Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/04/2003, n. 5075
CASS
Sentenza 2 aprile 2003

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Incorre in responsabilità disciplinare l'avvocato il quale, designato dalla Commissione per il gratuito patrocinio per l'incarico di difensore di una parte ammessa al beneficio, adducendo motivi pretestuosi, si rifiuti di difenderla, in quanto, tale comportamento, in considerazione del fatto che l'incarico affidato al professionista è obbligatorio ed ufficioso, non fiduciario, viola il dovere di difesa stabilito dall'art. 11 del Codice Deontologico Forense. Nè l'indicazione di "motivi di coscienza personale" da parte dell'avvocato designato, senza alcuna ulteriore esplicazione, è idonea ad integrare quei "motivi gravi e giustificati" che rendono legittimo il rifiuto del professionista.

Le decisioni del Consiglio Nazionale Forense, ricorribili per cassazione a norma dell'art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, sono suscettibili di sindacato da parte della Corte di Cassazione, quanto al vizio di motivazione, in base all'art. 111 Cost. e soltanto in quanto la motivazione manchi affatto o non si presenti logicamente ricostruibile o sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati dal giudice, quali risultano dalla decisione impugnata.

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  • 1Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 23/01/2004 n° 1229Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/04/2003, n. 5075
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5075
Data del deposito : 2 aprile 2003

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