Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2001, n. 10154
CASS
Sentenza 25 luglio 2001

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Nel rito del lavoro per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che ne costituiscono il fondamento non è sufficiente che taluno di tali elementi non venga formalmente indicato, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto e della documentazione allegata; il relativo accertamento è rimesso al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione. (Nella specie, la S.C ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, in un giudizio avente ad oggetto spettanze retributive, aveva ritenuto che il ricorso introduttivo non consentiva di individuare gli estremi della domanda sul rilievo che in esso non veniva indicato quale fosse in concreto il tipo di rapporto di dipendenza dedotto e non venivano precisate le relative modalità operative; la S.C. ha precisato che il ricorso introduttivo, contenendo l'indicazione in cifra di vari crediti retributivi riferiti tutti a titoli tipici ed esclusivi di un rapporto di lavoro subordinato, era da considerare conforme all'art. 414 cod. proc. civ., in quanto le suddette indicazioni dovevano considerarsi sufficienti a configurare il "petitum" e il "thema decidendum", mentre le carenze rilevate dal giudice del merito riguardavano elementi che l'attore aveva l'onere di dedurre e provare per sostenere la fondatezza della propria domanda).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2001, n. 10154
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10154
    Data del deposito : 25 luglio 2001

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