Sentenza 16 aprile 2013
Massime • 1
In tema di bancarotta fraudolenta, integra distrazione la prestazione di una garanzia fideiussoria od ipotecaria quando si tratta di attività estranea all'oggetto sociale, posta in essere senza corrispettivo economico e che determina un pregiudizio economico per la società fallita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/04/2013, n. 32467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32467 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 16/04/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUNO Paolo A. - rel. Consigliere - N. 1242
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - N. 34947/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON ND, nato a [...] il [...];
ON MA RI, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 05/03/2012;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
letta la memoria difensiva depositata dall'avv. Adriana Boscagli;
sentita la relazione del consigliere Paolo Antonio BRUNO;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott, D'AMBROSIO Vito, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito, altresì, l'avv. BARTOLOMEO GIORDANO, sostituto processuale dell'avv. Adriana Boscagli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. ND RI ed MA RI RI erano chiamati a rispondere, innanzi al Tribunale di Pistoia, del reato di bancarotta fraudolenta in relazione al fallimento della s.r.l. AZ, dichiarato dallo stesso Tribunale con sentenza del 15/11/2005. In particolare, erano accusati di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere distratto attività aziendali, agendo fuori dell'oggetto sociale, senza alcun corrispettivo, mediante prestazione di garanzie fideiussorie in favore della Fineco, del Monte dei Paschi di Siena e di altri soggetti e per avere concesso anche garanzie ipotecarie;
nonché di bancarotta fraudolenta documentale, con l'aggravante, di cui alla L. Fall., art. 219, della pluralità di più fatti di bancarotta.
2. Con sentenza del 25/09/2009 il GUP del Tribunale, pronunciando con le forme del rito abbreviato, dichiarava gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti e, per l'effetto, condannava RI ND ad anni tre di reclusione ed MA RI ad anni due, mesi otto di reclusione, oltre consequenziali statuizioni.
3. Pronunziando sul gravame proposto dagli imputati, la Corte d'appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava in parte la pronunzia impugnata e, concesse ad RI MA RI le attenuanti generiche, riduceva ad entrambi la pena nella misura di anni due mesi sei di reclusione per ND RI e di anni uno e mesi dieci di reclusione per MA RI RI, con la sospensione condizionale della pena per quest'ultima.
4. Avverso la pronunzia anzidetta il difensore degli imputati, avv. Gian Luca Riitano, proponeva ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di impugnazione parte ricorrente deduce violazione dell'art. 606 c.p.c., lett. e), e manifesta illogicità della motivazione, specialmente nella parte in cui erano state travisate le dichiarazioni spontanee rese dall'imputato RI ND.
Il secondo motivo deduce violazione dell'art. 606, lett. b), in relazione alla L. Fall., art. 216, ed erronea applicazione della legge penale per ritenuta insussistenza dei presupposti del contestato reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Il terzo motivo deduce violazione dell'art. 606, lett. b), con riferimento alla L. Fall., art. 216, ed errata applicazione della legge penale sul rilievo della insussistenza del contestato reato di bancarotta fraudolenta documentale.
Il quarto motivo eccepisce identico vizio di legittimità con riferimento all'art. 62 bis c.p., in relazione all'ingiusto diniego delle attenuanti generiche nei confronti dell'imputato RI ND.
2. La prima ragione di doglianza è palesemente infondata, in quanto la Corte territoriale non è incorsa in alcun travisamento delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato RI ND, avendo solo tratto dalle stesse la conferma dell'anomalo sistema di rapporti intercorrenti tra la società AZ, di cui egli era amministratore, ed altre società a lui facenti capo e consistente nella prestazione di fideiussioni e garanzie ipotecarie da parte della prima in favore delle altre, al di fuori dell'ambito dell'oggetto sociale e senza corrispettivo.
La seconda censura, riguardante la contestata configurazione del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, è priva di fondamento in quanto il giudice di appello ha motivatamente ribadito il giudizio di penale responsabilità degli imputati il riferimento al reato anzidetto, reputando sussistenti tutti i presupposti di legge. La relativa enunciazione è giuridicamente corretta, siccome aderente ad indiscusso insegnamento di questa Corte di legittimità, secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta, integra la distrazione rilevante ai sensi della L. Fall., art. 216, comma 1, n. 1, la prestazione di fideiussioni che costituiscano uno strumento anomalo ai fini dell'attività sociale, con il quale l'amministratore della società determina, senza alcun utile per il patrimonio sociale, un effettivo depauperamento di questo ai danni dei creditori (cfr, Cass. Sez. 5, n. 6462 del 04/11/2004, dep. 22/02/2005, Rv. 231393; id. Sez. 5, n. 48781 del 11/11/2004, Rv. 231277). Nel caso di specie, è stata incontestatamente accertata la prestazione di garanzie, per ingenti importi, in favore di altre società, in termini di condotta sicuramente eccentrica rispetto all'oggetto sociale. Il pregiudizio economico per la società poi fallita è stato correttamente ravvisato nell'incidenza che le assunzioni di obbligazioni di garanzia avevano sul relativo patrimonio, anche in ragione del fatto che le dette prestazioni non avevano alcuna contropartita economica. Del resto, la Corte di merito non ha mancato di evidenziare che, nella fattispecie, al pregiudizio potenziale di siffatte attività negoziali aveva fatto riscontro anche un danno reale, in quanto, a seguito dell'inadempienza delle società beneficiarie, il patrimonio immobiliare della società poi fallita è stato aggredito da procedure esecutive, in parte non andate a buon fine, donde l'avvio della procedura di fallimento. Infondata è anche la terza censura in quanto la motivazione della sentenza impugnata - integrata per quanto di ragione da quella di primo grado, che, stante la convergenza in punto di penale responsabilità, forma con quella in esame una sola entità giuridica - offre idonea spiegazione della ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta documentale, in ragione della riscontrata mancanza delle scritture contabili e della complessiva condotta degli imputati, circostanze dalle quali è stata ragionevolmente desunta la finalizzazione agli scopi previsti dalla legge e, dunque, la piena consapevolezza da parte degli stessi RI.
La quarta censura, afferente al diniego delle attenuanti generiche in favore di ND RI, si colloca invece in area di inammissibilità, in quanto relativa a questione prettamente di merito, insindacabile in questa sede di legittimità a fronte di motivazione congrua, che ha dato compiutamente conto delle ragioni per le quali l'imputato non era meritevole del reclamato beneficio in ragione dei precedenti penali, tra cui uno specifico.
3. Vanno, infine, disattese le deduzioni difensive espresse nella memoria indicata in premessa, In quanto non integrano motivi nuovi ma solo illustrazione delle ragioni di censura espresse nel ricorso e non sono comunque tali da disarticolare o anche solo inficiare il corretto percorso motivazionale della sentenza impugnata, che, per quanto si è detto, risulta adeguato ed immune da vizi od incongruenze di sorta.
4. Per quanto precede, il ricorso - globalmente considerato - deve essere rigettato con le consequenziali statuizioni dettate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2013