Sentenza 22 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/07/2002, n. 10698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10698 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 10698/02 IN OME DE POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G. N. 3838/00 Dott. Attilio CELENTANO Cron.28304 - Consigliere Dott. ID VIDIRI Rel. Consigliere Rep. Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere Ud. 07/05/02 Dott. Pasquale PICONE Consigliere CORTE A CTIONE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE S E N T ENZA per diritti 3160 23 LUG 20 sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE ATAC - AZIENDA TRAMVIE ED AUTOBUS DE COMUNE DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, ........... . elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELE MURA PORTUENSI 33, presso lo studio dell'avvocato COSIMO LODEVOLE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente ANCELLER
contro
DE FR RG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIRO MENOTTI 26, presso lo studio dell'avvocato -2002 DANIELA TROTTA, che lo rappresenta e difende 1950 unitamente all'avvocato BRUNO TUCCI, giusta delega in -1- atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 2711/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 15/02/99 R.G.N. 27428/96; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/02 dal Consigliere Dott. ID VIDIRI;
udito l'Avvocato LODEVOLE COSIMO;
udito l'Avvocato TUCCI BRUNO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DE GIUDIZIO Con ricorso al Pretore di Roma IO DE RA, dipendente dell'ATAC, esponeva di essere stato sospeso dal servizio e dallo stipendio con decorrenza dal 23 giugno 1981, ex art. 46 del regolamento allegato al R.D. n. 148 del 1931, perchè sottoposto a procedimento disciplinare per asserita attività extraziendale svolta durante il periodo di malattia (art. 45 n. 2 e n. 4). In data 1 giugno 1984 il DE RA era stato riammesso in servizio "a titolo e provvisorio" - essendosi l'Aziendatemporaneo SL EN riservata di adottare il provvedimento definitivo successivamente alla definizione del processo penale ma la riammissione era avvenuta senza considerare gli incrementi retributivi e l'anzianità nel frattempo maturata e senza che fossero corrisposte le differenze spettantegli e l'assegnotra la retribuzione nel periodo di sospensione. alimentare percepito dal reato di truffa OL definitivamente aggravata, aveva chiesto inutilmente l'archiviazione del procedimento disciplinare, il riconoscimento ufficiale della sua definitiva riammissione in ricostruzione della sua posizione servizio, la economica con il ricalcolo della competenze economiche. Tutto ciò premesso, il DE RA chiedeva 1 la condanna dell'ATAC al pagamento della somma di lire 30.828.727 a titolo di differenze per competenze maturate durante il periodo di sospensione dal servizio dal giugno 1981 al maggio 1984, delle ulteriori differenze retributive maturate e maturande dal giugno 1984 in poi secondo il ripristinato sviluppo di carriera (progressione nei livelli e scatti di anzianità ), da determinarsi mediante c.t.u. contabile, nonchè alla somma di lire 20 milioni da determinarsi a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali, il tutto oltre accessori. Il Pretore con sentenza del 25 giugno 1995 accoglieva ID ticker: parzialmente la domanda nei limiti delle somme non prescritte. (cheA seguito di appello principale dell'ATAC eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per avere la controversia ad oggetto la sospensione cautelare dal servizio, e cioè un provvedimento assoggettato alla competenza del giudice amministrativo;
e nel merito e di l'infondatezza delle richieste del DE RA) del DE RA (che, invece, appello incidentale instava per la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui erano state dichiarate prescritte le differenze retributive relative al periodo di 2 sospensione cautelare dal servizio, giugno 1981- febbraio 1984, e per la liquidazione dei danni morali), il Tribunale di Roma con sentenza del 15 febbraio 1999 respingeva l'appello principale e, accogliendo per quanto di ragione l'appello incidentale, dichiarava nei confronti dell'ATAC il alla ricostruzione delladiritto di DE RA carriera nonchè il diritto all'indennizzo di cui all'art. 46, ultimo comma, del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148; condannava altresì l'ATAC - rigettando -l'eccezione di prescrizione sollevata dalla stessa ID Vishni al pagamento in favore di DE RA di lire 33.654.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino al saldo quanto ai primi e sino alla data della sentenza quanto ai secondi;
respingeva, infine, la domanda di risarcimento del danno morale. Nel pervenire a tale conclusione la sentenza impugnata, dopo avere ritenuta infondata l'eccezione di difetto di giurisdizione dell'A.G.O., ha nel merito osservato per la parte che interessa in questa sede di legittimità che la sospensione cautelare dal servizio del lavoratore sottoposto a procedimento penale o disciplinare legittima anche la sospensione della prestazione lavorativa se ciò sia previsto dalla 3 disciplina legale (come nella specie) o contrattuale, ma che la conclusione di detto procedimento in senso favorevole al lavoratore implica che il rapporto riprende il suo corso dal momento in cui è stato sospeso con l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere al dipendente le retribuzioni arretrate. In altri termini l'esercizio della facoltà di sospensione, prevista normativamente o negozialmente, non può comportare un pregiudizio per il lavoratore che, all'esito del giudizio cui è stato sottoposto, risulta immune da qualsiasi responsabilità penale o ID RE disciplinare, gravando sul datore di lavoro i rischi del provvedimento cautelare adottato, il quale si configura come misura cautelare e provvisoria, provvedimento destinata ad essere assorbita dal definitivo. Più specificamente, la normativa della sospensione cautelare dal servizio è dettata dall'art. 46 dell'All. A del R.D. n. 148 del 1931. Alla stregua di detta disciplina al datore di lavoro è consentito sospendere in via cautelare dal servizio il dipendente sottoposto a procedimento penale e per tutta la durata dello stesso, restando contemporaneamente sospesa anche la prestazione retributiva, salvo l'obbligo di corrispondere l'assegno alimentare. Solo in caso di assoluzione o 4 proscioglimento l'agente ha diritto a ricevere una somma pari alla differenza tra quanto lo stesso avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio e quanto effettivamente percepito durante il periodo di sospensione cautelare. Nel caso di specie, essendo stato il DE RA assolto nel procedimento penale ed avendo avuto quello disciplinare esito anche esso positivo, doveva trovare applicazione il disposto dell'ultimo comma del citato articolo 46 ("Nel caso di sospensione disposta per procedimento disciplinare o per arresto dovuto a cause ID Vidri di servizio, l'agente ha diritto all'indennizzo di quanto ha perduto per effetto della sospensione semprechè sia assolto per non avere commesso il fatto, per inesistenza del reato o perchè il fatto non costituisce reato") con la corresponsione al dipendente della differenza tra le retribuzioni che lo stesso avrebbe dovuto percepire se fosse rimasto in servizio e quanto invece percepito a titolo di assegno alimentare. Con riferimento sempre all'appello principale il Tribunale osservava ancora che doveva ritenersi relativo al computo inammissibile sia il motivo liquidazione delle dell'aliud perceptum nella spettanze al lavoratore (perchè basato su richieste 5 istruttorie volte ad acquisire elementi a sostegno della generica deduzione dell'esistenza di altre fonti di reddito del DE RA ) sia il motivo con cui l'ATAC si limitava a dedurre la mancata considerazione da parte del Pretore "delle eccezioni formulate dall'ATAC con nota n. 3589 del 18 novembre 1994 alla consulenza disposta d'ufficio" (perchè generico e motivato "per relationem"). Con riguardo all'appello incidentale del DE RA il Tribunale poi precisava che non poteva condividersi l'assunto del primo giudice secondo cui il termine di prescrizione dei diritti azionati dal lavoratore G decorreva anche durante il periodo di sospensione cautelare. Ed invero, nel caso di specie doveva stabilirsi quale era il momento dell'insorgenza del diritto al particolare "indennizzo" di cui all'ultimo comma del summenzionato articolo 46 dell'Allegato A al r.d. n. 148/1931, che non poteva identificarsi"sic et sempliciter" con le retribuzioni. Detto momento doveva, invece, farsi risalire alla data del provvedimento penale di assoluzione venendosi con tale provvedimento a perfezionarsi il diritto all' indennizzo di cui al citato art. 46, da calcolarsi mediante la detrazione del percepito dalle spettanze retributive nel frattempo maturate. 6 Ne conseguiva che, essendosi perfezionato il diritto all'indennizzo alla scadenza del termine per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello confermativa del proscioglimento istruttorio del DE RA (momento dal quale la sentenza di assoluzione era divenuta definitiva) il diritto stesso era stato esercitato ampiamente entro il in ragione termine di prescrizione quinquennale dell'effetto interruttivo della lettera del 6 febbraio 1989. Avverso tale sentenza 1'ATAC propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. VoluiQuilo V. liПрив Resiste con controricorso IO DE RA. MOTIVI DELA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 46 del r.d. 8 gennaio 1931 n. 148, all. A. Sostiene al riguardo l'Azienda che il citato articolo l'art. 46 prevede una sospensione cautelativa - non avente pertanto disciplinare applicabile agli agenti carattere - sottoposti a procedimento penale o che, comunque, si trovino in stato di arresto o che siano implicati in fatti che possano dar luogo alla retrocessione o alla destituzione. La lettura della norma porta però a concludere che il diritto del lavoratore 7 all'indennizzo per quanto ha perduto in termini retributivi sorge sempre che il procedimento contemplando ladisciplinare non abbia più corso, norma stessa, come condizione per usufruire dell'indennizzo, solo l'instaurazione del processo penale e la sua conclusione con l'assoluzione del dipendente per non avere commesSO il fatto, per inesistenza del reato O perchè il fatto non costituisce reato. Nel caso di specie pareva illogico ancorare, come aveva fatto il Tribunale di Roma, l'esercizio del diritto all'indennizzo al passaggio in giudicato della sentenza penale favorevole al DE RA perchè tale procedimento era del tutto филь Кли svincolato da quello disciplinare. Il DE RA era, infatti, stato sospeso dal servizio il 23 giugno 1981, data in cui era iniziato il procedimento disciplinare di destituzione, conclusosi (con la revoca della sospensione) molto prima dell'instaurazione del procedimento penale a seguito di apposita denunzia. Il motivo è infondato. Il Tribunale di Roma, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha dato dell'art. 46 del r.d. n. 148 del 1931 una lettura rispettosa della lettera e della ratio della norma. A seguito dell'accertamento e di una attenta valutazione di quanto accaduto nel caso di specie, il Tribunale ha, infatti, che, dopo la puntualmente osservato risoluzione in senso favorevole per il DE RA sia del procedimento penale che di quello disciplinare, era venuta meno ogni funzione (cautelativa) del provvedimento di sospensione dal servizio sicchè l'Azienda avrebbe dovuto corrispondere al dipendente la differenza tra le retribuzioni che lo stesso avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio con i relativi incrementi retributivi e scatti di Gusto ENce. anzianità e quanto dallo stesso effettivamente percepito a titolo di assegno alimentare, restando irrilevante il fatto della mancata prestazione lavorativa dovendosi ritenere, per "fictio iuris" ' che la prestazione fosse stata offerta dal prestatore, ma rifiutata dal datore di lavoro. La sentenza impugnata non merita, dunque, la censura che le è stata mossa risultando correttamente motivata sul piano logico nonchè su quello giuridico, perchè il rifiuto apposto dal datore di lavoro a ricevere la prestazione lavorativa del dipendente durante il periodo di sospensione cautelativa configura una - volta venuta meno in via definitiva la causa che ha suddetta sospensione dato causa alla una fattispecie inquadrabile nell'ambito della mora 9 credendi cui consegue il diritto del dipendente ad essere reintegrato nella sua posizione lavorativa in termini di anzianità, progressione in carriera e retribuzione. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 112 c.p.c. In particolare sostiene che il DE RA nel denunziare l'errore del primo giudice ( che aveva dichiarato prescritto il suo diritto per il periodo anteriore al 6 febbraio 1992 ) aveva evidenziato che nel periodo dal 23 giugno 1981 al 1 giugno 1984 non poteva esservi alcuna во Vishu decorrenza del termine prescrizionale perchè erano о rimaste sospese tra le parti tutte le obbligazioni ш contrattuali. Il Tribunale aveva accolto la doglianza del suddetto del RA non però sulla base di quanto dedotto dallo stesso ma sul presupposto del sorgere del diritto all'indennizzo con il venir meno in via delle ragioni che avevano definitiva - portato del provvedimento all'emanazione di sospensione cautelare. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 2948 c.c. per non avere il Tribunale tenuto conto che il termine quinquennale decorreva nel caso di specie anche in costanza di rapporto essendo il lavoro degli autoferrotranvieri assistito da stabilità 10 reale. Nè in contrario valeva addurre la non prescrizionale durante il decorrenza del termine periodo di sospensione dal servizio atteso che in detto periodo il rapporto di lavoro non subiva alcuna interruzione sicchè doveva concludersi che, avendo il lavoratore chiesto le retribuzioni solo in data 6 febbraio 1989, il diritto azionato andava riconosciuto per la relativamente al periodo di sospensione sola parte non prescritta. Il secondo e terzo motivo di ricorso, da esaminarsi vanno Gee the Valen congiuntamente per comportare la soluzione di questioni tra loro strettamente connesse, rigettati perchè infondati. Questa Corte ha ripetutamente affermato che il principio della corrispondenza fra il chiesto e pronunziato (art. 112 c.p.c.), la cui violazione determina il vizio di ultrapetizione, implica unicamente il divieto per il giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto 01 comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda, ma non osta certo a che il giudice renda la pronunzia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti di causa autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti о che risolva la controversia in base ad una norma giuridica о a 11 principi diversi da quelli invocati da esse parti. E su tali premesse i giudici di legittimità hanno anche precisato che quando l'intento delle parti di far valere la prescrizione sia stato manifestato, la genericità e l'errore, relativamente al periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla stessa, ed alla individuazione del dies a quo del relativo termine, non incide in alcun modo sul potere-dovere del giudice di esaminare l'eccezione così sollevata e di stabilire, in concreto ed autonomamente - sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie ИВ кови se essa siaritualmente acquisiti in giudizio - fondata in tutto o in parte, determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso, in termini eventualmente doversi da quelli prospettati dalle parti (cfr. in tali sensi : Cass. 25 novembre 1992 n. 12539). Ne consegue che il Tribunale nell'accogliere le deduzioni spiegate in appello dal De RA in ordine all'eccepita prescrizione dei diritti di quest'ultimo e nell'affermare, quindi, che la prescrizione non durante il periodo della sospensione decorreva per essere il diritto all'indennizzo ex cautelare - art. 46 del r.d. n. 148 del 1931 sorto solo quando era venuta meno in via definitiva la causale che aveva 12 determinato tale sospensione - si è limitato ad allaapplicare dei corretti principi giuridici fattispecie sottoposta al suo esame, senza in alcun modo violare il disposto dell'art. 112 c.p.c. Non può poi sottacersi come l'Azienda ricorrente non abbia censurato con precisi e fondati motivi la statuizione della impugnata sentenza riguardante il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto azionato dal DE RA, per avere lamentato l'esistenza di un error in procedendo. Il ricorrente inoltre, con il ribadire pure in questa sede la ha Guide Vide decorrenza della prescrizione anche durante la sospensione cautelare, non ha tenuto conto nè censurato in -modo specifico come già detto - l'affermazione del giudice d'appello che ha escluso detta decorrenza sul presupposto che il diritto all'indennizzo sorge solo dopo che è venuta meno la sospensione del rapporto lavorativo, potendosi solo in tale data quantificare l'effettivo pregiudizio economico subito dal lavoratore. Con il quarto motivo infine l'ATAC lamenta omessa, insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia(art. 360 n. 5 c.p.c.) nella parte in cui ha dichiarato inammissibile perchè generico e motivato per relationem il quarto ed ultimo motivo di appello 13 con cui essa ATAC si era limitata a dedurre la mancata considerazione da parte del Pretore delle eccezioni formulate con nota depositata del 18 novembre 1994 con riguardo alla consulenza disposta d'ufficio. - Pure quest'ultima censura non può trovare ingresso in questa sede di legittimità. Ed invero, il Tribunale osservato che, a fronte delleha correttamente conclusioni del consulente contabile che aveva specificato in modo chiaro le somme che andavano riconosciute al DE RA, l'ATAC non ha formulato in sede di gravame censure specifiche all'elaborato ID V.UE peritale. In questa sede poi la ricorrente azienda, lamentando che non si sia tenuto conto da parte del giudice d'appello delle eccezioni da essa formulate, ha fatto riferimento alle proprie note difensive non indicandone però il contenuto, così non rispettando il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo cui qualora con tale ricorso venga dedotta l'omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t.u., ecc.) è necessario al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività risultanza nondella valutata (o 14 insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi ove ricorra mediante integrale trascrizione - la risultanza che egli della medesima nel ricorso asserisce decisiva valutata 0) e non che, per il già insufficientemente valutata) dato ricordato principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (cfr. in tali sensi Cass. 15 giugno 1999 n. 5945; Cass. 24 febbraio 1998 n. 1988; Cass. 1 febbraio 1995 n. 1161). Gundu volan La ricorrente, essendo rimasta soccombente, va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione liquidate unitamente agli onorari difensivi come in dispositivo, con Bruno CI attribuzione all'avv. Cosimo Lodevole che ha dichiarato di avere anticipato le spese e di non avere riscosso gli onorari.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di 16,67 , oltre cassazione, liquidate in euro (duemilacinquecento) euro per onorari 2.500,00 Bruno CI difensivi, con attribuzione all'avv. Cosimo Lodevole 15 dichiaratosi anticipatario. Così deciso in Roma il 7 maggio 2002. ESTENSORE Grzliche l'uulh IL CONSIGLIERE IL PRESIDENTE مالكU 3 3 0 5 1 . . A S I T N S R D A , A 3 ' T O , 7 L - L L A L 8 E S - O E 1 D B P 1 I S I S I D N E N E G A G S T O G I S E A A O L P D O IL CANCEL UIERE E M T A , I T L O I L A R R I E D T cefforia S D D E I T G O E N E R S E 16