Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2026, n. 9000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9000 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
Testo completo
09000-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
In caso di dilutione dei presente provvedimento omettere le generalità gli altri datt identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
composta da
Gaetano De Amicis - Presidente
N. sent. sez. 206
-Relatore
NA RI
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LA Di CO RA
EL NN
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
CC- 05/03/2026 N.R.G.5272/2026
sul ricorso proposto da
AC OR, nato in [...] il [...]
avverso la sentenza del 03/02/2026 della Corte di appello di Napoli
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del Consigliere NA RI;
udite le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabipo Picuti, che ha concluso per il rigetto;
udite le richieste dei difensori, Avv. Salvatore Vitiello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di AC OR ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna all'Autorità Giudiziaria rumena del AC, destinatario di mandato di arresto europeo, emesso il 9 marzo 2021 per l'esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Sibiu, passata in giudicato il 7 ottobre 2020 con sentenza della Corte di appello di Alba-Iulia di condanna alla pena complessiva di 7 anni di
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reclusione per il reato di evasione fiscale continuata per il quale, ai sensi dell'art. 8 L.69/2005, come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2021 n.10, non è richiesto il requisito della doppia punibilità, ritenuto, comunque, sussistente, corrispondendo i fatti giudicati all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 3 d.lgs. n. 74/2000 ed assenti cause ostative alla consegna. Ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito illustrati:
1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 18-bis e 18, lett. r), I. n. 69/2005, 4 Decisione quadro 2002/584/GAI, 2 e 25 Cost. e 7 CEDU per applicazione retroattiva dei criteri normativi sopravvenuti in materia di radicamento ed esclusione del motivo facoltativo di rifiuto della consegna. Il m.a.e. è stato emesso per l'esecuzione di una sentenza di condanna per reati di evasione fiscale in forma continuata, commessi tra il 2008 e il 31 marzo 2012 ovvero in epoca precedente sia all'introduzione dell'art. 18-bis 1.69/05, sia alla riforma del 2023, che ha tipizzato gli indici di radicamento, introducendo il comma 2-bis dell'art. 18-bis I. cit. La Corte di appello ha erroneamente ritenuto insussistente un radicamento reale, effettivo e continuativo del ricorrente in base all'applicazione retroattiva dei nuovi criteri, più restrittivi, estranei al quadro normativo vigente all'epoca dei fatti. La violazione di legge per contrasto con l'art. 4 della Decisione quadro è evidente, in quanto l'art. 18, lett. r), l. 69/05 demandava al giudice dell'esecuzione una verifica dell'esistenza di un legame con il territorio nazionale compatibile con le finalità rieducative della pena. La decisione è nulla anche per errata applicazione dell'art. 18, comma 2-bis, I. 69/2005, per non avere la Corte di appello considerato tutti gli elementi indicativi della presenza del ricorrente nel territorio dello Stato, in particolare, il contratto di locazione regolarmente registrato dalla moglie convivente;
i rapporti commerciali intrattenuti dal AC fin dal 2001 con società campane nel settore dell'import-export florovivaistico, attestati da dichiarazioni testimoniali, tra cui quella del Perrini, che dà conto della presenza del AC in Italia durante il periodo dell'emergenza Covid. La sentenza è, quindi, nulla per mancata specificazione elementi di giudizio e dei relativi criteri di valutazione, né ha tenuto conto del periodo precedente alla commissione del reato.
1.2. Violazione di legge per lesione del principio di uguaglianza e ragionevolezza per disparità di trattamento derivante dall'applicazione di criteri sopravvenuti. L'interpretazione della norma seguita dalla Corte di appello viola il principio di uguaglianza perché introduce una disparità di trattamento tra soggetti che versano in situazioni identiche, sicché è censurabile una lettura che ancora l'applicazione del comma 2-bis dell'art. 18-bis l.cit non alla data del fatto, ma alla data di emissione del m.a.e., che produce una diseguaglianza irragionevole,
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correlata ad un elemento casuale e non controllabile, quale la diversa durata del processo nello Stato di emissione per soggetti che hanno commesso reati nello stesso periodo.
1.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 696- ter e 705, comma 2, cod. proc. pen.,2 1. 69/05, 4 e 19, comma 2, CDFUE, 2 e 3 Convenzione dei Diritti dell'uomo. La Corte di appello non ha considerato la documentazione prodotta dalla difesa, tra cui relazioni del CPT del Consiglio di Europa relative agli anni 2018,2021 e 2023, inchieste dell'Associazione per la Difesa dei diritti umani del 2023, da cui risultano informazioni relative al sovraffollamento carcerario, di segno diverso da quelle trasmesse dall'Autorità penitenziaria e non dall'Autorità giudiziaria. Tali informazioni risultano generiche e superficiali, specie nella parte in cui indicano in tre metri quadrati lo spazio per il detenuto, senza sottrarre l'ingombro del mobilio, dei servizi igienici e lo spazio per la conservazione degli alimenti. L'omessa specificazione di tali dati avrebbe dovuto impedire la decisione di consegna, specie a fronte delle criticità segnalate dalla difesa per gli istituti di Bucarest-Rahova e Aiud ed il concreto rischio di sottoposizione a trattamenti disumani e degradanti per mancanza dello spazio minimo individuale, che può essere bilanciato da fattori compensativi solo per il regime semiaperto e non per il regime chiuso;
fattori non operanti nel caso di specie per la durata non breve della detenzione.
1.4. Violazione dell'art. 705, comma 2, lett. c) bis, cod. proc. pen. e vizi di motivazione per erronea valutazione del concreto rischio per la salute del consegnando. Nonostante la consulenza medico legale prodotta, la Corte di appello ha ritenuto sufficienti le generiche rassicurazioni offerte dalla Autorità penitenziaria rumena senza verificare in concreto la possibilità di accesso ai trattamenti sanitari rispetto alle attuali condizioni di salute del ricorrente.
2. Con memoria il difensore ha ribadito i motivi, segnalando le condizioni di salute del ricorrente e l'esposizione a rischio in caso di consegna.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. Manifestamente infondati sono i primi due motivi, attinenti allo stesso tema e, pertanto, trattabili congiuntamente, con i quali si denuncia l'erronea interpretazione dell'art. 18-bis, comma 2, I. n.69/2005 e l'applicazione retroattiva della norma più sfavorevole, non prevedendo la disciplina precedente il requisito della residenza almeno quinquennale del consegnando quale motivo di rifiuto facoltativo della consegna.
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2.1. Le censure sono manifestamente infondate, in primo luogo, perché secondo la Corte di giustizia gli Stati membri, nell'attuazione della Decisione quadro n. 2002/584/GAI, sono liberi di scegliere di limitare le situazioni nelle quali l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare di eseguire un mandato d'arresto europeo, agevolando così la consegna delle persone ricercate, conformemente al principio del riconoscimento reciproco, e svolgere una valutazione che «non ecceda quanto necessario a garantire che la persona ricercata presenti un grado di integrazione certo nello Stato membro di esecuzione (CGUE sentenza del 6 giugno 2023, in causa C-700/21, O. G, paragrafo 52). Pertanto, l'unico limite per il legislatore nazionale è costituito dal rispetto dei diritti fondamentali e del principi sanciti dall'art. 6 del Trattato sull'Unione europea e dalla CDFUE, sicché la fissazione del termine minimo quinquennale indicato nell'art. 18- bis, comma 2, I. n. 69 del 2005 è pienamente compatibile con la Decisione quadro.
2.2. In secondo luogo, va rilevato che le tutele in tema di radicamento ed esecuzione della pena sul territorio italiano previste dall'art. 18-bis, comma 2, della legge 22 aprile 2965, n. 69, nel testo previgente alla modifica introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, sono applicabili nei procedimenti in cui, secondo la disciplina transitoria dettata dall'art. 28 dello stesso decreto, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni la corte di appello avesse già ricevuto il mandato di arresto europeo o la persona richiesta in consegna fosse stata già arrestata ad iniziativa della polizia giudiziaria: ipotesi che non ricorrono nel caso di specie. Se ne ricava che la disposizione transitoria regola la successione normativa e logicamente àncora alla trasmissione del mandato di arresto europeo e non alla data di commissione del reato, come propone la difesa, l'applicazione della nuova disciplina, in perfetta coerenza con la ratio della modifica, finalizzata al compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, in attuazione delle delega di cui all'articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117. Non è, quindi, prospettabile la denunciata disparità di trattamento, essendo la consegna espressamente ancorata all'emissione del m.a.e.
2.3. Ancora, si osserva che in più occasioni questa Corte ha affermato che i criteri fissati dal nuovo art. 18-bis, comma 2-bis, 1. 69/2005, quali elementi da cui desumere il radicamento del soggetto richiesto non sono altro che la specificazione, tipizzazione dei cd. indici rivelatori, già individuati dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione al previgente art. 18, lett. r), I. n. 69 del 2005 prima delle modifiche di cui al d.lgs. n. 10 del 2021. Infatti, già in precedenza la nozione di "residenza", rilevante ai fini del rifiuto della consegna, presupponeva un radicamento reale e non estemporaneo
della persona nello Stato, desumibile da una serie di indici rivelatori, quali la legalità della presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, e il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali (tra le tante v. Sez. 6, n. 19389 del 25/06/2020, D., Rv. 279419). A tal fine la difesa ha prodotto una serie di documenti, che la Corte di appello ha puntualmente esaminato (pag.4-5), pervenendo ad un giudizio di insufficienza, che il ricorrente contesta, lamentando la parziale ed erronea valutazione. Con motivazione, invece, affatto illogica né apparente la Corte di appello ha ritenuto non provato il radicamento del ricorrente, che ha dichiarato, ma non provato, di trovarsi in Italia da circa cinque anni, non essendo sufficiente il dimostrato svolgimento di attività di import-export nel settore florovivaistico - cui sono connesse le condotte di evasione commesse nello Stato richiedente ove opera la moglie, che ha continuato a svolgervi la stessa attività-; le dichiarazioni rese dai commercianti di fiori della zona di Pompei sono state ritenute dimostrative di rapporti commerciali con la Romania, ma non della stabile e continuativa permanenza del ricorrente in Italia. E' stato, inoltre, sottolineato che i reati per cui vi è condanna sono stati commessi tra il 2008 e il marzo 2012; che il ricorrente è privo di documenti italiani;
risulta domiciliato in Pompei, ma non risulta iscritto nei registri anagrafici;
non ha un contratto di affitto a suo nome, mentre quello prodotto è a nome della moglie e ha durata biennale con decorrenza dall'1 dicembre 2022; non ha un'attività di lavoro stabilmente svolta in Italia né ha dimostrato di aver adempiuto agli obblighi contributivi e fiscali, risultando, invece, provato che il suo nucleo familiare e i principali interessi sono in Romania, da cui si è allontanato dopo la definizione del processo, al quale ha partecipato, presenziando a tutte le udienze di primo e secondo grado, tenutesi con cadenze mensili sino al settembre 2020 (pag. 3). Ne deriva che, all'esito di una valutazione completa della documentazione prodotta e di un apprezzamento complessivo degli indici concorrenti, normativamente fissati, la Corte di appello ha coerentemente escluso il radicamento del ricorrente per mancanza di prova della stabilità e di un'apprezzabile continuità temporale della sua permanenza in Italia per almeno un quinquennio, tale da giustificare l'esecuzione della pena irrogatagli dall'AG dello Stato richiedente. Va, peraltro, rimarcato che sono inammissibili i motivi formulati sul punto, trattandosi di censure che involgono l'accertamento del radicamento del soggetto
nel territorio dello Stato, che, pur dedotte quale vizio di violazione di legge, in realtà, attengono alla motivazione della decisione, e in quanto tali non sono consentite, atteso che l'art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, come modificato dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, non ammette avverso la sentenza resa dalla corte di appello sulla richiesta di consegna il ricorso per cassazione per vizi di motivazione (Sez. 6 n. 8299 del 08/03/2022, Rafa, Rv. 282911; Sez.6, n. 41074 del 10/11/2021, Huzu, Rv. 282260).
3. Infondato è il terzo motivo, a fronte della ampia motivazione resa in base alle informazioni integrative trasmesse dalle autorità dello Stato richiedente, ritenute esaustive ed idonee ad escludere il rischio di esposizione del consegnando a trattamenti disumani e degradanti.
3.1. In primo luogo, va respinta la prospettata inaffidabilità delle informazioni provenienti dall'Amministrazione penitenziaria anziché dall'Autorità giudiziaria, che le ha recepite, essendosi affermato sul punto che l'autenticità e la provenienza dall'autorità giudiziaria dello Stato di emissione della documentazione integrativa richiesta è garantita dalla sua trasmissione, in via ufficiale, da parte del Ministero della giustizia (Sez. 6, n. 21066 del 09/07/2020, Ruffini, Rv. 279279). Recependo le informazioni trasmesse, la Corte di appello ha precisato che il ricorrente, dopo un primo periodo di ventuno giorni in cui sarà detenuto nel carcere di Bucarest-Rahova, sarà trasferito presso il carcere di Alud in regime detentivo "chiuso e presso il carcere di Deva in regime semiaperto e aperto. La Corte ha dato atto che lo Stato richiedente garantisce al detenuto uno spazio minimo individuale di tre metri quadrati, calcolato al netto dei servizi igienici, a differenza di quanto dedotto nel ricorso, durante l'esecuzione della pena nei vari regimi e della disponibilità di quattro mq in regime aperto;
ha descritto le buone condizioni delle celle, la disponibilità di spazi adeguati e dotazioni, di servizi di illuminazione, ventilazione, condizioni igienico-sanitarie, vitto, arredi, attività del trattamento rieducativo, e fatto riferimento alla possibilità, anche per i detenuti che non partecipino ai lavori ed alle attività di istruzione scolastica e professionale, di svolgere comunque attività esterne alla cella. Ancora, la Corte di appello ha dato atto dei sistemi di controllo, esperibili anche da organismi internazionali, dei reclami e ricorsi proponibili ai giudici competenti sulle condizioni e sul regime di detenzione, ritenendo non smentito dalla documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente, risalente e non specificamente riferita agli istituti di destinazione del consegnando, il sistema di garanzie e rimedi previsto dalla legislazione rumena.
La Corte di appello ha, pertanto, ritenuto che gli spazi assicurati al detenuto rispettano la Convenzione dei diritti dell'uomo e consentono di escludere la presenza di un rischio concreto di sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti, essendo garantito lo spazio minimo individuale di 3 metri quadrati, il cui mancato rispetto fonda solo una presunzione relativa di violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti, che può essere superata dalla presenza di fattori compensativi, quali la brevità, l'occasionalità, la modesta entità della riduzione di spazio personale, la sufficiente libertà di movimento e e lo svolgimento di attività all'esterno della cella;
l'adeguatezza della struttura, in assenza di altri aspetti che aggravino le condizioni generali di detenzione del ricorrente (Corte EDU, Grande Camera, 20/10/2016, Mursic c. Croazia). Va, peraltro, considerato che la Corte EDU non assume il criterio geometrico-spaziale, pur rilevante ai fini del sovraffollamento carcerario, come canone esclusivo per riconoscere un trattamento carcerario inumano e degradante, ma accede ad una valutazione ponderata di tutti gli elementi ambientali tali da rendere il trattamento contrario al rispetto della dignità personale, sicché lo spazio assicurato al ricorrente nella cella nel periodo di osservazione concerne comunque un periodo limitato (osservazione di 21 giorni nel carcere di Bucarest- Rahova) e, quanto al periodo successivo nelle altre due strutture carcerarie (in regime chiuso, semiaperto, aperto), vanno richiamate le pronunce di questa Corte in cui si è osservato che, anche se lo spazio disponibile per ciascun detenuto in regime di detenzione c.d. "chiuso" - risulti temporaneamente di poco inferiore alla soglia minima di tre metri quadri, ciò non comporta il rischio di un trattamento carcerario inumano o degradante, in presenza della concreta operatività di fattori compensativi che rendano le condizioni della detenzione conformi agli standards convenzionali (Sez. 6, n. 7979 del 26/02/2020, Barzoi, Rv. 278355, con i precedenti analoghi di Sez. 6, n. 5472 del 01/02/2017, Mihai, Rv. 2690089; Sez. 6, n. 52541 del 09/11/2018, Moise, Rv. 274296). Alla luce di tali informazioni, delle quali le autorità dello Stato di esecuzione non possono dubitare, la valutazione della Corte di appello si sottrae alle censure del ricorrente, non potendo affermarsi che le strutture penitenziarie di destinazione risultino in concreto inidonee ad evitare il serio pericolo di trattamenti inumani e degradanti, anche in ragione dell'accertato progressivo miglioramento delle condizioni detentive negli istituti penitenziari rumeni e della assenza di elementi specifici di segno contrario. E', infatti, principio consolidato in tema di mandato di arresto europeo, che, qualora lo Stato emittente abbia fornito assicurazioni che la persona interessata non subirà un trattamento inumano e degradante, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione può rifiutarsi di eseguire la richiesta solo quando, sulla base di elementi precisi,
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riscontri comunque il pericolo che le condizioni di detenzione siano contrarie all'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali UE (Sez. 6, n. 18352 del 11/06/2020, M., Rv. 279301 02). In ogni caso, va detto che la valutazione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni inumane e degradanti deve essere operata alla stregua di una valutazione complessiva ed unitaria di plurimi indici di riferimento, cioè tenendo conto dell'effetto cumulativo delle condizioni di detenzione e della presenza di fattori compensativi che rendano le condizioni della detenzione conformi agli standards convenzionali (Sez. 6, n. 7979 del 26/02/2020, Barzoi, Rv. 278355), come nel caso di specie. Da ultimo va aggiunto che, a seguito delle criticità segnalate dalla Corte di Strasburgo, la Romania ha adottato iniziative strutturali ed un Piano di azione generale per il quinquennio 2020-2025 già favorevolmente valutato dagli organi europei per le migliorie strutturali degli istituti penitenziari intervenute in quello Stato (Sez. 6, n. 10119 del 07/03/2024, Sindilaru, non. mass.; Sez. 6, n. 20030 del 19/05/2022, Sava, non mass.).
4. Generico e manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo. Anche in ordine alla possibilità di assistenza sanitaria garantita in regime penitenziario la Corte di appello ha ritenuto soddisfacente e affidabile la risposta fornita dalle autorità rumene, sottolineando che, a differenza di quanto dedotto dalla difesa sulla scorta della consulenza medico legale di parte, le condizioni di salute del consegnando non risultano critiche, né di tale gravità da essere
incompatibili con il regime detentivo.
5. Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.E della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. n. 69 del 2005.
Così deciso, il 5 marzo 2026
Il consigliere estensore NA RI
Il Presidente Gaetano De Amicis
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Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.
Il Presidente
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 09 MAR 2026 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.suseppina Cirimiel