricorrente - denunziando "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 160 cod. proc. civ." - rileva che "l'ingiunzione era diretta contro una società inesistente e veniva notificata al sig. IE UB nella qualità di legale rappr.te della 's.a.s. IE UB', società mai esistita in quanto l'ingiunzione doveva essere diretta alla 'Edilcoit s.a.s. di IE UB', società che era stata dichiarata fallita in precedenza" ed evidenzia - a conferma dell'errata valutazione sul punto da parte del Tribunale di Torre Annunziata - che "non è in contestazione il principio che il socio accomandatario sia solidalmente responsabile per i debiti della società, ma che la notifica era irrimediabilmente viziata ex tunc essendo stato l'atto notificato al legale rappresentante di una società mai esistita".
Con il secondo motivo di ricorso la sentenza impugnata viene censurata per "contraddittorietà della motivazione" in quanto "se la notifica dell'opposto decreto ingiuntivo deve ritenersi inesistente per essere stato notificato il decreto a soggetto giuridico inesistente, non può aprirsi alcuna fase a cognizione piena in quanto ... nei confronti di IE UB non vi è stata mai 'vocatio in ius' ne' originariamente ne' nel corso del processo". 2/a - Il primo motivo di ricorso - inerente alla asserita nullità della notifica del decreto ingiuntivo, successivamente ritualmente opposto dall'odierno ricorrente - si appalesa infondato. Pervero, dalla disamina della relativa situazione di fatto e processuale (riesame consentito anche nella presente sede di legittimità in considerazione del tipo di censure proposte con il cennato motivo) si evince che: a) il decreto ingiuntivo (di cui all'asserita viziata notificazione) è stato notificato alla "s.a.s. IE UB in persona del socio accomandatario IE UB" in data 24 novembre 1995; b) avverso tale decreto è stata proposta opposizione da IE UB ("tout court") adducendo a motivo che:
1) "la s.a.s. IE UB non esisteva più in quanto dichiarata fallita in data 16-17 gennaio 1985" (fallimento, peraltro, "chiuso in data 6 dicembre 1985" e "sentenza di riabilitazione ottenuta da IE UB in data 29 maggio 1991"); 2) "il giudice che aveva emesso l'opposto decreto era incompetente"; 3) "il credito dell'I.N.P.S. era prescritto"; c) l'I.N.P.S., costituitosi ritualmente nel giudizio di opposizione, nella memoria difensiva concludeva "per la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di parte opponente al pagamento di quanto essere dovuto da IE UB"; d) l'adito RE rigettava l'opposizione e confermava l'opposto decreto ingiuntivo, ma - su appello del IE - il Tribunale di Torre Annunziata revocava il decreto ingiuntivo e condannava IE UB al pagamento della somma richiesta dall'I.N.P.S., prima, con il ricorso per ingiunzione e, successivamente, con la memoria di costituzione nel giudizio di opposizione instaurato dal IE.
Da quanto evidenziato consegue che - a prescindere che alla data di notifica dell'opposto decreto ingiuntivo il fallimento della s.a.s. IE UB era stato da tempo "chiuso" e IE UB (socio accomandatario e legale rappresentante della cennata società) era stato da tempo "riabilitato" e che, a parte tali assorbenti dati fattuali, la perdita della capacità processuale del fallito non è assoluta (cfr. Cass. n. 562/1979) e, inoltre, il socio accomandatario risponde ex art. 2318 cod. civ. solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali - nel giudizio di cognizione instaurato a seguito della opposizione a decreto ingiuntivo proposta da IE UB l'asserito vizio di notificazione del decreto non rileva sull'accertamento giudiziale del credito azionato (se non limitatamente alla revoca dell'opposto decreto) considerata la natura del giudizio di opposizione in cui - agli effetti della rituale instaurazione di un regolare contraddittorio - assume, invece, effettiva e sostanziale rilevanza la notifica dell'atto di opposizione.
Al riguardo vale rimarcare che il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si svolge come un giudizio ordinario di cognizione di primo grado con tutte le regole ordinarie in ordine al sistema di preclusioni o alla facoltà di modifica della domanda e finanche di mutamento della domanda alle ordinarie condizioni, essendosi peraltro ritenuto che qualora l'originaria domanda, posta a base del ricorso per ingiunzione, venga sostituita con una domanda nuova, la sentenza che decide nel merito di tale pretesa deve necessariamente revocare il decreto opposto, alla stregua del sopravvenuto mutamento della controversia, ancorché la decisione comporti il riconoscimento di un credito di ammontare in tutto o in parte coincidente con quello fatto valere per l'ingiunzione (cfr. Cass. n. 2975/1980). Su tale punto vale rimarcare che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è esteso all'esame, non solo delle condizioni di ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto (Cass. n. 15339/2000). Il Giudice di appello, nella sentenza impugnata, ha correttamente applicato tali principi, per cui trova conferma l'infondatezza del primo motivo di ricorso in quanto la rituale instaurazione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si perfeziona (cfr. Cass. n. 9233/2000) con la regolare notifica dell'atto di opposizione (nella specie avvenuta correttamente), mentre il vizio della notificazione dell'opposto decreto rileva unicamente agli effetti della conferma o della revoca del decreto ingiuntivo (nella specie comunque, revocato).
2/b - Sostanzialmente per le medesime considerazioni deve ritenersi infondato anche il secondo motivo con cui il ricorrente, adducendo un vizio di motivazione nella sentenza impugnata, sostiene che "non poteva aprirsi legittimamente nel giudizio dell'opposizione una fase a cognizione piena, mancando il requisito della valida citazione in giudizio della fallita società".
A tale proposito vale ribadire che, nella specie, il giudizio di opposizione è stato instaurato proprio da IE UB con la (sicuramente) "valida citazione in giudizio" dell'I.N.P.S. e che in tale giudizio è stata introdotto un legittimo contraddittorio tra le cennate parti processuali in ordine alla pretesa creditoria formalizzata nella memoria di costituzione dell'I.N.P.S. specificamente nei confronti dell'opponente IE UB e contestata (anche) "nel merito" da quest'ultimo mediante l'eccezione di prescrizione sollevata nel "ricorso di opposizione a decreto ingiuntivo".
Conclusivamente, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente deve essere parificato, dal punto di vista formale, all'attore che introduca un thema decidendum che deve essere portato necessariamente a conoscenza della controparte e sul quale il giudice sia poi chiamato a pronunciarsi, con la conseguenza che eventuali vizi di notificazione dell'atto introduttivo di tale giudizio (con possibile applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ.) debbono riferirsi esclusivamente all'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e non, invece, all'opposto decreto.
In particolare - a conferma dell'infondatezza delle censure proposte ora in sede di legittimità - vale sintetim ribadire, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali della dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le censure mosse ripetutamente, nella specie, dal ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, all'apprezzamento delle risultanze processuali effettuato, secondo i suoi compiti, dal giudice medesimo (Cass. n. 2114/1995); b) in tema di ammissibilità di impugnativa in sede di legittimità non può essere considerato vizio logico della motivazione la maggiore o minore rispondenza (alle aspettative della parte) della ricostruzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglior coordinamento dei dati o un loro collegamento più opportuno e più appagante, in quanto tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezzamento dei fatti, e, non contrastando con la logica o con le leggi della razionalità, appartiene al convincimento del giudice - come, nella specie, per la decisione del Tribunale di Torre Annunziata - senza renderlo viziato ai sensi dell'art. 360, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. n. 8923/1994).
3 - Il ricorso proposto da UB IE va, quindi, integralmente rigettato ed il ricorrente, per effetto della soccombenza, va condannato al rimborso - in favore del controricorrente - delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna UB IE al pagamento - a favore dell'I.N.P.S. - delle spese del giudizio di cassazione che si liquidano in euro 10,35 oltre a euro 2.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2002