Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/10/2011, n. 46478
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Sentenza 21 ottobre 2011

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La richiesta del difensore di accedere alle registrazioni di comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione di un'ordinanza di custodia cautelare, determina l'obbligo per il pubblico ministero di provvedere in tempo utile - rispetto alla decisione del tribunale del riesame, il quale deve decidere, senza dilazioni, incompatibili con la specifica procedura "de libertate" -, e la violazione di detto obbligo, sebbene non incida sulla utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni, comporta che di esse il giudice non possa tener conto fino a quando non sia soddisfatto il diritto della difesa di prendere cognizione diretta delle captazioni. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza cautelare fondata sul contenuto di conversazioni intercettate in ordine alle quali la difesa aveva presentato tempestiva istanza preordinata all'ascolto e alla estrazione di copie ed il P.M. aveva concesso l'autorizzazione all'ascolto - e non all'estrazione di copia - comunicata al difensore il giorno antecedente quello fissato per l'udienza di riesame).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/10/2011, n. 46478
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46478
    Data del deposito : 21 ottobre 2011

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