Sentenza 18 marzo 1999
Massime • 1
È censurabile ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod.proc.civ. la sentenza di merito dalla quale risulti che i fatti sui quali il giudice ha ritenuto di fondare il proprio convincimento sono privi di rilievo e comunque non sono determinanti ai fini della decisione. In tal caso, infatti, la decisione non può considerarsi frutto di un'equilibrata e ragionevole valutazione complessiva - incensurabile in sede di legittimità - delle prove acquisite, specialmente quando sembra possa evincersi dalle acquisizioni processuali specificamente passate in rassegna nel ricorso come molte circostanze, non contestate dal controricorrente (quanto alla loro rispondenza al materiale probatorio raccolto) e, tuttavia, del tutto pretermesse da parte del giudice, ove considerate avrebbero potuto condurre, sul piano logico-giuridico, ad una opposta decisione. (Nel caso di specie il giudice di merito al fine di affermare il diritto di un impiegato direttivo alla qualifica dirigenziale pur avendo ampiamente illustrato gli aspetti quantitativi delle mansioni svolte dal lavoratore ritenute rilevanti, non era stato altrettanto esauriente nel dimostrare che esse sotto l'aspetto qualitativo - da considerare decisivo per l'individuazione del dirigente - fossero state analoghe a quelle proprie dell'imprenditore, sì da collocare il dipendente in una posizione di suo "alter ego").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/1999, n. 2521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2521 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile RAPONE - Presidente -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Rel. Consigliere -
Dott. Attilio CELENTANO - Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FIAT AVIO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO, N^ 21, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO G. ALOISIO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
FA UG, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI, N^ 2, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO ARATARI, rappresentato e difeso dall'avvocato FABIO M. GUIDALDI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1434/96 del Tribunale di VELLETRI, depositata il 30/12/96, R.G.N. 2855/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/98 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito l'Avvocato Roberto G. ALOISIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IO Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 25 marzo 1991, il Sig. GG AL ricorreva al Pretore - giudice del lavoro di Velletri nei confronti della datrice di lavoro, B.P.D. Difesa e Spazio s.p.a., dalla quale era stato assunto con la qualifica di impiegato di 8^ livello del c.c.n.l. dei chimici ed era stato posto in cassa integrazione guadagni nel 1990; chiedeva fosse dichiarato che in realtà egli aveva svolto mansioni di dirigente e domandava quindi l'attribuzione di tale qualifica a partire dal terzo mese successivo alla propria assunzione, con condanna di controparte alle differenze retributive conseguenti e revoca dello stato di collocato in cassa integrazione. Con sentenza in data 21 maggio 1993/13) settembre 1994, il Pretore rigettava la domanda e compensava interamente le spese. Su appello del AL, il Tribunale - Sezione del lavoro della stessa sede, con sentenza in data 2/30 dicembre 1996, riconosceva che il dipendente aveva svolto dall'aprile 1985 mansioni corrispondenti a quelle di dirigente e condannava la società a pagare allo stesso dal 1^ luglio 1985 al 28 febbraio 1991 complessive L. 316.385.000 pari alla differenza tra quanto spettantegli in relazione alla superiore qualifica e quanto percepito dalla cassa integrazione guadagni, comprensiva di interessi e rivalutazione.
Le spese dei due gradi erano poste a carico della società. Ha affermato il giudice di appello che era risultato dalla prova testimoniale (testi Avitabile e TI.) che il AL era stato assunto per sostituire in tutti i suoi compiti il dirigente IO de RT e aveva svolto negli uffici del dipartimento affari generali (D.A.G.), con autonomia decisionale, attività di organizzazione, supervisione e gestione dell'ufficio commerciale, in particolare dei settori acquisti e fornitura: aveva ristrutturato il dipartimento affari generali con modifiche sostanziali di ridistribuzione del personale, all'ufficio commerciale ed al settori acquisti, magazzini e pianificazione. Era stato il responsabile ad interim dei contratti, aveva curato le trattative. redatto il testo dei contratti prima che fosse sottoposto alla firma dell'amministratore delegato, in particolare aveva elaborato negli uffici della società Consen a Montecarlo e su direttive del direttore un contratto di particolare importanza e convenienza per la BPD e due contratti per siluri con Moto Fides. Aveva apportato un contributo decisivo in altri acquisti di alto contenuto tecnologico e supervisionato tutte le forniture e subforniture. Aveva impostato e coordinato la meccanizzazione di alcuni settori, svolgendo uno studio sui principali pacchetti europei in materia ed inviando relazioni illustrative al direttore centrale ed al responsabile E.D.P. dott. Federici e consigliando un acquisto poi in effetti utilizzato dalla soc. B.P.D. Difesa e Spazio. Inoltre, proseguendo la trattativa iniziata dal dirigente De RT, si era occupato in via esclusiva della determinazione dei lassi orari aziendali e nel 1986 era stato anche inviato in missione speciale a Castelfranco Veneto presso la SIMMEL, società del gruppo, per impostare i tassi orari. Sempre per trattative in tale materia era stato inviato presso la ESA a Parigi. Era provato che dal 1985 al 1989 tutti i tassi orari erano stati trattati dal AL che aveva anche sottoscritto i verbali di accordo relativi. Nel 1988 era stato assegnato alla sistemazione dei dati del programma MLRS. Sebbene il AL fosse stato investito di tali molteplici compiti, indubbiamente richiedenti, secondo il Tribunale, alta capacità professionale ed acquisita esperienza, non gli era stata mai riconosciuta la qualifica dirigenziale e, al suo posto, nell'ufficio commerciale era stato nominato dirigente l'ing. BR, e nell'ufficio magazzini altro dirigente.
Da tali considerazioni il Tribunale concludeva che le mansioni svolte dal AL andavano oltre quelle tipiche dell'impiegato di 8^ livello che svolge funzioni direttive che implicano la responsabilità, il controllo e il coordinamento di unità organizzative di notevole importanza, con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla direzione aziendale. Le mansioni concretamente espletate dovevano dunque essere inquadrate in quelle proprie del dirigente, perché (secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità) tali da improntare la vita dell'azienda con scelte di respiro globale, e ponentisi in un rapporto di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro che, nel caso in esame, si sarebbe limitato ad impartire direttive di carattere generale. Si sarebbe trattato di attività svolta con ampia autonomia sia all'interno dell'azienda che nei rapporti con i terzi. con esercizio degli stessi poteri propri dell'imprenditore. Il AL, succeduto ad altro dirigente, non si sarebbe limitato a svolgere attività attuativa o consultiva, rispetto ad attività di altri aventi rilevanza esterna (così come ritenuto dal Pretore), ma aveva poteri decisionali sugli approvviggionamenti, nella scelta dei fornitori e nella trattativa con essi, emetteva, quindi, gli ordini che poi passavano alla firma dell'amministratore delegato, ma rispetto a tale firma, richiesta dalle disposizioni statuarie, doveva avere prevalenza la collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro nella stesura dei contratti.
Di particolare rilievo era poi la sottoscrizione dell'autorizzazione all'ufficio cassa per la corresponsione di anticipi per le trasferte (anche dei dirigenti).
Conclusivamente, secondo il giudice di appello, il AL aveva svolto tutta una attività di stretta collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro, intervenendo in quasi tutti i settori del dipartimento Affari Generali (contratti/contabilità - programmazione, centro documentazione, magazzini) con autonomia decisionale e scelte operative, seppure nell'ambito di direttive generali impartitegli dal datore di lavoro. Si sarebbe, dunque, trattato di attività di dirigente di azienda.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la FIAT Avio s.p.a. risultante dalla fusione con la soc. B.P.D. Difesa e Spazio con unico. complesso motivo illustrato con memoria. Resiste con controricorso il AL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di annullamento, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di criteri di appartenenza dei lavoratori alla categoria dirigenziale, nonché di interpretazione dei contratti collettivi di lavoro, in particolare dell'art.2103 c.civ. in relazione allari.360. nn.3, e 5 c.p.c.. Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in tema di onere della prova, di valutazione della prova in particolare violazione degli art.2697 cod. civ. 115 e 116 cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui punti decisivi della controversia in relazione all'art.360, nn.3 e 5 cod. proc. civ.. Sostiene che la sentenza impugnata contiene affermazioni apodittiche non correlate agli elementi probatori acquisti e prive di indicazione circa la fonte del convincimento.
In particolare, il Tribunale non avrebbe dato conto di quelli che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, costituiscono i tratti peculiari della figura del dirigente: posizione apicale nell'azienda, mansioni tali da improntare la vita di essa con scelte di respiro globale, rapporto di collaborazione fiduciaria (alter ego) col datore di lavoro il quale si limita ad impartire direttive generali da realizzarsi con ampia autonomia, essendo inammissibile un rapporto gerarchico tra dirigenti. Il vincolo fiduciario deve caratterizzare ab origine il rapporto dirigenziale. La pur menzionata attività di stretta collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro asseritamente svolta dal lavoratore non era stata minimamente motivata dal giudice di appello che la aveva semplicemente postulata senza alcun riferimento a specifici elementi di prova, talché il giudizio a tale riguardo espresso dal Tribunale si appalesava come arbitrario.
L'appartenenza alla categoria, dei dirigenti non poteva desumersi dalla quantità delle attribuzioni del dipendente, essendo, invece, essenziale la qualità di esse. Irrilevante era la sostituzione., valorizzata dal Tribunale. del lavoratore ad altro dipendente, De RT. con qualifica dirigenziale: il De RT, inoltre. aveva avuto ben altri compiti ed aveva conseguito tale qualifica (assistente del direttore generale) già prima che gli fosse stato affidato il compito di organizzare il dipartimento affari generali all'interno della direzione sviluppo e ricerche (DSR). e, a costituzione e organizzazione del dipartimento avvenute. il AL si era limitato alla sola gestione di esso.
Dalle dichiarazioni dei testi Ori, Grande, Rietti, TI. delle quali la ricorrente riporta taluni passi, risulta che gli ordini predisposti dall'ufficio approvvigionamenti DSR venivano inviati all'ufficio approvvigionamenti ente centrale dello stabilimento e per forniture superiori a un certo importo occorreva anche la firma dell'amministratore delegato. La documentazione necessari per la preparazione dell'ordine veniva raccolta all'interno della direzione sviluppo e ricerche e il AL indicava il fornitore preferito sulla base dei dati raccolti. L'ufficio approvvigionamenti centrale chiedeva chiarimenti al personale della DSR ed allo stesso AL prima di tramutare le richieste di approvvigionamenti in ordini emessi dall'ufficio approvvigionamenti, firmati da TI;
a quest'ultimo spettava la scelta dei fornitori conciliando le esigenze economiche con quelle di carattere qualitativo.
È del tutto evidente, secondo la ricorrente. la contraddizione e il salto logico esistente nelle affermazioni del Tribunale secondo cui il AL aveva autonomia decisionale in ordine ai contratti quanto partecipava alla loro conclusione e aveva il compito di convincere il cliente ad accettare i tassi orari.
Ancora riportando brani di deposizioni testimoniali (Avitabile. Ori, Grande), la ricorrente deduce che il AL, lungi dall'avere poteri decisionali nella conclusione dei contratti, si occupava della relativa fase istruttoria e preparatoria, raccogliendo i dati necessari: i contratti erano infatti firmati poi dal superiore del AL avente facoltà di firma (procura); addirittura il AL non avrebbe potuto neppure firmare comunicazioni interne destinate ad altri enti della società, senza la firma del direttore;
i costi orari, dei quali si occupava il AL, erano solo una delle componenti del prezzo finale dei prodotti e la decisione sul prezzo da proporre al cliente veniva adottata dal direttore sviluppo e ricerche o dall'amministratore delegato. La determinazione, peraltro secondo tabelle, dei tassi orari che il AL aveva il compito di far accettare ai clienti rientrava, dunque, nell'attività istruttoria per la determinazione del prezzo finale. Il Tribunale non aveva dato conto del proprio convincimento circa la pretesa attività di riorganizzazione dell'ufficio affari generali da parte del AL, per contro il teste TI avrebbe affermato che anche le modifiche strutturali dell'ufficio avrebbero sempre dovuto essere avallate dal direttore della DSR che era il superiore del AL.
Era pure risultato che costui aveva soltanto proposto alla direzione i movimenti del personale che riteneva opportuni e dunque al riguardo era privo di potere decisionale.
Il semplice visto, in assenza del superiore. delle richieste di anticipi di cassa per il personale in missione (nei confronti del quale si sarebbe poi dovuto. pur sempre, procedere a conguagli) non costituiva altro che mera attività di supplenza in mansioni assolutamente inferiori a quelle dirigenziali.
Soprattutto. rileva la ricorrente, il Tribunale aveva trascurato di desiderare la circostanza che il lavoratore si trovava in posizione sottordinata rispetto alla Direzione Sviluppo e Ricerche (testi Avitabile, TI e Grande che facevano riferimento secondo espressioni testuali riportate dalla ricorrente all'esistenza. di un superiore del AL) e la circostanza era incompatibile con il riconoscimento di una posizione dirigenziale del lavoratore. Il Tribunale aveva omesso di considerare che anche all'impiegato di 8^ livello spettano funzioni direttive e di porre in rilievo come quelle del AL fossero tali da influire sull'andamento della intera azienda o di un ramo di essa e da potersi ritenere, proprio in ragione di ciò, di carattere dirigenziale (in concreto il AL era preposto ad un ufficio affari generali di una più ampia direzione ricerca e sviluppo. divisa in diverse sezioni). La motivazione della sentenza impugnata era carente per non avere operato la indispensabile comparazione tra i criteri distintivi della qualifica di appartenenza dei lavoratori e quelli della categoria rivendicata. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che il ricorso per cassazione con cui si deducano vizi di motivazione della sentenza a norma dell'art.360. n.5 c.p.c. richiede la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni ovvero la specificazione di illogicità consiste nell'attribuzione a determinate risultanze istruttorie un significato fuori dal senso comune o nella mancanza di coerenza tra le varie ragione esposte e quindi nell'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e nell'insanabile contrasto degli stessi (ex multis, cfr. Cass. 22 dicembre 1997, n. 12960 la quale ha escluso, per contro, l'ammissibilità della semplice prospettazione di una diversa ricostruzione dei fatti. in modo più adeguato alle aspettative o al convincimento della parte o un diverso coordinamento dei dati acquisiti in modo asseritamente più appagante, trattandosi di aspetti del giudizio interni alla discrezionalità di valutazione delle prove e dell'apprezzamento dei fatti a norma dell'art.116 c.civ., attinenti al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi rilevanti ai sensi dell'art.360 c.p.c.). Alla luce di tale discrimine, deve osservarsi, anzitutto, come il Tribunale, dopo avere riportato la declaratoria del contratto collettivo relativa all'impiegato di 8^ livello che pur attribuisce allo stesso funzioni direttive e in particolare la responsabilità, il controllo e il coordinamento di unità organizzate di notevole importanza, con ampia discrezionalità di poteri per l'attuazione dei programmi stabiliti dalla direzione aziendale. non abbia dato adeguata spiegazione dei perché le mansioni che ha ritenuto essere state espletate dal AL non fossero iscrivibili in quella definizione e dovessero rientrare in quelle dirigenziali. Inoltre, nel caso in cui la contrattazione collettiva avesse enunciato anche la declaratoria del livello dirigenziale. sarebbe stato compito del giudice di merito dare conto della rispondenza a tale inquadramento delle mansioni concretamente svolte dal AL (Cass. 11 dicembre 1987, n. 9195 e 11 gennaio 1990, n. 54). Peraltro, non essendo dedotto neppure dalla datrice di lavoro che siffatta declaratoria fosse contenuta nelle previsioni collettive. esattamente il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui la qualifica dirigenziale compete al dipendente che si trova al vertice della organizzazione aziendale e le cui mansioni sono tali da improntare per l'importanza delle scelte demandategli la vita dell'azienda (o, è da aggiungere, di un suo ramo autonomo e rilevante). La posizione del dirigente, secondo tale giurisprudenza, è qualificata da un rapporto di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro dal quale riceve soltanto direttive di carattere generali nell'ambito delle quali gli spetta ampia autonomia decisionale anche nei rapporti con i terzi, così esercitando. in sostanza, i poteri propri dell'imprenditore (cfr. Cass. - 12 agosto 1997, n. 7495; 23 febbraio 1994, n. 1806; 20 agosto 1991, n. 8975; 14 febbraio 1987, n. 1652; 8 febbraio 1986, n. 2698; 16 dicembre 1978, n. 6033). Il Tribunale, tuttavia, non solo si è astenuto da un puntuale raffronto delle mansioni svolte con quelle della qualifica riconosciuta al AL da parte dell'imprenditore, ma, nel sostenere che l'attività stessa non era meramente preparatoria, attuativa o consultiva di altre attivita aventi rilevanza esterna, ha contraddittoriamente affermato che tale carattere di limitatezza non avevano la partecipazione alla conclusione del contratto, la predisposizione del testo contrattuale (sottoscritto poi dal soggetto dotato di rappresentanza esterna), e quella di convincimento del cliente: è del tutto conforme, invece, alla comune esperienza ed al comune modo di sentire che siffatte attività. cosi come quella di determinazione dei tassi orari, hanno carattere, seppur rilevante ai fini del buon andamento aziendale, del tutto subalterno rispetto alle decisioni imprenditoriali in funzione delle quali esse vengono svolte. Nè è appagante l'affermazione secondo cui la mancata sottoscrizione da parte del redattore del testo contrattuale o degli ordinativi dipendeva dalla circostanza che il potere di rappresentanza esterna spettava ad altri. Anche quel potere, infatti, può costituire indice (seppure non requisito indispensabile) di funzioni dirigenziali;
soprattutto, non è dimostrato che la sottoscrizione da parte dei responsabili esterni dell'impresa avesse una funzione meramente formale e non comportasse anche, come di norma secondo ragionevolezza e comune esperienza, un controllo sostanziale sull'atto predisposto, o comunque dovuto alla cooperazione del dipendente il quale, in tal caso, non avrebbe agito in funzione di dirigente.
Il altri termini, il Tribunale che pur si è prodigato nell'illustrare gli aspetti quantitativi della mansioni svolte dai AL ritenute rilevanti., non è stato altrettanto esauriente nei dimostrare che esse, sotto l'aspetto qualitativo - che rappresenta il criterio decisivo per la individuazione del dirigente (cfr. Cass. 12 dicembre 1989. n.5509, 14 febbraio 1987, 1652: 8 febbraio 1986. n.810; 20 novembre 1984. n.5934)- fossero analoghe a quelle proprie dell'imprenditore, sì da collocare il dipendente in una posizione di suo alter ego.
Non solo. il Tribunale ha anche utilizzato a sostegno della propria ricostruzione della posizione lavorativa del AL, l'argomento che lo stesso era succeduto (aveva sostituito)al dirigente De RT in tutti i sui compiti. Peraltro. la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che la circostanza che compiti identici a quelli del lavoratore reclamante qualifica dirigenziale fossero stati in precedenza svolti da altro dipendente con quella qualifica non ha rilevanza ai fini del diritto al superiore inquadramento, non essendo dedotte le ragioni della perfetta sovrapponibilità dei compiti svolti dall'altro, dipendente, nè in quali specifiche mansioni l'altro dipendente avesse ottenuto la qualifica dirigenziale (cfr. Cass. 17 febbraio 1997, n. 1438). Analogamente, per le stesse ragioni, non ha rilevanza che al posto del AL sia stato poi collocato (nell'ufficio commerciale e nell'ufficio magazzini) altro dipendente con la qualifica di dirigente non essendo in particolare esaminate e illustrate dal Tribunale le modalità (e cioè il grado di autonomia) con le quali i compiti cosi affidati avrebbero dovuto essere e vennero svolte dal successore.
Il Tribunale ha insistito sulla molteplicità dei compiti affidati al AL e sull'elevato contenuto professionale degli stessi. ma, come ha già rilevato la Corte. non sono quelli i criteri discretivi tra l'8^ livello e la qualifica dirigenziale. Non solo. ma la società ricorrente ha riportato, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, specifiche deposizioni testimoniali concernenti il fatto che ad altri spettava la decisione finale in ordine a molteplici iniziative ed attività del AL anche in punto di scelta dei fornitori, e di prezzi da proporre;
la stessa determinazione dei tassi orari, unitamente ad altri elementi raccolti in azienda dal AL, avrebbe riguardato la sola determinazione finale del prezzo, peraltro riservata alla direzione. Analoga soggezione ad un superiore il dipendente avrebbe incontrato in tema di ristrutturazione di uffici e di spostamenti di personale. Di tali decisive risultanze il Tribunale non ha tenuto conto adeguato.
La autorizzazione di semplici anticipi di cassa a dipendenti in missione non sembra assolutamente, secondo logica e nozioni di comune esperienza, compito influente sulla complessiva vita dell'azienda o di un suo settore, e, in ogni caso, di tale influenza il Tribunale avrebbe dovuto dare adeguata spiegazione.
Nè può essere invocata, nel caso di specie, la giurisprudenza di questa Corte (v., per tutte, Cass. S.U. 27 dicembre 1997, n. 13045) secondo cui la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio. bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilit e la concludenza, di scegliere tra le complessive risultanze del processo. quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare al veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, cosi. liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti.
Il Tribunale, infatti, quando ha posto in evidenza i fatti sui quali ha ritenuto di fondare la propria decisione ha sottolineato, come sopra illustrato. circostanze prive di rilievo e comunque non decisive ai fini della configurazione del AL quale alter ego dell'imprenditore, sicché la decisione non può considerarsi frutto di una equilibrata e ragionevole valutazione complessiva, incensurabile in sede di legittimità, delle prove acquisite, specialmente quando, per contro, sembra possa evincersi dalle acquisizioni processuali specificamente passate in rassegna nel ricorso, come molte circostanze, non contestate dal controricorrente (quanto alla loro rispondenza al materiale probatorio raccolto) - e, tuttavia, del tutto pretermesse dal giudice di appello-, ove considerate avrebbero potuto condurre, sul piano logico-giuridico, ad una opposta decisione.
Le considerazioni svolte, assorbito ogni altro profilo di censura, impongono dunque di accogliere il ricorso. La sentenza impugnata deve essere annullata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice equiordinato al quale è altresi opportuno demandare la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
P.T.M.
La Corte accoglie il ricorso. cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 1999