Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21607
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Sentenza 11 giugno 2026

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  • Inammissibile
    Violazione artt. 18-ter e 41-bis Ord. pen. e vizio di motivazione

    La Corte rileva che il Tribunale di sorveglianza ha fornito una motivazione immune da censure, evidenziando l'impossibilità di una missiva con un unico mittente contenente due scritti da persone diverse, di cui una non risultante mittente. Inoltre, ritiene integrato il pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica a causa delle indicazioni logistiche e geografiche dettagliate contenute nella missiva, idonee a veicolare messaggi criptici. La decisione di non inoltro è legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che fanno ragionevolmente dubitare del contenuto effettivo della missiva. Il ricorso, invece, si limita a contestare le argomentazioni dell'ordinanza impugnata senza fornire spiegazioni circa le espressioni citate, incorrendo in genericità e aspecificità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21607
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21607
    Data del deposito : 11 giugno 2026

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