Sentenza 7 luglio 1999
Massime • 1
Il reato di esercizio della caccia in "periodo di divieto generale" previsto dall'art.30, comma 1, lett.a) della legge 11 febbraio 1992, n.157 è configurabile anche nel caso in cui sia stato abbattuto un animale nel periodo della stagione venatoria (che va dal primo settembre al 31 dicembre di ogni anno) ma al di fuori del più limitato arco di tempo nel quale sia consentita, ex art.18 della succitata legge n.157 del 1992, la caccia alla specie cui l'animale predetto appartenga.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/1999, n. 2499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2499 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Papadia Umberto Presidente del 7.7.1999
1. Dott. Acquarone Renato Consigliere SENTENZA
2. Dott. De Maio Guido Consigliere N. 2499
3. Dott. Teresi Alfredo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Squassoni Claudia Consigliere N. 13857/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
VA IO n. Camaiore il 1.1.1952 avverso la ordinanza 30.1.1999 del Tribunale di Livorno Visti gli atti, Udita la relazione fatta dal Consigliere
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gerace Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza 9.3.1999, il Tribunale di Livorno ha respinto la richiesta di riesame di un sequestro probatorio gravante su un fucile e cartucce trovate in possesso di VA IO al momento della constatazione del reato previsto dall'art.30 c.1^ lett.a) L.157/1992. Per l'annullamento dell'ordinanza l'indagato ricorre in Cassazione deducendo che la condotta addebitatagli non costituisce reato. In sunto afferma che l'art.30 citato sanziona penalmente, tra l'altro, chi pratica l'esercizio venatorio in periodo di divieto generale (1 febbraio-31 agosto) e chi abbatte specie di animali per le quali non è in assolto consentita la cattura.
La legge non dà, invece, rilevanza penale alla condotta di chi - questo è il caso in esame-abbatte un animale in periodo di stagione venatoria, ma dopo la chiusura della caccia per quella determinata specie.
La deduzione dell'indagato, a parere della Corte, non è meritevole di accoglimento per cui il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
L'art. 18 stabilisce, per ciascuna specie cacciabile, il periodo in cui è consentito l'esercizio venatorio. La data di chiusura e di apertura della stagione può subire variazioni da parte delle Regioni, in relazione alle particolarità ambientali;
i termini, comunque, devono essere contenuti nell'arco temporale che si snoda dal 1 settembre al 31 dicembre.
La violazione di tale precetto è sanzionata dall'art.30 c.1^ lett.a) che punisce chi esercita la caccia nel "periodo di divieto generale" fissato dall'art.18 da intendersi come il periodo in cui tale attività è inibita in relazione alle varie specie.
Questa interpretazione del testo normativo (pur in presenza dell'aggettivo "generale" che può dare conforto all'esegesi proposta dal ricorrente) è giustificata dal rilievo che l'art.30 c.1^ sub) a fa riferimento all'intero contenuto dell'art. 18 e non solo al comma 2^.
La condotta che la norma punisce è quella -posta in essere dall'indagato-relativa all'esercizio della caccia in periodo di divieto indipendentemente dall'abbattimento di un esemplare di fauna selvatica, che non costituisce elemento integrante della fattispecie;
pertanto la deduzione del ricorrente, in merito ai casi in cui l'uccisione di animali è punita penalmente, non è rilevante.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 1999