Sentenza 22 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2001, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
IN NO008 9 6 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE SPOGLIO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 17948/98 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere 21267/98 .1805 Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Cron. Rep. 281 Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE Ud. 12/10/00 CORTE SUPPERA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SE N TE NZA dal Sig. SLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3000 per diritti L./ || 2.2 GEN 2001 ON US, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato LIRE 3000 CANCELLERIA PANARITI BENITO PIERO, che lo difende unitamente all'avvocato DAPOR MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
CG575237
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ND NI;
UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva - intimato dal Sig.MIGLIUCE per diritti L. 24'000 +6 e sul 2° ricorso n' 21267/98 proposto da: о ND NI, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE 2000 VIA TACITO 50, presso lo studio dell'avvocato 1642 MIGLIUCCI BENIAMINO, che lo difende unitamente -1- all'avvocato KNERING ARTURO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
ON US, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI BENITO PIERO, che lo difende unitamente all'avvocato DAPOR MARIO, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale la sentenza n. 161/98 del Tribunale di avverso ROVERETO, depositata il 24/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/00 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il LIRE 10000 CANCELLER rigetto del ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. AT938985 BB112954 LIRE 2000 CANCED BB112955 AT938990 حال -2- R.G.N.17948-21267/98 Oggetto: Spoglio- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 24 aprile 1998 il tribunale di Rovereto ha rigettato l'appello proposto da ZO SE avverso la sentenza del pretore della stessa città in data 26 marzo 1996, con la quale era stata rigettata la sua domanda di reintegrazione nel possesso di alcuni locali ad uso non abitativo, posti al piano terreno di un edificio in Rovereto, ed era stata accolta, invece, la domanda possessoria proposta in via riconvenzionale dal convenuto ND GI. Il tribunale, dopo avere respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal ND, ha motivato la decisione con le seguenti argomentazioni: per quanto riguarda il rigetto della domanda dell'appellante, non vi è stata, contrariamente all'assunto di costui, erronea valutazione della prova (testimoniale) da parte del primo giudice, avendo trovato, anzi, il giudizio che ne è seguito, 2 circa 1' infondatezza della pretesa dell'attore, riscontro nell'esito del sopralluogo effettuato nel corso del procedimento di appello, che ha consentito, da un lato, di individuare l'esatta collocazione della porta distinta con l'asterisco nello schizzo planimetrico prodotto dall'appellato, e di escludere, dall'altro, che il ND avesse potuto impossessarsi, secondo la tesi del ZO, delle cantine, dopo avere "sfondato" un muro dello spessore di ben sessanta centimetri. Dalle risultanze istruttorie si ricava, pertanto, secondo il tribunale, la prova della fondatezza dell'assunto dell'appellato, secondo cui fu il ZO ad impegnarsi a rilasciare i locali al ND, che poi non rilasciò, donde la domanda riconvenzionale proposta dal secondo e accolta dal pretore, e che i lavori di scavo del muro da lui iniziati rispondevano presumibilmente all'esigenza di aprire un nuovo varco, che rendeva più comodo l'accesso alle cantine. L'accoglimento della domanda riconvenzionale in M non si relazione alla quale, secondo il tribunale, è verificata la decadenza ex art.1168, commal, C.C., è motivata, invece, con eccepita dall'appellante, il fatto che il ZO ebbe а privare, con 3 ND del l'intervento dei carabinieri, il possesso dei locali;
possesso acquisito e consolidato, come chiarito, in seguito alla liberazione delle cantine stesse da parte dell'appellante. Ricorre per la cassazione della sentenza ZO SE, deducendo due motivi di gravame;
resiste controricorso ND GI, che proponecon anche ricorso incidentale condizionato, al quale il ZO replica con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Denuncia il ricorrente principale: 1) Art. 360, comma 1, n.5 c.p.c.:.:insufficiente contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, in relazione, ancora una volta, all'errata 0 omessa valutazione delle risultanze istruttorie circa l'intervenuto mutamento dei luoghi, realizzato con la rimozione della porta "controversa", nonchè in ordine al mancato pagamento, da parte del ND, della convenuta Am indennità di lire 4.000.000, cui era condizionato Il contestazione. il rilascio dei locali in di tenere conto tribunale ha omesso, inoltre, dell'altra decisiva circostanza relativa alla mancata riconsegna delle chiavi da parte del ricorrente, indicativa della chiara volontà di non restituire i locali al ND, non smentita dalla soluzione della questione dell'apertura о meno delle porte, e della presenza del materiale di proprietà di esso ZO nelle cantine. Con lo stesso motivo il ricorrente critica, poi, il tribunale per aver fatto un non corretto uso delle nozioni che rientrano nelan a comune esperienza di cui all'art. 115, comma 2, c.p.c., con riferimento alla ritenuta inverosimiglanza dell'assunto del ricorrente, circa lo sfondamento del muro da parte del ND, finalizzato all'impossessamento delle cantine, e per non essersi pronunciato, infine, sulle ulteriori richieste istruttorie. 2) Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 1168 e 2697 c.c. e omessa e/dinsufficiente motivazione sul punto, per avere, il tribunale, ritenuto infondata l'eccezione di decadenza ex art.1168 C.C. sollevata dal Alm ricorrente con riguardo all'azione esercitata dal ND, benchè risultasse provato che costui avesse proposto la domanda riconvenzionale di reintegra oltre l'anno dal preteso sofferto spoglio. 5 Il ricorrente incidentale denuncia, a sua volta: Violazione e falsa applicazione ex art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., per violazione e falsa pplicazione degli artt. 279, 339, 340 e 703 c.p.c. e 1168, 1170 c.c., contraddittoria non chè per insufficiente e un punto decisivo della motivazione circa controversia, per avere respinto, il tribunale, immotivatamente l'eccezione di inammissibilità dell'appello del ZO, sollevata dall'appellato per mancata riserva di appello o per mancata proposizione di appello immediato avversO l'ordinanza pronunciata dal pretore il 28-12-1993, che, in seno ad una procedura cosiddetta bifasica, deve ritenersi avesse, nel caso specifico, natura di sentenza non definitiva, e non già di ordinanza, come erroneamente ritenuto da quel giudice. 6 Il ricorso principale è infondato. Per quanto riguarda il primo motivo, si Osserva che, contrariamente a quanto denunciato dal il giudice di appello ha fornito ricorrente, congrua e logica motivazione del suo convincimento, maturato а seguito di accertamenti e valutazioni delle risultanze processuali che si sottraggono ad una "rivisitazione" in questa sede - non si dimentichi che in grado di appello si è proceduto anche ad ispezione dei luoghi per avere evidentemente una migliore e più completa convincimento che ha portatocognizione di causa -; il giudice stesso ad escludere che il ND avesse privato il ricorrente del possesso dei locali in precedenza da lui detenuti, che, invece, stando alle testimonianze assunte ed all'esito dell'espletata ispezione dei luoghi, erano stati rilasciati al primo, che ne aveva, pertanto, acquistato la piena disponibilità. ди E' stato escluso, in particolare, con spiegazione logica e coerente con i fatti accertati, e che non contrasta affatto con il criterio enunciato nell'art.115 co.2 c.p.c., che il ND ne fosse venuto in possesso dopo avere abusivamente aperto un varco nel muro, secondo la denuncia del 7 ricorrente, trovando riscontro, per converso, detta spiegazione, effettivamente nella situazione dei luoghi quale rilevata e descritta dal giudice in sede di ispezione. 730 Parimenti priva di pregio è la censura di cui al secondo motivo, avendo accertato, il giudice, e dato atto, indicando all'uopo, dati di fatto incontestabili, che il ND ebbe а proporre domanda riconvenzionale di reintegrazione nel possesso degli immobili prima della scadenza dell'anno dal sofferto spoglio;
e, dunque, non sussistono le denunciate violazioni di legge ed i dedotti vizi di motivazione. In definitiva, il ricorso principale va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alle spese. Il ricorso incidentale rimane assorbito.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello principale, dichiara assorbito l'incidentale condizionato e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in lire544000 , oltre a lire 3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2000 Il consigliere est. Il presidente (Dr.Mario Spadone) (Dr. Olindo Schettino) The follow Приеми % 2 2 GEN. 2001 Tolazico V 60000 310000 247.014 IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Lata2 co UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data2 3 FEB. 20014 versate S. 310.000 9351 trecentodieck a al n. p. Dirigento Area) (lire (Dott.ssa Mana Il Responsable A T R T E /CHI (Dr. R 0 0 3 (ROMA Z1 3 8