Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/03/2001, n. 4468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4468 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
E N O I A Z L A L * R REPUBBLICA ITALIANA E ″ T D 7 S 1 I 9 3 G . . IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RTE SUPREM0 4 4 6 8 /0 1 E T N R R A 7 ' A 6 L D 8 L 1 E E - 5 T D - N 3 I E S E S N G E E " G S E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: I L A R.G.N.5731/98 Dott. Alessandro Presidente CRISCUOLO Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Cron.9674 Dott. Fabrizio Consigliere FORTE Cons. Rel. Rep. Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Ud. 12/12/00 Dott. Paolo GIULIANI ha pronunciato la seguente: ш SENTENZA sul ricorso proposto da: PREFETTO di TRIESTE domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Gen. dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge
- ricorrente -
contro
AR AN, elettivamente domiciliata in Roma, viale delle Milizie 22, presso l'avv.Fernando Giacomini e rappresentata e difesa giusta delega in calce al controricorso dagli avv.ti Renzo Frandolic e Giuseppe Skerk di Trieste
- controricorrente -
avverso la sentenza del Pretore di Trieste n. 150 del 2.4.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12.12.2000 dal Relatore Cons. Luigi Macioce. Udito l'avv.Bevilacqua per la RC. Udito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Orazio Frazzini che ha 2348 2000 concluso per il rigetto dei primi due motivi e l'accoglimento del terzo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO A AN RC cittadina italiana appartenente alla minoranza linguistica - - era contestato a verbale, in lingua italiana, la violazione dell'art. slovena - 142 CdS per aver superato i limiti di velocità consentiti. La RC chiedeva al Prefetto di Trieste, in data 22.7.96, senza ottenerla, traduzione in lingua slovena del verbale stesso. Notificata alla medesima, il 23.12.96, ordinanza ingiunzione per il pagamento di lire 442.800 a titolo di s.a. emessa dal Prefetto per la contestata violazione, la RC proponeva quindi rituale opposizione innanzi al Pretore,ivi deducendo l'illegittimità dell'ordinanza opposta per la violazione dei diritti riconosciuti alla minoranza slovena a causa della mancata traduzione del verbale stesso. Il Prefetto, costituitosi in giudizio, affermava che in difetto di alcun obbligo di legge, non era stata disposta la richiesta traduzione del verbale in lingua slovena. Con sentenza 2.4.97 l'adito Pretore, richiamati gli artt. 6 Cost., 3 statuto speciale Friuli-V.G., le sentenze della Corte Costituzionale 62/92-15/96, la L. 10.3.77 n. 73 (che rese esecutivo il Trattato di Osimo), lo Statuto allegato al memorandum 5.10.84 (tra Italia-Yugoslavia-USA-GB), riteneva fondata l'opposizione sul rilievo che l'opponente aveva indubbio diritto a ricevere il verbale di contestazione tradotto nella lingua matema slovena e, conseguentemente, annullava la sanzione opposta compensando tra le parti le spese di lire. Per la cassazione di tale decisione il Prefetto proponeva ricorso in data 24.3.98, affidato a due motivi, cui la RC resisteva con controricorso del 2 5.4.98, illustrato con successiva memoria. Assegnato il ricorso alle S.U. ai sensi dell'art. 142 disp.att.c.p.c. esso è stato infine deciso con sentenza 369/00 di reiezione delle censure contenute nel primo mezzo ed afferenti la carenza di giurisdizione del Pretore adito, che, a giudizio del ricorrente, avrebbe pronunziato in materia riservata al legislatore. Successivamente il ricorso è stato rimesso alla prima sezione, per la cognizione della residua censura, ed alla fissata udienza del 12.12.2000 dal Collegio riservato per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Rammentato che la decisione delle S.U.di questa Corte ha respinto la ш censura contenuta nel primo motivo, sull'assunto che non configura questione di giurisdizione ma appartiene al merito della lite l'accertamento della esistenza di un diritto dell'opponente alla traduzione del verbale, deve prendersi in esame il secondo mezzo articolato dal Prefetto, nell'ambito di tal esame pur dovendosi valutare l'argomento, contenuto nel primo motivo, per il quale non esisterebbe norma di legge vigente sulla quale fondare il rivendicato diritto alla traduzione. Il predetto motivo, rubricato come denunzia di violazione dell'art. 122 c.p.c., osserva che, quand'anche in base alle sentenze 62/92 e 15/96 della Corte Costituzionale dovesse ritenersi esteso ad ogni processo il diritto del cittadino appartenente a minoranza linguistica slovena a dedurre, controdedurre ed a ricevere atti tradotti in tal lingua, nondimeno tale diritto sarebbe esteso al processo e nel processo, restando esclusa ogni estensione agli atti pre-processuali di contestazione di infrazione. Il motivo è infondato. Rammentato il principio, ribadito dalla sent. 369/00 delle S.U., per il quale è 3 questione di merito quella della esistenza di norme di legge fondanti il vantato diritto alla traduzione, osserva il Collegio che, se tal diritto doveva certamente riconoscersi alla stregua delle preesistenti fonti richiamate dal Pretore di Trieste, e come più analiticamente viene esposto appresso, esso ha ricevuto nuova, completa ed esauriente disciplina con la legge 15.12.1999 n. 482, intervenuta nel corso del giudizio di legittimità, annoverante lo sloveno (art. 2) tra le lingue e le culture delle minoranze linguistiche storiche ammesse a tutela dalla Repubblica. L'intervento, ben più ampio di quello necessario alla sola ammissione dell'uso "pubblico" lu della lingua (ed articolato su strumenti di promozione alla educazione linguistica, alla ricerca scientifica sulle culture, alla diffusione nei mezzi di comunicazione ed al riconoscimento di benefici individuali), ha comunque chiaramente sancito all'art. 9 il diritto all'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela negli uffici delle amministrazioni pubbliche dei Comuni di cui all'art.
3. Ebbene siffatta previsione rappresenta, ad avviso del Collegio, una sostanziale estensione, e con effetti dalla sua entrata in vigore, a tutti i rapporti con la P.A. della tutela minima che, al cittadino appartenente alla minoranza slovena, doveva essere già da prima riconosciuta per quanto riguarda il processo di opposizione a sanzione amministrativa e gli atti di irrogazione-contestazione che tal procedimento abbiano ad originare.
1. Va in primo luogo rammentato, al proposito, in assoluta condivisione delle decisioni interpretative di rigetto della Corte delle leggi nn. 62/92 e 15/96, che, alla stregua dell'art. 6 Cost., della X disp.trans. della Cost., dell'abrogato Memorandum 11.10.54, dell'art. 3 dello Statuto Speciale della Regione Friuli V.G. e degli artt. 5 ed 8 del Trattato di Osimo 10.11.75 reso esecutivo con L. 73/77, i cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena avevano diritto alla "tutela minima" a che i loro atti personali nel processo fossero offerti nella lingua slovena e che gli atti delle controparti e dell'ufficio fossero tradotti, a loro richiesta, nella stessa lingua. E su tali principi la stessa Amministrazione ricorrente non pare nutrire dubbi di sorta.
2. Venendo alla centrale obiezione del Prefetto sulla estensibilità della predetta tutela minima anche all'atto di contestazione della s.a. opposta, deve il Collegio richiamare il condivisibile pronunziato di ん questa Corte (Cass. 6301/96) alla cui stregua può affermarsi: che la contestazione dell'illecito riveste un ruolo centrale non solo nel procedimento sanzionatorio ma anche nell'eventuale successivo procedimento di opposizione giurisdizionale, ove i vizi della contestazione sono immediatamente deducibili quali vizi della opposta sanzione;
che tale contestazione, per realizzare le finalità della legge, deve essere comunicata all'interessato o immediatamente o (art. 14 L. 689/81) mediante successiva notificazione;
che la comunicazione in discorso avrà pienamente realizzato i propri fini ove essa sarà stata perfettamente comprensibile dall'interessato anche al solo scopo di esercitare il proprio diritto di effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta. Ed in questa ottica si avverte la impossibilità di sottrarre dall'ambito della ridetta "tutela minima" un atto che con il processo intreccia più d'una relazione cronologica e funzionale. Ma vi è di più.
3. E' proprio nella materia (le infrazioni alle norme sulla circolazione 5 stradale) alla quale appartiene la sanzione opposta dalla RC, che la comunicazione alla contestazione della tutela minima applicabile agli atti del processo di opposizione appare indiscutibile: se è vero che, a termini dell'art. 142 bis del CdS approvato con DPR 393/59 (introdotto dall'art. 24 della L. 122/89) ed ora dell'art. 203 del CdS approvato con DPR 285/92, avverso il verbale di contestazione è immediatamente esperibile la tutela giurisdizionale ai sensi degli artt. 22 e 23 L. 689/81, come ripetutamente rammentato da questa Corte (cfr. da ultimo S.U. 779/99 e Cass. 4006/00), ne discende che quel verbale è direttamente, da un canto, titolo per il recupero coattivo della sanzione di legge e, dall'altro canto, ed alternativamente, oggetto della eventuale opposizione dell'interessato, in entrambi i casi assumendo un ruolo centrale per e nel processo (esecutivo o di cognizione) tale da far ritenere indiscutibile l'applicazione ad esso dell'obbligo di traduzione su richiesta statuito per gli atti interni del processo di opposizione. Alla luce delle esposte considerazioni, appare esatta la statuizione del Pretore che, dal rilevato ictus apportato dalla mancata traduzione del verbale di contestazione al diritto di difesa della RC, ha dedotto la illegittimità della sanzione sulla sua base irrogata. Le spese sostenute dalla RC graveranno sul soccombente Prefetto.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Amministrazione a versare a RC AN lire 216.800 per esborsi e lire 1.000.000 per onorari. Così deciso in Roma il 12.12.2000 Il Cons.est. Presidente к одне CANCELLERIA MAR. 2001 IN SITATA 8 2 DEPO E LLIER Oggi, uzzo E C i N AN D aria C IL M " IL CANCELLIERE Maria DiNuzzoNuoro