Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/1999, n. 3136
CASS
Sentenza 1 aprile 1999

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Per il disposto dell'art. 286 cod. proc. civ., in caso di fallimento di una delle parti dopo la chiusura della discussione, la notificazione della sentenza al curatore, essendo equiparata a quella presso il procuratore costituito (ex art. 285 cod. proc. civ. in relazione all'art. 170 primo comma cod. proc. civ.), determina la decorrenza del termine breve per l'impugnazione, di cui all'art. 325 cod. proc. civ., con la conseguenza che deve reputarsi inammissibile l'impugnazione proposta dalla curatela fallimentare con atto notificato dopo la scadenza di quel termine, ancorché successivamente alla notificazione al curatore la sentenza fosse stata notificata anche al procuratore domiciliatario che aveva rappresentato il fallito nel grado di giudizio in cui la sentenza era stata pronunciata, dovendo detta notifica considerarsi irrilevante ed inidonea far decorrere un nuovo termine breve.

Il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sè solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/1999, n. 3136
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3136
Data del deposito : 1 aprile 1999

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