Sentenza 16 maggio 2014
Massime • 1
Il provvedimento di rateizzazione della pena pecuniaria, attribuito alla competenza del magistrato di sorveglianza dall'art. 660, comma terzo, cod. proc. pen., è subordinato alla esistenza di "situazioni di insolvenza" e non presuppone affatto la richiesta di conversione della pena pecuniaria da parte del pubblico ministero, alla quale deve darsi luogo, ai sensi del precedente comma secondo dello stesso art. 660 cod. proc. pen., solo in presenza della diversa condizione costituita dall'accertata "impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa".
Commentari • 3
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Sommario (prima parte): 1. La necessità di una riforma della esecuzione della pena pecuniaria. - 2. Brevissimi cenni sul sistema precedente. - 3. L'art. 660 c.p.p. del codice Vassalli e le vicende della procedura esecutiva. - 4. Funzione del pubblico ministero nel procedimento di esecuzione. - 5. Il procedimento disegnato dalla riforma Cartabia. - 6. Il p.m. e il ruolo di avvio del procedimento. Problemi in tema di legittimazione attiva. - 7. La procedura: Gli adempimenti preliminari alla emissione dell'ordine di esecuzione/ingiunzione. - 8. Il contenuto dell'ordine di esecuzione/ingiunzione. 1. La necessità di una riforma della esecuzione della pena pecuniaria Con l'art. 1 comma 16 …
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Sommario (prima parte): 1. La necessità di una riforma della esecuzione della pena pecuniaria. - 2. Brevissimi cenni sul sistema precedente. - 3. L'art. 660 c.p.p. del codice Vassalli e le vicende della procedura esecutiva. - 4. Funzione del pubblico ministero nel procedimento di esecuzione. - 5. Il procedimento disegnato dalla riforma Cartabia. - 6. Il p.m. e il ruolo di avvio del procedimento. Problemi in tema di legittimazione attiva. - 7. La procedura: Gli adempimenti preliminari alla emissione dell'ordine di esecuzione/ingiunzione. - 8. Il contenuto dell'ordine di esecuzione/ingiunzione. 1. La necessità di una riforma della esecuzione della pena pecuniaria Con l'art. 1 comma 16 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/05/2014, n. 25355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25355 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio - Presidente - del 03/04/2014
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - SENTENZA
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 971
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - N. 52850/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BAHIA BASSEM, n. 29/10/1982 in TUNISIA;
avverso l'ordinanza del tribunale della libertà di MILANO in data 4/12/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. SCARCELLA Alessio;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per il ricorrente, l'Avv. COLLIVIGNARELLI P. - non comparso. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 4/12/2013, depositata in pari data, il tribunale della libertà di MILANO dichiarava inammissibile l'istanza di riesame ex art. 309 c.p.p., dell'ordinanza 25/11/2013 con cui il tribunale di Milano, sezione direttissime, applicava all'odierno ricorrente la custodia cautelare in carcere.
2. Ha proposto tempestivo ricorso il BAHIA a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, impugnando l'ordinanza predetta e deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Deduce, con tale, articolato, motivo la violazione di legge ed il vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.
In particolare, si duole il ricorrente per aver il tribunale della libertà dichiarato inammissibile l'istanza di riesame in quanto trasmessa via fax e, dunque, irritualmente proposta, essendo la dichiarazione di impugnazione un atto a forma vincolata le cui modalità di presentazione e ricezione costituiscono requisiti di forma che non ammettono equipollenti;
diversamente, a giudizio della difesa, in ragione di un maggior favor per il soggetto privato della libertà personale in applicazione di una misura coercitiva e per una maggiore celerità del procedimento penale e di economia degli atti giudiziali, deve ritenersi che, nel caso di specie, sia ammissibile anche la trasmissione via telefax dell'istanza di riesame della misura coercitiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
4. Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che le norme riguardanti la presentazione o spedizione dell'impugnazione (applicabili, oltre alle parti private, anche al pubblico ministero:
Sez. 1^, n. 16776 del 04/04/2006 -dep. 16/05/2006, P.G. in proc. Cozza ed altro, Rv. 234250), prevedono, a pena di inammissibilità, forme particolari, atte a garantire non solo la ricezione, ma anche e soprattutto l'autenticità e la provenienza, per cui è inammissibile il gravame proposto a mezzo di telefax, poiché tale strumento tecnico, la cui utilizzazione non è prevista dalle norme in tema di impugnazione, non è comunque idoneo a garantirne la provenienza (Sez. 6^, n. 883 del 09/03/1998 - dep. 01/04/1998, Todaro S, Rv. 210818; Sez. 1^, n. 6285 del 16/11/1999 - dep. 28/12/1999, Carbone, Rv. 215020; Sez. 1, n. 5530 del 24/10/1996 - dep. 04/12/1996, Patacca, Rv. 206186; contra, una più remota giurisprudenza, ormai da intendersi superata, v. Sez. 2^, n. 16 del 08/01/1991 - dep. 31/01/1991, Calla, Rv. 186421).
Corretta, pertanto, risulta essere la decisione del tribunale che, uniformandosi all'indirizzo giurisprudenziale prevalente ed ormai consolidato, ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame in quanto trasmessa a mezzo fax.
5. Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare, in Euro 1.000,00 (mille/00). Segue la prescritta comunicazione ex art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 3 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2014