CASS
Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21607 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZZ AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/te le conclusioni del PG `74wiet€-&( cki—, „A-v, (1,,' e."--tAo ctr,0< Oufi f (v-V- Penale Sent. Sez. 1 Num. 21607 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 20/03/2026 Letta la requisitoria del dott. Luca Tampieri, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 18 -ter, comma 6, I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), da ES ZZ, sottoposto al regime di cui all'art. 41- bis Ord. pen., avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti dal Magistrato di sorveglianza di Milano, con il quale il suddetto confermava il trattenimento provvisorio di una missiva operato dalla Direzione della SA di reclusione. Rilevava detto Magistrato che nella stessa erano inseriti contenuti ambigui, potenzialmente atti a veicolare comunicazioni fraudolente con possibile pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica;
e, in particolare, che nella missiva, oltre a esservi due scritti provenienti da persone diverse nonostante l'indicazione di un solo mittente, erano contenute dettagliate informazioni e descrizioni logistiche di un determinato luogo, senza dubbio sospette. Il Tribunale di sorveglianza ha, a sua volta, ritenuto condivisibile il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, in quanto basato su elementi di valutazione concreti, osservando al riguardo come, a parte la circostanza che all'interno della medesima missiva erano contenuti scritti di due soggetti diversi (moglie e figlio del reclamante come evidenziato dallo stesso), i riferimenti contenuti fossero idonei a veicolare messaggi criptici comprensibili solo agli interlocutori, trattandosi di indicazioni logistiche e geografiche molto dettagliate. 2. Avverso tale ordinanza ZZ ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, deducendo violazione degli artt. 18 -ter e 41 -bis Ord. pen. e vizio di motivazione. Si rileva che un primo profilo di criticità sarebbe emerso dal fatto che la missiva trattenuta contenesse due fogli scritti da altrettante persone e non provenisse dal solo mittente, circostanza che, comunque, non poteva giustificare una misura così severa, soprattutto considerato che da subito i due mittenti erano stati individuati dal personale di polizia penitenziaria nella moglie e nel figlio del ricorrente e che gli stessi avevano già in passato utilizzato detta modalità. Si osserva con riguardo, poi, al foglio a firma del figlio del ricorrente, contenente dettagliate informazioni e descrizioni logistiche di un determinato 2 luogo, che né il Magistrato né i Giudici della sorveglianza hanno fornito una motivazione idonea a giustificare il trattenimento e, quindi, una tale ingerenza nel diritto alla corrispondenza del detenuto con riguardo allo specifico contenuto criptico. Si insite, pertanto, per l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 18 -ter, comma 1, lett. b), commi 3 e 5, Ord. pen., su richiesta del Pubblico ministero o su proposta del Direttore dell'istituto penitenziario, il giudice procedente può disporre che la corrispondenza dei detenuti sia sottoposta a visto di controllo e, quindi, anche che sia trattenuta per esigenze attinenti alle indagini, per esigenze investigative, di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto. Detta norma va, poi, coordinata con quella di cui all'art. 41 -bis Ord. pen. che, nel disciplinare le limitazioni cui può essere sottoposto il detenuto sottoposto a regime speciale di detenzione, prevede espressamente al comma 2- quater, lett. e), la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per esigenze di ordine e di sicurezza pubblica e per impedire i collegamenti del detenuto con l'organizzazione criminale, terroristica o eversiva di appartenenza. In tale contesto, il Tribunale di sorveglianza fornisce una motivazione immune da censure laddove evidenzia come non sia possibile, per la trasparenza, una missiva con un unico mittente contenente due scritti provenienti da due persone diverse, di cui una non risultante mittente;
e laddove, nei termini specificamente sopra riportati, ritiene integrato dal contenuto della missiva un pericolo per l'ordine e la sicurezza. E lo fa, con specifico riferimento alle indicazioni logistiche e geografiche molto dettagliate nella missiva contenute, idonee a veicolare messaggi criptici comprensibili solo agli interlocutori. Dimostrando di avere specificamente valutato il contenuto dello scritto con modalità non palesemente illogiche. Va, al riguardo, osservato che, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, [...], Rv. 259472: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva disposto il trattenimento di una missiva in ragione di anomale indicazioni di numeri e di persone). 3 ( AE Di UR gi-e-J62- od et, Il Consigliere estensore Il Presidente PO SA Di contro,, il ricorso si limita a contestare le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, senza fornire alcuna spiegazione, al pari del reclamo respinto (che si sarebbe limitato a negare la sussistenza di un messaggio criptato), circa le citate espressioni, incorrendo pertanto nella genericità e aspecificità. 2. All'inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 marzo 2026. _j_ra
lette/te le conclusioni del PG `74wiet€-&( cki—, „A-v, (1,,' e."--tAo ctr,0< Oufi f (v-V- Penale Sent. Sez. 1 Num. 21607 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 20/03/2026 Letta la requisitoria del dott. Luca Tampieri, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. RILEVATO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 18 -ter, comma 6, I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), da ES ZZ, sottoposto al regime di cui all'art. 41- bis Ord. pen., avverso il provvedimento emesso nei suoi confronti dal Magistrato di sorveglianza di Milano, con il quale il suddetto confermava il trattenimento provvisorio di una missiva operato dalla Direzione della SA di reclusione. Rilevava detto Magistrato che nella stessa erano inseriti contenuti ambigui, potenzialmente atti a veicolare comunicazioni fraudolente con possibile pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica;
e, in particolare, che nella missiva, oltre a esservi due scritti provenienti da persone diverse nonostante l'indicazione di un solo mittente, erano contenute dettagliate informazioni e descrizioni logistiche di un determinato luogo, senza dubbio sospette. Il Tribunale di sorveglianza ha, a sua volta, ritenuto condivisibile il provvedimento del Magistrato di sorveglianza, in quanto basato su elementi di valutazione concreti, osservando al riguardo come, a parte la circostanza che all'interno della medesima missiva erano contenuti scritti di due soggetti diversi (moglie e figlio del reclamante come evidenziato dallo stesso), i riferimenti contenuti fossero idonei a veicolare messaggi criptici comprensibili solo agli interlocutori, trattandosi di indicazioni logistiche e geografiche molto dettagliate. 2. Avverso tale ordinanza ZZ ricorre, tramite il proprio difensore, per cassazione, deducendo violazione degli artt. 18 -ter e 41 -bis Ord. pen. e vizio di motivazione. Si rileva che un primo profilo di criticità sarebbe emerso dal fatto che la missiva trattenuta contenesse due fogli scritti da altrettante persone e non provenisse dal solo mittente, circostanza che, comunque, non poteva giustificare una misura così severa, soprattutto considerato che da subito i due mittenti erano stati individuati dal personale di polizia penitenziaria nella moglie e nel figlio del ricorrente e che gli stessi avevano già in passato utilizzato detta modalità. Si osserva con riguardo, poi, al foglio a firma del figlio del ricorrente, contenente dettagliate informazioni e descrizioni logistiche di un determinato 2 luogo, che né il Magistrato né i Giudici della sorveglianza hanno fornito una motivazione idonea a giustificare il trattenimento e, quindi, una tale ingerenza nel diritto alla corrispondenza del detenuto con riguardo allo specifico contenuto criptico. Si insite, pertanto, per l'annullamento del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. Ai sensi dell'art. 18 -ter, comma 1, lett. b), commi 3 e 5, Ord. pen., su richiesta del Pubblico ministero o su proposta del Direttore dell'istituto penitenziario, il giudice procedente può disporre che la corrispondenza dei detenuti sia sottoposta a visto di controllo e, quindi, anche che sia trattenuta per esigenze attinenti alle indagini, per esigenze investigative, di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto. Detta norma va, poi, coordinata con quella di cui all'art. 41 -bis Ord. pen. che, nel disciplinare le limitazioni cui può essere sottoposto il detenuto sottoposto a regime speciale di detenzione, prevede espressamente al comma 2- quater, lett. e), la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza per esigenze di ordine e di sicurezza pubblica e per impedire i collegamenti del detenuto con l'organizzazione criminale, terroristica o eversiva di appartenenza. In tale contesto, il Tribunale di sorveglianza fornisce una motivazione immune da censure laddove evidenzia come non sia possibile, per la trasparenza, una missiva con un unico mittente contenente due scritti provenienti da due persone diverse, di cui una non risultante mittente;
e laddove, nei termini specificamente sopra riportati, ritiene integrato dal contenuto della missiva un pericolo per l'ordine e la sicurezza. E lo fa, con specifico riferimento alle indicazioni logistiche e geografiche molto dettagliate nella missiva contenute, idonee a veicolare messaggi criptici comprensibili solo agli interlocutori. Dimostrando di avere specificamente valutato il contenuto dello scritto con modalità non palesemente illogiche. Va, al riguardo, osservato che, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di non inoltro può essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, [...], Rv. 259472: fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva disposto il trattenimento di una missiva in ragione di anomale indicazioni di numeri e di persone). 3 ( AE Di UR gi-e-J62- od et, Il Consigliere estensore Il Presidente PO SA Di contro,, il ricorso si limita a contestare le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, senza fornire alcuna spiegazione, al pari del reclamo respinto (che si sarebbe limitato a negare la sussistenza di un messaggio criptato), circa le citate espressioni, incorrendo pertanto nella genericità e aspecificità. 2. All'inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 marzo 2026. _j_ra