Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2026, n. 9000
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Sentenza 9 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione agli artt. 18-bis e 18, lett. r), I. n. 69/2005, 4 Decisione quadro 2002/584/GAI, 2 e 25 Cost. e 7 CEDU per applicazione retroattiva dei criteri normativi sopravvenuti in materia di radicamento ed esclusione del motivo facoltativo di rifiuto della consegna.

    La Corte ha ritenuto che la normativa transitoria, ancorando l'applicazione della nuova disciplina alla trasmissione del mandato di arresto europeo e non alla data di commissione del reato, sia coerente con la ratio della modifica e la Decisione Quadro. Ha inoltre considerato che i criteri di radicamento sono una specificazione di indici già individuati dalla giurisprudenza e che la Corte di appello ha valutato in modo completo la documentazione prodotta, escludendo il radicamento per mancanza di prova della stabilità e continuità della permanenza in Italia. I motivi sono stati ritenuti inammissibili in quanto attinenti alla motivazione della decisione, non consentiti in Cassazione.

  • Rigettato
    Violazione di legge per lesione del principio di uguaglianza e ragionevolezza per disparità di trattamento derivante dall'applicazione di criteri sopravvenuti.

    La Corte ha ritenuto che la consegna sia espressamente ancorata all'emissione del MAE, escludendo la prospettata disparità di trattamento.

  • Rigettato
    Violazione di legge in relazione agli artt. 696-ter e 705, comma 2, cod. proc. pen., 1. 69/05, 4 e 19, comma 2, CDFUE, 2 e 3 Convenzione dei Diritti dell'uomo.

    La Corte ha ritenuto esaustive le informazioni integrative trasmesse dalle autorità rumene, escludendo il rischio di trattamenti disumani e degradanti. Ha precisato che lo spazio minimo individuale garantito è di tre metri quadrati, calcolato al netto dei servizi igienici, e che tale criterio geometrico-spaziale non è esclusivo, potendo essere bilanciato da fattori compensativi. Ha inoltre considerato le migliorie strutturali apportate dagli istituti penitenziari rumeni.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 705, comma 2, lett. c) bis, cod. proc. pen. e vizi di motivazione per erronea valutazione del concreto rischio per la salute del consegnando.

    La Corte ha ritenuto soddisfacente e affidabile la risposta fornita dalle autorità rumene in ordine all'assistenza sanitaria, sottolineando che le condizioni di salute del consegnando non risultano critiche né incompatibili con il regime detentivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/03/2026, n. 9000
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9000
    Data del deposito : 9 marzo 2026

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