Cass. pen., sez. III, sentenza 08/09/2016, n. 51897
CASS
Sentenza 8 settembre 2016

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L'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, sanzionato penalmente dal combinato disposto degli artt. 4 e 38 comma primo, l. 20 maggio 1970 n. 300 (cd. Statuto dei lavoratori) e 23, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, rientra nel paradigma del reato eventualmente abituale, che attribuisce rilevanza sia al fatto singolo sia alla reiterazione della condotta; ne consegue che è punibile il datore di lavoro, che, pur non avendo installato gli strumenti a controllo a distanza dell'attività lavorativa, li abbia utilizzati o tollerato la loro utilizzazione fuori dei casi consentiti.

In tema di divieto di uso di impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, sussiste continuità di tipo di illecito tra la previgente fattispecie, prevista dagli artt. 4 e 38, comma primo, l. 20 maggio 1970 n. 300 (cd. Statuto dei lavoratori) e 114 e 171 del D.Lgs. n. 196 del 2003, e quella attuale rimodulata dall'art. 23, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (attuativo di una delle deleghe contenute nel cd. Jobs Act), avendo la normativa sopravvenuta mantenuto integra la disciplina sanzionatoria per la quale la violazione dell'art. 4, cit. è penalmente sanzionata ai sensi dell'art. 38, cit.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/09/2016, n. 51897
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 51897
Data del deposito : 8 settembre 2016

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