Sentenza 7 luglio 2010
Massime • 1
L'ingiustificato diniego del pubblico ministero a che il difensore dell'indagato abbia accesso alle registrazioni delle comunicazioni o conversazioni intercettate, i cui risultati siano stati utilizzati per l'emissione di un provvedimento cautelare, determina un vizio del procedimento di acquisizione della prova nel giudizio cautelare, con la conseguente impossibilità di utilizzazione degli elementi acquisiti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2010, n. 32490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32490 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2010 |
Testo completo
1 SS ( REPUBBLICA ITALIANA 324 90 / 10 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Camera di Dott. Pietro A. Sirena Presidente
Consigliere consiglio 1. Dott. Filiberto Pagano
Consigliere del 7.7.2010 2. " Giacomo Fumu
3. " Piercamillo Davigo Consigliere SENTENZA
Consigliere 1065/10 4 " OM Chindemi N.
R.G.N. 37736/09 ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
SO OM, n. 12.2.1967
CO OV, n. 26.2.1973 avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma in data
21.7.2009 Visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso Udita in camera di consiglio la relazione svolta dal consigliere dott. Giacomo Fumu Udito il pubblico ministero rappresentato dal
sostituto procuratore generale dott. G. D'Angelo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio nei confronti di SO ed il rigetto del ricorso CO
Uditi i difensori Avv. V. N. D'Ascola per CO e M.
Giannone (in sostituzione dell'avv. A. Gaito) per SO
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. SO denuncia:
- incompetenza per territorio del gip presso il I
tribunale di Roma;
deduce il ricorrente che, in assenza di elementi dimostrativi del luogo in cui sia stata costituita l'associazione, la competenza dovrebbe radicarsi nel luogo di commissione del primo reato-fine accertato (Gioia Tauro) ovvero secondo i criteri sussidiari di cui all'art. 9 c.p.p.
La doglianza è infondata;
il tribunale ha infatti correttamente applicato il principio di diritto secondo cui ai fini della determinazione della competenza territoriale per un reato associativo occorre far riferimento al luogo in cui ha sede la base ove si
svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio (sez. I,
9.4.2009, confl. comp. in proc. Antoci, rv 243566),
사 individuando detto luogo, con accertamento di fatto
insindacabile perché logicamente collegato ad emergenze obbiettive specificamente indicate, nella città di Roma ove si svolgevano gli incontri tra i vertici dei due gruppi (ceco e italiano) che costituivano il sodalizio e dove le merci venivano provvisoriamente stoccate, con la complicità di cittadini cinesi gestori dei depositi, prima di giungere alla loro destinazione finale. II delleomesso deposito in favore della difesa
registrazioni poste a base del provvedimento cautelare;
mancato inoltro delle stesse al gip ed al tribunale del riesame e conseguente perenzione della misura ai sensi dell'art. 309, comma 5, c.p.p.
Rileva il ricorrente come, richiesta al pubblico
2 T
registrazioni delle la copia delle ministero conversazioni sensi dell'art. 268 intercettate ai c.p.p. come risultante dalla dichiarazione di parziale illegittimità pronunciata con sentenza costituzionale n. 336 del 2008, i documenti non siano stati posti a disposizione della difesa né trasmessi al tribunale del riesame, con le conseguenze di legge;
lamenta, altresì, come erroneamente il tribunale abbia giustificato la mancata ostensione delle registrazioni con la tardività dell'istanza difensiva;
deduce, infine, la estinzione della misura per "l'omessa trasmissione [all'organo del riesame] dei brogliacci e degli atti relativi alle
intercettazioni telefoniche n. 878 e n. 980 intercorse tra lui ed il coindagato CO".
La doglianza è fondata nei limiti che saranno indicati.
Hanno recentemente affermato le sezioni unite di questa
Corte (sez. un., 22.4.2010, Lasala), alla stregua della costante giurisprudenza di legittimità, che il pubblico ministero non è tenuto a trasmettere al tribunale del riesame anche le registrazioni delle conversazioni intercettate, posto che, ai sensi dell'art. 309, comma
5, c.p.p., egli ha l'onere di trasmettere solo gli atti da lui prodotti con la richiesta di applicazione della misura cautelare;
e che, altresì, non solo રે da escludere la necessità del deposito previsto dall'art. 268 c.p.p. in vista della utilizzazione, a fini
St cautelari, dei risultati delle registrazioni, ma anche la necessità che il pubblico ministero alleghi alla richiesta di emissione della misura il verbale e la registrazione operazioni direlativi alle intercettazione, ravvisandosi, in sostanza, una sorta di "presunzione d'esistenza e di conformità", senza la necessità di un controllo giurisdizionale sulla effettiva sussistenza di tale documentazione, dalla quale discende la validità della prova;
è dunque consentito utilizzare a fini cautelari i dati conoscitivi tratti dalle captazioni effettuate, senza che il pubblico ministero sia tenuto a produrre, né al
3 giudice per le indagini preliminari, né, eventualmente, tribunale del riesame, la relativa documentazione al
(id est, i verbali contenenti le trascrizioni sommarie e le bobine registrate).
In particolare hanno ribadito le sezioni unite che il g.i.p. ben può porre a fondamento del provvedimento di applicazione della misura cautelare il contenuto delle intercettazioni telefoniche, anche se compendiate in
"brogliacci", ovvero riportate in forma riassuntiva,
pur se поп trascritte ° sommariamente trascritte con semplici riferimenti riassuntivi, e che l'omesso deposito del "brogliaccio" non è sanzionato da alcuna nullità, o inutilizzabilità, dell'esito della ricerca della prova.
Infondata, pertanto, si palesa l'eccezione di
estinzione della misura per la violazione dell'art. 309, comma 5, c.p.p., sotto il duplice profilo dell'omessa trasmissione al tribunale delle registrazioni di tutte le conversazioni e delle trascrizioni di quelle n. 878 e 980, il cui contenuto è
stato comunque sommariamente indicato nella richiesta e nel provvedimento applicativo della cautela.
Fondata è invece la doglianza concernente la mancata ostensione e riproduzione, in favore della difesa, delle registrazioni delle conversazioni.
Hanno affermato in proposito le sezioni unite, nella citata sentenza del 22.4.2010 in proc. Lasala, che al diritto "incondizionato" del difensore di accedere alle registrazioni delle conversazioni intercettate corrisponde un obbligo del pubblico ministero di
assicurarlo; e che, allorché la richiesta della copia fonica sia finalizzata ad esperire il diritto di difesa nel procedimento incidentale de libertate, essa deve essere rilasciata in tempo utile perché tale diritto possa essere in quella sede esercitato. Ne consegue che il pubblico ministero che non sia in grado, per la tardività della richiesta difensiva о per la complessità delle operazioni di duplicazione ovvero per
4 altri similari motivi di adempiere l'obbligo, ha l'onere di dare congrua motivazione di tale impossibilità, al fine di rendere effettivo il
controllo, su di essa, del giudice della cautela.
Non risulta che, nella specie, il pubblico ministero inadempiente abbia motivato alcunché in relazione al mancato rilascio della copia fonica domandata dalla difesa;
né a motivare circa la tempestività 0 meno della richiesta era chiamato il tribunale, al quale spettava solo il controllo sulla congruità della fornitagiustificazione dell'omissione eventualmente dal titolare delle indagini.
L'ingiustificato diniego di accesso alle registrazioni secondo l'insegnamento della sentenzaha comportato,
Lasala più su citata, un vizio del procedimento di acquisizione della prova nel giudizio cautelare, con la conseguente impossibilità per il giudice di utilizzare gli elementi acquisiti con procedimento invalido;
elementi la cui definitività dimostrativa si radicherà solo quando la parte istante sarà posta nella
condizione, soddisfatta la richiesta di accesso, di verificare la conformità con la traccia fonica di quanto riportato in forma cartacea. 3. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato;
il giudice di rinvio utilizzerà gli esiti delle captazioni solo ove gli risulti che la registrazione delle conversazioni sia stata posta a disposizione della difesa ovvero se tale registrazione abbia discrezionalmente ritenuto di acquisire d'ufficio il pubblico ministero abbia ovvero ancora se congruamente giustificato l'impossibilità di soddisfare la richiesta di accesso.
restanti4. Restano assorbiti nell'annullamento motivi di ricorso circa la congruità della motivazione;
sono inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse quelli relativi alle esigenze cautelari, attesa l'avvenuta liberazione dell'indagato, come attestato dal difensore.
5 5. CO denuncia: I - violazione degli artt. 273, 292, 546 c.p.p.; 416, 110, 81 c.p. e vizio della motivazione;
deduce il
ricorrente che il provvedimento impugnato non fornisce, nonostante i rilievi difensivi, alcuna giustificazione circa la ritenuta esistenza di gravi indizi in ordine agli elementi strutturali della fattispecie criminosa di cui all'art. 416 c.p., dovendosi ravvisare nei fatti, al più, un'ipotesi di concorso ne reato
continuato; rileva l'assoluta della mancanza motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del delitto associativo ed alla individuazione della condotta "tipica" a lui ascritta,
e ciò anche per l'assenza di revisione critica dell'ordinanza cautelare e delle risultanze degli atti;
lamenta, illustrando la questione anche con motivi aggiunti, che siano state poste a fondamento del quadro gravemente indiziario alcune conversazioni telefoniche non risultanti dai brogliacci, nonché le dichiarazioni del coindagato LA, il cui contenuto è stato travisato;
II - violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
자 6. Premesso che l'indagato non ha più interesse
all'impugnazione concernente il profilo della
sussistenza delle esigenze cautelari, attesa la
sopravvenuta sua rimessione in libertà attestata dal difensore, osserva la Corte che le doglianze prospettate con il primo motivo sono fondate.
Ed invero, chiamato a rispondere a specifiche deduzioni difensive formulate con la richiesta di riesame ed in sede di udienza camerale, il tribunale ha fornito una giustificazione del tutto generica riferibile cioè a
-
tutti ed a nessuno in particolare dei presunti sodali con riguardo sia alla sussistenza di un sodalizio criminale sia alla partecipazione ad esso del ricorrente, la cui posizione è costantemente assoc iata
6 coindagato SO nella mera, sbrigativa a quella del quasi fossero autoevidenti, con delega al esposizione -
giudice di legittimità della loro lettura ricostruttiva in chiave accusatoria degli elementi asseritamente indizianti, senza alcun accenno ai rilievi critici della difesa.
Il provvedimento impugnato, affetto da mancanza della motivazione in senso concettuale, deve pertanto essere annullato;
al giudice di rinvio il compito di
verificare la sussistenza del quadro gravemente indiziario, indicando gli elementi esistenti a carico
dell'indagato ed i motivi del valore sintomatico di qualificata probabilità di colpevolezza ad essi attribuibile anche alla luce delle deduzioni difensive.
POM
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame.
Roma, 7.7.2010
Il Consigliere estensore
(Ciacomo Fumu) Il Presidente
(Pietro Antonio Sirena)
Preto min
IN CANCELLERIA
DEPOSITATO
2010
AGO IL CANCELLIERE
0 3 Esposito
CASSAZIO ara P
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