Sentenza 1 aprile 1999
Massime • 2
Per il disposto dell'art. 286 cod. proc. civ., in caso di fallimento di una delle parti dopo la chiusura della discussione, la notificazione della sentenza al curatore, essendo equiparata a quella presso il procuratore costituito (ex art. 285 cod. proc. civ. in relazione all'art. 170 primo comma cod. proc. civ.), determina la decorrenza del termine breve per l'impugnazione, di cui all'art. 325 cod. proc. civ., con la conseguenza che deve reputarsi inammissibile l'impugnazione proposta dalla curatela fallimentare con atto notificato dopo la scadenza di quel termine, ancorché successivamente alla notificazione al curatore la sentenza fosse stata notificata anche al procuratore domiciliatario che aveva rappresentato il fallito nel grado di giudizio in cui la sentenza era stata pronunciata, dovendo detta notifica considerarsi irrilevante ed inidonea far decorrere un nuovo termine breve.
Il collegamento economico - funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sè solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico - funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/04/1999, n. 3136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3136 |
| Data del deposito : | 1 aprile 1999 |
Testo completo
composta dai signori
1. Dottor Francesco Sommella Presidente
2. Dottor Guglielmo Sciarelli Consigliere
3. Dottor Paolino Dell'Anno rel. Consigliere
4. Dottor Raffaele Foglia Consigliere
5. Dottor Camillo Filadoro Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) FA della società a responsabilità limitata Star Elettronica, in persona del suo curatore elettivamente domiciliato in Roma in via G. Ferrari 11 presso lo studio dell'avvocato Dino Valenza, rappresentato e difeso dall'avvocato Ernesto Vitiello, giusta delega in calce al ricorso;
2) FA della società a responsabilità limitata Top Elettronica, in persona del suo curatore, elettivamente domicilato in Roma in piazzale Clodio 32 presso lo studio dell'avvocato Lidia Ciabattini Sgotto, rappresentato e difeso dall'avvocato G. Battista Benvenuto, giusta delega a margine del ricorso;
contro
MA ED, elettivamente domiciliata in Roma in via Germanico 146 presso lo studio dell'avvocato Roberto Muggia, che, unitamente all'avvocato Ferdinando Cionti, lo rappresenta e difende, giusta delega in calce ai controricorsi;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano del 14 gennaio 1997, depositata il 12 luglio 1997, numero 8092/97, r.g. 33/96;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 22 dicembre 1998 dal consigliere Paolino Dell'Anno;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dottor Domenico Nardi, che ha concluso per la inammissibilità del primo ricorso e per il rigetto del secondo;
Svolgimento del processo:
Con ricorso del 21 gennaio 1994, MA ED - premesso che aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della società Top Elettronica dal 1^ maggio al 30 novembre 1990 e successivamente, e fino al 31 luglio 1993, alle dipendenze della società Star Elettronica dalla quale era stato formalmente nominato consigliere di amministrazione e di essere stato licenziato oralmente, e che le due società, solo formalmente distinte, dovevano considerarsi come un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro - convenne in giudizio entrambe le società avanti il Pretore di Milano, chiedendo che le stesse venissero condannate in solido a regolarizzare la propria posizione contributiva e previdenziale e a corrispondergli il dovuto per trattamento di fine rapporto, indennità sostitutiva del preavviso e differenze retributive maturate. Chiese inoltre che, previa declaratoria di nullità o inefficacia o illegittimità del licenziamento, si ordinasse la sua reintegrazione nel posto di lavoro con condanna al risarcimento dei danni subiti.
costituitosi il contraddittorio, il Pretore accolse la domanda con pronuncia resa in data 11 dicembre 1995 nei confronti della quale proposero distinti appelli le due società.
Il Tribunale di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente accolto l'impugnazione della Top Elettronica nel capo relativo alla condanna al pagamento delle differenze retributive e ha confermato nel resto la decisione di primo grado. Ha rilevato il giudice di appello che gli elementi probatori acquisiti consentivano di ritenere comprovato, da un lato, la natura subordinata della attività lavorativa svolta dal MA, e, dall'atro, che questa era stata prestata per conto di entrambe le società, che, pur presentandosi formalmente distinte, in realtà costituivano una unica organizzazione.
Entrambe le società sono state dichiarate fallite e i due Fallimenti, in persona dei rispettivi curatori, chiedono la cassazione della sentenza con distinti ricorsi, sostenuti da due motivi.
Il MA resiste con controricorsi nei confronti di entrambe le impugnazioni.
Il FA della società Star Elettronica ha depositato memoria. Motivi della decisione:
I due ricorsi vanno riuniti perché rivolti contro la stessa sentenza.
Quello proposto dal curatore del FA della società Star Elettronica deve essere dichiarato inammissibile. E inverò, risulta dal relativo controricorso e dalla documentazione allegata allo stesso ricorso (istanza del curatore indirizzata al giudice delegato tendente all'ottenimento della autorizzazione alla proposizione dell'impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Milano) che la società fu dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Milano del 27-29 marzo 1997, e quindi in data successiva all'udienza del 14 gennaio 1997 in cui fu discussa la causa di appello decisa con la pronuncia qui impugnata, la cui notificazione fu eseguita, ai sensi dell'articolo 286 del codice di procedura civile, a mani del curatore in data 28 luglio 1997.
La circostanza non è del resto contestata dal ricorrente, che - con la memoria successivamente depositata ai sensi dell'articolo 378 del codice di procedura civile - sostiene che, vertendosi in caso litisconsorzio necessario, debbono ricevere applicazione le regole che disciplinano l'impugnazione in tali fattispecie. Il rilievo appare assolutamente inconferente, riguardando il disposto dell'articolo 331 del codice di rito la necessità della integrazione del contraddittorio per la ipotesi in cui la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile non sia stata impugnata nei confronti di tutte.
Nella specie, invece, si è verificato che entrambi i soccombenti, condannati in solido tra loro, hanno impugnato la decisione nei confronti dell'unica controparte che aveva ritualmente proceduto alla notificazione del provvedimento assicurando quindi la possibilità di un regolare contraddittorio nell'eventuale giudizio di legittimità. Tanto premesso, deve rilevarsi la inammissibilità del ricorso proposto dal FA della società Star Elettronica, essendo venuto a scadenza, per questa, il termine per la sua proposizione il 26 settembre 1997, non potendo interessare - dovendo considerarsi come tamquam non esset - la successiva notificazione del 18 settembre nel domicilio eletto presso il procuratore che aveva rappresentato e difeso la società nel giudizio di merito.
L'impugnazione - proposta, invece, con atto notificato il 14 novembre al MA e, in pari data, alla società Top Elettronica presso il domicilio dalla stessa eletto - è quindi tardiva, dovendo ricevere applicazione il principio secondo il quale, per il disposto dell'articolo 286 del codice di rito in caso di fallimento di una delle parti dopo la chiusura della discussione, la notificazione della sentenza al curatore è equiparata - al fine della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, a quella presso il procuratore costituito (articoli 170 e 285), derivandone che è inammissibile per tardività l'impugnazione che sia stata proposta con atto notificato dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 325 dello stesso codice, decorrente dalla notificazione della sentenza al curatore fallimentare (Cass., 21 luglio 1994, n. 6811). Analoga sanzione colpisce il ricorso proposto nei confronti della società Top Elettronica, in quanto - a prescindere da ogni considerazione circa la possibilità di qualificare il relativo atto come di impugnazione anche nei confronti di quest'ultima società, proprio perché vertendosi in ipotesi di causa inscindibile - stante l'unitarietà del termine per l'impugnazione - la notifica della sentenza a istanza di una sola delle parti segna, nei confronti di questa e di quella destinataria della notificazione, l'inizio del termine per interporre gravame contro tutte le altre parti (ex plurimis, Cass. 25 marzo 1996, n. 2628). Con la prima ragione di censura - denunciando "l'insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia" - il ricorrente FA della società Top Elettronica deduce che il Tribunale ha illogicamente ritenuto, ricorrendo ad argomentazioni assolutamente generiche e contrastate dagli risultanze delle prove testimoniali espletate, di escludere che, nella specie, potesse ravvisarsi la figura del "gruppo" di imprese, in cui ciascuna di queste conserva la sua autonomia, e dovesse invece ipotizzarsi quella di un soggetto sostanzialmente unico.
Analogo vizio viene lamentato con riferimento alla ritenuta natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti, ancorata, secondo il ricorrente, alla sola misura fissa della retribuzione che si era corrisposta, in tutto l'arco di tempo, al dipendente. Di questa ultima doglianza sembra opportuno rilevarne immediatamente la inconsistenza, dovendo osservarsi che il Tribunale ha correttamente esposto le ragioni che lo hanno indotto a qualificare il rapporto come di natura subordinata e non, come invece si sarebbe preteso, autonoma.
Il giudice di merito ha infatti analiticamente preso in esame tutti gli elementi che servono a distinguere l'uno dall'altro rapporto e non esclusivamente - come in contrario si assume invece nell'atto di impugnazione - quello afferente alla variabilità o meno della controprestazione economica del quale si è tenuto conto ma soltanto a rafforzamento delle conclusioni in direzione delle quali militavano tutti gli altri, singolarmente e unitariamente considerati: tipo di attività lavorativa svolta, modalità e orario prefissato della prestazione, assoggettamento al vincolo gerarchico esplicantesi attraverso rigide direttive.
Con il secondo motivo il ricorrente FA si duole di "errore e di falsa applicazione di una norma di diritto" nella parte in cui si è fatta applicazione del disposto dell'articolo 18 della legge numero 300 del 1970, erroneamente ritenendosi che, ai fini del computo dei dipendenti occupati (articolo 35 della stessa legge), possa aversi riguardo al numero dei lavoratori appartenenti all'intero gruppo di imprese.
Le due censure - che, essendo tra loro connesse, vanno esaminate congiuntamente - sono infondate.
Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte che il Collegio condivide, il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società di un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società dotate di personalità giuridica distinta, alle quali continuano a far capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le distinte e rispettive imprese;
ne deriva che non è di per sè solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti a un rapporto di lavoro subordinato, intercorso fra un lavoratore e una di tali società, si estendano ad altre dello stesso gruppo, salva, peraltro, la possibilità di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro - anche ai fini della sussistenza o meno del requisito numerico necessario per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra vari soggetti e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame dell'attività delle singole imprese, da parte del giudice del merito (Cass, 12 marzo 1996, n. 2008). E, a tale ultimo proposito, perché venga affermata l'esistenza di un unico rapporto di lavoro tra un dipendente e più datori di lavoro, o comunque tali da formare un gruppo così strettamente collegato da costituire un unico centro di imputazione di rapporti giuridici, occorre che ricorrano i seguenti requisiti: a) l'unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) l'integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo e correlativo interesse comune;
c) il coordinamento tecnico e amministrativo- finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) l'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori che fruiscono dell'attività del lavoratore (Cass., 22 febbraio 1995, n. 2008). Orbene, proprio quest'ultima ipotesi era dato ravvisare, nella specie, secondo la ricostruzione in fato operata dal Tribunale, che, aderendo pienamente alle osservazioni formulate dal giudice di primo grado, ha ritenuto che era risultato ampiamente dimostrata la unitarietà della organizzazione di impresa - nonostante la simulata apparenza - in tale senso incontrovertibilmente deponendo i seguenti dati rimasti accertati: " utilizzazione promiscua dei dipendenti, gestione amministrativa e contabile integrata, attività economiche integrate".
Si aggiunga che dal contesto della motivazione si evince che il giudice del merito ha ritenuto che si fosse altresì raggiunta dimostrazione della veridicità di altra e fondamentale circostanza posta a base della domanda dispiegata con l'atto introduttivo del giudizio, avendo osservato che era rimasto provato che a impartire le disposizioni per lo svolgimento della attività di lavoro che si prestava dal resistente e dagli altri dipendenti per conto della Top Elettronica era sempre tale IO OS, che, pur essendo amministratore della sola Star Elettronica e formalmente sconosciuto nell'organigramma della ricorrente, di fatto gestiva in prima persona entrambe le società.
Del ricorso del FA della Top Elettronica si impone quindi la reiezione.
Consegue la condanna di entrambi i ricorrenti al rimborso, in solido, delle spese processuali sostenute dal resistente nel presente giudizio.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso del FA della società Star Elettronica e rigetta quello del FA della Top Elettronica;
condanna i ricorrenti a rimborsare, in solido, al resistente le spese del giudizio che liquida in lire 73.000 oltre lire quattro milioni per onorari di difesa.
Così deciso in Roma, il 22 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 1999