Sentenza 20 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/02/2001, n. 2442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2442 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 024 4 2 /0 1 IN NOME DEL POPOLO IT. LIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Guglielmo SCIARELLI - R.G.N. 10006/99 Consigliere Cron. 5054 Dott. Alberto SPANO' Dott. Pietro CUOCO Consigliere- Rep. - Rel. Consigliere Ud.23/11/00 Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere- Dott. Corrado GUGLIELMUCCI ha pronunciato la seguente 733 SENTENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE CONSORZIO TRASPORTI PUBBLICI LAZIO - CO.TRA.L., in per diritti L. 3000. SECOND "2.0 FEB 2001 persona del legale rappresentante pro tempore, IL LL elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI ROGAZIONISTI 16, presso lo studio dell'avvocato VENCHI MARIA CANCELLERIA ADELAIDE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DI LUCCIO MARINA, giusta delega in atti;
F ricorrente
contro
RI RO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA 120, presso lo studio dell'avvocato BENIAMINO D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende, 2000 giusta delega in atti;
4845 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 9419/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 20/05/98 R.G.N. 25961/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/11/00 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso l'estinzione per cessazione della materia del contendere. I -2- : A SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 8.4.1994 il Cotral (Consorzio Trasporti Pubblici per il Lazio) proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Roma, che aveva dichiarato il diritto dei dipendenti CA LL, RO NA e AR AN, operai generici, a essere inquadrati sin dalla data di assunzione come operai qualificati con diritto al pagamento delle relative differenze retributive e accessori. Il Consorzio appellante sosteneva che il Pretore erroneamente aveva accolto le domande dei lavoratori sulla base delle declaratorie del mansionario ATAC, ritenute identiche a quelle di cui all'accordo collettivo. Con sentenza in data 5 novembre 1997/20 maggio 1998 il Tribunale di Roma dichiarava cessata la materia in relazione alle domande proposte da CA LL e AR AN, mentre rigettava l'appello nei confronti di RO NA, in cui favore condannava il Consorzio appellante alle spese del giudizio. Contro la suindicata sentenza il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione. " Il NA si è costituito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto depositato in data 13 marzo 2000 gli avvocati Maria Adelaide Venchi e Marina Di Luccio, quali legali della Cotral, dichiarando di avere accertato che presso la Sede dell'ufficio Provin- ciale del Lavoro di Roma giaceva una conciliazione della controversia avvenuta in data 12.1.2000, manifestavano la volontà di rinunciare al ricorso. A tale dichiarazione si è associato anche l'avv. Beniamino D'Aloisio,, legale del lavoratore, manifestando la volontà di rinunciare al
contro
- ricorso. Il Procurator Generale in sede, pur avendo in precedenza rilevato con la requisitoria scritta che la rinuncia al ricorso era stata rilasciata da persona (l'avv. Maria Adelaide Venchi) che non risultava più legale rappresentante del Consorzio, la declaratoria di cessazione Sollecitato ha tuttavia in udienza venisse della dichiarata Cessa materia del contendere. La Corte, preso atto delle dichiarazione rese sotto la loro responsabilità dai difensori del Consorzio ricorrente e dal difensore del lavoratore controricorrente in ordine all'intervenuta conci- liazione della causa tra le parti, dichiara cessata la materia del contendere. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese. Così deciso in Roma il 23 novembre 2000 Te CoNSIGLIERE ESTENSORE Matale efter s IC PRESIDENTE brglichen woul Sille COLLABORATORE DI CANCELLETA Depositata in Cancelleria 20 FEB. 2001 Oggi, 17 IL ALLABORATORE ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10. DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533