Sentenza 18 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/02/2002, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN02 329 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE L ASSAZIONE Cggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo MILEO - Presidente R.G. N. 9240/99 Cron. 5582 Consigliere Dott. Bruno D'ANGELO Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere - Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud. 22/11/01 Dott. Giovanni MAMMONE Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: AR TA, ZA AB, ZA LO, ZA DO nella qualità di eredi di ZA LT, elettivamente domiciliati in ROMA L.RE FLAMINIO 46 PAL. IV SC B, presso lo studio dell'avvocato GREZ G M, rappresentati e difesi dall'avvocato STANZIOLA NADIA, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2001 in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso 4528 -1- dagli avvocati DE FERRA' GIUSEPPE, CATANIA ANTONIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avversO la sentenza n. 119/98 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 08/05/98 R.G.N. 269/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato RASPANTI per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- 9240/99 Svolgimento del processo Con ricorso del 18.4.1992 al Pretore del lavoro di La Spezia malattia ER NI, già titolare di una rendita per (silicosi) con invalidità permanente al 45%, professionale premesso di essere affetto da ipoacusia da rumore contratta sul luogo di lavoro, conveniva in giudizio l'Inail e ne chiedeva la condanna alla costituzione di una rendita unificata che tenesse conto della nuova malattia. L'Inail si costituiva e si opponeva alla domanda, eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto dell'assicurato a far valere la nuova patologia. conIl Pretore, disposta una consulenza tecnica d'ufficio, sentenza n. 785 del 1995 dichiarava l'assicurato affetto da malattia professionale (sordità da rumori) con grado di Ohani inabilità del 21% e condannava l'istituto a corrispondere al ricorrente una rendita commisurata a tale grado di invalidità. Proponeva appello l'INAIL contestando la decisione pretorile nella parte in cui non aveva accolto l'eccezione di tempestivamente prescrizione del diritto dell'assicurato, sollevata in primo grado. Il Tribunale di La Spezia, con la sentenza qui impugnata, accoglieva l'appello e rigettava la domanda del lavoratore. In motivazione il Tribunale osservava che il lavoratore era affetto da ipoacusia di origine professionale, nella misura del 21%, dal 1970, come accertato dalla consulenza tecnica espletata in primo grado;
che da tale data probabilmente il lavoratore, a seguito del calo uditivo subito, era stato in grado di rendersi conto di essere affetto da ipoacusia;
che al fine del decorso della prescrizione di cui all'art. 112 del 2 d.p.r. n. 1124 del 1965 non era affatto necessario che fosse anche consapevole della eziologia l'assicurato professionale della malattia suddetta;
che, a fronte di una obiettiva manifestazione della malattia professionale risalente al 1970, l'interessato aveva proposto il ricorso del presente giudizio soltanto nel 1992, ben oltre il termine prescrizionale di tre anni previsto dalla norma sopra citata. Avverso detta sentenza gli eredi di ER NI, nel deceduto, hanno proposto ricorso per cassazione frattempo L'Inail ha resistito consostenuto da due motivi. controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo, denunciando violazione degli articoli Дорт 112 e 135 del d.p.r. n. 1124 del 1965, i ricorrenti deducono che il Tribunale ha errato laddove ha sostenuto che agli effetti del decorso del termine prescrizionale è irrilevante la consapevolezza da parte dell'assicurato della eziologia professionale della malattia da cui risulti affetto ed ha a tal fine ritenuto sufficiente la sola consapevolezza della malattia. Osservano, per contro, i ricorrenti che l'esercizio del diritto alla rendita è subordinato alla circostanza che sia emersa inequivocabilmente la natura professionale della sicchè la prescrizione del diritto comincia a malattia, decorrere solo da tale momento. Rilevano, infine, che nella solo in data 24.11.1988, come risulta dalla specie certificazione medica prodotta, è emersa la natura professionale della malattia ed è stata accertata la sua attitudine invalidante. Con il secondo motivo, denunciando insufficienza di motivazione, i ricorrenti sostengono che la motivazione della 3 sentenza, nella parte in cui afferma la irrilevanza, ai fini della prescrizione, della consapevolezza delladel decorso eziologia professionale della malattia da parte dell'assicurato, è inadeguata e insufficiente. I due motivi di ricorso, che per la loro stretta connessione è opportuno esaminare congiuntamente, sono infondati per le ragioni qui di seguito esposte, ma la motivazione della sentenza impugnata deve essere opportunamente integrata. L'affermazione del Tribunale, censurata dai ricorrenti, secondo cui ai fini della decorrenza della prescrizione non è necessario che l'assistito sia consapevole della eziologia professionale della malattia, deve essere corretta. In materia questa Corte ha ripetutamente affermato che il Ihan dies a quo per la decorrenza del termine triennale di prescrizione dell'azione per conseguire dall'Inail la rendita per inabilità permanente a seguito della sentenza della Corte - Costituzionale n. 206 del 1988, dichiarativa della illegittimità costituzionale dell'art. 135 secondo comma del d.p.r. n. 1124 del 1985, nella parte in cui stabiliva che la malattia doveva considerarsi come verificata nel giorno di presentazione della domanda con il relativo certificato medico - deve essere individuato con riferimento al momento in cui uno o più fatti concorrenti diano certezza della conoscibilità da parte dell'assicurato dell'esistenza dello stato morboso, della sua eziologia professionale e del raggiungimento della misura minima indennizzabile (cfr. tra le tante Cass. n. 6828 del 2000, Cass. n. 9388 del 2001, Cass. n. 9563 del 2001). L'accertamento in concreto della "conoscibilità" che non richiede l'acquisita certezza della esistenza del diritto anche nei suoi profili tecnico-giuridici, ma solo la consapevolezza della patologia e della sua riconducibilità ad una lavorazione -morbigena (cfr. Cass. n. 10951 del 2000) si sostanzia in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, le cui valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità se congruamente motivato ed immune da vizi logici. Il suesposto principio non può tuttavia essere inteso nel senso che la decorrenza della prescrizione sia legato alla interiore "consapevolezza” da parte dell'assicurato di tutti gli elementi sopra evidenziati;
è di tutta evidenza, infatti, che la "consapevolezza", intesa come mero fatto psichico, appartiene alla sfera interna del soggetto e sfugge come tale a qualsiasi possibilità di prova da parte di terzi e dello stesso interessato. дрей Ciò che la giurisprudenza sopra richiamata ha inteso evidenziare, invece, è la possibilità di dedurre da fatti obbiettivi, esterni al soggetto e liberamente provabili, la conoscibilità da parte dell'assicurato degli elementi costitutivi dell'azione, nel senso che uno о più fatti obbiettivi concorrenti rendono evidente che un assicurato dotato di media cultura non può ignorare la sussistenza dei predetti requisiti in un dato momento storico, ivi compresa la eziologia professionale della malattia. La Corte, infatti, ha avuto modo di precisare che in ordine all'apprezzamento da parte dell'assicurato dell'epoca di insorgenza della malattia, della sua eziologia professionale e del raggiungimento della al misura minima indennizzabile, deve farsi riferimento criterio della "normale conoscibilità" (Cass. n. 10035 del 2001). Da tale precisazione si ricava che l'affermazione del Tribunale, sopra richiamata, è fondata nei soli limiti in cui essa intenda riferirsi alla "consapevolezza" interna dell'assicurato, mentre non può essere condivisa se riferita degli elementi anche alla obbiettiva "conoscibilità” dell'azione. Sembra ragionevole ritenere che il Tribunale, negando la necessità di tale requisito, abbia inteso riferirsi alla "consapevolezza" soggettiva, come è dato desumere dal richiamo in motivazione alle esigenze di certezza delle situazioni definizione delle controversie ingiuridiche e di rapida materia di malattia professionale, che resterebbero insoddisfatte se l'assicurato avesse la possibilità di agire a notevole distanza di tempo dalla insorgenza della malattia. Va osservato, comunque, che anche nel caso in cui Юрай l'affermazione del Tribunale sia interpretata come errata, la decisione impugnata non ne resta scalfita, in quanto la sentenza di rigetto della domanda trova fondamento in altra parte della motivazione. Il Tribunale, infatti, ha rilevato che la consulenza tecnica espletata in primo grado ha evidenziato che l'assicurato è stato probabilmente in grado di rendersi conto dell'affezione già dal 1970, epoca nella quale è stata toccata la soglia ragionevolmente presumibile di percettività del calo uditivo. Il Tribunale ha rilevato, altresì, che i risultati di detta consulenza non sono stati minimamente contestati dal ricorrente sul piano medico-scientifico. Orbene, poiché lo stesso ricorrente, dipendente dell'ENEL, ha ricollegato il deficit uditivo bilaterale esclusivamente particolarmente all'attività lavorativa svolta in ambienti rumorosi, escludendo altri possibili fattori otolesivi, le conclusioni cui è giunto il Tribunale sono condivisibili, nel 6 senso che è ragionevole ritenere che l'assicurato abbia avuto (o comunque avrebbe dovuto avere) consapevolezza della natura professionale della malattia già al momento in cui, nell'anno 1970, la ipoacusia ha assunto un livello apprezzabile e percebile, come ritenuto dal CTU. La natura professionale del calo uditivo era dunque obbiettivamente e agevolmente rilevabile già da quella data remota. Il ricorrente, peraltro, non spiega adeguatamente perché avrebbe avuto consapevolezza della natura professionale della malattia solo a distanza di venti anni dalla sua obbiettiva manifestazione, e precisamente in occasione degli esami medici cui certificazione è stata allegata alla domanda la amministrativa presentata il 29.11.1988, benchè il deficit già dall'esame audiometrico uditivo risultasse evidente effettuato in data 8.5.1981, da lui stesso prodotto in giudizio. In conclusione, tutte le censure mosse dai ricorrenti alla sentenza impugnata non sono meritevoli di accoglimento ed il ricorso deve essere respinto. Avuto riguardo alla natura della controversia non necessario provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, non ricorrendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c. per la condanna dei ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione. 2 0 3 A 1 S D 5 . Così deciso in Roma il 22 novembre 2001 S , T . A O R T L N , A L ' A Il Cons. estensore Il Presidente L O 3 S L B 7 E - E Фітов Обратіно ОмансCinare quelle Vincenzo I P 8 S D D - I 1 I A S N 1 I T N G IL CANCELLIERE S E Q E O S Depositato in Cancelleria P G A I D G oggi, 18 FEB. 2002 M A I E E O , L A T O D T R A I E T L R S T I L I IL CANCELLIERED in a N D G E E E D S O R E