Sentenza 17 settembre 2014
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Il mancato rispetto del termine minimo per la comparizione a giudizio dell'imputato preclude la possibilità di dichiararne la contumacia se lo stesso non è presente all'udienza, anche quando a questa compare il suo difensore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/09/2014, n. 44224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44224 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 17/09/2014
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - N. 982
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe - Consigliere - N. 39281/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE VO BA RO AN RN N. IL 13/11/1979;
avverso la sentenza n. 2140/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 14/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALAZZO LUIGI PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con sentenza in data 14.5.2012 la Corte d'appello di Brescia confermava la sentenza del Tribunale di Bergamo in data 10.3.2011 con la quale NE VO BA RO AN RN era stato condannato alla pena di mesi 10, giorni 20 di reclusione ed Euro 92,00 di multa, con i doppi benefici di legge, per aver illegalmente portato in luogo pubblico a Bergamo la propria pistola d'ordinanza Beretta, essendo autorizzato, quale agente della Polizia locale del Consorzio Terre del Serio, a portare detta arma solo nell'ambito territoriale del predetto Consorzio;
reato commesso il 4.6.2010.
La Corte d'appello respingeva la richiesta di declaratoria della nullità della sentenza del primo giudice, avanzata dalla difesa, per l'asserita nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato per mancato rispetto del termine minimo a comparire;
secondo la difesa, in conseguenza della suddetta nullità, doveva essere dichiarata nulla la dichiarazione di contumacia e tutti gli atti successivi.
La Corte di merito premetteva che il decreto a giudizio era stato regolarmente notificato all'imputato in data 19.7.2010 per l'udienza del 23.9.2010 e che, avendo la difesa eccepito nella predetta udienza il mancato rispetto del termine a comparire per l'imputato, che non era comparso in udienza, il Tribunale aveva concesso un termine a difesa, rinviando il processo all'udienza del 18.11.2010, senza disporre il rinnovo della notifica all'imputato che era stato dichiarato contumace.
Il mancato rispetto del termine per comparire non comportava una nullità assoluta, ma una nullità di ordine generale a regime intermedio che, essendo stata tempestivamente eccepita dalla difesa, dava diritto soltanto al rinvio per il termine a difesa previsto dall'art. 184 c.p.p., comma 2, senza alcuna necessità di rinnovare anche la citazione dell'imputato, essendo stato lo stesso già regolarmente citato per l'udienza.
La Corte territoriale confermava anche il diniego dell'attenuante speciale di cui alla L. n. 895 del 1967, art. 5, in considerazione delle non tranquillizzanti circostanze del fatto (l'imputato si era recato nel Palazzo di giustizia di Bergamo portando la sua pistola con colpo in canna) e della personalità dell'imputato, il quale, in ragione del ruolo di agente della Polizia municipale, avrebbe dovuto attenersi scrupolosamente alle disposizioni dettate per il porto dell'arma.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento, con il primo motivo, poiché, non essendo stato rispettato il termine minimo a comparire previsto per l'imputato, lo stesso non poteva essere dichiarato contumace, essendo nulla la notifica del decreto di citazione a giudizio, e quindi dovevano essere dichiarati nulli gli atti del dibattimento e la sentenza del Tribunale.
Poiché l'imputato non era comparso in udienza, non poteva operare la sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p., non potendo avere la comparizione del difensore effetto sanante anche per l'imputato. Con il secondo motivo di ricorso è stata criticata la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui non aveva accolto la richiesta dell'attenuante di cui all'art. 5 legge sulle armi, poiché la Corte di merito non aveva considerato la circostanza in base alla quale nei motivi d'appello era stata chiesta la suddetta attenuante, e cioè che era stato l'imputato a segnalare, all'ingresso del Palazzo di giustizia di Bergamo, la presenza dell'arma, chiedendo di consegnarla al carabiniere di servizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Sono dati non controversi che il decreto di citazione a giudizio è stato notificato all'imputato in data 19.7.2010 per l'udienza davanti al Tribunale di Bergamo del 23.9.2010; che quindi non era stato rispettato il termine minimo che doveva essere concesso all'imputato per preparare la sua difesa;
che l'imputato non è comparso nella suddetta udienza del 23.9.2010; che il difensore ha eccepito la nullità della citazione dell'imputato; che il Tribunale ha dichiarato la contumacia dello stesso e - concedendo un termine a difesa - ha rinviato il processo all'udienza del 18.11.2010, senza rinnovare la notifica del decreto di citazione nei confronti dell'imputato.
La Corte d'appello ha ritenuto che, essendo stato regolarmente notificato il decreto di citazione all'imputato, dovesse essere dichiarata la contumacia e, per il mancato rispetto del termine a comparire, l'imputato avesse diritto solo al termine a difesa previsto dall'art. 184 c.p.p., comma 2. La decisione della Corte di merito è errata sotto diversi aspetti. Si deve innanzi tutto osservare che la sanatoria prevista dall'art. 184 c.p.p., non si poteva applicare al caso in esame, in quanto l'imputato non era comparso in udienza.
Inoltre, all'udienza del 23.9.2010 non poteva essere dichiarata la contumacia dell'imputato, in quanto non erano stati rispettati i termini minimi di comparizione e, non essendosi presentato l'imputato, non poteva dirsi costituito il rapporto processuale, proprio perché non erano stati rispettati i termini minimi di comparizione.
Secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte, la violazione del termine a comparire davanti al Tribunale, previsto dall'art. 552 c.p.p., comma 3, (In giorni sessanta, non determina la nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio, bensì una nullità generale di carattere intermedio, rilevabile d'ufficio ex art. 180 c.p.p. e deducibile ex art 182 c.p.p., comma 2, dalla parte interessati all'osservanza della norma violata, la pena di decadenza, prima dell'apertura del dibattimento;
qualora la parte compaia dichiarando che la comparizione è determinata dal solo intento di fare rilevare l'irregolarità, ha diritto, ex art. 184 c.p.p., comma 2, ad un termine a difesa che deve essere tale da assicurare all'Imputato il godimento dei termini complessivamente stabiliti dall'art. 552 c.p.p., comma 3, a fare date dalla prima notifica (V Sez. 5^ sentenza n. 1765 del 28.11.2007, Rv.239097). Nel caso in cui compaia solo il difensore, nei suoi confronti l'eventuale nullità è sanata ex art. 184 c.p.p., e lo stesso non ha diritto ad una nuova notifica, poiché queste viene effettuate ai sensi dell'art. 148 c.p.p., comma 5. Nei confronti dell'Imputato la notifica deve essere rinnovate, se non è presente in udienza, poiché - non essendo possibile la dichiarazione di contumacia per la ragione sopra indicata - l'imputato non è rappresentato dal suo difensore e quindi deve avere personalmente (con il rinnovo della notifica) conoscenza legale della nuova date in cui sarà celebrato il processo.
Essendo invalida la dichiarazione di contumacia dell'imputato, devono essere annullati il dibattimento e le sentenze di primo e secondo grado.
Gli atti, pertanto, devono essere trasmessi al Tribunale di Bergamo per la celebrazione di un nuovo processo nei confronti dell'Imputato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnate nonché la sentenza in data 10.3.2011 del Tribunale di Bergamo. Dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Bergamo. Così deciso in Roma, il 17 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2014