CASS
Sentenza 2 febbraio 2023
Sentenza 2 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 02/02/2023, n. 4373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4373 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2023 |
Testo completo
sul ricorso proposto da: SENTENZA RI DO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/04/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lori Perla, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 4373 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 07/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Questore di Lucca con provvedimento notificato il 16/04/2022, ore 10.20, imponeva a RI DO le prescrizioni di cui all'art. 6 della I. n. 401 del 1989; Il P.M., in data 18.4.2022 ore 11.00 richiedeva la convalida del provvedimento. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca, con ordinanza depositata il 19/04/2022, ore 11.20, convalidava il provvedimento del Questore. 2. Propone ricorso per cassazione RI DO, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi. Con il primo motivo deduce quale deduce la nullità dell'ordinanza ex art. 178 lett. c) cod.proc.pen. per eccessiva compressione del termine concesso alla difesa per difendersi, lamentando che, pur essendo intervenuta la convalida entro le 96 ore complessive dalla notifica al prevenuto, non era stato concesso alla difesa tempo sufficiente per depositare memorie difensive e fare copia del fascicolo con cui il Prin aveva richiesto la convalida al Giudice per le indagini preliminari. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 6, comma 3 I 401/98 per tardività della richiesta di convalida del PM, essendo stata la richiesta di convalida depositata il 18/04/2022 alle ore 11.00, oltre le 48 ore dalla notifica del DASPO al prevenuto. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, I 401/1989 per difetto di motivazione in merito alle ragioni giustificatrici del doppio obbligo di presentazione alla Pg anche con riferimento alle partite disputate in trasferta dalla "Reggiana 1919). Chiede, pertanto, annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata. Il P.G. presso questa Suprema Corte ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. proprie conclusioni, chiedendo la declaratoria del ricorso e rilevando sia rispetto del termine complessivo di 96 ore decorrente dalla notifica all'interessato, nonchè l'obbligo di motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono infondati. Costituisce ius receptum che il giudice, chiamato a convalidare il provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S., ha l'obbligo di verificare il rispetto del diritto di difesa del destinatario della misura, diritto da esercitarsi attraverso un "contraddittorio cartolare" nel termine dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento, termine 2 entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l'interessato può presentare memorie e deduzioni. Ne consegue che, Il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, integra violazione di legge e determina una nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) cod.proc.pen. (ex plurimis, Sez.3, n.2471 del 11/12/2007, dep.17/01/2008, Rv.238537; Sez.3, n.86 del 19/11/2009, dep.07/01/2010, Rv.246004; Sez.3,n.6440 del 27/01/2016, Rv.266223; Sez.3, n.20366 del 02/12/2020, dep.24/05/2021, Rv.281341 - 01). Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, inoltre, l'inefficacia del provvedimento del Questore si determina esclusivamente se il GIP non disponga la convalida entro 96 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, in quanto non é prevista alcuna autonoma ed analoga sanzione qualora il P.M. non formuli la sua richiesta di convalida entro 48 ore dalla ricezione dell'atto (Sez.1, n.20654 del 26/03/2003, Rv.227141; Sez. 1 del 23/3/2004 n.21834, Rv. 228211; Sez.1, n.21834 del 26/03/2004, Rv.228211; Sez.3, n.35515 del 06/07/2007, Rv.237396; Sez.3, n.5326 del 20/12/2006, dep.08/02/2007, Rv.235872; Sez.3, n.44431 del 09/11/2011, Rv.251598; Sez.3, n.17288 del 20/02/2014, Rv.261502). Tale principio è stato da ultimo affermato da Sez.3, n. 41170 del 21/09/2021, Rv.282231 - 01, che ha ribadito che, in tema di obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia ex art, 13, comma 3, del di. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modifiche, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, il mancato rispetto, da parte del pubblico ministero, del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore per la presentazione della richiesta di convalida non comporta l'inefficacia della misura, ove la convalida del giudice sia intervenuta nel termine complessivo di novantasei ore da detta notifica. Ebbene, nella specie, risulta rispettato sia il termine di dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento per la difesa dell'interessato sia quello complessivo di novantasei ore, decorrente dalla notifica del provvedimento all'interessato, per l'emissione del provvedimento di convalida da parte del giudice. Le doglianze difensive sono, pertanto, destituite di fondamento. 2. E', invece, fondato il secondo motivo di ricorso. L'ordinanza impugnata prescrive la presentazione del sottoposto presso la Questura di Reggio Emilia venti minuti dopo l'inizio sia del primo tempo che del secondo tempo regolamentari, con riferimento alle partite disputate dalla squadra di calcio "A.S. REGGIANA 1919, sia in casa che in trasferta. Va ricordato che le limitazioni imposte debbono essere improntate al criterio di ragionevolezza, costituente il parametro al quale la discrezionalità va rapportata (Sez. 3, n. 20775 del 15/04/2010 - dep. 03/06/2010, Porcile, Rv. 247181) e che affinchè possa valutarsi, secondo la logica che deve informare le singole 3 prescrizioni, il carattere strumentale della misura inflitta rispetto ai beni da tutelare o, al contrario, ritenersene la natura inutilmente vessatoria, diventa dirimente individuare l'obiettivo in concreto perseguito da parte dell'autorità amministrativa;
la prescrizione della doppia imposizione della presentazione agli organi di polizia sarebbe irragionevole relativamente alle competizioni che si svolgano "in trasferta" laddove non via sia, comunque, la possibilità per costui, dopo una sola presentazione, di raggiungere in tempo utile il luogo in cui la gara viene disputata (Sez. 3, n. 17875 del 08/04/2009, Rv. 243653; Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, dep. 13/03/2009, Rv. 242989). Nella specie non risulta esplicitata, né è possibile evincerla indirettamente dalle complessive argomentazioni dell'ordinanza impugnata, la finalità cui è sotteso l'obbligo della doppia presentazione e la conseguente ragionevolezza di tale misura con riferimento alla distanza del luogo di competizione da quello di presentazione (quantomeno con riferimento agli incontri disputati fuori dalla regione Emilia-Romagna e zone ad essa limitrofe). Deve, pertanto, ribadirsi il principio di diritto, secondo cui "in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'obbligo di duplice presentazione all'autorità di P.S. non è legittimamente imposto laddove, in ragione della distanza del luogo di competizione da quello di presentazione, non sia in ogni modo possibile, per l'interessato, raggiungere il luogo dell'incontro in tempi ravvicinati (Sez.3, n. 52437 del 11/07/2017, Rv. 271826 - 01; Sez. 3, n. 17875 del 08/04/2009, Rv. 243653, cit.). 3. Il vizio motivazionale rilevato impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo della doppia presentazione presso l'autorità di P.S., con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Lucca;
il ricorso va, invece, rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo della doppia presentazione presso l'autorità di pubblica sicurezza per gli incontri disputati in trasferta e rinvia al Tribunale di Lucca per nuovo esame. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 07/12/2022
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Lori Perla, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 4373 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 07/12/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Il Questore di Lucca con provvedimento notificato il 16/04/2022, ore 10.20, imponeva a RI DO le prescrizioni di cui all'art. 6 della I. n. 401 del 1989; Il P.M., in data 18.4.2022 ore 11.00 richiedeva la convalida del provvedimento. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca, con ordinanza depositata il 19/04/2022, ore 11.20, convalidava il provvedimento del Questore. 2. Propone ricorso per cassazione RI DO, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi. Con il primo motivo deduce quale deduce la nullità dell'ordinanza ex art. 178 lett. c) cod.proc.pen. per eccessiva compressione del termine concesso alla difesa per difendersi, lamentando che, pur essendo intervenuta la convalida entro le 96 ore complessive dalla notifica al prevenuto, non era stato concesso alla difesa tempo sufficiente per depositare memorie difensive e fare copia del fascicolo con cui il Prin aveva richiesto la convalida al Giudice per le indagini preliminari. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 6, comma 3 I 401/98 per tardività della richiesta di convalida del PM, essendo stata la richiesta di convalida depositata il 18/04/2022 alle ore 11.00, oltre le 48 ore dalla notifica del DASPO al prevenuto. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 6, commi 1 e 2, I 401/1989 per difetto di motivazione in merito alle ragioni giustificatrici del doppio obbligo di presentazione alla Pg anche con riferimento alle partite disputate in trasferta dalla "Reggiana 1919). Chiede, pertanto, annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata. Il P.G. presso questa Suprema Corte ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. proprie conclusioni, chiedendo la declaratoria del ricorso e rilevando sia rispetto del termine complessivo di 96 ore decorrente dalla notifica all'interessato, nonchè l'obbligo di motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente perché oggettivamente connessi, sono infondati. Costituisce ius receptum che il giudice, chiamato a convalidare il provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S., ha l'obbligo di verificare il rispetto del diritto di difesa del destinatario della misura, diritto da esercitarsi attraverso un "contraddittorio cartolare" nel termine dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento, termine 2 entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l'interessato può presentare memorie e deduzioni. Ne consegue che, Il mancato rispetto di tale termine dilatorio di quarantotto ore, necessariamente finalizzato a consentire l'effettivo esercizio del diritto di difesa, integra violazione di legge e determina una nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) cod.proc.pen. (ex plurimis, Sez.3, n.2471 del 11/12/2007, dep.17/01/2008, Rv.238537; Sez.3, n.86 del 19/11/2009, dep.07/01/2010, Rv.246004; Sez.3,n.6440 del 27/01/2016, Rv.266223; Sez.3, n.20366 del 02/12/2020, dep.24/05/2021, Rv.281341 - 01). Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, inoltre, l'inefficacia del provvedimento del Questore si determina esclusivamente se il GIP non disponga la convalida entro 96 ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, in quanto non é prevista alcuna autonoma ed analoga sanzione qualora il P.M. non formuli la sua richiesta di convalida entro 48 ore dalla ricezione dell'atto (Sez.1, n.20654 del 26/03/2003, Rv.227141; Sez. 1 del 23/3/2004 n.21834, Rv. 228211; Sez.1, n.21834 del 26/03/2004, Rv.228211; Sez.3, n.35515 del 06/07/2007, Rv.237396; Sez.3, n.5326 del 20/12/2006, dep.08/02/2007, Rv.235872; Sez.3, n.44431 del 09/11/2011, Rv.251598; Sez.3, n.17288 del 20/02/2014, Rv.261502). Tale principio è stato da ultimo affermato da Sez.3, n. 41170 del 21/09/2021, Rv.282231 - 01, che ha ribadito che, in tema di obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia ex art, 13, comma 3, del di. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modifiche, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, il mancato rispetto, da parte del pubblico ministero, del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore per la presentazione della richiesta di convalida non comporta l'inefficacia della misura, ove la convalida del giudice sia intervenuta nel termine complessivo di novantasei ore da detta notifica. Ebbene, nella specie, risulta rispettato sia il termine di dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento per la difesa dell'interessato sia quello complessivo di novantasei ore, decorrente dalla notifica del provvedimento all'interessato, per l'emissione del provvedimento di convalida da parte del giudice. Le doglianze difensive sono, pertanto, destituite di fondamento. 2. E', invece, fondato il secondo motivo di ricorso. L'ordinanza impugnata prescrive la presentazione del sottoposto presso la Questura di Reggio Emilia venti minuti dopo l'inizio sia del primo tempo che del secondo tempo regolamentari, con riferimento alle partite disputate dalla squadra di calcio "A.S. REGGIANA 1919, sia in casa che in trasferta. Va ricordato che le limitazioni imposte debbono essere improntate al criterio di ragionevolezza, costituente il parametro al quale la discrezionalità va rapportata (Sez. 3, n. 20775 del 15/04/2010 - dep. 03/06/2010, Porcile, Rv. 247181) e che affinchè possa valutarsi, secondo la logica che deve informare le singole 3 prescrizioni, il carattere strumentale della misura inflitta rispetto ai beni da tutelare o, al contrario, ritenersene la natura inutilmente vessatoria, diventa dirimente individuare l'obiettivo in concreto perseguito da parte dell'autorità amministrativa;
la prescrizione della doppia imposizione della presentazione agli organi di polizia sarebbe irragionevole relativamente alle competizioni che si svolgano "in trasferta" laddove non via sia, comunque, la possibilità per costui, dopo una sola presentazione, di raggiungere in tempo utile il luogo in cui la gara viene disputata (Sez. 3, n. 17875 del 08/04/2009, Rv. 243653; Sez. 3, n. 11151 del 17/12/2008, dep. 13/03/2009, Rv. 242989). Nella specie non risulta esplicitata, né è possibile evincerla indirettamente dalle complessive argomentazioni dell'ordinanza impugnata, la finalità cui è sotteso l'obbligo della doppia presentazione e la conseguente ragionevolezza di tale misura con riferimento alla distanza del luogo di competizione da quello di presentazione (quantomeno con riferimento agli incontri disputati fuori dalla regione Emilia-Romagna e zone ad essa limitrofe). Deve, pertanto, ribadirsi il principio di diritto, secondo cui "in tema di misure volte a prevenire i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive, l'obbligo di duplice presentazione all'autorità di P.S. non è legittimamente imposto laddove, in ragione della distanza del luogo di competizione da quello di presentazione, non sia in ogni modo possibile, per l'interessato, raggiungere il luogo dell'incontro in tempi ravvicinati (Sez.3, n. 52437 del 11/07/2017, Rv. 271826 - 01; Sez. 3, n. 17875 del 08/04/2009, Rv. 243653, cit.). 3. Il vizio motivazionale rilevato impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo della doppia presentazione presso l'autorità di P.S., con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Lucca;
il ricorso va, invece, rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'obbligo della doppia presentazione presso l'autorità di pubblica sicurezza per gli incontri disputati in trasferta e rinvia al Tribunale di Lucca per nuovo esame. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso il 07/12/2022