Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 7639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7639 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
07639-26
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE
In caso di diffusione del presente provod.mento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma de art. 52 d.lgs. 1906 in quanto disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
Composta dai Consiglieri:
sent. n. sez. 769/2025 UP. 11 dicembre 2025 R.G.N. 25562/2025
CA BO
CO CE
GI PO SS MI CO MA MO
- Presidente-
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da OR VI, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 26/03/2025 della Corte di appello di Torino;
udita la relazione svolta dal Consigliere Massimiliano Micali;
letta la requisitoria scritta del 19/11/2025 del Sostituto Procuratore generale, Giuseppina Casella, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26 marzo 2025, le cui motivazioni sono state depositate il 26 giugno 2025, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa il 2 luglio 2024, con la quale il G.U.P. del Tribunale di Asti ha dichiarato VI ER responsabile del delitto di tentato omicidio in danno di RO TA. compiutamente descritto in rubrica, e lo ha, per l'effetto, condannato, previo
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riconoscimento delle attenuanti generiche, alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, oltre alle pene accessorie ex lege ed al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili costituite in giudizio.
2. Il fatto per il quale è stata ritenuta provata la responsabilità penale del ricorrente si è verificato nelle ore pomeridiane del 29 luglio 2023, nelle immediate adiacenze del ristorante «La Taranta> sito nel comune di Rodello. Va premesso che l'accadimento, nelle sue linee essenziali, è incontroverso atteso che l'azione dell'imputato è stata ripresa da diverse telecamere - tra esse, quella posta a protezione dell'esercizio commerciale sopra menzionato - e che i relativi filmati, acquisiti nell'immediatezza, hanno costituito la pietra angolare del compendio valutato dai giudici di merito. E' così processualmente acclarato che nel contesto temporale sopra indicato, a decorrere dalle ore 18.22: - VI ER, a bordo di un'autovettura modello Fiat Panda, era ripetutamente transitato nelle immediate adiacenze del ristorante;
in una di dette circostanze l'imputato, muovendosi a forte velocità, aveva già condotto il mezzo a brevissima distanza da RO TA, gestore del locale, che era riuscito, con una rapida manovra, ad evitare lo scontro con il mezzo;
all'atto di un successivo passaggio dell'autoveicolo condotto dall'imputato, il TA si era munito di un portacenere a colonna presente nel locale e con esso aveva colpito il parabrezza della macchina;
il TA si era poi, nell'immediatezza, dotato di un bastone che aveva prelevato all'interno del ristorante;
-il ER, che aveva arrestato il mezzo, allorché il TA si era mosso verso di lui, aveva anzitutto innestato la retromarcia e si era poi scagliato contro l'uomo investendolo e facendolo precipitare al suolo;
- l'autoveicolo dallo stesso condotto era penetrato all'interno del dehors del locale, danneggiandone gli arredi, e li infine aveva arrestato la sua marcia. Va evidenziato che i dati obiettivi appena sinteticamente ricostruiti hanno costituito oggetto di articolata disamina nel corso del giudizio di primo grado ad opera dei consulenti delle parti, le cui conclusioni, significativamente divergenti quanto alla velocità assunta dal mezzo all'atto dell'impatto, alla direzione impartita al veicolo, alla possibilità che l'imputato abbia azionato il freno, nonché con riguardo all'entità delle lesioni patite dalla persona offesa, hanno rappresentato il fulcro delle valutazioni critiche formulate in chiave giuridica poi poste a fondamento delle decisioni, tra loro coerenti, dei giudici di merito.
3. VI ER propone, con l'assistenza dell'avv. Maurizio La Matina, ricorso per cassazione articolato in un unico motivo con il quale lamenta carenza,
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illogicità e contraddittorietà della motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: 3.1 in ordine al giudizio con il quale la condotta del ER è stata giudicata diretta in modo non equivoco alla consumazione del reato di omicidio. Il difensore rappresenta che le risultanze acquisite agli atti segnatamente, la posizione delle ruote dell'autovettura condotta dal ricorrente nel momento in cui la persona offesa, dopo aver attinto il parabrezza della macchina con un posacenere, aveva fatto rientro all'interno dell'esercizio commerciale prima di fuoriuscire da esso armato di un'asta metallica permettono di escludere che in detto contesto temporale il ER avesse già maturato l'intenzione di investire il TA. L'imputato ha, infatti, sterzato verso l'obiettivo, collocato alla destra, solo nel momento immediatamente successivo. La condotta della quale si è reso protagonista è, pertanto, priva del requisito dell'univocità (<tali considerazioni...evidenziano come nella condotta del ER possa ravvisarsi un'azione contro le cose*). Lamenta che, anche prescindere da ciò e ad ipotizzare che il ricorrente abbia inteso attingere con il proprio mezzo la persona offesa, «non ogni atto diretto ad investire è, per ciò solo diretto ad uccidere». Rappresenta che, nel caso in esame, la persona offesa è stata attinta lateralmente e non frontalmente, tanto da non essere stata caricata sul cofano dell'auto, che l'azione non è stata reiterata e che il ER ha prontamente e volontariamente desistito ingranando la retromarcia. L'azione, pertanto, non risulta, sul piano oggettivo, rivolta univocamente a cagionare la morte del TA.
3.2 In ordine al giudizio di idoneità degli atti a cagionare la morte della persona offesa. Il difensore censura che la Corte territoriale ha attribuito alla condotta posta in essere dal ricorrente i connotati di un'azione idonea a cagionare la morte del TA senza fare buon governo del canoni ermeneutici al riguardo formulati da questa Corte. Detta valutazione, infatti, deve essere operata secondo un giudizio prognostico concreto ed ex ante, tenendo cioè conto delle circostanze che al momento dell'azione erano conosciute o comunque conoscibili dall'agente. In detto alveo la Corte territoriale ha trascurato di considerare i seguenti fatti:
3.2.1 Il mezzo in uso al ricorrente era un'utilitaria di piccole dimensioni dotata di paraurti in plastica. All'atto dello scontro, la velocità impressa al mezzo era di circa 17 km/h cui corrisponde, secondo quanto precisato dai consulenti escussi in sede dibattimentale, un rischio morte per il pedone investito sostanzialmente nullo. Ancora, la persona offesa è stata attinta di striscio ed aveva
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lo sguardo rivolto verso il mezzo, cosa che impedisce di conferire all'azione i tratti più callidi e pericolosi del gesto a sorpresa.
3.2.2 Il contatto è avvenuto all'esterno della veranda della pizzeria. Infondata è, pertanto, l'affermazione secondo la quale la presenza del dehors e dei suoi arredi, frapponendosi tra l'imputato e la persona offesa, sia valsa ad attutire gli effetti dell'impatto. Detta struttura presenta, peraltro, una resistenza meccanica oltremodo ridotta, circostanza che conduce ad escludere la sussistenza di un rischio di schiacciamento, e si compone di materiale leggero, fatto che permette di escludere un rischio morte per il TA ove essa fosse precipitata al suolo e l'avesse travolto.
3.2.3 La modestia delle lesioni patite dalla persona offesa, consistite in escoriazioni alle ginocchia ed in una ferita al capo cui però non è corrisposta alcuna lesione endocranica.
3.3 In relazione al giudizio di sussistenza dell'animus necandi. Il difensore contesta che la Corte di appello, pur ritenendo provata la sussistenza, in capo al ricorrente, del dolo diretto alternativo (coscienza e volontà di ledere o, in alternativa, di provocare la morte), non ha esplicitato quali elementi permettano di attribuire all'evento morte, nella rappresentazione psicologica dell'agente, i connotati di un accadimento previsto e voluto sia pure come conseguenza altamente probabile nell'ambito di una dinamica che includa, in via cumulativa, l'evento di lesioni. La stessa Corte ha, anzi, obliterato ogni considerazione in merito alla prospettazione difensiva fondata, oltre che sugli argomenti già riassunti al precedente paragrafo 3.2, sui seguenti dati:
3.3.1. La considerazione della direzione data all'autoveicolo dal ER, lanciata non già direttamente nei confronti della persona offesa, bensì verso lo spigolo del dehors;
3.3.2 l'apprezzamento del comportamento antecedente all'azione. La direzione impressa al mezzo da parte del ER in occasione del secondo transito innanzi all'esercizio commerciale, come ricostruita dal consulente della difesa, era coerente alla concreta conformazione dei luoghi ed era tale da consentire al TA, per un verso, di accorgersi del sopraggiungere del mezzo, che si muoveva alla velocita costante di 22 km/h, e di scansarsi e, per altro verso, nell'ipotesi in cui quest'ultimo fosse rimasto fermo, di essere colpito solo di striscio. I dati appena evidenziato permettono, quindi, di escludere che il ricorrente avesse maturato l'intenzione di agire ai danni della persona offesa prima che costei avesse brandito ai suoi danni la pala utilizzata per la preparazione delle pizze.
3.3.3 La mancata reiterazione dell'azione a dimostrazione dell'inesistenza di accanimento da parte del ER nei riguardi del TA. L'auto è penetrata nel dehors per appena 1,5 metri, a testimonianza che il ricorrente ha rilasciato,
immediatamente l'acceleratore. L'imputato ha innestato immediatamente la retromarcia. La vittima era collocata rispetto all'autoveicolo a destra, nella parte in cui la visuale del ricorrente era gravemente limitata dall'intervenuto danneggiamento del parabrezza. La lesione al cranio patita dal TA non è conseguenza diretta dell'investimento ma si è prodotta per effetto della caduta al suolo della persona offesa.
3.4. In relazione alla mancata riqualificazione della condotta nella meno grave fattispecie di lesioni personali. Il difensore censura l'errore in cui è incorsa la Corte con riguardo alla qualificazione giuridica data al fatto di reato ascritto all'imputato. Le circostanze di fatto sopra ricostruite (l'impatto è avvenuto all'esterno del dehors, il ER si è immediatamente allontanato dai luoghi all'esito dell'impatto, le connotazioni oggettive dell'autoveicolo, la sua velocità, il fatto che il TA sia stato attinto lateralmente, l'assenza di lesioni al cranio direttamente riconducibili all'investimento) impongono, invero, di sussumere la condotta nella meno grave fattispecie di lesioni dolose.
3.5. In ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. Il difensore evidenzia che l'imputato è stato, in data 27 marzo 2023, vittima di un'aggressione condotta ai suoi danni dal TA (cfr. annotazione di servizio della p.g. del 14 ottobre 2023, in atti). Rappresenta che negli attimi immediatamente precedenti al fatto per il quale si procede in questa sede, la medesima persona offesa ha, come detto, colpito il parabrezza della macchina dell'imputato con un posacenere ed ha poi brandito nei suoi confronti un'asta. Dette risultanze inducono a ritenere che il ER abbia agito in uno stato di ira *per accumulo, in relazione ai fatti del 27/03/2024 (recte: 2023), e immediata, in relazione al danneggiamenti alla vettura appena subiti».
3.6 In relazione all'entità della pena inflitta. Il difensore rimarca che la pena è stata determinata non muovendo dal minimo edittale previsto in relazione alla fattispecie in contestazione. Un apprezzamento delle modalità oggettive della condotta e dell'intensità dell'elemento psicologico imporrebbe una congrua riduzione della pena».
4. Il Sostituto Procuratore generale, nell'invocare una declaratoria di rigetto del ricorso, ha sostenuto che la Corte territoriale ha reso una motivazione incensurabile laddove ha esaltato, in punto di fatto, alcuni passaggi della ricostruzione operata dal giudice di primo grado (la volontarietà dell'investimento, la forte accelerazione impressa al mezzo, la manovra di retromarcia prima operata, la circostanza che l'arresto del mezzo è avvenuto in conseguenza dello scontro con gli arredi), ed ha poi correttamente motivato, in punto di diritto, facendo corretta
applicazione del criterio di prognosi postuma per giungere ad un giudizio di idoneità e di univocità dell'azione posta in essere dal ER. Le critiche difensive non riescono a scalfire il nucleo essenziale su cui fonda il decisum, appaiono poi declinate, in via pressochè esclusiva, in punto di fatto ed investono profili già adeguatamente considerati nelle due pronunce di merito, circostanza, quest'ultima, che preclude ogni riconsiderazione del materiale probatorio in sede di legittimità. Sostiene che anche le censure articolate con il quarto ed il quinto motivo di ricorso sono inammissibili posto che il difensore non si è confrontato con gli argomenti spesi dalla Corte territoriale.
5. RO TA, RA DO e VA CH, parti civili, assistiti, il primo, dall'avv. Federico Febbo e, le altre, dall'avv. Paolo Dotta, hanno chiesto la conferma della sentenza della Corte di appello di Torino e la rifusione delle spese processuali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere, per l'effetto, dichiarato inammissibile.
2. Costituisce consolidato principio di diritto quello per il quale il vizio di motivazione denunciato a mezzo del ricorso per cassazione non possa costituire, pena una declaratoria di genericità, mera riproposizione delle doglianze già precedentemente formulate nel giudizio di appello. Una prospettazione del vizio così connotato non risponde, infatti, all'esigenza, che è propria dei motivi di impugnazione, di consentire al giudice ad quem l'esercizio del potere di controllo sul provvedimento impugnato.
3. Orbene, proprio il limite appena segnalato travolge nella sua interezza la prospettazione difensiva veicolata attraverso il presente ricorso. E' agevole, infatti, osservare come le censure prospettate in questa sede costituiscano la pedissequa reiterazione dei motivi di appello portati alla cognizione della Corte territoriale (cfr., in particolare, l'analitica illustrazione contenuta alle pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata), doglianze che sono state motivatamente rigettate in secondo grado attraverso un articolato apparato motivazionale immune da patenti aporie argomentative o da un approccio gravato da un'erronea lettura delle norme di legge (su tutte, l'art. 56 cod. pen.) che il caso involge. E così, in particolare, la Corte territoriale, dopo aver operato un'attenta ricognizione dei dati fattuali, ha, anzitutto, respinto, con apprezzamento logicamente e giuridicamente congruo e, per ciò, incensurabile in questa sede, la prospettazione cui il difensore aveva fatto ricorso per contestare che nella condotta
delittuosa posta in essere dal Cordero potessero ravvisarsi i tratti di un'azione idonea ed univocamente diretta a cagionare l'evento morte. Con riguardo al primo dei requisiti appena menzionati, devesi ricordare come, secondo consolidato orientamento interpretativo, la valutazione dell'idoneità degli atti debba essere operata con giudizio prognostico ex post, tenendo conto delle circostanze in cui ha operato l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto. Orbene, di detto canone ermeneutico la Corte territoriale ha fatto buon governo ricorrendo ad un apparato argomentativo cui risultano estranei inciampi di ordine logico laddove ha affermato che l'azione del ricorrente che ha lanciato l'automezzo verso l'obiettivo, collocato a breve distanza e, per l'effetto, impossibilitato a schivare lo scontro, ha di certo costituito una condotta dagli effetti potenzialmente letali, a nulla potendo all'evidenza rilevare, in senso contrario, la circostanza che Il veicolo fosse un'utilitaria con paraurti in plastica e senza sporgenze» o, ancor di più, il fatto che la velocità acquisita dal mezzo sia risultata al momento dell'impatto non esorbitante, ma al contempo non trascurabile e ciò ove si ricordi che l'autoveicolo, muovendosi da una condizione di quiete, è stato dal ER lanciato ad un'accelerazione prossima a quella massima raggiungibile (pag. 9 della motivazione della sentenza di primo grado). Come correttamente rimarcato in motivazione, non è poi dall'apprezzamento dell'entità delle lesioni inferte dalla vittima (peraltro tutt'altro che modeste, essendosi concretate in un trauma cranico, produttivo di un edema a livello osseo, che ha interessato il distretto encefalico), o, ancora, della capacità reattiva palesata dalla vittima, che è riuscita ad evitare un ben più pregiudizievole impatto frontale, che può mutuarsi un giudizio di inidoneità dell'azione a cagionare l'evento morte, pena un inammissibile stravolgimento della regola valutativa attraverso un'improvvida esaltazione di circostanze di fatto ex ante non prevedibili dall'agente all'atto in cui l'azione è stata posta in essere. Considerazioni pressoché sovrapponibili possono spendersi quanto al prospettato giudizio di univocità degli atti. In particolare, a detto risultato la Corte è pervenuta anche dopo aver operato la diretta visione del video che ha registrato il divenire della condotta delittuosa e che si è rivelata funzionale, nella ricostruzione operata in sentenza, ad annullare la portata dimostrativa delle contestazioni difensive. E così, anzitutto, la Corte si è confrontata con la deduzione difensiva concernente la posizione assunta dalle ruote dell'autovettura nel momento in cui il ER aveva arrestato la marcia pochi secondi prima di lanciarla contro l'obiettivo e ne ha evidenziato la manifesta infondatezza, rimarcando come in senso coerente ad
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un giudizio che supporti la valutazione di univocità dell'azione deponga, piuttosto, l'apprezzata pronta sterzata impressa al veicolo, con conseguente subitanea rotazione delle ruote, attuata nel momento in cui il ricorrente si era avveduto del sopraggiungere della vittima. Del pari, la Corte ha evidenziato come proprio la disamina del filmato conduca ad apprezzare la manifesta inconsistenza della lettura difensiva secondo la quale il ER abbia inteso con il proprio agire perseguire solo il danneggiamento degli arredi dell'esercizio commerciale ed ha escluso, con un argomentare supportato da incontestabile logicità, che la mancata reiterazione della condotta possa costituire, a fronte dell'avvenuto «conseguimento del risultato perseguito, un indice cui attribuire alcun peso specifico se non quello di escludere, al più, un atteggiamento di accanimento del ricorrente ai danni della vittima (così pag. 15 della motivazione: <la mancanza di ulteriori atti aggressivi...non vale ad escludere né l'univocità né la volontarietà della condotta, né tantomeno ad attenuarne il carattere offensivo, dal momento che l'imputato aveva già efficacemente attuato e sfruttato una dinamica assolutamente idonea allo scopo, per poi darsi alla fuga»). E' appena il caso di ricordare, sul punto, come la natura compiuta del tentativo posto in essere dal ER impedisca in radice di attribuire alla determinazione dallo stesso assunta di allontanarsi dai luoghi subito dopo aver travolto il TA i connotati di una desistenza volontaria (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 18322 del 30/01/2017, De, Rv. 269797-01: Nei reati di danno a forma libera la desistenza può aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto, non essendo configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può, al più, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento). In relazione ad entrambi i profili appena cennati, con il percorso ricostruttivo offerto dalla Corte la difesa, nella presente sede, non si è criticamente confrontata rifugiandosi in una sterile quanto inammissibile riproduzione delle doglianze già valutate.
4. Identici connotati di logicità, ancora una volta negletti in ricorso, qualificano la valutazione della Corte territoriale quanto alla ricostruzione dell'elemento soggettivo che ha animato l'agire del ricorrente, nonché alla correlata inadeguatezza della fattispecie di cui all'art. 582 cod. pen. a conglobare il reale disvalore della condotta dallo stesso posta in essere. In specie, quanto al primo degli aspetti appena segnalati, la Corte, muovendosi nel solco dei consolidati canoni ermeneutici elaborati da questa Corte con riguardo al discrimine che frappone il dolo eventuale, inaccostabile ad ogni fattispecie
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tentata, al dolo alternativo, di contro compatibile con quest'ultima, ha argomentato, attraverso un puntuale richiamo ai dati fattuali, in ordine al fatto che l'atteggiamento psicologico del ER sia sussumibile nella seconda delle categoria appena delineate (pag. 16 della motivazione: «ER agi dunque con piena coscienza delle condizioni ambientali, della distanza minima rispetto alla vittima, del tipo di mezzo utilizzato e della direzione impressa alla manovra e, in tale chiara situazione rappresentativa, scelse di fare proprio ciò che sappiamo: indirizzare il proprio veicolo con decisione verso la persona offesa, con traiettoria selettiva e modalità potenzialmente anche mortali»). Sulla scorta di una prudente e ancora una volta non contestata valutazione delle concrete coordinate fattuali, ha così ritenuto di ravvisare nel ricorrente il modello di agente che con la propria condotta ha previsto o voluto, con scelta sostanzialmente equipollente, la morte o, in alternativa, le lesioni della persona offesa.
5. Con ragionamento immune da vizi, del tutto obliterato dal difensore nel corpo del ricorso, la Corte ha poi escluso che il ricorrente potesse beneficiare della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 2 cod. pen. In particolare, essa ha fatto buon governo del principio interpretativo secondo il quale il presupposto fondamentale dell'attenuante della provocazione è che l'azione sia stata commessa in uno stato d'ira - cioè in uno stato di eccitazione che però non va confuso con le situazioni psicologiche dell'odio e del rancore che facciano sorgere il desiderio della vendetta e che detto stato sia stato causalmente correlato ad un fatto altrui che presenti connotati di oggettiva ingiustizia. La Corte ha in particolare escluso che la circostanza che la persona offesa, uscita dall'esercizio commerciale, abbia colpito il parabrezza dell'autoveicolo del ER alcuni attimi prima dell'investimento possa essere elevata a fatto ingiusto altrui causativo di uno stato d'ira. Ha, infatti, ricordato come le videoriprese abbiano consentito di accertare che solo qualche attimo prima rispetto a detta condotta il ricorrente, operando un primo passaggio sui luoghi a forte velocità, aveva costretto il TA a scansarsi rapidamente per evitare di essere colpito ed ha correttamente attribuito ad un tale agire la valenza «di un comportamento ingiusto e aggressivo...che priva di efficacia provocatoria le successive reazioni della persona offesa». Né dotata di maggiore persuasività appare l'opzione difensiva che, argomentando dall'aggressione consumata dalla vittima ai danni dell'imputato nel marzo del 2023, ha ipotizzato come nel caso in esame l'attenuante in parola ricorra nella forma comunemente detta <per accumulo>>.
Si consideri, infatti, che per la configurabilità dell'attenuante della provocazione, nella peculiare forma appena menzionata, è necessario che sia provata l'esistenza di una relazione causale tra un fatto ingiusto, in occasione di un ultimo episodio verificatosi in un contesto di esasperazione dovuto a condotte pregresse, e lo stato d'ira che ha mosso il reo alla reazione (Sez. 1, n. 19150 del 16/02/2023, Baldini, Rv. 284549-01), prova che nel caso in esame difetta nella maniera più radicale.
6. Del tutto eccentrica appare, da ultimo, la contestazione operata in punto di dosimetria della pena. Ben lungi dal non essersi confrontata con gli argomenti difensivi, la Corte ha dato esplicitamente conto delle ragioni per le quali la sanzione inflitta in primo grado fosse meritevole di essere confermata, peraltro non mancando di evidenziare come la pena base (anni 10 di reclusione) sia stata determinata apportando, ai sensi dell'art. 56 cod. pen., una diminuzione sul minimo della pena per il reato di tentato omicidio superiore alla metà - diminuzione qualificata come «generosa», avuto riguardo alla sostanziale compiutezza dell'azione, e non contrastata dalla difesa nemmeno con l'atto di appello - e come, pur a fronte dell'apprezzata violazione della misura cautelare cui il ricorrente era sottoposto, le attenuanti generiche siano state concesse ancorandole allo stato di incensuratezza - dato correttamente denunciato come ex se irrilevante - ed all'apprezzamento della condotta processuale, articolatasi nell'essere presente allo svolgimento delle udienze dibattimentali. A tutto ciò la difesa ha replicando ponendo alla base di una diversa e più favorevole considerazione del trattamento l'apprezzamento delle modalità dell'azione e dell'intensità del dolo che la Corte ha già reputato insignificanti nell'ottica di una sistematica considerazione dell'effettivo disvalore del fatto commesso.
7. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. A detta declaratoria consegue, anzitutto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen. In mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il ER deve essere poi condannato al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso in punto di responsabilità, consegue la condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili, RO TA, RA DO e VA CH, come liquidate in dispositivo. Avuto riguardo alle conseguenze che la persona offesa ha patito per effetto dell'azione criminale della quale è stata fatta segno, deve essere disposta l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, come previsto dall'art. 52 d.lgs. 196/2003, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento.
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile TA RO, che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili DO RA e CH VA, che liquida in complessivi euro 4.800,00, oltre accessori di legge. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d. lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge. Così deciso l'11/12/2025
Il Consigliere estensore
Massimilian
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Il Presidente
Monica Ban
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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