Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/1999, n. 2521
CASS
Sentenza 18 marzo 1999

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È censurabile ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod.proc.civ. la sentenza di merito dalla quale risulti che i fatti sui quali il giudice ha ritenuto di fondare il proprio convincimento sono privi di rilievo e comunque non sono determinanti ai fini della decisione. In tal caso, infatti, la decisione non può considerarsi frutto di un'equilibrata e ragionevole valutazione complessiva - incensurabile in sede di legittimità - delle prove acquisite, specialmente quando sembra possa evincersi dalle acquisizioni processuali specificamente passate in rassegna nel ricorso come molte circostanze, non contestate dal controricorrente (quanto alla loro rispondenza al materiale probatorio raccolto) e, tuttavia, del tutto pretermesse da parte del giudice, ove considerate avrebbero potuto condurre, sul piano logico-giuridico, ad una opposta decisione. (Nel caso di specie il giudice di merito al fine di affermare il diritto di un impiegato direttivo alla qualifica dirigenziale pur avendo ampiamente illustrato gli aspetti quantitativi delle mansioni svolte dal lavoratore ritenute rilevanti, non era stato altrettanto esauriente nel dimostrare che esse sotto l'aspetto qualitativo - da considerare decisivo per l'individuazione del dirigente - fossero state analoghe a quelle proprie dell'imprenditore, sì da collocare il dipendente in una posizione di suo "alter ego").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/03/1999, n. 2521
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2521
    Data del deposito : 18 marzo 1999

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