Sentenza 3 novembre 2010
Massime • 1
La sentenza del giudice di pace che, all'esito di dibattimento, abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno, è appellabile e non ricorribile per cassazione. Conf. sez. IV, 27 ottobre 2010 n. 41572, Totti, non massimata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/11/2010, n. 41578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41578 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 03/11/2010
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 1718
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - rel. Consigliere - N. 9764/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \B FR, N. IL *06/06/1935* - PARTE CIVILE;
contro
PI ER, N. IL *17/10/1970* c/ - IMPUTATO;
1) SASA ASS.NI;
avverso la sentenza n. 83/2008 GIUDICE DI PACE di MACERATA, del 09/12/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/11/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
Udito il Procuratore Generale;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Pucci, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Giudice di pace di Macerata ha emesso sentenza di non doversi procedere nei confronti di CI IE in ordine al reato di lesioni personali colpose nei confronti di AN UL, ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 35, avendo l'imputato riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose del reato.
2. La persona offesa, costituitasi parte civile, ricorre per Cassazione deducendo diversi motivi.
2.1 Con il primo motivo si evidenzia che la pronunzia anticipatoria ai sensi del richiamato art. 35 può aver luogo solo in apertura del giudizio ove l'apprezzamento in ordine alla congruità del risarcimento sia desumibile dagli atti. Nel caso di specie, invece, la pronunzia estintiva è stata incongruamente adottata al termine dell'istruttoria dibattimentale, con una pronunzia che, tra l'altro, finisce col privare di un grado di giurisdizione i soggetti legittimati ad impugnare.
2.2 Con il secondo motivo si censura la condanna della parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile, in applicazione dell'art. 541 c.p.p.. Tale pronunzia, tipicamente dibattimentale, non si concilia con la fattispecie decisoria alternativa al giudizio prevista dal ridetto art. 35. La condanna inoltre è priva di motivazione sicché non si riesce a comprendere per quali ragioni essa sia scaturita nel caso in esame, non potendosi porre a carico della parte civile alcuna iniziativa temeraria.
2.3 Con il terzo motivo si prospetta vizio della motivazione per ciò che attiene al ritenuto concorso di colpa della vittima. Essendo stato accertato che il ricorrente aveva tempestivamente segnalato l'intenzione di svoltare a destra ed aveva iniziato tale manovra, non si comprende quale addebito gli possa essere mosso.
3. Rileva preliminarmente il tema dell'impugnazione consentita avverso la pronunzia in esame. Al riguardo occorre considerare che le Sezioni unite di questa Suprema Corte hanno enunciato il condiviso principio che, anche dopo le modificazioni introdotte dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 6 e all'art. 576 c.p.p., la parte civile ha facoltà di proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio di primo grado. La sentenza reca un'ampia analisi del sistema anche alla luce della giurisprudenza costituzionale e dei lavori preparatori della richiamata L. n. 46 del 2006; e mostra, tra l'altro, che la riforma dell'art. 576 è finalizzata a garantire, quanto all'aspetto civilistico della regiudicanda, "quel doppio grado di giudizio a cui il danneggiato dal reato avrebbe diritto se avesse esercitato l'azione in sede propria". La Corte ha pure condivisibilmente affermato che il principio enunciato è applicabile anche per l'impugnazione delle sentenze pronunciate nel giudizio abbreviato o nel procedimento di pace. Pure la giurisprudenza successiva si è attenuta alle indicate enunciazioni (Da ultimo Cass. 5, 31/03/2010 Rv. 247509).
È ben vero che questa Corte suprema ha condivisibilmente ritenuto, ripetutamente, che la pronunzia estintiva adottata ai sensi dell'art. 35 ridetto sia inappellabile ed impugnabile solo con ricorso per Cassazione. Tuttavia il principio è stato enunciato sul presupposto che si sia in presenza di sentenza predibattimentale e come tale inappellabile ai sensi dell'art. 469 c.p.. Nel caso di specie, tuttavia, tale connotazione della sentenza non si configura, posto che la sentenza gravata è stata adottata al termine dell'istruttoria dibattimentale. Dunque, trova applicazione la regola generale sopra esposta, afferente alla appellabilità delle sentenze del giudice di pace ad iniziativa della parte civile, in relazione alle sole statuizioni civili.
Il ricorso deve essere quindi qualificato come appello ai sensi dell'art. 568 c.p.p.; e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Macerata per l'appello.
P.Q.M.
Qualifica come appello il ricorso per Cassazione e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Macerata per il giudizio d'Appello.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2010