CASS
Sentenza 10 febbraio 2023
Sentenza 10 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/02/2023, n. 5735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5735 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA LL nato il [...] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere UC RO;
lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO Il Procuratore generale chiede di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria inflitta, rideterminandola nella misura di euro 3442,00 di multa. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5735 Anno 2023 Presidente: RAMACCI UC Relatore: RO UC Data Udienza: 24/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 18 agosto 2015 la Sezione 4 della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, a seguito della dichiarazioni di incostituzionalità dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la sentenza del 19 giugno 2014 della Corte di appello con la quale, in parziale riforma di quella del 8 ottobre 2013 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, fu rideterminata la pena inflitta a OU AL per il reato ex artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Rimini, dal mese di ottobre 2012 al 15 dicembre 2012, capo A). Con la sentenza del 9 dicembre 2021 la Corte di appello di Bologna, nel giudizio di rinvio, per il reato di cui al capo A), ha rideterminato la pena, ritenuta la recidiva reiterata e applicata la diminuzione per il rito abbreviato, in 2 anni di reclusione ed C 9.000,00 di multa, escludendo le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.: la Corte territoriale non si sarebbe uniformata, in sede di rinvio, al principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza del 18 agosto 2015. La Corte di cassazione avrebbe imposto la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nel minimo della pena, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale - operata con la sentenza della Corte costituzionale n. 32, pubblicata il 25 febbraio 2014 - dell'art. 4 bis, comma 1, lett. f), d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, con conseguente reviviscenza dell'originario testo di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe dovuto rideterminare nel minimo edittale sia la pena detentiva che la pena pecuniaria, non avendo la Corte di cassazione operato in sede dì annullamento alcuna distinzione tra le due tipologie di pena. Illegittima sarebbe, dunque, la condanna alla multa per C 9.000,00, in luogo di C 5.164,00, pari al minimo edittale ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, da dover poi ridurre per il giudizio abbreviato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2 cJI 1.1. La Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza del 18 agosto 2015 nell'annullare con rinvio quella della Corte di appello di Bologna del 19 giugno 2014, ha fissato il seguente principio di diritto: «in tema di stupefacenti, il principio dell'applicazione della disciplina più favorevole, determinatasi per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014 con riferimento al trattamento sanzionatorio relativo ai delitti previsti dall'art. 73 T.U. Stup. in relazione alle cosiddette droghe leggere, non impone al giudice di appello un'automatica mitigazione della pena già inflitta (né a ciò lo obbliga l'eventuale annullamento con rinvio in punto di pena da parte della Corte di Cassazione), allorquando egli, nel rispetto dei nuovi limiti edittali e dei criteri normativi connotanti il potere discrezionale di sua spettanza ritenga, con adeguata motivazione, che detta pena sia proporzionata alla gravità della condotta;
con l'eccezione tuttavia dell'ipotesi in cui, con espressa motivazione, il precedente giudice di merito abbia ancorato, come nel caso di specie, la pena base dei reati al minimo edittale delle fattispecie dichiarate incostituzionali, in tal caso essendo il giudice di appello o di rinvio vincolato alla rimodulazione della pena rendendola conforme ai nuovi e più favorevoli minimi edittali». 1.2. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rimini stabilì la pena base in 6 anni di reclusione ed C 30.000 di multa;
dunque, solo la pena base detentiva era corrispondente al minimo edittale mentre la pena pecuniaria era superiore al minimo edittale di C 26.000,00 prevista dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dall'art. 4 bis, comma 1, lett. f), d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, oggetto della declaratoria d'incostituzionalità. Il Giudice dell'udienza preliminare irrogò tale pena con specifica motivazione, valorizzando la capacità distributiva della sostanza stupefacente da parte del ricorrente;
la pena fu, poi, aumentata ex art. 99, comma 4, cod. pen. e diminuita di un terzo per il giudizio abbreviato sempre a 6 anni di reclusione ed C 30.000 di multa. 1.3. Pertanto, la Corte di Cassazione, nel procedere all'annullamento con rinvio, indicando il caso in cui il giudice del merito abbia determinato la pena specificamente nel minimo edittale, si è riferita unicamente alla pena detentiva, non essendo stata la pena pecuniaria inflitta in misura pari al minimo edittale. Ne consegue che nel giudizio di rinvio la Corte di appello non aveva l'obbligo di determinare la pena pecuniaria nel minimo edittale, ma solo di procedere alla sua rideterminazione motivando adeguatamente la sua rimodulazione. 1.4. Deve, infatti, essere ribadito l'orientamento, secondo cui in tema di stupefacenti, il giudice del rinvio, nel caso debba decidere in relazione ad una sentenza pronunziata in materia di traffico di droghe leggere prima della sentenza C
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/01/2023. n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale, nel rideterminare la pena a seguito della reviviscenza dei parametri edittali della legge Iervolino-Vassalli, non è tenuto a seguire un rigido criterio proporzionale dì tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità (Sez. 2, n. 29431 del 08/05/2018, Puglisi, Rv. 273809-01), ma deve, comunque, tenere conto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e rivalutarli in relazione ai nuovi limiti edittali, con il solo vincolo del divieto di sovvertire il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice (Sez. 5, n. 42229 del 16/09/2021, Scaringella, Rv. 282093- 01; Sez. 6, n. 6850 del 09/02/2016, L'Astorina, Rv. 266105-01). 1.5. Nel provvedimento impugnato, la Corte di appello ha determinato la pena detentiva nel minimo e quella pecuniaria in C 9.000,00 di multa, di poco superiore al minimo edittale e comunque con un'entità inferiore al medio edittale. La determinazione di tale pena è avvenuta mediante una specifica motivazione, fondata sulla gravità del reato e sulla capacità a delinquere dell'imputato, evidenziando che il ricorrente ha riportato, dopo la sentenza di primo grado, un'ulteriore condanna per il reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per un fatto anteriormente commesso. La dedotta violazione di legge è, dunque, insussistente. 2. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. (
udita la relazione svolta dal Consigliere UC RO;
lette le conclusioni del PG PIETRO MOLINO Il Procuratore generale chiede di annullare senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria inflitta, rideterminandola nella misura di euro 3442,00 di multa. Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 5735 Anno 2023 Presidente: RAMACCI UC Relatore: RO UC Data Udienza: 24/01/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 18 agosto 2015 la Sezione 4 della Corte di Cassazione ha annullato con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio, a seguito della dichiarazioni di incostituzionalità dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, la sentenza del 19 giugno 2014 della Corte di appello con la quale, in parziale riforma di quella del 8 ottobre 2013 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rimini, fu rideterminata la pena inflitta a OU AL per il reato ex artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Rimini, dal mese di ottobre 2012 al 15 dicembre 2012, capo A). Con la sentenza del 9 dicembre 2021 la Corte di appello di Bologna, nel giudizio di rinvio, per il reato di cui al capo A), ha rideterminato la pena, ritenuta la recidiva reiterata e applicata la diminuzione per il rito abbreviato, in 2 anni di reclusione ed C 9.000,00 di multa, escludendo le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, con un unico motivo, la violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.: la Corte territoriale non si sarebbe uniformata, in sede di rinvio, al principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione con la sentenza del 18 agosto 2015. La Corte di cassazione avrebbe imposto la rideterminazione del trattamento sanzionatorio nel minimo della pena, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale - operata con la sentenza della Corte costituzionale n. 32, pubblicata il 25 febbraio 2014 - dell'art. 4 bis, comma 1, lett. f), d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, con conseguente reviviscenza dell'originario testo di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe dovuto rideterminare nel minimo edittale sia la pena detentiva che la pena pecuniaria, non avendo la Corte di cassazione operato in sede dì annullamento alcuna distinzione tra le due tipologie di pena. Illegittima sarebbe, dunque, la condanna alla multa per C 9.000,00, in luogo di C 5.164,00, pari al minimo edittale ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, da dover poi ridurre per il giudizio abbreviato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2 cJI 1.1. La Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza del 18 agosto 2015 nell'annullare con rinvio quella della Corte di appello di Bologna del 19 giugno 2014, ha fissato il seguente principio di diritto: «in tema di stupefacenti, il principio dell'applicazione della disciplina più favorevole, determinatasi per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 12 febbraio 2014 con riferimento al trattamento sanzionatorio relativo ai delitti previsti dall'art. 73 T.U. Stup. in relazione alle cosiddette droghe leggere, non impone al giudice di appello un'automatica mitigazione della pena già inflitta (né a ciò lo obbliga l'eventuale annullamento con rinvio in punto di pena da parte della Corte di Cassazione), allorquando egli, nel rispetto dei nuovi limiti edittali e dei criteri normativi connotanti il potere discrezionale di sua spettanza ritenga, con adeguata motivazione, che detta pena sia proporzionata alla gravità della condotta;
con l'eccezione tuttavia dell'ipotesi in cui, con espressa motivazione, il precedente giudice di merito abbia ancorato, come nel caso di specie, la pena base dei reati al minimo edittale delle fattispecie dichiarate incostituzionali, in tal caso essendo il giudice di appello o di rinvio vincolato alla rimodulazione della pena rendendola conforme ai nuovi e più favorevoli minimi edittali». 1.2. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rimini stabilì la pena base in 6 anni di reclusione ed C 30.000 di multa;
dunque, solo la pena base detentiva era corrispondente al minimo edittale mentre la pena pecuniaria era superiore al minimo edittale di C 26.000,00 prevista dall'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dall'art. 4 bis, comma 1, lett. f), d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, oggetto della declaratoria d'incostituzionalità. Il Giudice dell'udienza preliminare irrogò tale pena con specifica motivazione, valorizzando la capacità distributiva della sostanza stupefacente da parte del ricorrente;
la pena fu, poi, aumentata ex art. 99, comma 4, cod. pen. e diminuita di un terzo per il giudizio abbreviato sempre a 6 anni di reclusione ed C 30.000 di multa. 1.3. Pertanto, la Corte di Cassazione, nel procedere all'annullamento con rinvio, indicando il caso in cui il giudice del merito abbia determinato la pena specificamente nel minimo edittale, si è riferita unicamente alla pena detentiva, non essendo stata la pena pecuniaria inflitta in misura pari al minimo edittale. Ne consegue che nel giudizio di rinvio la Corte di appello non aveva l'obbligo di determinare la pena pecuniaria nel minimo edittale, ma solo di procedere alla sua rideterminazione motivando adeguatamente la sua rimodulazione. 1.4. Deve, infatti, essere ribadito l'orientamento, secondo cui in tema di stupefacenti, il giudice del rinvio, nel caso debba decidere in relazione ad una sentenza pronunziata in materia di traffico di droghe leggere prima della sentenza C
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24/01/2023. n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale, nel rideterminare la pena a seguito della reviviscenza dei parametri edittali della legge Iervolino-Vassalli, non è tenuto a seguire un rigido criterio proporzionale dì tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità (Sez. 2, n. 29431 del 08/05/2018, Puglisi, Rv. 273809-01), ma deve, comunque, tenere conto dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e rivalutarli in relazione ai nuovi limiti edittali, con il solo vincolo del divieto di sovvertire il giudizio di disvalore espresso dal precedente giudice (Sez. 5, n. 42229 del 16/09/2021, Scaringella, Rv. 282093- 01; Sez. 6, n. 6850 del 09/02/2016, L'Astorina, Rv. 266105-01). 1.5. Nel provvedimento impugnato, la Corte di appello ha determinato la pena detentiva nel minimo e quella pecuniaria in C 9.000,00 di multa, di poco superiore al minimo edittale e comunque con un'entità inferiore al medio edittale. La determinazione di tale pena è avvenuta mediante una specifica motivazione, fondata sulla gravità del reato e sulla capacità a delinquere dell'imputato, evidenziando che il ricorrente ha riportato, dopo la sentenza di primo grado, un'ulteriore condanna per il reato ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 per un fatto anteriormente commesso. La dedotta violazione di legge è, dunque, insussistente. 2. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. (