Sentenza 13 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/03/2003, n. 3705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3705 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2003 |
Testo completo
IN 037 05/0 3 REPUBBLICA ITALIAT POP LO ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto + contratto o afercie SEZIONE SECONDA CIVILE filtersone all'albo dinother commestere Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 2488/00 Dott. Mario SPADONE Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Cron. 8495 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Rep. 1034 Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud. 03/12/02 Dott. Francesco Paolo FIORE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INTERFIN SPA in liquidazione, in persona del liquidatore FO LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 88, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO DE BONIS, che lo difende unitamente all'avvocato FAUSTO CADEO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ATLANTIC ITALIA SPA, in persona del liquidatore giudiziale pro tempore PAOLO IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A POLIZIANO 27, presso lo2002 BERNASCONI, che lo 1561 studio dell'avvocato CLAUDIO -1- difende, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 24/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 13/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito 1'Avvocato DE BONIS Massimo, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per accoglimento. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 27 giugno 1990, la TL AL s.p.a. proponeva opposizione avversO il decreto ingiuntivo 11 maggio 1990, con cui il presidente del Tribunale di Brescia le aveva ingiunto di pagare alla NT s.p.a. la somma di 861.030.569, per prestazioni effettuate in lire esecuzione del contratto 1° giugno 1989, tra loro concluso. Deduceva l'opponente che, pur se diversamente qualificato dalle parti (quale procacciamento di affari), quel contratto era in realtà contratto di agenzia nullo, non essendo iscritti nell'albo degli agenti di commercio né la società NT, né il suo rappresentante legale. Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, la restituzione di quanto già corrisposto alla società NT, oltre al risarcimento del danno. La società NT si costituiva e resisteva alla opposizione. Con sentenza 9 giugno/11 agosto 1993, il Tribunale di Brescia revocava il decreto ingiuntivo, acco- gliendo la tesi difensiva dell'opponente, e respin- geva, per mancanza di prova, le domande riconven- 3 zionali di restituzione e di risarcimento del danno. La società NT interponeva gravame, cui resisteva la società TL AL (in concordato preventivo). Con sentenza dell'11 novembre 1998/13 gennaio 1999, la Corte d'appello di Brescia rigettava il gravame. Osservava in particolare la Corte che il contratto doveva essere qualificato come contratto di agenzia e che, giusta conforme interpretazione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, sentenza 30 aprile 1998, la direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/Cee, ostativa ad una normativa nazio- nale che subordinasse la validità del contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in apposito albo, riguardava gli agenti commerciali individuali, non anche gli agenti organizzati in forma societaria, come nella specie. Per la cassazione di tale sentenza, la società NT ha proposto ricorso in forza di un unico motivo. La società TL AL (in concordato preventi- vo) ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLE DECISIONE Con unico mezzo, denunciando violazione e falsa 4 applicazione dell'art. 1418 c.c., in relazione allo art. 9, legge 3 maggio 1985, n. 204, nonché viola- zione e falsa applicazione dell'art. 13, direttiva 1986, 86/653/Cee, ladel Consiglio 18 dicembre ricorrente si duole che la Corte di merito abbia ai soli agenti commerciali ritenuto applicabile individuali tale direttiva, così da escluderne l'applicazione, nella specie, in ragione dell'imprenditorialità del rapporto di agenzia, facente саро ad essa ricorrente, società per azioni. Un siffatto limite soggettivo, sostiene la ricor- rente, è estraneo alla direttiva comunitaria, ostativa a normativa nazionale che subordini la validità del contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente in apposito albo, direttiva -appunto- che non distingue tra agente persona fisica ed agente persona giuridica, e pone specifiche que- stioni di costituzionalità per disparità di tratta- mento rispetto ad identiche situazioni ed ingiusti- ficata compressione della iniziativa economica privata. Il motivo è fondato.
5. Ed invero, nel solco dell'orientamento espresso in materia da questa Corte, va riaffermato il princi- 5 pio secondo cui, per contrasto con la direttiva (non attuata) del Consiglio 86/653/Cee, va disap- plicata la disposizione di diritto interno, relati- va al divieto per i non iscritti all'apposito albo di esercitare l'attività di agente di commercio, di cui all'art. 9, legge 9 maggio 1985, 204, n. disposizione -questa- che, in ragione del carattere imperativo ed in relazione alla norma dell'art. 1418 C.C., avrebbe altrimenti determinato la di agenzia, concluso connullità del contratto agente non iscritto al ruolo (v. Cass. n. 4817/99, n. 12580/99, n. 3914/02 e n. 5505/02). Il limite soggettivo, ravvisato dalla Corte di merito, così da essere applicabile quella direttiva ai soli agenti, persone fisiche, non anche agli agenti organizzati in forma di impresa, non sussi- ste. In termini, è la citata e condivisa (dal collegio) sentenza di questa Corte n. 5505/02, laddove segnatamente si sottolinea come alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee 30 aprile 1998, interpretativa della direttiva nel senso che "osta ad una normativa nazionale che subordini la validità di un contratto di agenzia all'iscrizione dell'agente di commercio in un apposito albo", sia poi seguita la sentenza della stessa Corte di Giustizia 13 luglio 2000, che riafferma tale interpretazione nell'ambito di una fattispecie, in cui il contratto di agenzia era stato concluso tra due società, così significando l'indifferenza in materia della forma organizzativa, assunta dall'agente, persona fisica o persona giuridica non importa, posto che entrambe possono rivestire la qualifica di "agente commerciale", la cui attribu- 1 n. 3 della zione è stata esclusa dall'art. direttiva solo alla "persona che, in qualità di organo, ha il potere di vincolare una società 0 associazione" e non anche alla società O all'associazione. In accoglimento del ricorso, dunque, deve disporsi la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, non avendo considerato la Corte di merito la dovuta disapplicazione della disposizione di diritto interno, che, а fini di validità del contratto di agenzia, prevede l'obbligo della iscrizione dello agente in apposito ruolo. Il giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'appello di Brescia, provvede- tenendo conto della rà a nuovo esame del merito, sopraindicata disapplicazione, e regolerà le spese 千 del giudizio di cassazione. I
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia, anche per le spese. Così deciso il 3 dicembre 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. far got. Il presidente Il cons. Muckade fore Прайми DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo 13 MAR 2003 Marie Di Oggi, IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo 26 Плозо CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 9.01.2004 serie 4 al n. 413 versate € 149,72 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U.h°115 del 30/15/ 30/5/2002)