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Sentenza 16 ottobre 2023
Sentenza 16 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/10/2023, n. 41903 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41903 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AB RC, nato a [...] il [...] MA LO, nato a [...] il [...] LL ER, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI visti g li atti, il provvedimento impu g nato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consi g liere TERESA LIUNI;
udita la Procuratrice generale, OLGA MIGNOLO, la q uale ha concluso chiedendo il ri getto dei ricorsi. L'avv. Carlo ERCOLINO insiste per l'acco g limento dei motivi di ricorso. L'avv. Raffaele PUCCI si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 41903 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 27/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27/4/2022 la Corte di Assise di appello di Napoli, in riforma della sentenza del 26/10/2020 del GUP del Tribunale in sede, a seguito di giudizio abbreviato, ha ridotto a trenta anni di reclusione le pene inflitte a NG BE, LO RI e TO GA, condannati per l'omicidio di MI FO, aggravato da premeditazione nonché ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., e per le connesse violazioni in materia di armi, con la medesima aggravante di mafia, fatti accertati in Napoli e VA il giorno 4/8/2011. In particolare, NG BE aveva partecipato alla fase deliberativa dell'omicidio, concordato con altri esponenti di vertice delle ''Cinque Famiglie di CO", mentre LO RI e TO GA avevano parteci- pato alla fase esecutiva (in concorso con CA LI), attirando FO in un tranello a VA, luogo in cui la vittima veniva attinta con almeno dieci proiettili esplosi da una pistola Glock cal. 9 mm. e da un revolver cal. 38 special. 1.1. I fatti rilevanti ai fini del presente giudizio sono stati ricostruiti dalla Corte di appello di Napoli nei termini di seguito indicati, alla stregua delle propa- lazioni di alcuni collaboratori di giustizia - CA LI, AR AR e NI EO, per diretta conoscenza dei fatti, altri de relato per intraneità al sodalizio - costituenti le fonti probatorie principali del presente processo. Lo sfondo della vicenda era la modificazione degli equilibri nell'ambito delle famiglie di camorra di IA, di CO e di VA, quando nel 2011 si rompeva l'alleanza con il clan degli Amato-PA e il gruppo dei RO di VA intendeva assumere in via autonoma la gestione diretta delle piazze di spaccio: in tale prospettiva ST RO, forte dell'amicizia con NI EO, si riposizionava nell'alleanza delle cosiddette Cinque Famiglie di CO, operando l'allontanamento di NC PA e del figlio SA junior. In questo frangente, MI FO - in precedenza vicino ai PA, dai quali aveva subìto dei torti - decideva di unirsi al gruppo dei RO. Tuttavia, NG BE, che perseguiva il disegno di assumere una posizione di spicco nel traffico di cocaina, prima gestito in regime monopolistico dagli Amato-PA, aderiva alla richiesta di costoro di ottenere "soddisfazione" nei confronti del FO, a causa di torti che il giovane aveva fatto agli Amato- PA, partecipando alle mortificanti modalità dell'allontanamento dei PA da VA, con la pubblica aggressione di CI ZZ, genero di NC PA, e alla sottrazione di una cospicua somma di denaro in danno di AR PA. Peraltro, la decisione di eliminare FO era condivisa dagli altri esponenti delle Cinque Famiglie, per reagire alle condotte irrispettose di costui, il quale era 2 spalleggiato da LO RI delle cosiddette Case Celesti: ST RO intendeva addossare al FO la responsabilità per le offese alla famiglia PA, vi era poi l'interesse degli stessi RI a non subire l'estromissione dal tavolo delle Cinque Famiglie, che a breve avrebbero deciso le spartizioni di un nuovo carico di cocaina, nonché l'interesse della LA AS di mantenere in futuro un canale privilegiato con gli Amato-PA per l'approvvigionamento di droga. In tali ragioni i collaboratori di giustizia LI, AR e EO avevano indicato la causale dell'omicidio di MI FO, confermata anche da QU CI, IO LI e NI RS, de relato. È stata poi valorizzata, a riscontro delle propalazioni dei collaboratori, la conversazione ambientale avvenuta due ore dopo l'omicidio,, il 5 agosto 2011, nella sala d'aspetto della Compagnia dei Carabinieri di Casoria, in cui NI De SI, parente del FO, aveva elencato le "tarantelle" ossia le bravate - del congiunto, affermando "i paccheri a quello, i soldi, le parole"; a sua volta AN RA aveva citato l'aggressione a MA (genero del PA), affermando che costoro erano ancora al potere perché "non si erano buttati pentiti". 1.2. La fase esecutiva - descritta dal collaboratore CA LI che vi aveva preso parte - era consistita in un agguato operato su due ciclomotori: uno SH300 bianco guidato da TO GA, dotato di una pistola cal. 38, e con passeggero il LI, armato di una Glock semiautomatica;
un TMax guidato da LO RI - il quale aveva procurato le citate armi - e sul sedile posteriore prendeva posto la vittima MI FO. Il gruppo si era recato a VA in un vicolo, dove LI aveva scaricato addosso al FO tutti i proiettili, da una distanza di circa due metri, successivamente GA aveva esploso contro la vittima altri tre o quattro colpi;
quindi gli assassini si erano dileguati. Dall'impianto di videosorveglianza ivi esistente, in via Enrico De Nicola, alle ore 21.58 si notano dapprima dei fari acc:esi nel vicolo, in fondo, in un punto compatibile con il rinvenimento del cadavere, quindi detti fari si erano spenti. Riferiva LI che le armi utilizzate nell'omicidio furono fornite da LO RI, il quale, dopo l'azione, le depositò in un'abitazione vicina al cimitero di CO, nei pressi di una concessionaria di automobili dove nel 2005 era stato ucciso il fratello del RI, IM. Si trattava dell'abitazione di famiglia dei RI, come è emerso dagli accertamenti della Polizia giudiziaria che nel luogo indicato, ove vi era la concessionaria "Mary Auto", aveva rinvenuto una lastra di marmo con l'iscrizione "Proprietà RI", a fianco di un cancello carraio grigio. 1.3. Alla stregua di tale compendio probatorio, nella sentenza di primo grado NG BE era stato condannato in qualità di mandante dell'omicidio 3 e GA e RI quali esecutori, tutti alla pena dell'ergastolo, con ricono- scimento dell'aggravante della premeditazione e di quella ex art. 416 bis.1 cod. pen. Nell'impugnata sentenza, per gli odierni ricorrenti l'ergastolo è mutato nella pena temporanea di trent'anni di reclusione mediante la riduzione della pena complessivamente inflitta a titolo di continuazione per i delitti di detenzione e porto delle armi. 2. Avverso detta sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, con atti distinti, tramite i rispettivi difensori: avv. Luigi Ferro per NG BE, avv. Raffaele Pucci per LO RI, e avv. Carlo Ercolino per RI e per TO GA. 2.1. Ricorso di NG BE 2.1.1. Nel primo motivo si è dedotta inosservanza di norme processuali per mancanza di motivazione, censurandosi che il generalizzato rinvio per relationem alla sentenza di primo grado sia indicativo di una motivazione solo apparente che ha pretermesso l'esame delle doglianze difensive sui punti delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, della valenza della sentenza - acquisita su richiesta della difesa - a carico dei coimputati NG TE e AN PO, assolti dalle medesime imputazioni, nonché in tema di premeditazione. 2.1.2. Con il secondo motivo è stato eccepito il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla responsabilità dell'BE per i fatti contestati al capo A (omicidio del FO). Impregiudicata la generica volontà del ricorrente di eliminare FO, coltivata in alcune riunioni di vertice con le altre famiglie, circostanza ammessa dall'BE in sede processuale, il perno della doglianza risiede nella contesta- zione della tesi seguita nell'impugnata sentenza, alla cui stregua l'esecuzione dell'omicidio era avvenuta in adesione al mandato in tal senso espresso dall'BE: invece, si valorizza il dato che nell'ultimo incontro costui aveva deciso di soprassedere all'eliminazione del ragazzo, mentre AR - dopo un incontro risolutivo con EO, in assenza dell'BE - aveva istigato LO RI a procedere a tale omicidio, ritenuto una condizione essenziale affinché la famiglia di costui potesse continuare a sedere al tavolo delle cinque famiglie ove si decidevano le questioni rilevanti per l'attività criminale del cartello. Pertanto, la rivisitazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AR e LI, confermate dall'apporto informativo di GI MB (pretermesso dalla Corte territoriale), impongono di reimpostare la vicenda nei seguenti capisaldi: manifestazione di una generica volontà dell'BE di uccidere MI FO;
assenza di un mandato esplicito in tal senso;
recesso di BE da 4 quel proposito e nuova determinazione e fase esecutiva di AR e dei RI all'insaputa di BE e delle altre famiglie confederate. Da tali rilievi consegue la necessaria esclusione della premeditazione dell'omicidio da parte di NG BE, in quanto vi è stata interruzione del processo causale che il vertice delle famiglie stava perseguendo con reiterate riunioni, e l'iniziativa del delitto è stata assunta ex novo dal AR, che convinceva all'azione i RI per le ragioni esposte, senza avvisare BE e le altre famiglie, tant'è vero che costui aveva rimarcato, incredulo: "chi vi ha detto di uccidere?". Si era trattato di una decisione-lampo, comunicata dal AR soltanto ad NI EO, e che aveva avuto repentina esecuzione quella stessa sera. Si conclude che non sussistono elementi per estendere l'altrui premeditazione ai sensi dell'art. 118 cod. per. 2.1.3. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione con riguardo alle ulteriori aggravanti contestate e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si contesta la ricorrenza dell'aggravante di mafia, sia in ordine alla finalità agevolatrice del cartello criminale delle Cinque Famiglie, in quanto l'omicidio del FO aveva una ragione del tutto interna, ascrivibile alla necessità di eliminare un soggetto che per la condotta irregolare ed irrispettosa agiva come una mina vagante;
sia in ordine al metodo camorristico„ del quale manca il dolo specifico. Parimenti per l'imputazione in materia di armi, l'aggravante è da esclu- dere per l'BE, il quale non aveva affatto partecipato alla fase organizzativa. Infine, si duole il ricorrente che non siano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quella della dissociazione attuosa, dovendosi sanzionare in tali termini la dissociazione e le ammissioni fatte nell'udienza del 24/9/2020, atteggiamento già assunto dall'BE in altre vicende processuali e perciò non tacciabile di opportunismo. 2.2. Ricorso di LO RI (avv. Pucci) 2.2.1. Nel primo atto di ricorso è state aggredito per violazione di legge e vizio di motivazione il riconoscimento della premeditazione, censurandosi che essa sia stata estesa al RI. Rileva il ricorrente che la Corte territoriale ha omesso di valutare alcune prove ed ha aderito all'impostazione per cui la volontà del RI si sarebbe ricollegata alla spinta propulsiva iniziale originata da NG BE, peraltro formatasi in alcune riunioni alle quali RI non aveva partecipato, come ha riferito NI EO. La vicenda, invece, va reimpostata in termini diversi, in considerazione dei molteplici moventi che avevano determinato l'omicidio di MI FO, di 5 impossibile convergenza - come invece ha affermato l'impugnata sentenza - trattandosi di moventi autonomi e talora contrapposti. Invero, inizialmente RI, amico di MI FO, si era adoperato per evitarne l'eliminazione, ponendosi a sua volta a rischio di vita;
in seguito, aveva appreso che era in gestazione l'idea di escludere la sua famiglia dalla cerchia direzionale, come si era discusso in una riunione alla quale la famiglia RI non aveva partecipato, e - su suggestione del AR - aveva deciso di uccidere l'amico FO per evitare la definitiva estromissione dal tavolo delle Cinque Famiglie. Tale decisione era stata assunta repentinamente, appena appreso dal AR il proposito di escludere la sua famiglia dal vertice associativo, anche su sollecitazione di TO GA (nipote di LO RI), il quale non poteva permettersi di uscire dall'alleanza con BE e gli altri. Pertanto, si trattò di una decisione assunta autonomamente e posta in esecuzione in poche decine di minuti, necessari a dotarsi delle armi e a compiere l'agguato, e non di un'adesione tardiva all'iniziale proposito criminoso del vertice associativo, così da escludere l'estensione al RI dell'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. Nessun ordine omicidiario era pervenuto da parte dei capi delle altre famiglie, infatti BE aveva affermato: "Come vi siete permessi di uccidere questo ragazzo? Chi vi ha dato l'ordine?". Ne consegue che risulta contraddittorio e contrastante con i dati processuali ritenere che LO RI abbia fatto proprio - seppure in fase finale - il medesimo e ponderato proposito criminoso di soggetti che, per altri fini, avevano deliberato la morte del FO. 2.2.2. Nel secondo motivo si deduce vizio di motivazione, nella triplice definizione normativa, in relazione all'art. 238 bis cod. proc. pen. con susse- guente violazione dell'art. 577 n. 3 cod. pen. In stretta connessione con le precedenti considerazioni, il motivo lamenta che nel presente processo non sia stata operata alcuna valutazione dell'accerta- mento della sentenza della Corte di Assise di Napoli n. 5/2020 del 22/9/2021 che ha assolto dalle stesse imputazioni AN PO ed NG TE. Infatti, detta sentenza è stata acquisita al fascicolo processuale ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., in quanto è ormai irrevocabile nei confronti dell'PO, sicché deve essere valutata ai fini della prova del fatto in essa accertato, a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen. In tale sentenza, in sede di giudizio ordinario, si è dunque accertato che gli esecutori dell'omicidio - tra cui RI - avevano agito in forma autonoma e non in esecuzione del mandato iniziale, che eira da considerarsi sospeso. Si delinea pertanto un corto circuito logico: o si afferma che l'esecuzione' del delitto si pone in coerente sviluppo del progetto deliberato dall'BE e dagli altri mandanti, con applicazione per tutti dell'aggravante della premeditazione;
6 oppure il delitto non rappresenta l'effettiva esecuzione dell'iniziale proposito criminoso - come stabilito nella sentenza citata da ultimo - così conducendo all'assoluzione degli imputati che avevano partecipato alla sola fase deliberativa, e all'impossibilità di trasferire sugli esecutori materiali dell'omicidio del FO la premeditazione coltivata dai primi. L'indifferenza dimostrata dalla Corte territoriale verso tale sentenza, pur parte del compendio probatorio essendo stata acquisita agli atti nell'udienza del 16/3/2022, costituisce una omissione motivazionale che concretizza il denunciato vizio di legittimità: invero, tale accertamento avrebbe dovuto essere necessaria- mente valutato, quanto meno per esplicitare Ile ragioni dell'eventuale dissenso. 2.2.3. Nell'ultimo motivo si censura per violazione di legge e vizio di motivazione la negazione delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto, si rileva che la Corte territoriale non ha dato correttamente conto dei criteri ex art. 133 cod. pen., in quanto la motivazione del diniego di dette attenuanti non ha considerato il comportamento processuale del RI, il quale ha reso confessione fornendo un apporto di rilievo all'accertamento della vicenda, e al contempo ha preso le distanze dal contesto criminale ed associativo di riferimento, proseguendo un percorso di resipiscenza già intrapreso in carcere. 2.3. Ricorso di LO RI e TO GA (avv. Ercolino) Tale impugnazione, comune ad entrambi i ricorrenti, si articola in cinque motivi. 2.3.1. Nel primo motivo si deduce violazione di legge, per travisamento dei dati processuali, con riferimento all'aggravante della premeditazione. Il denunciato travisamento è riferito alla sentenza della Corte di Assise di Napoli, che l'impugnata sentenza valuta nei seguenti stringati termini: «Quanto esposto nella sentenza del 22/11/2021 emessa dalla Corte di Assise di Napoli all'esito del processo a carico di TE NG ed PO AN non solo non riporta alcun dato conoscitivo originale o inedito sulla vicenda rispetto al materiale istruttorio apprezzato nel presente giudizio, ma neppure elementi che in punto di fatto possano smentire la conclusione qui sostenuta». Ebbene, rilevano i ricorrenti che tale motivazione è illogica per l'essenziale forza dimostrativa del dato probatorio trascurato e travisato. Anche in tal caso, si ripercorrono le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in ordine al processo decisionale dell'omicidio di MI FO, avvenuto nel corso di varie e ravvici- nate riunioni del direttivo delle Cinque Famiglie di CO, per sottolineare l'assenza dal tavolo direttivo dei rappresentati della famiglia RI: dunque, LO RI e TO GA non parteciparono Mali a tali riunioni né ebbero alcun potere decisionale nella genesi della vicenda. 7 Inoltre, si sottolinea che alle ore 22.00 del giorno del delitto, 4/8/2011, non era stata ancora presa alcuna decisione in merito alle sorti di MI FO, stante la contraria volontà alla sua eliminazione espressa proprio da RI e GA. Ne consegue che nei loro confronti non si può parlare di premeditazione, in quanto la decisione omicidiaria e la sua esecuzione con la predisposizione dei mezzi, sono intervenute in un brevissimo arco temporale, verso le ore 10 di sera, come hanno riferito i collaboratori AR AR e CA LI. Tale profilo cronologico, asseverato anche dalle videoriprese del luogo dell'omicidio - recanti l'indicazione delle ore 21.58.31 come orario del passaggio dei due ciclomotori con gli imputati e la vittima - risulta dunque assorbente per escludere la compatibilità della premeditazione, dovendosi al più parlare di preordinazione dell'azione criminosa. 2.3.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge per omessa valutazione della prova, costituita dalla sentenza della Corte di Assise di Napoli del 22/9/2021, a carico dei coimputati NG TE e AN PO, acquisita ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen. Detta sentenza - essendo divenuta irrevocabile nei confronti dell'PO prima dell'acquisizione in sede processuale avrebbe dovuto essere valutata ai sensi degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen., con valore di piena prova del fatto in essa accertato, con particolare riferimento alla non esistenza dell'aggravante della premeditazione a carico dei due ricorrenti. 2.3.3. Nel terzo motivo si deduce vizio di motivazione relativamente alle non esposte ragioni in fatto e in diritto per le quali nell'impugnata sentenza si è affermato che la ricostruzione del fatto storico contenuta alle pagine 61/64 della sentenza acquisita della Corte di Assise di Napoli del 22/9/2021 non era da ritenersi corretta, con specifico riferimento alla condotta tenuta da GA e RI e alla configurabilità in capo ai medesimi della premeditazione. 2.3.4. Nel quarto motivo si deduce vizio argomentativo, ritenendosi contraddittoria e illogica la motivazione delle ragioni poste a fondamento della premeditazione, a causa del travisamento delle prove costituite dalle dichiara- zioni dei collaboratori di giustizia e dalla sentenza della Corte di Assise di Napoli del 22/9/2021, acquisita e dichiarata utilizzabile ex art. 238 bis cod. proc. pen. poiché passata in cosa giudicata. 2.3.5. Nell'ultimo motivo si censura per violazione di legge e vizio di motivazione la negazione delle circostanze attenuanti generiche, senza considerazione per il comportamento ammissivo e collaborativo dei ricorrenti, condotta post-delictum da valutarsi ai sensi dell'art. 133 cod. pen. 8 CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi degli imputati sono complessivamente infondati e devono essere respinti. 1.Ricorso dell'imputato NG BE 1.1. Il primo motivo risulta inammissibile per genericità. La doglianza - che appare una sorta di anticipazione delle tematiche successivamente trattate - si limita a rilevare che tramite il ricorso alla motiva- zione per relationem il giudice di appello sarebbe venuto meno al dovere di motivare la sua decisione;
si deduce altresì che la motivazione della gravata sentenza sarebbe palesemente illogica e contraddittoria, traendo conclusioni in palese contrasto con le regole di valutazione della prova. Non essendo stati specificamente illustrati i temi della dedotta illogicità e contraddittorietà della motivazione, non resta che ribadire la necessità che le critiche argomentative siano puntuali e mirate, così da non delegare alla Corte di legittimità la ricerca dei passaggi viziati: invero, il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contrad- dittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrap- porsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Pg in proc. Rugiano, Rv. 264535). 1.2. Il secondo motivo di ricorso aggredisce l'affermazione di responsa- bilità dell'BE per l'omicidio di MI FO, accreditando una ricostruzione diretta ad escludere il mandato di morte da parte di detto imputato. Si è postulato che lo sviluppo della vicenda fosse articolato in tali termini: manifestazione di una generica volontà dell'BE di uccidere MI FO, ma assenza di un mandato esplicito in tal senso;
recesso di BE da quel proposito originario, con nuova determinazione e fase esecutiva orchestrata dal AR ed eseguita dai RI all'insaputa di BE e delle altre famiglie confederate. Tale nuova impostazione sarebbe conseguente alla lettura della medesima vicenda operata dalla sentenza di assoluzione della Corte di Assise di Napoli del 9 22/9/2021 nei confronti di NG TE e AN PO, secondo le informazioni rese dai collaboratori AR AR, CA LI e NI EO, sentenza che si assume non valutata, nonostante sia stata acquisita ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen. 1.2.1. Orbene, si osserva che - contrariamente all'assunto difensivo - detta pronuncia è stata considerata e non contraddetta dalla ricostruzione operata nell'impugnata sentenza, in tal senso deponendo la valutazione per cui (vds. pag. 22) quanto esposto nella sentenza della Corte di Assise di Napoli «non solo non riporta alcun dato conoscitivo originale o inedito sulla vicenda rispetto al materiale istruttorio apprezzato nel presente giudizio, ma neppure elementi che in punto di fatto possano smentire la conclusione qui sostenuta». Invero, le ricostruzioni operate nelle due sentenze risultano armoniche e conseguenti, confermando di poggiare sullo stesso materiale probatorio e su una valutazione omogenea del medesimo. Anche nella sentenza del 22/9/2021 si riporta che AR aveva indicato una summa di motivi per i quali BE aveva maturato l'intenzione di uccidere FO: il pestaggio del genero di PA, la mancanza di rispetto verso RO per essersi FO legato ai RI, l'indegnità criminale di costoro, che non sapevano gestire i propri affiliati, la necessità di allontanare i RI dal tavolo delle cinque famiglie. Alle pagine 26 e seguenti, poi, la sentenza acquisita riportava una ricostruzione della serata dell'omicidio sostanzialmente coincidente con quella accolta nell'impugnata sentenza, illustrando che AR si era portato alle Case Celesti e vi aveva incontrato TO GA, al quale aveva riferito che i RI erano stati estromessi dal tavolo decisionale. Costui allora aveva chiesto consiglio al AR per porre rimedio a tale estromissione, ed insieme i due si erano recati presso lo Chalet Bakù di IA per parlarne con NG BE. Lo avevano invece trovato a casa di NI EO, e lo avevano interpellato sulla possibilità di evitare la morte del FO. BE aveva ribadito che il ragazzo doveva morire "perché aveva fatto mac:elli", e che i RI avrebbero dovuto soltanto gestire la piazza della droga, perché non contavano niente. Pertanto, GA - deciso a restare al tavolo delle cinque famiglie - avanzava al AR la proposta di uccidere il FO, anche se "a malincuore", allo scopo di mantenere tale posizione. AR si rendeva ambasciatore di tale proposta presso BE, il quale nel frattempo era andato via dalla casa di EO;
perciò la proposta fu riferita soltanto al EO, il quale diede la sua approvazione. Dunque, tornato alle Case Celesti, AR assistette all'organizzazione dell'omicidio ad opera di RI, GA e LI e alla partenza dei due ciclomotori, su uno dei quali viaggiava come passeggero MI FO. 10 Secondo il collaboratore AR, la decisione di uccidere FO era stata assunta nel corso di varie riunioni, con l'accordo di BE, anche se in quel momento vi era una stasi del processo decisionale su tale punto, risultando invece primario decidere l'estromissione dei RI dal tavolo delle cinque famiglie. A cose fatte, BE aveva lamentato con il AR, in presenza di TE, EO e O' brigante, "Perché lo hanno ammazzato loro? Hanno fatto tutto di testa loro", confermandosi nella volontà di cacciare i RI dal tavolo decisionale. CA LI ha riferito che fu NG BE a chiedere loro di uccidere questo ragazzo che incominciava a dare fastidio a VA, addirittura aveva picchiato il genero di NC PA, fratello di SA. Però, dopo l'omicidio, quando i RI si erano rec:ati allo Chalet Bakù (sede di BE) per ritirare la loro quota di un carico di droga, BE li aveva cacciati via dicendo che loro non erano più parte dell'alleanza, e contestando loro, tra le altre cose, di avere preso l'iniziativa di uccidere MI FO. NI EO, a sua volta, aveva attribuito ad BE la decisione di eliminare il FO, decisione infine condivisa da tutti i capi delle famiglie confe- derate, compreso NG TE, il quale inizialmente sembrava contrario. In una seconda riunione sul tema, era anzi eimerso un contrasto tra la volontà di BE di uccidere FO, e quella di AR, che invece era contrario: tale empasse determinò la sospensione della decisione definitiva;
ci fu quindi una ulteriore riunione, in cui NG BE convinse TE di tale necessità e anche gli altri si accodarono, compreso lo stesso EO. Secondo la sentenza della Corte di Assise del 2021, le dichiarazioni dei collaboratori convergevano sul nucleo essenziale per cui la decisione di eliminare FO fu presa da BE, il quale sbandierava la necessità di ucciderlo per giustificare l'assunto che i RI non fossero in grado di gestire i loro uomini, per insufficiente caratura criminale: si trattava di due punti strettamente connessi. Ne derivò che i RI, per smentire l'assunto, si determinarono ad uccidere il l'oro uomo per riaccreditarsi al tavolo direttivo, sortendo, a detta di tale sentenza, una tipica eterogenesi dei fini: poiché l'omicidio non era stato preventivamente autorizzato dalle cinque famiglie, i RI erano stati estro- messi dal tavolo dell'alleanza. Nonostante la 'posizione dei RI, inizialmente di convinta tutela del FO, la riflessione insieme al AR sui modi in cui evitare la loro cacciata aveva poi condotto ad individuare l'unica soluzione di rendersi parte diligente e di eseguire l'omicidio voluto dall'BE. A tale scopo AR e GA avevano cercato la preventiva autorizzazione dell'BE, senza però riuscire a trovarlo, ed avevano acquisito soltanto un avallo da parte del EO (che, secondo i giudici di quella sentenza, aveva bevuto, sicché si dubitava della 11 sua piena consapevolezza). È in tale momento che «la decisione presa da BE e poi sospesa per l'intervento del AR, si trasforma in un ordine di esecuzione. È questo il momento in cui la volontà di uccidere FO diventa concreta ed attuale e si designa anche chi dovrà provvedere all'esecuzione». La sentenza prosegue affermando che in quel momento gli imputati - cioè TE ed PO - non erano presenti fisicamente, né in altro modo ave- vano influenzato la decisione, da ciò derivando la loro assoluzione per non avere commesso il fatto. Ma la loro volontà in ordine all'omicidio di MI FO è stata definita da quei giudici "solo sussidiaria a quella principale di BE", il quale aveva perseguito la morte di FO perché con essa realizzava molteplici egoistici obiettivi: rendere omaggio a SA PA, accontentare RO, che aveva chiesto di punire FO, e soprattutto avere la giustificazione per escludere i RI dal tavolo decisionale (vds. pag. 64 sentenza del 2021). In conclusione, da tale excursus nella motivazione della sentenza che si assume pretermessa e/o contraddetta da quella qui in esame, emerge come le ricostruzioni siano sostanzialmente coincidenti e le valutazioni siano conseguenti, come in termini sintetici si è osservato alla pagina 22. 1.2.2. La sentenza impugnata ha sottolineato che la volontà omicidiaria in danno del FO fu concepita e perseguita dall'BE nel corso di vari incontri, necessari a raggiungere la maggioranza dei consensi degli altri capi dell'alleanza, rimarcando che la determinazione di BE non venne mai meno per tutto il tempo della maturazione collettiva della decisione. Anche l'espressione usata da AR allorché ha riferito che BE, mantenendo una certa freddezza gli aveva detto che FO non sarebbe morto quella sera, non era indice di arretramento dal proposito criminoso, bensì necessità che la decisione fosse condivisa. La reazione irata dell'BE alla notizia che i RI avevano agito senza un preventivo ordine è stata parimenti intesa non come recesso dall'intenzione di uccidere FO, bensì come disappunto per la fuga in avanti degli esecutori. I giudici di appello hanno poi confutato convincentemente la tesi difensiva - qui riproposta - per cui rileverebbe soltanto la fase finale della deliberazione omicida da parte di tutti i membri dell'organizzazione criminale, rilevando che invece per BE è qualificante il dato che costui mantenne fermo il suo propo- sito durante tutti gli incontri con gli altri membri dell'alleanza, alcuni dei quali contrari o titubanti, mentre egli era saldo nella decisione, così da ottenere il consenso dei vari rappresentanti delle cinque famiglie. Ne è derivata la corretta e concorde osservazione dei giudici di merito che la decisione di uccidere FO fu assunta dall'imputato ben prima della sua materiale esecuzione. Peraltro, si è ulteriormente osservato che nell'ammissione di responsa- bilità in sede processuale, BE non aveva affatto negato di avere assunto tale 12 decisione e non aveva nemmeno offerto una diversa o contraria versione dei fatti rispetto a quanto avevano riferito i collaboratori di giustizia. 1.2.3. Va qui aggiunto che non si può teorizzare l'esistenza di una cesura, con effetti pratici sostanzialmente scriminanti per il ricorrente, tra la sua originaria decisione - salda e permanente - di uccidere FO, e la successiva esecuzione estemporanea dell'omicidio autonomamente intrapresa da RI e GA per rientrare nelle grazie di BE. Secondo tale impostazione, la premeditazione originaria di BE resterebbe monca del suo esito omicidiario, mentre non vi sarebbe spazio per una premeditazione autonoma degli esecutori RI e GA, dati i ristretti tempi di apprestamento di mezzi e persone per l'omicidio del FO. Sul punto, convincentemente, l'impugnata sentenza ha rimarcato che gli esecutori materiali erano stati preventivamente informati da AR AR della decisione di BE di uccidere FO, sicché avevano colto al volo l'occa- sione di soddisfare tale volontà ed eseguire il delitto con le loro mani, come costoro avevano dichiarato nell'udienza del 24/9/2020, in cui avevano ammesso gli addebiti. Dunque, «quando essi si decisero ad agire, lo fecero nella piena consapevolezza della preesistente e ferma volontà omicida manifestata da BE, condivisa dagli altri capi dell'alleanza», e nel solco di tale volontà avevano agito, pensando di accreditarsi come validi malavitosi agli occhi di chi voleva spode- starli, ed invece sortendo l'effetto opposto. bla tale inaspettato esito non elide il dato, qui rilevante, che l'omicidio sia stato premeditato dall'BE, con piena adesione psicologica degli esecutori a tale premeditazione, senza che possa ipotizzarsi alcuna "novazione" del proposito omicida inteso come scaturito dalla autonoma volontà di GA e RI (peraltro, fino a poco prima, quest'ultimo declamava che intendeva difendere il suo amico FO), i quali all'opposto agivano proprio in adesione alla volontà dell'BE di cui erano pienamente consapevoli. Sotto il profilo giuridico, la premeditazione di NG BE costituisce il prius, la circostanza base sulla quale si innesta e si alimenta la premeditazione degli esecutori materiali. Tale circostanza aggravante risulta perfetta in ogni sua componente, ideologica e cronologica, come emerge dalle considerazioni che precedono, mutuate dalla concorde ricostruzione operata nelle sentenze di merito, senza illogicità e contraddizioni di sorta. Il relativo motivo di impugnazione deve pertanto essere respinto. 1.3. Nell'ultimo motivo, il ricorrente contesta la sussistenza dell'aggra- vante ex art. 416 bis.1 cod. pen. nelle sue due modalità, e si duole della negazione delle circostanze attenuanti generiche e di quella della dissociazione attuosa. 13 Su entrambi i punti, la Corte territoriale ha dato risposte corrette e logiche, che hanno affrontato gli snodi qui riproposti, peraltro in termini che ne denunciano la natura rívalutativa e fattuale. Il contesto mafioso del delitto in esame, originato da varie causali stretta- mente legate all'operatività dell'associazione delle cinque famiglie, alla ricerca di una gestione condivisa del traffico internazionale di cocaina, e le stesse modalità con le quali si giungeva alla decisione omicidiaria danno conto della piena sussistenza di detta aggravante. La consumazione dell'omicidio mediante una organizzata azione di fuoco ha poi manifestato la pervasiva forza criminale di coloro che avevano deliberato ed attuato il delitto. A nulla rileva che BE non abbia partecipato alla fase esecutiva, poiché il riconosciuto concorso nell'omicidio in qualità di mandante lo coinvolge nella intera responsabilità del fatto, sia nella fase prettamente deliberativa - per le ragioni per cui decideva la eliminazione del FO - sia nella fase esecutiva, attuata da esecutori intranei con armi già nella loro disponibilità. Quanto alle denegate attenuanti generiche ed all'attenuante speciale della dissociazione attuosa, le critiche rivolte nel ricorso contestano le valutazioni negative dei giudici di merito, solidamente fondate su elementi di fatto, così intendendo contrastare in sede di legittimità margini di apprezzamento discrezionale che risultano intangibili per essere sorretti da una motivazione congrua e logica, ispirata ai parametri legali che governano l'esercizio della funzione di commisurazione della dosimetria della pena da parte del giudice. Tale motivo è dunque inammissibile. 2. Ricorsi degli imputati LO RI e TO GA. La trattazione sarà unitaria, avendo tali imputati avanzato motivi comuni e sovrapponibili in ordine alla contestata ricorrenza della premeditazione ed alla mancata considerazione della sentenza assolutoria del 2021 nei confronti di altri imputati. Tali critiche sono state per la gran parte già affrontate nel precedente paragrafo 1.2. dedicato alla trattazione del ricorso di NG BE, al quale dunque si opera rinvio per i profili comuni a RI e GA. 2.1. In questa sede deve però evidenziarsi che non assume alcun rilievo il fatto che RI e GA non avessero partecipato ad alcuna delle riunioni in cui prendeva corpo la decisione collettiva di uccidere MI FO, in quanto la struttura della premeditazione di detti ricorrenti non va riferita ad una loro autonoma decisione ed iniziativa delittuosa, ma consiste della mera e provata conoscenza della deliberata volontà dell'BE in tal senso e della decisione di darvi esecuzione per fare cosa a lui gradita. Il fatto che, dopo il delitto, costui aveva invece stigmatizzato che l'omicidio non era stato preventivamente 14 autorizzato non vale certo a declassare l'azione in termini di dolo ordinario o addirittura d'impeto: le ragioni della disconosciuta riferibilità ad una preventiva decisione da parte dell'BE sono state logicamente intese dai giudici di merito come funzionali allo scopo principale cui mirava il capo, cioè delegittimare i RI per allontanarli dal vertice associativo, e ciò è coerente con la comples- siva situazione dinamica che in quel periodo agitava le famiglie di camorra di IA, CO e VA a seguito della rottura dell'alleanza con il clan degli Amato-PA, e con le faide che si susseguirono. Né tale aggravante può essere esclusa dalla rilevata molteplicità dei moventi che avevano condotto il direttivo, su sollecitazione di BE, a decretare la morte del FO: trattasi di un dato assodato e scontato anche nella ricostruzione dei giudici di merito, ma privo di riflessi negativi sulla premeditazione, anzi passibile di essere considerato come rafforzativo di tale circostanza. In definitiva, per la posizione dei ricorrenti in esame e la premeditazione deve intendersi mutuata da quella di NG BE, secondo la nota elabo- razione giurisprudenziale che afferma l'estensione della premeditazione al coimputato che non abbia direttamente premeditato il reato qualora questi abbia acquisito, prima dell'esaurirsi del proprio apporto volontario alla realizzazione dell'evento criminoso, l'effettiva conoscenza dell'altrui premeditazione (Sez. 1, n. 40237 del 10/10/2007, Cacisi, Rv. 237866), nonché la volontà adesiva al progetto da parte di costui, cosicché egli faccia propria la particolare intensità dell'altrui dolo (Sez. 5, n. 4977 del 08/10/2009, dep. 2010, Finocchiaro e altri, Rv. 245581; Sez. 5, n. 29202 del 11/03/2014, C., Rv. 262383; Sez. 6, n. 56956 del 21/09/2017, Argentieri e altri, Rv. 271952). Strutturazione della premedita- zione da ritenersi perfettamente aderente alla situazione specifica e all'approccio psicologico che ha ispirato l'azione di RI e GA. 2.2. Anche le ripetute censure di mancata considerazione per la sentenza assolutoria della Corte di Assise di Napoli n. 5/2020 del 22/9/2021 sono prive di fondamento, e di questo tema ci si è già occupati specificamente nel paragrafo 1.2.1., al quale si opera rinvio. Va qui ribadito che l'assoluzione di TE ed PO, ivi giudicata, risponde a ragioni riguardanti la loro tentennante volontà di aderire alla proposta delittuosa dell'BE, ma non sono affatto ragioni estensibili a RI e Manga- niello, come invece propugnano i difensori, né tale sentenza è passata inosser- vata nella pronuncia qui in esame, come si è già avuto modo di commentare. 2.3. L'ultimo motivo comune è quello che si duole della negazione delle circostanze attenuanti generiche, senza considerazione per il comportamento ammissivo e collaborativo dei ricorrenti, condotta post-delictum da valutarsi ai sensi dell'art. 133 cod. pen. 15 Anche per RI e GA, va constatata l'esistenza di una motivazione logica e corretta a sostegno di tale determinazione, imperniata sulla valorizzazione delle modalità assolutamente gravi delle condotte di reato, caratterizzate da una callida strategia criminale, dall'intensità del dolo che, a prescindere dalla premeditazione, è stato segnato dall'assenza di ogni remora morale, dalla negativa personalità degli imputati, dimostrata dalla loro recidiva e dalla capacità a delinquere. Al cospetto di tali indici pregnanti, non si sono considerate incisive le condotte processuali degli imputati, che hanno tardiva- mente ammesso le rispettive responsabilità a meri fini utilitaristici in un contesto probatorio già autosufficiente. Le doglianze risultano dunque generiche per non avere considerato la puntuale e logica motivazione della Corte di appello, oltre ad essere di stampo rivalutativo, e se ne deve rilevare la inammissibilità. 3. In conclusione, i ricorsi sono infondati e devono essere tutti rigettati, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. PQIM Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 27 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente •
udita la relazione svolta dal Consi g liere TERESA LIUNI;
udita la Procuratrice generale, OLGA MIGNOLO, la q uale ha concluso chiedendo il ri getto dei ricorsi. L'avv. Carlo ERCOLINO insiste per l'acco g limento dei motivi di ricorso. L'avv. Raffaele PUCCI si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 41903 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 27/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27/4/2022 la Corte di Assise di appello di Napoli, in riforma della sentenza del 26/10/2020 del GUP del Tribunale in sede, a seguito di giudizio abbreviato, ha ridotto a trenta anni di reclusione le pene inflitte a NG BE, LO RI e TO GA, condannati per l'omicidio di MI FO, aggravato da premeditazione nonché ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., e per le connesse violazioni in materia di armi, con la medesima aggravante di mafia, fatti accertati in Napoli e VA il giorno 4/8/2011. In particolare, NG BE aveva partecipato alla fase deliberativa dell'omicidio, concordato con altri esponenti di vertice delle ''Cinque Famiglie di CO", mentre LO RI e TO GA avevano parteci- pato alla fase esecutiva (in concorso con CA LI), attirando FO in un tranello a VA, luogo in cui la vittima veniva attinta con almeno dieci proiettili esplosi da una pistola Glock cal. 9 mm. e da un revolver cal. 38 special. 1.1. I fatti rilevanti ai fini del presente giudizio sono stati ricostruiti dalla Corte di appello di Napoli nei termini di seguito indicati, alla stregua delle propa- lazioni di alcuni collaboratori di giustizia - CA LI, AR AR e NI EO, per diretta conoscenza dei fatti, altri de relato per intraneità al sodalizio - costituenti le fonti probatorie principali del presente processo. Lo sfondo della vicenda era la modificazione degli equilibri nell'ambito delle famiglie di camorra di IA, di CO e di VA, quando nel 2011 si rompeva l'alleanza con il clan degli Amato-PA e il gruppo dei RO di VA intendeva assumere in via autonoma la gestione diretta delle piazze di spaccio: in tale prospettiva ST RO, forte dell'amicizia con NI EO, si riposizionava nell'alleanza delle cosiddette Cinque Famiglie di CO, operando l'allontanamento di NC PA e del figlio SA junior. In questo frangente, MI FO - in precedenza vicino ai PA, dai quali aveva subìto dei torti - decideva di unirsi al gruppo dei RO. Tuttavia, NG BE, che perseguiva il disegno di assumere una posizione di spicco nel traffico di cocaina, prima gestito in regime monopolistico dagli Amato-PA, aderiva alla richiesta di costoro di ottenere "soddisfazione" nei confronti del FO, a causa di torti che il giovane aveva fatto agli Amato- PA, partecipando alle mortificanti modalità dell'allontanamento dei PA da VA, con la pubblica aggressione di CI ZZ, genero di NC PA, e alla sottrazione di una cospicua somma di denaro in danno di AR PA. Peraltro, la decisione di eliminare FO era condivisa dagli altri esponenti delle Cinque Famiglie, per reagire alle condotte irrispettose di costui, il quale era 2 spalleggiato da LO RI delle cosiddette Case Celesti: ST RO intendeva addossare al FO la responsabilità per le offese alla famiglia PA, vi era poi l'interesse degli stessi RI a non subire l'estromissione dal tavolo delle Cinque Famiglie, che a breve avrebbero deciso le spartizioni di un nuovo carico di cocaina, nonché l'interesse della LA AS di mantenere in futuro un canale privilegiato con gli Amato-PA per l'approvvigionamento di droga. In tali ragioni i collaboratori di giustizia LI, AR e EO avevano indicato la causale dell'omicidio di MI FO, confermata anche da QU CI, IO LI e NI RS, de relato. È stata poi valorizzata, a riscontro delle propalazioni dei collaboratori, la conversazione ambientale avvenuta due ore dopo l'omicidio,, il 5 agosto 2011, nella sala d'aspetto della Compagnia dei Carabinieri di Casoria, in cui NI De SI, parente del FO, aveva elencato le "tarantelle" ossia le bravate - del congiunto, affermando "i paccheri a quello, i soldi, le parole"; a sua volta AN RA aveva citato l'aggressione a MA (genero del PA), affermando che costoro erano ancora al potere perché "non si erano buttati pentiti". 1.2. La fase esecutiva - descritta dal collaboratore CA LI che vi aveva preso parte - era consistita in un agguato operato su due ciclomotori: uno SH300 bianco guidato da TO GA, dotato di una pistola cal. 38, e con passeggero il LI, armato di una Glock semiautomatica;
un TMax guidato da LO RI - il quale aveva procurato le citate armi - e sul sedile posteriore prendeva posto la vittima MI FO. Il gruppo si era recato a VA in un vicolo, dove LI aveva scaricato addosso al FO tutti i proiettili, da una distanza di circa due metri, successivamente GA aveva esploso contro la vittima altri tre o quattro colpi;
quindi gli assassini si erano dileguati. Dall'impianto di videosorveglianza ivi esistente, in via Enrico De Nicola, alle ore 21.58 si notano dapprima dei fari acc:esi nel vicolo, in fondo, in un punto compatibile con il rinvenimento del cadavere, quindi detti fari si erano spenti. Riferiva LI che le armi utilizzate nell'omicidio furono fornite da LO RI, il quale, dopo l'azione, le depositò in un'abitazione vicina al cimitero di CO, nei pressi di una concessionaria di automobili dove nel 2005 era stato ucciso il fratello del RI, IM. Si trattava dell'abitazione di famiglia dei RI, come è emerso dagli accertamenti della Polizia giudiziaria che nel luogo indicato, ove vi era la concessionaria "Mary Auto", aveva rinvenuto una lastra di marmo con l'iscrizione "Proprietà RI", a fianco di un cancello carraio grigio. 1.3. Alla stregua di tale compendio probatorio, nella sentenza di primo grado NG BE era stato condannato in qualità di mandante dell'omicidio 3 e GA e RI quali esecutori, tutti alla pena dell'ergastolo, con ricono- scimento dell'aggravante della premeditazione e di quella ex art. 416 bis.1 cod. pen. Nell'impugnata sentenza, per gli odierni ricorrenti l'ergastolo è mutato nella pena temporanea di trent'anni di reclusione mediante la riduzione della pena complessivamente inflitta a titolo di continuazione per i delitti di detenzione e porto delle armi. 2. Avverso detta sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, con atti distinti, tramite i rispettivi difensori: avv. Luigi Ferro per NG BE, avv. Raffaele Pucci per LO RI, e avv. Carlo Ercolino per RI e per TO GA. 2.1. Ricorso di NG BE 2.1.1. Nel primo motivo si è dedotta inosservanza di norme processuali per mancanza di motivazione, censurandosi che il generalizzato rinvio per relationem alla sentenza di primo grado sia indicativo di una motivazione solo apparente che ha pretermesso l'esame delle doglianze difensive sui punti delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, della valenza della sentenza - acquisita su richiesta della difesa - a carico dei coimputati NG TE e AN PO, assolti dalle medesime imputazioni, nonché in tema di premeditazione. 2.1.2. Con il secondo motivo è stato eccepito il vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla responsabilità dell'BE per i fatti contestati al capo A (omicidio del FO). Impregiudicata la generica volontà del ricorrente di eliminare FO, coltivata in alcune riunioni di vertice con le altre famiglie, circostanza ammessa dall'BE in sede processuale, il perno della doglianza risiede nella contesta- zione della tesi seguita nell'impugnata sentenza, alla cui stregua l'esecuzione dell'omicidio era avvenuta in adesione al mandato in tal senso espresso dall'BE: invece, si valorizza il dato che nell'ultimo incontro costui aveva deciso di soprassedere all'eliminazione del ragazzo, mentre AR - dopo un incontro risolutivo con EO, in assenza dell'BE - aveva istigato LO RI a procedere a tale omicidio, ritenuto una condizione essenziale affinché la famiglia di costui potesse continuare a sedere al tavolo delle cinque famiglie ove si decidevano le questioni rilevanti per l'attività criminale del cartello. Pertanto, la rivisitazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AR e LI, confermate dall'apporto informativo di GI MB (pretermesso dalla Corte territoriale), impongono di reimpostare la vicenda nei seguenti capisaldi: manifestazione di una generica volontà dell'BE di uccidere MI FO;
assenza di un mandato esplicito in tal senso;
recesso di BE da 4 quel proposito e nuova determinazione e fase esecutiva di AR e dei RI all'insaputa di BE e delle altre famiglie confederate. Da tali rilievi consegue la necessaria esclusione della premeditazione dell'omicidio da parte di NG BE, in quanto vi è stata interruzione del processo causale che il vertice delle famiglie stava perseguendo con reiterate riunioni, e l'iniziativa del delitto è stata assunta ex novo dal AR, che convinceva all'azione i RI per le ragioni esposte, senza avvisare BE e le altre famiglie, tant'è vero che costui aveva rimarcato, incredulo: "chi vi ha detto di uccidere?". Si era trattato di una decisione-lampo, comunicata dal AR soltanto ad NI EO, e che aveva avuto repentina esecuzione quella stessa sera. Si conclude che non sussistono elementi per estendere l'altrui premeditazione ai sensi dell'art. 118 cod. per. 2.1.3. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione con riguardo alle ulteriori aggravanti contestate e al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si contesta la ricorrenza dell'aggravante di mafia, sia in ordine alla finalità agevolatrice del cartello criminale delle Cinque Famiglie, in quanto l'omicidio del FO aveva una ragione del tutto interna, ascrivibile alla necessità di eliminare un soggetto che per la condotta irregolare ed irrispettosa agiva come una mina vagante;
sia in ordine al metodo camorristico„ del quale manca il dolo specifico. Parimenti per l'imputazione in materia di armi, l'aggravante è da esclu- dere per l'BE, il quale non aveva affatto partecipato alla fase organizzativa. Infine, si duole il ricorrente che non siano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quella della dissociazione attuosa, dovendosi sanzionare in tali termini la dissociazione e le ammissioni fatte nell'udienza del 24/9/2020, atteggiamento già assunto dall'BE in altre vicende processuali e perciò non tacciabile di opportunismo. 2.2. Ricorso di LO RI (avv. Pucci) 2.2.1. Nel primo atto di ricorso è state aggredito per violazione di legge e vizio di motivazione il riconoscimento della premeditazione, censurandosi che essa sia stata estesa al RI. Rileva il ricorrente che la Corte territoriale ha omesso di valutare alcune prove ed ha aderito all'impostazione per cui la volontà del RI si sarebbe ricollegata alla spinta propulsiva iniziale originata da NG BE, peraltro formatasi in alcune riunioni alle quali RI non aveva partecipato, come ha riferito NI EO. La vicenda, invece, va reimpostata in termini diversi, in considerazione dei molteplici moventi che avevano determinato l'omicidio di MI FO, di 5 impossibile convergenza - come invece ha affermato l'impugnata sentenza - trattandosi di moventi autonomi e talora contrapposti. Invero, inizialmente RI, amico di MI FO, si era adoperato per evitarne l'eliminazione, ponendosi a sua volta a rischio di vita;
in seguito, aveva appreso che era in gestazione l'idea di escludere la sua famiglia dalla cerchia direzionale, come si era discusso in una riunione alla quale la famiglia RI non aveva partecipato, e - su suggestione del AR - aveva deciso di uccidere l'amico FO per evitare la definitiva estromissione dal tavolo delle Cinque Famiglie. Tale decisione era stata assunta repentinamente, appena appreso dal AR il proposito di escludere la sua famiglia dal vertice associativo, anche su sollecitazione di TO GA (nipote di LO RI), il quale non poteva permettersi di uscire dall'alleanza con BE e gli altri. Pertanto, si trattò di una decisione assunta autonomamente e posta in esecuzione in poche decine di minuti, necessari a dotarsi delle armi e a compiere l'agguato, e non di un'adesione tardiva all'iniziale proposito criminoso del vertice associativo, così da escludere l'estensione al RI dell'aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. Nessun ordine omicidiario era pervenuto da parte dei capi delle altre famiglie, infatti BE aveva affermato: "Come vi siete permessi di uccidere questo ragazzo? Chi vi ha dato l'ordine?". Ne consegue che risulta contraddittorio e contrastante con i dati processuali ritenere che LO RI abbia fatto proprio - seppure in fase finale - il medesimo e ponderato proposito criminoso di soggetti che, per altri fini, avevano deliberato la morte del FO. 2.2.2. Nel secondo motivo si deduce vizio di motivazione, nella triplice definizione normativa, in relazione all'art. 238 bis cod. proc. pen. con susse- guente violazione dell'art. 577 n. 3 cod. pen. In stretta connessione con le precedenti considerazioni, il motivo lamenta che nel presente processo non sia stata operata alcuna valutazione dell'accerta- mento della sentenza della Corte di Assise di Napoli n. 5/2020 del 22/9/2021 che ha assolto dalle stesse imputazioni AN PO ed NG TE. Infatti, detta sentenza è stata acquisita al fascicolo processuale ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen., in quanto è ormai irrevocabile nei confronti dell'PO, sicché deve essere valutata ai fini della prova del fatto in essa accertato, a norma degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen. In tale sentenza, in sede di giudizio ordinario, si è dunque accertato che gli esecutori dell'omicidio - tra cui RI - avevano agito in forma autonoma e non in esecuzione del mandato iniziale, che eira da considerarsi sospeso. Si delinea pertanto un corto circuito logico: o si afferma che l'esecuzione' del delitto si pone in coerente sviluppo del progetto deliberato dall'BE e dagli altri mandanti, con applicazione per tutti dell'aggravante della premeditazione;
6 oppure il delitto non rappresenta l'effettiva esecuzione dell'iniziale proposito criminoso - come stabilito nella sentenza citata da ultimo - così conducendo all'assoluzione degli imputati che avevano partecipato alla sola fase deliberativa, e all'impossibilità di trasferire sugli esecutori materiali dell'omicidio del FO la premeditazione coltivata dai primi. L'indifferenza dimostrata dalla Corte territoriale verso tale sentenza, pur parte del compendio probatorio essendo stata acquisita agli atti nell'udienza del 16/3/2022, costituisce una omissione motivazionale che concretizza il denunciato vizio di legittimità: invero, tale accertamento avrebbe dovuto essere necessaria- mente valutato, quanto meno per esplicitare Ile ragioni dell'eventuale dissenso. 2.2.3. Nell'ultimo motivo si censura per violazione di legge e vizio di motivazione la negazione delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto, si rileva che la Corte territoriale non ha dato correttamente conto dei criteri ex art. 133 cod. pen., in quanto la motivazione del diniego di dette attenuanti non ha considerato il comportamento processuale del RI, il quale ha reso confessione fornendo un apporto di rilievo all'accertamento della vicenda, e al contempo ha preso le distanze dal contesto criminale ed associativo di riferimento, proseguendo un percorso di resipiscenza già intrapreso in carcere. 2.3. Ricorso di LO RI e TO GA (avv. Ercolino) Tale impugnazione, comune ad entrambi i ricorrenti, si articola in cinque motivi. 2.3.1. Nel primo motivo si deduce violazione di legge, per travisamento dei dati processuali, con riferimento all'aggravante della premeditazione. Il denunciato travisamento è riferito alla sentenza della Corte di Assise di Napoli, che l'impugnata sentenza valuta nei seguenti stringati termini: «Quanto esposto nella sentenza del 22/11/2021 emessa dalla Corte di Assise di Napoli all'esito del processo a carico di TE NG ed PO AN non solo non riporta alcun dato conoscitivo originale o inedito sulla vicenda rispetto al materiale istruttorio apprezzato nel presente giudizio, ma neppure elementi che in punto di fatto possano smentire la conclusione qui sostenuta». Ebbene, rilevano i ricorrenti che tale motivazione è illogica per l'essenziale forza dimostrativa del dato probatorio trascurato e travisato. Anche in tal caso, si ripercorrono le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in ordine al processo decisionale dell'omicidio di MI FO, avvenuto nel corso di varie e ravvici- nate riunioni del direttivo delle Cinque Famiglie di CO, per sottolineare l'assenza dal tavolo direttivo dei rappresentati della famiglia RI: dunque, LO RI e TO GA non parteciparono Mali a tali riunioni né ebbero alcun potere decisionale nella genesi della vicenda. 7 Inoltre, si sottolinea che alle ore 22.00 del giorno del delitto, 4/8/2011, non era stata ancora presa alcuna decisione in merito alle sorti di MI FO, stante la contraria volontà alla sua eliminazione espressa proprio da RI e GA. Ne consegue che nei loro confronti non si può parlare di premeditazione, in quanto la decisione omicidiaria e la sua esecuzione con la predisposizione dei mezzi, sono intervenute in un brevissimo arco temporale, verso le ore 10 di sera, come hanno riferito i collaboratori AR AR e CA LI. Tale profilo cronologico, asseverato anche dalle videoriprese del luogo dell'omicidio - recanti l'indicazione delle ore 21.58.31 come orario del passaggio dei due ciclomotori con gli imputati e la vittima - risulta dunque assorbente per escludere la compatibilità della premeditazione, dovendosi al più parlare di preordinazione dell'azione criminosa. 2.3.2. Con il secondo motivo è stata dedotta violazione di legge per omessa valutazione della prova, costituita dalla sentenza della Corte di Assise di Napoli del 22/9/2021, a carico dei coimputati NG TE e AN PO, acquisita ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen. Detta sentenza - essendo divenuta irrevocabile nei confronti dell'PO prima dell'acquisizione in sede processuale avrebbe dovuto essere valutata ai sensi degli artt. 187 e 192, comma 3, cod. proc. pen., con valore di piena prova del fatto in essa accertato, con particolare riferimento alla non esistenza dell'aggravante della premeditazione a carico dei due ricorrenti. 2.3.3. Nel terzo motivo si deduce vizio di motivazione relativamente alle non esposte ragioni in fatto e in diritto per le quali nell'impugnata sentenza si è affermato che la ricostruzione del fatto storico contenuta alle pagine 61/64 della sentenza acquisita della Corte di Assise di Napoli del 22/9/2021 non era da ritenersi corretta, con specifico riferimento alla condotta tenuta da GA e RI e alla configurabilità in capo ai medesimi della premeditazione. 2.3.4. Nel quarto motivo si deduce vizio argomentativo, ritenendosi contraddittoria e illogica la motivazione delle ragioni poste a fondamento della premeditazione, a causa del travisamento delle prove costituite dalle dichiara- zioni dei collaboratori di giustizia e dalla sentenza della Corte di Assise di Napoli del 22/9/2021, acquisita e dichiarata utilizzabile ex art. 238 bis cod. proc. pen. poiché passata in cosa giudicata. 2.3.5. Nell'ultimo motivo si censura per violazione di legge e vizio di motivazione la negazione delle circostanze attenuanti generiche, senza considerazione per il comportamento ammissivo e collaborativo dei ricorrenti, condotta post-delictum da valutarsi ai sensi dell'art. 133 cod. pen. 8 CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi degli imputati sono complessivamente infondati e devono essere respinti. 1.Ricorso dell'imputato NG BE 1.1. Il primo motivo risulta inammissibile per genericità. La doglianza - che appare una sorta di anticipazione delle tematiche successivamente trattate - si limita a rilevare che tramite il ricorso alla motiva- zione per relationem il giudice di appello sarebbe venuto meno al dovere di motivare la sua decisione;
si deduce altresì che la motivazione della gravata sentenza sarebbe palesemente illogica e contraddittoria, traendo conclusioni in palese contrasto con le regole di valutazione della prova. Non essendo stati specificamente illustrati i temi della dedotta illogicità e contraddittorietà della motivazione, non resta che ribadire la necessità che le critiche argomentative siano puntuali e mirate, così da non delegare alla Corte di legittimità la ricerca dei passaggi viziati: invero, il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contrad- dittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrap- porsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Pg in proc. Rugiano, Rv. 264535). 1.2. Il secondo motivo di ricorso aggredisce l'affermazione di responsa- bilità dell'BE per l'omicidio di MI FO, accreditando una ricostruzione diretta ad escludere il mandato di morte da parte di detto imputato. Si è postulato che lo sviluppo della vicenda fosse articolato in tali termini: manifestazione di una generica volontà dell'BE di uccidere MI FO, ma assenza di un mandato esplicito in tal senso;
recesso di BE da quel proposito originario, con nuova determinazione e fase esecutiva orchestrata dal AR ed eseguita dai RI all'insaputa di BE e delle altre famiglie confederate. Tale nuova impostazione sarebbe conseguente alla lettura della medesima vicenda operata dalla sentenza di assoluzione della Corte di Assise di Napoli del 9 22/9/2021 nei confronti di NG TE e AN PO, secondo le informazioni rese dai collaboratori AR AR, CA LI e NI EO, sentenza che si assume non valutata, nonostante sia stata acquisita ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen. 1.2.1. Orbene, si osserva che - contrariamente all'assunto difensivo - detta pronuncia è stata considerata e non contraddetta dalla ricostruzione operata nell'impugnata sentenza, in tal senso deponendo la valutazione per cui (vds. pag. 22) quanto esposto nella sentenza della Corte di Assise di Napoli «non solo non riporta alcun dato conoscitivo originale o inedito sulla vicenda rispetto al materiale istruttorio apprezzato nel presente giudizio, ma neppure elementi che in punto di fatto possano smentire la conclusione qui sostenuta». Invero, le ricostruzioni operate nelle due sentenze risultano armoniche e conseguenti, confermando di poggiare sullo stesso materiale probatorio e su una valutazione omogenea del medesimo. Anche nella sentenza del 22/9/2021 si riporta che AR aveva indicato una summa di motivi per i quali BE aveva maturato l'intenzione di uccidere FO: il pestaggio del genero di PA, la mancanza di rispetto verso RO per essersi FO legato ai RI, l'indegnità criminale di costoro, che non sapevano gestire i propri affiliati, la necessità di allontanare i RI dal tavolo delle cinque famiglie. Alle pagine 26 e seguenti, poi, la sentenza acquisita riportava una ricostruzione della serata dell'omicidio sostanzialmente coincidente con quella accolta nell'impugnata sentenza, illustrando che AR si era portato alle Case Celesti e vi aveva incontrato TO GA, al quale aveva riferito che i RI erano stati estromessi dal tavolo decisionale. Costui allora aveva chiesto consiglio al AR per porre rimedio a tale estromissione, ed insieme i due si erano recati presso lo Chalet Bakù di IA per parlarne con NG BE. Lo avevano invece trovato a casa di NI EO, e lo avevano interpellato sulla possibilità di evitare la morte del FO. BE aveva ribadito che il ragazzo doveva morire "perché aveva fatto mac:elli", e che i RI avrebbero dovuto soltanto gestire la piazza della droga, perché non contavano niente. Pertanto, GA - deciso a restare al tavolo delle cinque famiglie - avanzava al AR la proposta di uccidere il FO, anche se "a malincuore", allo scopo di mantenere tale posizione. AR si rendeva ambasciatore di tale proposta presso BE, il quale nel frattempo era andato via dalla casa di EO;
perciò la proposta fu riferita soltanto al EO, il quale diede la sua approvazione. Dunque, tornato alle Case Celesti, AR assistette all'organizzazione dell'omicidio ad opera di RI, GA e LI e alla partenza dei due ciclomotori, su uno dei quali viaggiava come passeggero MI FO. 10 Secondo il collaboratore AR, la decisione di uccidere FO era stata assunta nel corso di varie riunioni, con l'accordo di BE, anche se in quel momento vi era una stasi del processo decisionale su tale punto, risultando invece primario decidere l'estromissione dei RI dal tavolo delle cinque famiglie. A cose fatte, BE aveva lamentato con il AR, in presenza di TE, EO e O' brigante, "Perché lo hanno ammazzato loro? Hanno fatto tutto di testa loro", confermandosi nella volontà di cacciare i RI dal tavolo decisionale. CA LI ha riferito che fu NG BE a chiedere loro di uccidere questo ragazzo che incominciava a dare fastidio a VA, addirittura aveva picchiato il genero di NC PA, fratello di SA. Però, dopo l'omicidio, quando i RI si erano rec:ati allo Chalet Bakù (sede di BE) per ritirare la loro quota di un carico di droga, BE li aveva cacciati via dicendo che loro non erano più parte dell'alleanza, e contestando loro, tra le altre cose, di avere preso l'iniziativa di uccidere MI FO. NI EO, a sua volta, aveva attribuito ad BE la decisione di eliminare il FO, decisione infine condivisa da tutti i capi delle famiglie confe- derate, compreso NG TE, il quale inizialmente sembrava contrario. In una seconda riunione sul tema, era anzi eimerso un contrasto tra la volontà di BE di uccidere FO, e quella di AR, che invece era contrario: tale empasse determinò la sospensione della decisione definitiva;
ci fu quindi una ulteriore riunione, in cui NG BE convinse TE di tale necessità e anche gli altri si accodarono, compreso lo stesso EO. Secondo la sentenza della Corte di Assise del 2021, le dichiarazioni dei collaboratori convergevano sul nucleo essenziale per cui la decisione di eliminare FO fu presa da BE, il quale sbandierava la necessità di ucciderlo per giustificare l'assunto che i RI non fossero in grado di gestire i loro uomini, per insufficiente caratura criminale: si trattava di due punti strettamente connessi. Ne derivò che i RI, per smentire l'assunto, si determinarono ad uccidere il l'oro uomo per riaccreditarsi al tavolo direttivo, sortendo, a detta di tale sentenza, una tipica eterogenesi dei fini: poiché l'omicidio non era stato preventivamente autorizzato dalle cinque famiglie, i RI erano stati estro- messi dal tavolo dell'alleanza. Nonostante la 'posizione dei RI, inizialmente di convinta tutela del FO, la riflessione insieme al AR sui modi in cui evitare la loro cacciata aveva poi condotto ad individuare l'unica soluzione di rendersi parte diligente e di eseguire l'omicidio voluto dall'BE. A tale scopo AR e GA avevano cercato la preventiva autorizzazione dell'BE, senza però riuscire a trovarlo, ed avevano acquisito soltanto un avallo da parte del EO (che, secondo i giudici di quella sentenza, aveva bevuto, sicché si dubitava della 11 sua piena consapevolezza). È in tale momento che «la decisione presa da BE e poi sospesa per l'intervento del AR, si trasforma in un ordine di esecuzione. È questo il momento in cui la volontà di uccidere FO diventa concreta ed attuale e si designa anche chi dovrà provvedere all'esecuzione». La sentenza prosegue affermando che in quel momento gli imputati - cioè TE ed PO - non erano presenti fisicamente, né in altro modo ave- vano influenzato la decisione, da ciò derivando la loro assoluzione per non avere commesso il fatto. Ma la loro volontà in ordine all'omicidio di MI FO è stata definita da quei giudici "solo sussidiaria a quella principale di BE", il quale aveva perseguito la morte di FO perché con essa realizzava molteplici egoistici obiettivi: rendere omaggio a SA PA, accontentare RO, che aveva chiesto di punire FO, e soprattutto avere la giustificazione per escludere i RI dal tavolo decisionale (vds. pag. 64 sentenza del 2021). In conclusione, da tale excursus nella motivazione della sentenza che si assume pretermessa e/o contraddetta da quella qui in esame, emerge come le ricostruzioni siano sostanzialmente coincidenti e le valutazioni siano conseguenti, come in termini sintetici si è osservato alla pagina 22. 1.2.2. La sentenza impugnata ha sottolineato che la volontà omicidiaria in danno del FO fu concepita e perseguita dall'BE nel corso di vari incontri, necessari a raggiungere la maggioranza dei consensi degli altri capi dell'alleanza, rimarcando che la determinazione di BE non venne mai meno per tutto il tempo della maturazione collettiva della decisione. Anche l'espressione usata da AR allorché ha riferito che BE, mantenendo una certa freddezza gli aveva detto che FO non sarebbe morto quella sera, non era indice di arretramento dal proposito criminoso, bensì necessità che la decisione fosse condivisa. La reazione irata dell'BE alla notizia che i RI avevano agito senza un preventivo ordine è stata parimenti intesa non come recesso dall'intenzione di uccidere FO, bensì come disappunto per la fuga in avanti degli esecutori. I giudici di appello hanno poi confutato convincentemente la tesi difensiva - qui riproposta - per cui rileverebbe soltanto la fase finale della deliberazione omicida da parte di tutti i membri dell'organizzazione criminale, rilevando che invece per BE è qualificante il dato che costui mantenne fermo il suo propo- sito durante tutti gli incontri con gli altri membri dell'alleanza, alcuni dei quali contrari o titubanti, mentre egli era saldo nella decisione, così da ottenere il consenso dei vari rappresentanti delle cinque famiglie. Ne è derivata la corretta e concorde osservazione dei giudici di merito che la decisione di uccidere FO fu assunta dall'imputato ben prima della sua materiale esecuzione. Peraltro, si è ulteriormente osservato che nell'ammissione di responsa- bilità in sede processuale, BE non aveva affatto negato di avere assunto tale 12 decisione e non aveva nemmeno offerto una diversa o contraria versione dei fatti rispetto a quanto avevano riferito i collaboratori di giustizia. 1.2.3. Va qui aggiunto che non si può teorizzare l'esistenza di una cesura, con effetti pratici sostanzialmente scriminanti per il ricorrente, tra la sua originaria decisione - salda e permanente - di uccidere FO, e la successiva esecuzione estemporanea dell'omicidio autonomamente intrapresa da RI e GA per rientrare nelle grazie di BE. Secondo tale impostazione, la premeditazione originaria di BE resterebbe monca del suo esito omicidiario, mentre non vi sarebbe spazio per una premeditazione autonoma degli esecutori RI e GA, dati i ristretti tempi di apprestamento di mezzi e persone per l'omicidio del FO. Sul punto, convincentemente, l'impugnata sentenza ha rimarcato che gli esecutori materiali erano stati preventivamente informati da AR AR della decisione di BE di uccidere FO, sicché avevano colto al volo l'occa- sione di soddisfare tale volontà ed eseguire il delitto con le loro mani, come costoro avevano dichiarato nell'udienza del 24/9/2020, in cui avevano ammesso gli addebiti. Dunque, «quando essi si decisero ad agire, lo fecero nella piena consapevolezza della preesistente e ferma volontà omicida manifestata da BE, condivisa dagli altri capi dell'alleanza», e nel solco di tale volontà avevano agito, pensando di accreditarsi come validi malavitosi agli occhi di chi voleva spode- starli, ed invece sortendo l'effetto opposto. bla tale inaspettato esito non elide il dato, qui rilevante, che l'omicidio sia stato premeditato dall'BE, con piena adesione psicologica degli esecutori a tale premeditazione, senza che possa ipotizzarsi alcuna "novazione" del proposito omicida inteso come scaturito dalla autonoma volontà di GA e RI (peraltro, fino a poco prima, quest'ultimo declamava che intendeva difendere il suo amico FO), i quali all'opposto agivano proprio in adesione alla volontà dell'BE di cui erano pienamente consapevoli. Sotto il profilo giuridico, la premeditazione di NG BE costituisce il prius, la circostanza base sulla quale si innesta e si alimenta la premeditazione degli esecutori materiali. Tale circostanza aggravante risulta perfetta in ogni sua componente, ideologica e cronologica, come emerge dalle considerazioni che precedono, mutuate dalla concorde ricostruzione operata nelle sentenze di merito, senza illogicità e contraddizioni di sorta. Il relativo motivo di impugnazione deve pertanto essere respinto. 1.3. Nell'ultimo motivo, il ricorrente contesta la sussistenza dell'aggra- vante ex art. 416 bis.1 cod. pen. nelle sue due modalità, e si duole della negazione delle circostanze attenuanti generiche e di quella della dissociazione attuosa. 13 Su entrambi i punti, la Corte territoriale ha dato risposte corrette e logiche, che hanno affrontato gli snodi qui riproposti, peraltro in termini che ne denunciano la natura rívalutativa e fattuale. Il contesto mafioso del delitto in esame, originato da varie causali stretta- mente legate all'operatività dell'associazione delle cinque famiglie, alla ricerca di una gestione condivisa del traffico internazionale di cocaina, e le stesse modalità con le quali si giungeva alla decisione omicidiaria danno conto della piena sussistenza di detta aggravante. La consumazione dell'omicidio mediante una organizzata azione di fuoco ha poi manifestato la pervasiva forza criminale di coloro che avevano deliberato ed attuato il delitto. A nulla rileva che BE non abbia partecipato alla fase esecutiva, poiché il riconosciuto concorso nell'omicidio in qualità di mandante lo coinvolge nella intera responsabilità del fatto, sia nella fase prettamente deliberativa - per le ragioni per cui decideva la eliminazione del FO - sia nella fase esecutiva, attuata da esecutori intranei con armi già nella loro disponibilità. Quanto alle denegate attenuanti generiche ed all'attenuante speciale della dissociazione attuosa, le critiche rivolte nel ricorso contestano le valutazioni negative dei giudici di merito, solidamente fondate su elementi di fatto, così intendendo contrastare in sede di legittimità margini di apprezzamento discrezionale che risultano intangibili per essere sorretti da una motivazione congrua e logica, ispirata ai parametri legali che governano l'esercizio della funzione di commisurazione della dosimetria della pena da parte del giudice. Tale motivo è dunque inammissibile. 2. Ricorsi degli imputati LO RI e TO GA. La trattazione sarà unitaria, avendo tali imputati avanzato motivi comuni e sovrapponibili in ordine alla contestata ricorrenza della premeditazione ed alla mancata considerazione della sentenza assolutoria del 2021 nei confronti di altri imputati. Tali critiche sono state per la gran parte già affrontate nel precedente paragrafo 1.2. dedicato alla trattazione del ricorso di NG BE, al quale dunque si opera rinvio per i profili comuni a RI e GA. 2.1. In questa sede deve però evidenziarsi che non assume alcun rilievo il fatto che RI e GA non avessero partecipato ad alcuna delle riunioni in cui prendeva corpo la decisione collettiva di uccidere MI FO, in quanto la struttura della premeditazione di detti ricorrenti non va riferita ad una loro autonoma decisione ed iniziativa delittuosa, ma consiste della mera e provata conoscenza della deliberata volontà dell'BE in tal senso e della decisione di darvi esecuzione per fare cosa a lui gradita. Il fatto che, dopo il delitto, costui aveva invece stigmatizzato che l'omicidio non era stato preventivamente 14 autorizzato non vale certo a declassare l'azione in termini di dolo ordinario o addirittura d'impeto: le ragioni della disconosciuta riferibilità ad una preventiva decisione da parte dell'BE sono state logicamente intese dai giudici di merito come funzionali allo scopo principale cui mirava il capo, cioè delegittimare i RI per allontanarli dal vertice associativo, e ciò è coerente con la comples- siva situazione dinamica che in quel periodo agitava le famiglie di camorra di IA, CO e VA a seguito della rottura dell'alleanza con il clan degli Amato-PA, e con le faide che si susseguirono. Né tale aggravante può essere esclusa dalla rilevata molteplicità dei moventi che avevano condotto il direttivo, su sollecitazione di BE, a decretare la morte del FO: trattasi di un dato assodato e scontato anche nella ricostruzione dei giudici di merito, ma privo di riflessi negativi sulla premeditazione, anzi passibile di essere considerato come rafforzativo di tale circostanza. In definitiva, per la posizione dei ricorrenti in esame e la premeditazione deve intendersi mutuata da quella di NG BE, secondo la nota elabo- razione giurisprudenziale che afferma l'estensione della premeditazione al coimputato che non abbia direttamente premeditato il reato qualora questi abbia acquisito, prima dell'esaurirsi del proprio apporto volontario alla realizzazione dell'evento criminoso, l'effettiva conoscenza dell'altrui premeditazione (Sez. 1, n. 40237 del 10/10/2007, Cacisi, Rv. 237866), nonché la volontà adesiva al progetto da parte di costui, cosicché egli faccia propria la particolare intensità dell'altrui dolo (Sez. 5, n. 4977 del 08/10/2009, dep. 2010, Finocchiaro e altri, Rv. 245581; Sez. 5, n. 29202 del 11/03/2014, C., Rv. 262383; Sez. 6, n. 56956 del 21/09/2017, Argentieri e altri, Rv. 271952). Strutturazione della premedita- zione da ritenersi perfettamente aderente alla situazione specifica e all'approccio psicologico che ha ispirato l'azione di RI e GA. 2.2. Anche le ripetute censure di mancata considerazione per la sentenza assolutoria della Corte di Assise di Napoli n. 5/2020 del 22/9/2021 sono prive di fondamento, e di questo tema ci si è già occupati specificamente nel paragrafo 1.2.1., al quale si opera rinvio. Va qui ribadito che l'assoluzione di TE ed PO, ivi giudicata, risponde a ragioni riguardanti la loro tentennante volontà di aderire alla proposta delittuosa dell'BE, ma non sono affatto ragioni estensibili a RI e Manga- niello, come invece propugnano i difensori, né tale sentenza è passata inosser- vata nella pronuncia qui in esame, come si è già avuto modo di commentare. 2.3. L'ultimo motivo comune è quello che si duole della negazione delle circostanze attenuanti generiche, senza considerazione per il comportamento ammissivo e collaborativo dei ricorrenti, condotta post-delictum da valutarsi ai sensi dell'art. 133 cod. pen. 15 Anche per RI e GA, va constatata l'esistenza di una motivazione logica e corretta a sostegno di tale determinazione, imperniata sulla valorizzazione delle modalità assolutamente gravi delle condotte di reato, caratterizzate da una callida strategia criminale, dall'intensità del dolo che, a prescindere dalla premeditazione, è stato segnato dall'assenza di ogni remora morale, dalla negativa personalità degli imputati, dimostrata dalla loro recidiva e dalla capacità a delinquere. Al cospetto di tali indici pregnanti, non si sono considerate incisive le condotte processuali degli imputati, che hanno tardiva- mente ammesso le rispettive responsabilità a meri fini utilitaristici in un contesto probatorio già autosufficiente. Le doglianze risultano dunque generiche per non avere considerato la puntuale e logica motivazione della Corte di appello, oltre ad essere di stampo rivalutativo, e se ne deve rilevare la inammissibilità. 3. In conclusione, i ricorsi sono infondati e devono essere tutti rigettati, con le conseguenze di legge in ordine all'imputazione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. PQIM Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il giorno 27 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente •