Sentenza 21 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/02/2001, n. 2515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2515 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
0 25 1 5/0 1 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 114 Servite - Servitu SEZIONE SECONDA CIVILE coattive - Passaggio epathivo - Conditioni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Fondo non intercluso Presidente Dott. Franco PONTORIERI R.G.N. 17292/98 Cron.5184. Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Rep. Tep Consigliere Dott. Enrico SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ Ud. 06/10/00 Dott. Sergio DEL CORE - Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio S E N TENZA IL SOLE CORE dal Sig. f 10000 per diritti L. sul ricorso proposto da: 21 FEB. 2001 IL CANCELLIERE | MA PI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ER ANTONIO, che la difende unitamente all'avvocato BADINO SERGIO, giusta delega in atti;
ricorrente LIRE 3000 CANCELLERIA
contro
MA IG, IA CE, LL AT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL VIMINALE 43, CG074066 presso lo studio dell'avvocato CERASA M. ETTORE, che LIRE 3000 CANCELLER ANDRACCO MARCO, li difende unitamente all'avvocato 2000 giusta delega in atti;
controricorrenti 1599 CG074067 -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE nonchè
contro
Rilasciata copia legale al Sig. BE OPENING MA IN;
per diritti M 18 MAG 2001 - intimato IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 513/98 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 18/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/00 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
ER, difensore dei udito l'Avvocato Antonio ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo del ricorso assorbito il resto. LIRE 2000 CANCELLERIA BE138462 BE138461 -2- AT363381 Svolgimento del processo Con atto di citazione del 2 febbraio 1990, AR NA, AS ST, AR IN e LO TO esposero che, per accedere da una strada interpoderale ai loro fondi rustici in Comune di Soldano e coltivarli, avevano bisogno di creare un passaggio occupando una minima porzione di un fondo di proprietà di AR IP, la quale vi si era ingiustificatamente opposta. Convennero pertanto la predetta AR avanti al Tribunale di Sanremo per sentir emettere sentenza costitutiva di servitù di passaggio coattivo sul fondo di sua proprietà, previo il pagamento della indennità di cui all'art. 1053 c.c. e di condanna della stessa ai danni il ritardo nella creazione dell'iter.per Nella resistenza della convenuta, la quale dedusse, tra l'altro, che i proprietari avevano accesso ai rispettivi terreni da altra pubblica via, il tribunale, disposta e espletata C.T.U., costituì ex art. 1051 c.c. servitù di passaggio coattivo da esercitarsi con mezzi meccanici a favore dei fondi degli attori e a carico della porzione di fondo della convenuta. Dichiarò, altresì, l'obbligo a carico degli attori di pagare in solido tra loro, a titolo di indennità ex art. 1053 c.c., lire 2.437.500 in favore di AR IP e rigettò la pretesa risarcitoria. Investita del gravame principale della convenuta e di quello incidentale degli attori, la sentenza veniva confermata dalla Corte d'appello di Genova. Per quanto ancora qui interessa, osservava detta corte che l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla appellante principale era infondata, alla luce del contratto di permuta di cui alla scrittura privata del 10 agosto 1986. La realizzanda stradella era l'unica in 2 grado di permettere agevolmente agli attori di raggiungere la via pubblica con mezzi meccanici. Il tribunale non poteva tenere conto del tracciato alternativo prospettato dal C.T.U. in funzione di una possibile conciliazione della vertenza, non avendo le parti raggiunto un accordo sul punto. Era da escludersi che, in base a un atto di divisione, MA NA fosse obbligata a servirsi di una mulattiera. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso AR IP affidandone l'accoglimento a due motivi. Resistono con controricorso AR NA, che ha anche presentato memoria, AS ST e LO TO. Non si è invece costituito l'intimato AR IN. Motivi della decisione a Col primo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto, si addebita alla corte genovese di avere inquadrato la fattispecie nella previsione di cui al primo comma dell'art. 1051 c.c., disciplinante il passaggio coattivo del fondo intercluso, malgrado anche il primo giudice avesse ritenuto i fondi attorei accessibili dalla via pubblica, sia pure in maniera disagevole. Il caso di specie andava semmai ricondotto alla ipotesi prevista dall'art. 1052 c.c., che subordina la costituzione coattiva della servitù al rigoroso accertamento, neanche tentato nella specie, della rispondenza della relativa domanda alle esigenze dell'agricoltura o dell'industria. insufficiente,Col secondo motivo si denunzia omessa, contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia. Il ricorrente lamenta che la corte di merito: 1) non ha sufficientemente spiegato il 3 contenuto traslativo attribuito alla scrittura privata prodotta dagli attori per contrastare l'eccepita carenza di legittimazione passiva;
2) non ha preso in considerazione le censure dirette a comprovare l'errore in cui era incorso il primo giudice nel ritenere applicabile alla controversia in esame l'art. 1051 c.c.; 3) al pari del tribunale, si è limitata a recepire acriticamente i dati della C.T.U. senza prendere in considerazione le osservazioni di essa convenuta e del consulente di parte, specie sulla possibilità di accessi alternativi alla via pubblica;
4) ha illogicamente affermato di non poter tenere conto del tracciato alternativo, inducente minor aggravio per il fondo di essa ricorrente, in quanto proposto dal C.T.U. in sede di tentativo di conciliazione, laddove era suo obbligo valutare comparativamente le varie soluzioni ipotizzabili al fine di scegliere quella più equa;
5) ha omesso di esaminare la censura rivolta alla sentenza di primo grado, in riferimento Ze all'ultimo comma dell'art. 1051 c.c., che esenta dalla servitù coattiva di passaggio le case nonché i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti;
6) ha travisato il senso della clausola contenuta nell'atto di divisione in notar Lomazzi del 21 luglio 1950, in base alla quale i terreni di essa ricorrente e di MA IP dovevano avere accesso diretto alla strada mulattiera, poiché con la stessa si volle in realtà escludere la possibilità di future servitù a danno di condividenti e aventi causa. -avanzate sotto la I due motivi, avendo in comune diverse censure specie, rispettivamente, della violazione di legge e del vizio di motivazione - vanno esaminati insieme. A confutazione della doglianza sub 1), avente carattere pregiudiziale in quanto investe un presupposto processuale (la legittimazione passiva 4 dell'odierna ricorrente), e di quella sub 6), si richiama il consolidato principio di questa Corte secondo cui la parte la quale, con il ricorso per cassazione, lamenti che il giudice del merito sia incorso in un errore di diritto o in un vizio logico nella valutazione della volontà negoziale, risultante dai documenti che la riproducono, non può limitarsi a richiamare genericamente le norme disapplicate od erroneamente applicate, né a enunciare apoditticamente il nomen iuris della fattispecie;
deve in ogni caso specificare le ragioni di diritto così del denunziato errore del giudice, come della contrapposta tesi sostenuta e, in particolare, denunziare e dimostrare la violazione di specifiche norme di ermeneutica;
diversamente, la critica sulla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la prospettazione di una diversa interpretazione, investendo il merito delle valutazioni del giudice stesso, sono da ritenere inammissibili in sede di legittimità (cfr., e plurimis, sentt. nn. 3507/1999, 5103/1999). E nella specie la corte ha con congrua motivazione ritenuto che la prodotta scrittura privata mediante la quale AR IP acquistò la fascia superiore del terreno in località Cian (Piano) di Soldano, iscritta a catasto foglio 4, mappale n. 284, già di proprietà di AL NO cui cedette in cambio altra porzione di terreno- era idonea, in quanto contratto di permuta con effetti reali, a trasferire la proprietà dei due fondi alle parti, non rilevando in contrario le difformi risultanze catastali. L'attuale ricorrente era quindi passivamente legittimata all'azione dedotta in giudizio. Analogamente la corte genovese, con motivazione congrua e logica, ha respinto l'interpretazione della clausola contenuta nel rogito per notar Lomazzi del 21 luglio 1950 proposta dall'attuale ricorrente (secondo la quale 5 per raggiungere la via pubblica AR NA sarebbe obbligata a servirsi solo della mulattiera), spiegando che detta clausola, lungi dal precludere alla AR NA di ottenere un diverso passaggio carrabile per raggiungere la via pubblica, sta a significare solo che ciascun condividente avrebbe avuto facoltà di accesso alla strada mulattiera. Relativamente alla censura sub 3), per decretarne l'inammissibilità è sufficiente richiamare il principio fermamente acquisito alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la parte che, col ricorso per cassazione, deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata per avere questa deciso la causa sulla base di una consulenza tecnica d'ufficio, ignorando le critiche sollevate contro l'operato del consulente, ha l'onere di precisare nel ricorso il contenuto specifico di dette critiche, non essendo ammissibile l'esposizione per relationem, attraverso il riferimento ad un atto del да pregresso giudizio di merito (vedi sentt. nn. 11857/1997, 1028/1997, 10344/1995, 10972/1994, 6702/1991, 3878/1982). Quanto a quella sub 5), la ricorrente, non riportando in ricorso le censure assertivamente mosse in relazione all'ambito di applicabilità dell'art. 1051 c.c., fa le mostre di ignorare che l'onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, n. 4, c.p.c., qualunque sia il tipo di errore per cui è proposto (in procedendo o in iudicando ), non può essere assolto con il generico rinvio ad atti del giudizio di appello, senza la esplicazione del loro contenuto. Così in particolare, al fine di far valere, ex art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, è necessario che il ricorrente indichi specificamente (e non già soltanto per relationem, richiamando gli atti delle pregresse fasi processuali) i fatti e le circostanze di cui trattasi, onde consentire al giudice di legittimità il controllo sulla loro decisività; controllo che, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, deve appunto avvenire sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (cfr. Cass. nn. 246/1976, 3624/1984, 5217/1987, 3356/1993, 10834/1994. 5748/1995, 252/1996). Risultano invece fondate le censure formulate col primo motivo e quelle omologhe, investenti il profilo motivazionale, di cui sub 2) e sub 4) del secondo. Per giustificare la fondatezza della domanda di passaggio coattivo e la correlativa statuizione di accoglimento, la sentenza del Tribunale di ж Sanremo fece espresso riferimento all'ipotesi contemplata dall'art.1051 c.c., peraltro invocato dagli stessi attori. Nel respingere il secondo motivo di appello, con cui AR IP censurò la sussunzione della fattispecie sub specie dell'art. 1051 c.c., i secondi giudici hanno fatto propri gli argomenti in fatto e in diritto contenuti nella decisione impugnata per accogliere la domanda di costituzione di servitù coattiva, avanzata sull'assunto che la strada progettata dagli attori era l'unica possibile perché questi raggiungessero la via pubblica. Ora, prendendosi in considerazione la dedotta e acclarata condizione dei fondi degli istanti, si arriva alla conclusione che gli stessi, provvisti già di accesso alla via pubblica attraverso una mulattiera e raggiungibili anche tramite strada interpoderale (San Sinforiano), non sono fondi né 7 assolutamente né relativamente interclusi, sicché non ricorre alcuno dei requisiti alternativamente necessari ai fini della costituzione di una servitù di passaggio a sensi dell'art. 1051 c.c. Invero, va ricordato che, in materia di passaggio coattivo, l'art. 1051 c.c. prevede le ipotesi in cui il fondo sia circondato da fondi altrui e non abbia uscita sulla pubblica via (interclusione assoluta), né possa procurarsela senza eccessivo dispendio o disagio (interclusione relativa) e dispone la necessaria costituzione della servitù di passaggio, a vantaggio di detto fondo ed a carico dei fondi intercludenti, fino a un massimo sufficiente per i mezzi meccanici, se occorrente. Il successivo art. 1052, invece, non contempla un'ipotesi di interclusione, e quindi di una vera e propria condizione di necessità di passaggio coattivo, ma consente di prendere in considerazione lo stato di un fondo, munito di un accesso inadatto o insufficiente oltre che insuscettibile di ampliamento- ai fini - dell'imposizione coattiva di un altro passaggio. Tale imposizione deve essere giustificata dai bisogni del fondo, che non possono essere soddisfatti con l'utilizzazione dell'accesso in atto, e dalla rispondenza alle esigenze dell'agricoltura e dell'industria, che trascendono gli interessi individuali;
l'apprezzamento (discrezionale) del giudice non può quindi basarsi su criteri astratti e meramente ipotetici, ma deve riguardare lo stato attuale dei fondi e le concrete possibilità di un loro più intenso sfruttamento e di una migliore utilizzazione. Alla stregua delle cennate considerazioni, che si collocano nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte suprema (cfr., tra le tante, sentt. nn. 3279/1981, 2624/1984, 6590/1986, 8 6674/1988, 6184/1994, 12814/1997), deve innanzi tutto escludersi l'applicabilità dell'art. 1051 c.c., vertendosi in tema di fondi non interclusi, caratterizzati dalla dotazione dell'accesso alla e dalla pubblica via. Eliminata l'ipotesi prevista dalla norma citata, l'azione promossa dagli odierni intimati potrebbe essere accoglibile tenendo presenti le condizioni poste l'art. 1052 c.c.; invero, essi hanno dedotto l'esistenza di un passaggio tra il proprio fondo e la pubblica via, inadatto alle esigenze dei rispettivi fondi e insuscettibile di un ampliamento e di adeguamento ai bisogni suddetti. D'altra parte, l'adottata pronunzia positiva sulla argomentando che la strada vicinale oggi esistente è una domanda - mulattiera non percorribile con mezzi meccanici e non suscettibile di essere ampliata e resa carrabile, in quanto, in certi tratti, presenta una pendenza del 50% e raggiunge la larghezza massima di un metro lineare, e sottolineando ре altresì che l'altra strada interpoderale dalla quale gli attori possono accedere ai loro fondi dista da quello più vicino ben cinque chilometri - sembra adeguarsi all'ipotesi contemplata dall'art. 1052 C.C. L'eventuale accoglimento della richiesta di una servitù di passaggio imponeva però al giudice di accertare l'esistenza di esigenze dell'agricoltura e di verificare in quale modo la perseguita possibilità di transito fosse idonea a consentire o sviluppare l'utilizzazione dei terreni interessati nell'ambito della indicata attività economica. Come evidenziato da questa stessa Corte, fattispecie del tipo in questione hanno in comune con quella contemplata dall'art. 1051, comma. 3, c.c., il presupposto di un'uscita già esistente sulla via pubblica, ma ne differiscono per il fatto che, mentre l'ampliamento coattivo è praticabile solo a danno del fondo già 9 servente ai fini della più conveniente utilizzazione del fondo dominante, il passo coattivo di cui all'art. 1052 c.c. è realizzabile a danno di altro fondo, ma solo nel concorso del riconoscimento, da parte dell'A.G., di quei determinati e più vasti e generali interessi. Quanto sin qui detto è sufficiente a dimostrare l'errore in cui è incorsa la sentenza d'appello, la quale, confermando sul punto quella di primo grado espressamente richiamatasi all'art. 1051 c.c., ha ritenuto di qualificare i fondi degli attori come interclusi. Invece, per quanto accertato in fatto e pacifico in causa, detti fondi non sono interclusi, avendo una comunicazione diretta con la pubblica via, costituita da quella mulattiera che li unisce alla strada interpoderale. Si assume che questo passaggio è inadatto e insufficiente ai bisogni del fondo e non può essere ampliato (soprattutto per consentire il transito con де autoveicoli), ma ciò, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte genovese, non è sufficiente. La legge infatti subordina, in questi casi, la costituzione del passaggio coattivo a peso di altri fondi "alle esigenze dell'agricoltura 0 dell'industria", nella specie neppure accennate dai giudici di seconde cure. Per vero, nella sentenza impugnata non si rinviene un'accurata analisi della situazione di fatto, che prenda in considerazione tutti i possibili aspetti rilevanti;
manca, in particolare, qualsivoglia riferimento all'estensione e alla capacità produttiva dei terreni nonché al tipo di colture impiantate. Ricorrono, quindi, i vizi denunciati di violazione dell'art. 1051 c.c. e - ove la statuizione abbia inteso fare riferimento all'art. 1052 c.c.- di difetto di motivazione in ordine alla sussistenza in concreto del requisito 10 della rispondenza della domanda alle reali esigenze dell'agricoltura secondo la destinazione attuale dei fondi o quella che il proprietario dimostri di voler attuare ai fini di un loro migliore sfruttamento. Sussiste, in ogni caso, anche l'altro allegato vizio di motivazione, non avendo la corte territoriale proceduto, nella scelta del percorso per il richiesto transito coattivo, alla valutazione comparativa, pur doverosa, di tutte le possibili soluzioni prospettate, sia dalle parti, sia dal consulente tecnico d'ufficio. Invero la corte d'appello si è rifiutata di prendere in considerazione un tracciato alternativo suggerito dal C.T.U., meno oneroso per il fondo che si vorrebbe servente e ritenuto comparativamente più conveniente dalla sua proprietaria, motivando in maniera illogica e poco perspicua tale omessa indagine con la circostanza che quella possibile soluzione fu prospettata dall'ausiliare solo nel tentativo di conciliare le parti;
sicché, non essendo lo stesso riuscito, “cade(va) la relativa proposta e, quindi, correttamente il Tribunale (aveva) accolto la domanda proposta dagli attori nella sua formulazione originaria”. Non ha tenuto conto la corte del merito che la determinazione del luogo di esercizio della costituenda servitù di passaggio coattivo dev'essere compiuta alla stregua dei principi enunciati dal secondo comma dell'art. 1051 c.c., costituiti dalla maggiore brevità dell'accesso alla via pubblica e dal minore aggravio del fondo asservito. Tali criteri, peraltro, vanno valutati ed applicati contemporaneamente ed armonicamente, mediante un opportuno ed equilibrato loro contemperamento;
occorre cioè procedere alla comparazione tra il vantaggio conseguibile dal fondo che si vorrebbe dominante e il pregiudizio da arrecare al fondo che si vorrebbe servente;
11 non senza tenere ben presente che, trattandosi di limitazione del diritto di proprietà sul fondo da asservire - resa necessaria da esigenze cui non è estraneo il pubblico interesse va applicato e sottolineato, in modo ancora più accentuato di quanto avviene per le servitù volontarie, il principio del minimo mezzo. Se, quindi, nella specie il progetto della servitù di passaggio coattivo del C.T.U. portava al risultato di assicurare adeguatamente l'utilitas del fondo dominante e di aggravare nel minor grado possibile la condizione del fondo servente, doveva comunque 80000 essere valutato dal giudice a prescindere dal fatto che era stato redatto nel 330000 tentativo, non andato a buon fine, di mettere d'accordo le parti. Affetta dai vizi fin qui posti in evidenza, la decisione dei giudici di secondo grado va cassata con rinvio della causa ad altra sezione della corte di appello di Genova, che ne riesaminerà compiutamente il merito assumendo a premesse i principi sopra enunciati e deciderà anche sulle 2 spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Genova. Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2000 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. France Pontorieri Dott. Sergio Del Core ferg's Del love IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri 21 FEB. 2001