Sentenza 6 aprile 2004
Massime • 1
In tema di reati edilizi, il decreto di sequestro a fini di prova dell'immobile in corso di costruzione, per l'ipotizzata illegittimità della concessione edilizia, deve essere sorretto, a pena di nullità, da una motivazione in ordine alla sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/04/2004, n. 23215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23215 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 06/04/2004
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 430
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 14512/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA G. RA, EL RO IZ, EL RO AN, AL OL NA (generalizzati come in atti);
avverso la ordinanza (12.3.2003) del Tribunale di Belluno;
Udita in Camera di consiglio partecipata la relazione del Cons. Dott. V. Tardino;
Udita la requisitoria del Proc. Gen. della C. di Cass., Dott. V. Melone, che richiedeva la l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
Udito il difensore Avv. Meglio Sergio, che ribadiva i motivi di cui alla memoria depositata il 30.3.2004.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Belluno, con ordinanza 12.3.2003, respingeva la richiesta di riesame e quella di revoca del sequestro probatorio disposto nei confronti di GA G. RA, EL RO IZ, EL RO AN, AL OL NA (indagati per i reati di cui agli artt. 110 c.p., 20 lettera c) L. 47/1985;163 d.lgs.490/99;734 e 483 c.p.):richiesta di riesame proposta ex artt. 257 e 324 c.p.p.
avverso il decreto di sequestro dell'immobile ad uso di annesso rustico e in corso di costruzione su un'area del Comune di Valle di Cadore, emesso dal Proc. della Repubblica del Tribunale di Belluno in data 5.2.2003. Ricorreva per Cassazione il difensore, che eccepiva la violazione di legge e il difetto di motivazione. Premettendo che il sequestro era stato disposto sulla base di un'asserita illegittimità della concessione edilizia in contrasto con le norme tecniche di attuazione del PRG, deduceva, tra l'altro, l'insussistenza di una concreta e adeguata motivazione sui presupposti processuali ex lege richiesti per il sequestro probatorio. Il Tribunale, per il difensore, non avrebbe rilevato l'assoluta insufficienza motivazionale del decreto di P.M., che non aveva in nulla spiegato le ragioni per le quali aveva ritenuto necessario sequestrare l'immobile edificando, in relazione al cui fatto non erano identificabili il fumus commissi delicti e neppure il periculum in mora. Si deduceva, altresì, la nullità dell'ordinanza impugnata sotto il profilo formale, in quanto il presidente del Tribunale del riesame che aveva sottoscritto l'ordinanza, risultava essere soggetto diverso rispetto al presidente che appariva nell'ambito della composizione collegiale in apertura dell'udienza. All'udienza del 9.7.2003 questo OLlegio disponeva il rinvio, ai fini dell'acquisizione del verbale dell'udienza camerale del 12.3.2003 del procedimento di riesame, in relazione al quale, e con riferimento alla composizione collegiale dell'apertura del dibattimento, era stata sollevata una questione di nullità relativamente alla sottoscrizione dell'ordinanza. All'udienza del 6.4.2004, dandosi atto di una memoria, ex art. 127, co. 5, presentata dal difensore, il processo veniva ritualmente dibattuto come riferimento in atti, considerandosi superata la proposta questione di nullità.
Il ricorso sostanzia le sue doglianze: nella mancata indicazione e motivazione delle finalità probatorie e delle ragioni necessitanti il vincolo reale. Il Tribunale del riesame riconosceva, sostanzialmente, la veridicità di quella censura, ma ribadiva, sulla scorta di una pregressa giurisprudenza, che non occorresse indicare specificamente le finalità probatorie..., trattandosi pacificamente di corpo di reato.
Trattasi di una vistosa motivazione apparente strutturata nelle forme di una mera clausola di stile: che sembra prescindere del tutto dai principi affermati dalla recente sentenza delle Sezioni Unite penali (28.1.2004 n. 5876), con la quale è stato statuito che la mancanza assoluta di motivazione nel decreto del P.M. di convalida del sequestro probatorio;
e soprattutto nella successiva ordinanza del Tribunale del riesame integrano la violazione di legge ex art. 325 c.p.p. in relazione all'omessa osservanza delle norme di cui agli artt. 253, co. 1 e 125 co. 3 c.p.p.. Nello specifico, le Sezioni Unite hanno osservato come nell'ambito del sequestro probatorio (talvolta definito anche a guisa di sequestro penale), rientri anche il sequestro del corpo del reato: che non costruirebbe un quartum genus di sequestro, rispetto ai tre tipi di sequestro noti, per il semplice fatto che il sequestro del corpo del reato s'immedesima nella struttura del sequestro probatorio implicando la necessità di una motivazione che, seppure concisa e anche stringata, deve pur essere esistente ai sensi della normativa di cui agli artt. 253 co. 1 e 125 co. 3 c.p.p.; essendo necessario che ogni provvedimento diretto all'apprensione della res e alla conseguente imposizione del vincolo temporaneo d'indisponibilità su di essa rientri, per le specifiche finalità di volta in volta perseguite, in uno dei tre modelli tipici (sequestro probatorio, preventivo e conservativo). Le conseguenti implicazioni logiche di questi concetti sono che, se il sequestro del corpo di reato è disposto ai fini di prova, debbono essere, comunque, esplicitate, così come avviene per le cose pertinenti al reato, le ragioni che giustificano in concreto la necessità dell'acquisizione interinale del bene, per l'accertamento dei fatti inerenti al thema decidendum del processo secondo l'enunciato dell'art. 187 c.p.p.: in funzione, cioè, dell'assicurazione della prova del reato per cui si procede e della responsabilità del suo autore. Ad ulteriore conferma del principio esposto le SS.UU. hanno fatto, poi, riferimento alla normativa di cui al comma 1 dell'art. 262 c.p.p. (...normativa, questa, che non opera alcuna differenziazione tra corpo del reato e cosa pertinente al reato;
e che prevede la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, anche prima della sentenza:quando non sia necessario mantenere il sequestro ai fini di prova):... dal che l'altra implicazione della Corte, secondo la quale l'apprensione del corpo del reato non è sempre necessaria per l'accertamento dei fatti. D'altra parte non si può neppure pretermettere, così come risulta dagli atti, come, nel caso di specie, le esigenze probatorie si appalesino chiaramente inutili avuto riguardo all'esaustivo e acquisito corredo fotografico del bene in questione. Va, poi, ribadito come il sequestro probatorio sia un provvedimento che rientra nella sfera di esclusiva competenza del P.M. -che è l'unico organo sovrano nella valutazione delle esigenze probatorie -e, come per questa ragione, il Tribunale del riesame non avrebbe più la possibilità di supplire, di propria iniziativa, ad eventuali lacune motivazionali nelle quali sia incorso il P.M.. E, posto che il potere d'iniziativa è attribuito al P.M., deve convenirsi che non può spettare se non allo stesso organo -esclusivo dominus delle indagini preliminari e delle determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale-, identificare ed allegare le ragioni probatorie che, in funzione dell'accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l'applicazione della misura. Il ricorso è, pertanto, fondato e, per l'effetto, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio: disponendosi, altresì, l'annullamento del provvedimento di sequestro e la restituzione dei beni in sequestro agli aventi diritto.
P.T.M.
Annuita senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché il provvedimento di sequestro e dispone la restituzione dei beni in sequestro agli aventi diritto.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2004