Sentenza 20 maggio 2002
Massime • 1
L'errore di fatto che può legittimare la revocazione della sentenza della Cassazione deve riguardare gli atti interni, cioè quelli che la Corte esamina direttamente nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e avere quindi carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza medesima. Se, invece, l'errore di fatto, sulla cui base si chiede detta revocazione, è stato causa determinante della sentenza pronunciata in grado di appello o in unico grado, in relazione ad atti o documenti che sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati dal giudice del merito, la parte danneggiata è tenuta a proporre impugnazione ex artt. 395 n. 4 e 398 cod. proc. civ. contro la predetta decisione, non essendole di contro consentito addurre tale errore in un momento successivo(nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione avverso una propria sentenza, con il quale si pretendeva di ravvisare un errore revocatorio nella erronea percezione, da parte della stessa Corte, di elementi di fatto che sarebbero stati parimenti fraintesi dal giudice d'appello).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 20/05/2002, n. 7334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7334 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI UR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato MARIA GRAZIA LOBINA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IACP PROV ROMAF (Ist. Autonomo Case Popolari della Prov. di Roma) in persona del Direttore Generale pro tempore Dott. Giovanni A.MANTOVANI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RUGGERO DI LAURIA 28, presso lo studio dell'avvocato MICHELINA VASSALLO che lo difende, unitamente all'avvocato GIUSEPPE AURELIO ROMANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
COND VIA LUCIANO FOLGORE 5 ROMA in persona dell'Amm.re p.t.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 11453/00 della Corte Suprema di Cassazione di ROMA, depositata il 30/08/00;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 27/03/02 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto AUGUSTINIS il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio voglia dichiarare inammissibile il ricorso. Svolgimento del processo
In accoglimento della domanda avanzata da RO ER e qualificata come di reintegra, il Pretore di Roma, con sentenza n. 4518/91, ordinò ai convenuti Condominio di via Luciano Folgore n. 5 e IACP di quella città di ripristinare l'impianto di riscaldamento centralizzato nei limiti necessari a erogare il servizio nell'appartamento dell'attore, che ne aveva lamentato la disattivazione in quanto attuata in esecuzione di una delibera condominiale adottata senza il suo consenso.
La decisione, appellata dai soccombenti, venne ribaltata dal Tribunale di Roma che, con sentenza del 3 febbraio 1997, rigettò la domanda, escludendo che ricorressero nella fattispecie gli estremi oggettivi e soggettivi dello spoglio. Rilevò a riguardo che il distacco dell'impianto da parte dell'IACP non fu ne' improvviso ne' dissimulato, poiché il ricorrente ne ebbe preventiva notizia, quanto meno con la convocazione dell'assemblea del 13 settembre 1990; che la mancata attivazione dell'impianto non ne alterò stabilmente la destinazione;
e, infine, che difettava nell'ente predetto e nel condominio la consapevolezza di contrastare l'altrui pretesa giuridica.
Contro la su indicata sentenza il ER propose ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali, denunziando la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto e vizi motivatori, dedusse la sussistenza dei requisiti dello spoglio in quanto: con la disattivazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato operata dall'IACP in esecuzione di delibera condominiale adottata non all'unanimità il 18 ottobre 1989 e comunicatagli soltanto con lettera del 6 novembre 1990, a "spoglio consumato", esso ricorrente, nonostante la opposizione sempre manifestata, fu privato del servizio di cui era possessore quale assegnatario di appartamento, sia pure limitatamente alla quota di sua spettanza;
tanto Pente pubblico quanto il condominio erano pienamente consapevoli dell'alterazione o del mutamento di destinazione della cosa comune, su cui egli non aveva mai mancato, in precedenza, di esprimere il proprio dissenso, non partecipando, tra l'altro, all'assemblea straordinaria condominiale in esito alla quale fù deliberato il distacco dell'impianto centralizzato. Col secondo motivo lamentò l'omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza della disattivazione del servizio di riscaldamento.
Con sentenza n. 11453 del 2000, questa Corte rigettò il ricorso osservando che il giudice di appello, previo accertamento dei fatti non ripetibile in sede di legittimità, aveva motivatamente escluso la configurabilità del requisito della violenza nel comportamento dell'IACP, il quale, nel disporre la disattivazione dell'impianto centralizzato di riscaldamento, "non ne (aveva) alterato stabilmente la destinazione", sfruttandone semplicemente una delle modalità d'uso rese possibili dalla sua struttura costruttiva, e aveva fondato motivo di ritenere, sulla base delle comunicazioni dell'amministratore del condominio, che la modifica dell'impianto fosse stata deliberata dai condomini all'unanimità. Altrettanto motivatamente il tribunale aveva escluso, sempre sulla base dei fatti emersi in giudizio, la sussistenza anche del requisito della clandestinità dacché il ricorrente era a conoscenza della volontà della maggioranza dei condomini di pervenire alla disattivazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato "quanto meno...dall'epoca della convocazione assembleare del 3/9/1990", e non poteva quindi ignorare la successiva esecuzione della conseguente delibera condominiale da parte dell'IACP. Ancor meno erano ravvisabili, poi, i ricordati requisiti nel comportamento del condominio, il quale, come aveva esattamente osservato il tribunale, nel deliberare la disattivazione dell'impianto di riscaldamento centralizzato, materialmente eseguita un anno dopo dall'IACP - "senza che, a quanto pare, la delibera stessa, adottata dalla quasi totalità dei numerosi utenti aventi identica posizione di interesse", fosse stata impugnata dal ER non aveva agito, all'evidenza, nec vi nec clam.
Il ER ha impugnato per revocazione la predetta sentenza ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. L'Iacp ha chiesto con controricorso dichiararsi la inammissibilità dell'impugnazione.
Il Condominio non ha spiegato attività difensiva in questa sede.
Il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Il ER ha depositato memoria.
Motivi della decisione
A sostegno del ricorso per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., il ricorrente addebita alla Suprema Corte: 1) "l'erronea percezione dell'inesistenza dell'animus spoliandi nello IACP per pretesa non conoscenza del dissenso del ER al distacco"; indica al riguardo diversi elementi fattuali acquisiti al processo (ea sunt: il verbale di assemblea allegato alla richiesta di distacco inoltrata all'ente dal condominio, l'inesistenza di moduli sottoscritti dal ER nella prospettiva di dotarsi di impianto autonomo, le missive con cui il predetto comunicò all'IACP il suo dissenso al distacco) comprovanti una tale conoscenza;
2) "l'erronea percezione dell'inesistenza dell'animus spoliandi nel condominio"; rileva in proposito che il requisito in parola era provato da vari elementi, quali la mancata trasmissione del verbale di assemblea del 18 ottobre 1989, la omessa segnalazione, nella richiesta di distacco rivolta all'IACP, della non unanimità della delibera assembleare, la alterazione, dopo la sentenza pretorile, dello stato dei luoghi ad opera del condominio onde renderne più difficoltoso il ripristino;
la Corte, inoltre, non ha percepito che il ER non poteva impedire lo spossessamento, non avendo libero accesso alla centrale termica, e che il distacco ha privato il ricorrente del possesso dell'impianto comune;
3) erronea percezione delle caratteristiche dell'impianto di riscaldamento centralizzato;
la Corte avrebbe dedotto la insussistenza del requisito della violenza dal fatto che l'IACP non alterò stabilmente la destinazione dell'impianto ma ne utilizzò semplicemente una modalità d'uso, e la conoscenza, da parte del ER, della volontà di disattivazione dell'impianto dalla lettera, inviatagli dall'amministratore, di convocazione dell'assemblea con all'ordine del giorno la scelta del preventivo di spesa per l'installazione di caldaie di riscaldamento nei singoli appartamenti, in realtà, il ricorrente si trovò nell'assoluta impossibilità di usare l'impianto esistente per riscaldare il proprio appartamento;
4) erronea percezione della cronologia delle comunicazioni effettuate dal condominio al ER;
la Corte ha escluso la ricorrenza del requisito della clandestinità, avendo supposto che il ricorrente conoscesse la delibera condominiale con cui era stato deliberato il distacco, laddove tale circostanza era incontrastabilmente esclusa dagli atti da cui emergerebbe che la conoscenza risale alla ricezione della lettera inviatagli dall'amministratore in data 6 dicembre 1990 con consequenziale impossibilità di impugnare detta delibera;
5) erronea percezione della procedura seguita dall'IACP per l'accoglimento delle richieste di distacco;
nell'escludere il requisito della clandestinità sul rilievo che IA avrebbe proceduto a disattivare l'impianto in esecuzione della delibera condominiale nota al ricorrente, la Corte ha supposto esistente un fatto la cui verità era incontrastabilmente esclusa e cioè che l'ente avrebbe potuto accogliere le richieste di distacco non unanimi in contrasto con quanto statuito dal suo C.d.a. con la delibera 17 luglio 1990; peraltro, la Corte non ha rilevato che con lettere del 8/9/199 e 2/11/1990 il ER aveva diffidato dall'effettuare il distacco sia il condominio sia l'IACP; 6) erronea percezione dell'anno in cui la lite è sorta e quindi delle norme applicabili: la Corte, affermando che la disattivazione dell'impianto centralizzato venne materialmente eseguita "...senza che, a quanto pare, la delibera..., adottata dalla quasi totalità dei numerosi utenti aventi identica posizione di interesse" fosse stata impugnata dal ER, sembra ritenere vigente la legge n. 10 del 1991, in base alla quale non è più richiesta l'unanimità dei consensi, laddove il distacco era stato attuato nel 1990 e quindi ben prima dell'entrata in vigore della predetta legge.
Ritiene questa Corte che il ricorso è inammissibile. Già dalla prospettazione fattane dal ricorrente, i presunti errori di "percezione" indicati nei motivi 1) e 2) non sono riferibili alla fattispecie giuridica di cui all'art. 395 n.4 c.p.c., inerendo piuttosto alla valutazione operata dalla Corte, rectius dal giudice dell'appello e ritenuta congrua e logica dalla Corte, della piattaforma fattuale siccome composta nelle competenti fasi. Non è neanche dedotto, ne' poteva esserlo, che il giudice di legittimità ha negato un fatto incontrovertibilmente accertato dagli indicati elementi fattuali acquisiti al processo;
egli si è infatti limitato a condividere la valutazione che il tribunale ha operato di detti elementi fattuali, anche con ricorso a criteri latamente presuntivi, ad esempio là dove ha sottolineato come il ricorrente non potesse non sapere che la stragrande maggioranza dei condomini interessati voleva gli impianti di riscaldamento autonomi. Può ben dirsi a riguardo che il ricorrente qualifica come errore di percezione, che attiene alla conoscenza, quello che a tutto concedere equivarrebbe a un errore di valutazione, che, inerendo più propriamente al giudizio, è del tutto estraneo al campo di denotazione del cennato vizio.
Parimenti al di fuori degli schemi della revocazione sono i restanti motivi - da trattare, per le loro connessioni, in un unico contesto- in quanto nessun fatto asseritamente escluso benché incontrovertibilmente accertato viene in realtà con essi denunziato. Questa Corte ha affermato che il tribunale aveva correttamente ritenuto non sussistenti i presupposti dello spoglio, e in particolare la violenza e la clandestinità, sulla base di una determinata valutazione - giusta o sbagliata che sia poco importa ai fini che qui rilevano - delle circostanze in fatto emerse in giudizio e trasfuse nella sentenza di secondo grado.
Giova a questo punto ricordare che con riferimento alle sentenze emesse dalla Corte Suprema l'errore di fatto idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall'art. 395 n. 4 c.p.c. deve: 1) consistere in una svista di carattere materiale, oggettivamente e immediatamente rilevabile e tale da aver indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile;
2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa;
3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata;
4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, si da non richiedere, per essere apprezzato, Io sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche;
5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto ne' in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo;
6) riguardare gli atti interni, cioè quelli che la Corte esamina direttamente, con propria autonoma indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e avere quindi carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza della Cassazione, perché, se invece l'errore è stato causa determinante della decisione di merito, in relazione ad atti o documenti che ai fini della stessa sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati, il vizio che inficia la sentenza dà adito agli specifici mezzi di impugnazione esperibili contro le sentenze di merito (Cass. nn. 6708/2001, 3303/2001, 3928/1999, 10635/1998, 5303/1997, 2851/1995, 2721/1993, 3519/1992, 10370/1992, 8241/1990, 7155/1990). Ne consegue che non è configurabile l'errore revocatorio per vizio della sentenza della Corte di Cassazione che, lungi dal consistere in una erronea percezione degli atti di causa, investa direttamente la formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, o attenga a pretesi vizi motivazionali;
o qualora nel preteso errore revocatorio sia in realtà incorsa la sentenza impugnata con il ricorso ordinario per cassazione.
Alla stregua di quanto testè rimarcato e precisato, è palese l'estraneità di tutti i motivi di censura, al paradigma dell'art. 395 n. 4 c.p.c. Gli errori che si addebitano alla sentenza impugnata, anche se fossero sussistenti, non costituirebbero errori di percezione, ma solo errori di giudizio.
Il ricorrente trascura inoltre l'ovvia considerazione che con la sentenza impugnata per revocazione questa Corte non ha compiuto, ne' avrebbe potuto compiere, diretti accertamenti di fatto sul rapporto sostanziale dedotto, ma ha soltanto controllato che la motivazione della sentenza del Tribunale non fosse viziata. In tal guisa, il SE finisce per censurare la motivazione adottata dalla Corte nel ritenere congrua e logica quella del giudice del merito. Ma tutto ciò, come detto, è completamente al di fuori degli schemi della revocazione per errore di fatto.
Ma v'è di più.
Il giudice del merito aveva motivato le ragioni del rigetto della domanda proprio non ritenendo provati gli elementi della clandestinità dello spoglio e dell'animus spoliandi, proprio sulla base della valutazione del materiale probatorio raccolto. Ha in proposito più specificamente ritenuto che quanto meno dalla lettera di convocazione dell'assemblea condominiale del 13 settembre 1990, il ER aveva avuto notizia della prossima trasformazione dell'impianto di riscaldamento da centralizzato a autonomo sulle cui modalità operative quell'assemblea era chiamata a deliberare. Ha ritenuto che non vi fu violenza in quanto l'impianto non venne reso totalmente inservibile essendone ancora possibile l'utilizzazione data la sua struttura costruttiva. Ha escluso lo spoglio sotto il profilo psicologico ritenendo che l'IACP attuò "il distacco in data 17 luglio 1990 sul presupposto che esso fosse stato disposto con l'unanimità dei consensi, essendovi una tale notazione nel verbale dell'assemblea condominiale del 18 ottobre 1989 trasmesso dall'amministratore all'istituto dietro sua espressa richiesta di documentare la circostanza;
che poi dall'attenta lettura del verbale fosse rilevabile che due condomini non avevano partecipato alla votazione, può valere a qualificare il comportamento dell'istituto come colposo, ma di certo non scientemente diretto contro la pretesa del SE. Ha escluso che la consapevolezza del distacco potesse emergere dalla lettera del 2 novembre 1989 (peraltro successiva al momento deliberativo del distacco) non avendola rinvenuta nel fascicolo di causa. Analogamente, ha ritenuto non potersi ravvisare uno spoglio neanche nel comportamento del condominio limitatosi a adottare una deliberazione di valenza esclusivamente giuridica, che venne eseguita da altro soggetto nemmeno tenuto ad attenervisi. Ha altresì respinto l'illazione che il SE fosse stato dolosamente escluso dall'assemblea del 18 ottobre 1989, reputando infine che la di lui mancata partecipazione all'assemblea medesima non assumeva il significato inequivoco di una volontà contraria al contenuto della deliberazione ritenuto conveniente dalla quasi totalità dei numerosi utenti aventi identica posizione di interesse. Come è sin troppo evidente, trattasi di apprezzamenti in fatto del materiale probatorio istituzionalmente riservato al giudice del merito. Ed essendosi questa Corte limitata a controllare la motivazione dei giudici di seconde cure, escludendo la presenza vizi logici che ne indebolissero la tenuta, è assolutamente inconfigurabile alcun errore di fatto da parte della Corte. Può, al limite, dubitarsi della giustezza di alcune valutazioni sub specie iuris degli elementi fattuali acquisiti al processo, e, in particolare, della correttezza del giudizio dato dal tribunale e correlativamente dalla Corte circa la insussistenza dei requisiti dello spoglio. Ma tutto ciò non ha nulla a che vedere col vizio revocatorio di cui alla disposizione normativa citata, implicante un errore, meramente percettivo, su atti interni al giudizio di legittimità che non deve in nessun modo coinvolgere l'attività valutativa o di giudizio in ordine agli atti processuali o a situazioni processuali percepite nella loro oggettività. In definitiva il ricorrente, attribuisce alla sentenza della Corte ciò che era il contenuto della: sentenza di merito, e confonde, poi, il giudizio di revocazione con quello di legittimità ex art. 360 del codice di procedura civile. Al contrario, come sopra ricordato, l'errore che può legittimare la revocazione della sentenza di cassazione deve assumere carattere autonomo, cioè deve riguardare esclusivamente detta sentenza, e non invece atti o documenti già esaminati (o che avrebbero dovuto essere esaminati) dal giudice di merito, perché in tal caso il vizio che inficia la sua decisione dà adito agli specifici mezzi di impugnazione esperibili avverso le sentenze di merito. La revocazione della sentenza di cassazione è, pertanto, inammissibile se l'errore di fatto (di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c.), sulla cui base si chiede detta revocazione, è stata la causa determinante della decisione di merito. In questa ipotesi infattì la partè danneggiata è tenuta a proporre contro la sentenza pronunciata in grado di appello o in unico grado impugnazione ex art. 395 c.p.c. entro il termine di cui all'art. 325 c.p.c. e con le formalità di cui agli artt. 398 e segg. c.p.c., non essendogli di contro consentito addurre tale errore in un momento successivo impugnando la sentenza emessa con ricorso ex art, 360 c.p.c. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio in favore dell'IACP.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore del controricorrente liquidate in euro 200,00, oltre a euro 2.500,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2002