Sentenza 25 luglio 2001
Massime • 1
Nel rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto e della documentazione allegata; il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, in un giudizio avente ad oggetto spettanze retributive, aveva ritenuto che il ricorso introduttivo non consentiva di individuare gli estremi della domanda sul rilievo che in esso non veniva indicato quale fosse in concreto il tipo di rapporto di dipendenza dedotto e non venivano precisate le relative modalità operative; la S.C. ha precisato che il ricorso introduttivo, contenendo l'indicazione in cifra di vari crediti retributivi riferiti tutti a titoli tipici ed esclusivi di un rapporto di lavoro subordinato, era da considerare conforme all'art. 414 cod. proc. civ., in quanto le suddette indicazioni dovevano considerarsi sufficienti a configurare il "petitum" e il "thema decidendum", mentre le carenze rilevate dal giudice del merito riguardavano elementi che l'attore aveva l'onere di dedurre e provare per sostenere la fondatezza della propria domanda).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2001, n. 10154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10154 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. RAFFAELE FOGLIA - rel. Consigliere -
Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UC ON, già elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 15, presso lo studio dell'avvocato PAOLINI VITTORIA, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALMIERI FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SILPA COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA DEL PARADISO 55, presso lo studio dell'avvocato FLAMINIA DELLA CHIESA D'ISACCA, rappresentata e difesa dall'avvocato RIZZO NUNZIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1091/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 11/03/98 R.G.N. 45592/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/05/01 dal Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NT MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 15.7.1991 al Pretore di Napoli, NT UC conveniva in giudizio la S.r.l. SILPA Costruzioni alle cui dipendenze assumeva di aver prestato servizio dal 2.5.1985 al 31.5.1990, per ottenerne la condanna al pagamento di lire 11.842.843 a titolo di tredicesima, e di t.f.r., oltre ad accessori.
Si costituiva la società contestando la pretesa attorea avendo il ricorrente rivestito la qualità di amministratore e socio al 50% della società, ed eccependo l'inammissibilità della domanda in quanto il UC non aveva specificato alcunché in ordine al tipo di prestazione resa, all'orario di lavoro, ne' ad altre circostanze tipiche del rapporto di lavoro subordinato.
Con sentenza del 22.2.1994 il Pretore accoglieva la domanda. Su appello della società, resistente il UC, il Tribunale di Napoli, con sentenza dell'11.3.1998 riformava integralmente la pronuncia di primo grado, dichiarando l'inammissibilità della domanda.
Osservava il Tribunale che l'appellato non aveva assolto l'onere - ad esso spettante ex art. 414 c.p.c. di specificare i fatti costitutivi del diritto fatto valere, avendo, in particolare, omesso di indicare, sia pure in maniera succinta, le ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento delle pretese spettanze retributive e del t.f.r. al fine di consentire l'identificazione esatta della domanda. Avverso detta sentenza il UC ha proposto ricorso per cassazione articolato in unico motivo, cui ha replicato, con controricorso, la società intimata.
In prossimità dell'udienza di discussione il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Lamenta il ricorrente la violazione e falsa applicazione dell'art. 414 c.p.c. avendo erroneamente ritenuto il Tribunale che il ricorso non consentiva di individuare gli estremi della domanda: chiari erano invece sia il petitum che la causa petendi, consistenti nella corresponsione della retribuzione per un mese, i ratei di tredicesima e il t.f.r. quantificati nella misura indicata dalla controparte e comprovata dalla documentazione proveniente pure da controparte. Secondo invece la società resistente, la valutazione del giudice di merito sulla idoneità delle circostanze indicate dal ricorrente ad assolvere, sotto il profilo della specificità, l'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto azionato, imposto a pena di nullità, dall'art. 414 c.p.c., si sottrarrebbe al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. Il ricorso sarebbe, dunque - inammissibile in questa sede, in quanto la valutazione data dal Giudice di merito sul punto, sarebbe insindacabile dalla Corte di legittimità.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte (Cass., 1.3.2000, n. 2257; Cass., 1.7.1999, n. 6714; Cass. 29.1.1999, n. 817; Cass., 27.2.1998, n. 2205; Cass., 27.4.1998, n. 4296) nel rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto.
L'accertamento di tale impossibilità è riservato al giudice di merito, ma esso è censurabile in sede di legittimità per vizi di motivazione. E così è stata esclusa da questa Corte, la suddetta nullità nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro, l'inquadramento ricevuto ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata notificazione dei conteggi analitici (Cass., 29.1.1999, n. 817 cit.). Come pure è stata cassata con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato d'ufficio la nullità del ricorso introduttivo che, pur esplicitamente inteso al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione ordinaria, non aveva specificato, in sede di conclusioni, se tale riconoscimento dovesse ricollegarsi al regime ordinario ex R.D.L. n. 1827 del 1935 ovvero a quello dell'indennità a requisiti ridotti ex D.L. n. 86 del 1988 (Cass., 1.3.2000, n. 2257 cit.). In sostanza la nullità del ricorso, per violazione di norma di diritto (art.414 c.p.c.) può essere affermata allorché tale atto - esaminato nel suo complesso, comprensivo anche della documentazione allegata - non consente al destinatario della domanda di individuare l'esatta pretesa della controparte e, dunque, di apprestare una compiuta difesa. Il che non si verifica, ad esempio, quando, con riferimento ad una prestazione di lavoro straordinario lungamente ed ininterrottamente protrattasi nel corso degli anni non sia stato indicato con precisione analitica gli orari e le eccedenze della prestazione lavorativa giornaliera nel settore del trasporto pubblico, ma siano nella disponibilità della controparte datoriale i prospetti giornalieri di percorrenza dei singoli automezzi (Cass., 7.7.1999, n. 7089; Cass., 29.1.1999, n. 817 cit.) Venendo al caso di specie, dalla sentenza impugnata si evince che la domanda del UC è volta ad ottenere il pagamento di crediti - indicati in cifra - per vari titoli, tutti tipici ed esclusivi di un rapporto di lavoro subordinato (tredicesima, trattamento di fine lavoro e relativi accessori) il che appare di per sè sufficiente a configurare chiaramente non solo il petitum ma anche il thema decidendum rispetto a cui - fermi restando gli oneri probatori a carico dell'attore - alla controparte non è venuta meno la concreta possibilità di difendersi, cosa che essa ha fatto contestando in radice la natura subordinata del rapporto di lavoro e ammettendo soltanto lo svolgimento, da parte del UC, di una attività riferita alla sua qualità di amministratore e di socio al 50% della società SILPA Costruzioni.
Appare, in particolare, confliggente con la previsione dell'art. 414 c.p.c. la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che "sarebbe stato quanto mai necessario, per consentire una piena e corretta valutazione della fattispecie, indicare (da parte del ricorrente) quale fosse in concreto il dedotto rapporto di dipendenza, con espressa indicazione delle modalità di svolgimento del medesimo, quali orario di lavoro, sottoposizione a direttive altrui, obbligo di presenza e quant'altro necessario all'esatta individuazione del tipo di rapporto invocato come titolo delle spettanze economiche richieste". A ben vedere, infatti, le carenze rilevate dal Tribunale riguardano non tanto la prospettazione di un rapporto di lavoro subordinato che si assume svolto tra le parti, cui sono conferenti i titoli-base del petitum, quanto, se mai, l'adempimento degli oneri (di deduzione e probatori) spettanti all'attore per sostenere, nel merito, la domanda giudiziale. Quest'ultima, dunque, non ricorrendo alcuna violazione dell'art. 414 c.p.c., avrebbe dovuto trovare ingresso nel giudizio di appello per la verifica, nel merito, della fondatezza o meno della decisione pretorile, compito, questo, che dovrà essere svolto dalla Corte di appello di Napoli, quale giudice di rinvio, una volta cassata la sentenza impugnata.
La medesima Corte di appello provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2001