Sentenza 22 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2003, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
E 6 N 8 5 O 9 A 1 . I I / T N 4 R A / 13 - R 6 A C.C. 2 T B T . S . I U R L . G L B P . I E A EPUBBLICA ITALIANA D R R . L B T E A A D T D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I 1 S A E 3 I N T 1 E R N S . CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E E I rtamenti bancari009 45 /03 Oggetto N S T A E A LOR - IRPEF 'SEZIONE TRIBUTARIA M Composta dagli Ill.mi R.G.N. 3149/99 Dott. Enrico PAPA Presidente - Dott. Enrico ALTIERI Rel. Consigliere Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron. 1958 Dott. Nino FICO Consigliere Rep. Consigliere Ud.06/06/02 Dott. Francesco RUGGIERO RTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 1. 64131 sul ricorso proposto da: C SNC, ZZ RD, ED ZZ RD DI SI, ZZ IT ST, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VINCENZO BELLINI 10, presso lo studio dell'avvocato FONTANELLI ALDO, che li difende unitamente all'avvocato DE VECCHI SANDRO, per UZ RD giusta procura Notaio ROSSI ENZO di EL, rep. 35755 del 18.04.1998; per ED DI SI giusta procura Notaio ROSSI ENZO di EL, rep. 35749 del 18.04.1998; per ZZ IT ST giusta procura Notaio ROSSI ENZO di EL, rep. 35750 del18.04.1998; 2002 - ricorrente 2481
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente - - nonchè
contro
UFF II DD EL;
- intimato avverso la sentenza n. 12/98 della Commissione depositata il tributaria regionale di VENEZIA, 18/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica لمسنا udienza del 06/06/02 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato DE VECCHI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. § 1. Svolgimento del processo L'ufficio delle imposte dirette di FE notifica- alla UZ DI & C. s.n.c., esercente il va commercio di mobili, avviso di accertamento ai fini i.lo.r. per il 1991, col quale venivano ripresi a tas- sazione ricavi non contabilizzati per lire 135.466.000. Conseguentemente veniva accertato un mag- nei gior reddito di partecipazione ai fini i.r.pe.f. DI e IT ST UZ e confronti dei soci, la moglie del primo, AD EN ED. Gli accertamenti traevano origine da due processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza, la quale aveva riscontrato consistenti movimenti finanzia- ri su un conto corrente bancario intestato alla ED, e precisamente versamenti di assegni per lire 72.510.000, versamenti in contante per lire 22.424.277, bonifici ricevuti per lire 24.092.782 e ricavo effetti per lire 16.439.000. In occasione della verifica Ferdi- nando UZ aveva dichiarato che tali movimenti si ri- how ferivano a vendite per le quali era stato emesso il do- cumento fiscale ( fattura o scontrino ) e non era stato riscosso, in tutto o in parte, il prezzo, sì che egli aveva personalmente provveduto a versare l'importo sul conto della società e, al momento dell'incasso, le som- me venivano fatte affluire sul conto della moglie. Dalla verifica scaturiva anche un procedimento pe- nale, conclusosi con sentenza di assoluzione del g.i.p. perché il fatto non sussiste, non ritenendosi raggiunta la prova di un'evasione superiore alla So- glia di punibilità richiesta dalla legge di 50 milioni. La società e i soci impugnavano gli accertamenti 3 dinanzi alla commissione tributaria di primo grado, la quale accoglieva i ricorsi, fondando la propria deci- sione sull'esito del procedimento penale. La commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza 28 gennaio 18 febbraio 1998, riuniti gli ap- pelli dell'ufficio li accoglieva, osservando che, se- dall'accertamento pe-condo l'art. 654 cod. proc. pen., nale non derivava alcun vincolo per il processo tribu- tario;
che i versamenti effettuati sul conto, non con- tabilizzati, erano pacificamente riferibili all'attivi- tà dell'impresa, e che la tesi sostenuta dal UZ non hay risultava provata. Avverso tale sentenza la società, DI LI zi, IT ST UZ e AD EN ED hanno proposto ricorso per cassazione, fondato su un mezzo d'annullamento. L'amministrazione finanziaria ha resistito con con- troricorso, notificato tardivamente. $ 2. Il motivo di ricorso Denunciando violazione di legge e difetto di moti- vazione, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3 e 5, cod. proc. civ., i ricorrenti deducono: la sentenza di assoluzione non era stata emessa dal g.i.p., ma dal tribunale a seguito di dibattimento;
dalla stessa derivava pertanto, secondo l'art. 12 della 4 legge n.516 / 82, un vincolo nei confronti del giudice tributario;
- l'accertamento della commissione regionale si fonda su affermazioni apodittiche e su meri sospetti, e non su presunzioni gravi, precise e concordanti;
è stato posto indebitamente a carico dei contri- buenti l'onere di provare che le operazioni bancarie non si riferivano a ricavi non contabilizzati;
non sono state indicate le ragioni per cui do- veva ritenersi che gli importi versati fossero perti- nenti alla società. $ 3. Motivi della decisione کہاں Le censure non meritano accoglimento. Per quanto attiene all'affermato vincolo che deri- verebbe dall'accertamento di fatti contenuto nella sentenza penale, esattamente la commissione tributaria regionale ha rilevato che tale pronuncia ha escluso la sussistenza del reato soltanto perché l'imponibile ac- certato non era superiore alla soglia di punibilità di 50 milioni. Vi è, inoltre, da considerare che non ri- sulta dalla sentenza impugnata, né dallo stesso ricor- SO, che l'Amministrazione Finanziaria abbia partecipato al giudizio penale o sia stata messa in grado di parte- ciparvi, così che la sentenza che ha definito tale giu- dizio non può comunque svolgere alcuna efficacia di 5 giudicato, sia pure sotto il limitato profilo del- l'art. 12 legge n.516 del 1982, nei confronti dell'Ammi- nistrazione stessa, nel presente processo. Deve, inoltre, rilevarsi che il ricorrente non ha richiamato prove o argomenti a suc fa- specificamente vore emersi nel procedimento penale, i quali avrebbero potuto offrire un sostegno, sul piano pratico, alla te- si da lui sostenuta. Quanto alle rimanenti censure, la commissione re- gionale ha esposto gli elementi per quali dovevano con- siderarsi pertinenti all'impresa i movimenti bancari, hous ritenendo che tali elementi fornissero, sul piano in- diziario, la prova di ricavi non contabilizzati. Si tratta di un apprezzamento immune da rilievi di legittimità, e il ricorrente non può ottenere, in que- sta sede, un diverso apprezzamento di tali elementi fattuali о una loro diversa ricostruzione. Sulla base di tale valutazione il giudice di merito ha ritenuto la fondatezza della pretesa fiscale, senza violare i prin- della prova, in quanto la cipi in materia di onere constatazione della mancata dimostrazione dell'assunto difensivo del contribuente costituiva, all'evidenza, una conferma della tesi dell'ufficio. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Poiché il controricorso è tardivo e l'Amministra- 6 zione finanziaria non ha svolto ulteriore attività di- fensiva, nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 6 giugno 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Altieri Enrico Papa Алейсо DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE 01 22 GEN 2003 Arnaldo asanc IL CANCELLARE C1 Oggi MA coll ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA