CASS
Sentenza 3 agosto 2023
Sentenza 3 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/08/2023, n. 34192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34192 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ER AN, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania in data 12/12/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi, per l'indagato, l'avv. GI RD, il quale si è riportato ai motivi di ricorso e l'avv. Domenico Alfio Leanza, il quale ha concluso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 12/12/2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il gravame proposto nell'interesse di AN ER avverso l'ordinanza in data 31/10/2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato di avere fatto parte, tra il 2015 e il gennaio 2020, dell'associazione di tipo mafioso denominata clan "OL- Ercolano" e, in particolare, dell'articolazione territoriale operante nell'area ionica- Penale Sent. Sez. 1 Num. 34192 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 07/06/2023 etnea dei comuni di Giarre, Mascali, Fiumefreddo di Sicilia e zone limitrofe della provincia di Messina (capo 2) e di avere, in concorso con OR AN, NN IS e TR AN, fittiziamente attribuito, dapprima a NN IS e a TR AN dall'8/11/2019, la rappresentanza legale della Cambusa S.r.l. al fine di consentire allo stesso ER, appartenente all'associazione mafiosa di cui al capo 2), di gestire occultamente le attività commerciali della società in modo da eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale (capo 21). 2. AN ER ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti Domenico Alfio Leanza e GI RD, deducendo sei distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 271, 267 e 268, commi 1 e 3, cod. proc. pen. I decreti autorizzativi non avrebbero indicato le «specifiche ragioni» che rendevano necessario l'utilizzo del captatore informatico per lo svolgimento delle indagini, secondo quanto, invece, richiesto dall'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1-ter, d.l. n. 132 del 2021. Inoltre, nel caso di specie, le intercettazioni sarebbero state disposte dal Pubblico ministero, secondo la procedura prevista dal vecchio testo dell'art. 132, d.lgs. n. 196 del 2003. Tuttavia, detta disciplina sarebbe stata successivamente modificata dal d.l. 30 settembre 2021, n. 132, in attuazione della sentenza 2 marzo 2021, H.K., C-746/18 della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione europea, secondo cui, in base agli artt. 7 e 8 della cd. Carta di Nizza (relativi al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata), le intercettazioni di una persona indagata possono essere acquisite dall'autorità giudiziaria solo in seguito a vaglio o ad autorizzazione di un'autorità indipendente o di un giudice e non sulla base di una decisione del pubblico ministero. Inoltre, in conseguenza della norma transitoria dettata dall'art. 1, comma 1-bis dello stesso decreto, introdotto con la legge di conversione n. 178 del 2021, anche nei procedimenti instaurati prima del 30/09/2021 sarebbe richiesta una duplice condizione per l'utilizzabilità dei «dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore» del decreto stesso. Da un lato, essi possono essere utilizzati unicamente per l'accertamento dei medesimi reati per i quali oggi si ammette l'acquisizione dei tabulati su autorizzazione del giudice;
dall'altro lato, i dati possono essere valutati, a carico dell'imputato, soltanto «unitamente ad altri elementi di prova» e, dunque, in presenza di riscontri di essi. 2 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 416-bis cod. pen., 192, 273, 125 e 546 cod. proc. pen. e 111 Cost., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere il Tribunale confermato il provvedimento genetico in relazione al reato associativo. Il Collegio etneo avrebbe valorizzato le dichiarazioni di RM PO, le quali, tuttavia, presenterebbero profili di intrinseca contraddittorietà, avendo egli affermato, nel verbale dell'1/07/2019, che la Cambusa, il lido di Naxos e il mercato del pesce erano sottoposti ad estorsione e avendo, invece, asserito, nel verbale del 6/08/2019, che tutti i locali gestiti da "Francu u paturnisi" (soprannome di ER) non erano sotto estorsione, in quanto appartenenti alla famiglia OL;
e, inoltre, sarebbero state smentite dai racconti di altri collaboratori, come VI RR e RM ST, i quali mai avrebbero indicato ER come partecipe del sodalizio. Inoltre, le dichiarazioni di PO non sarebbero confermate nemmeno dalle intercettazioni, che mai riporterebbero conversazioni tra ER e altri affiliati. E significativa sarebbe, in tale prospettiva, la circostanza che l'indagato, ormai ultrasessantacinquenne, avrebbe sempre mantenuto la sua condizione di incensuratezza. Inoltre, l'ordinanza non dimostrerebbe il contributo partecipativo dell'indagato alla luce dei criteri stabiliti dalle Sezioni unite di questa Corte, non emergendo un qualsivoglia «apporto concreto», sia pur minimo, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto un suo inserimento attivo nel sodalizio, avente carattere di stabilità e accompagnato dalla consapevolezza di far parte dell'associazione, con un'effettiva sua «messa a disposizione» della stessa. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di gravità indiziaria sulla contestata partecipazione associativa, ai sensi degli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. Nel dettaglio, il ricorso lamenta la mancanza di specificità delle propalazioni di RM PO, non confermate da RM ST, altro collaboratore, il quale, pur dichiarando di appartenere allo stesso clan mafioso dal 2014, non avrebbe riconosciuto ER nella fotografia mostratagli. Come già rilevato, inoltre, PO cadrebbe in contraddizione in quanto, da un lato, affermerebbe che essendo ER il referente del gruppo mafioso di Picanello, tutte le attività commerciali a lui riferibili non sarebbero soggette a estorsione;
e, dall'altro lato, nel verbale illustrativo dell'1/07/2019 avrebbe dichiarato che la Cambusa, il Lido di Naxos e il mercato del pesce erano sottoposti a estorsione. Né le intercettazioni telefoniche e ambientali, delle quali pochissime sarebbero quelle ritenute rilevanti (solo 21 rispetto alle 6.195 tratte dall'utenza mobile di ER), attesterebbero una conversazione con soggetti appartenenti al sodalizio mafioso per concordare azioni 3 illecite o le strategie del clan. Infine, si osserva che il medesimo Tribunale, ancorché in diversa composizione, con ordinanza n. 1419/22 dell'1/12/2022 resa nell'ambito del medesimo procedimento sarebbe pervenuto a opposta conclusione, in relazione alle dichiarazioni di detto collaborante, per quanto concerne altro soggetto indagato per lo stesso reato associativo contestato a ER. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 512-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di intestazione fittizia di beni aggravato ex art. 7, d.l. n. 152 del 1991, contestato al capo 21). Anche per tale reato, il giudizio di gravità indiziaria si fonderebbe sulle captazioni ambientali e sulle dichiarazioni di RM PO, mentre le intercettazioni telefoniche costituirebbero un mero corollario, sia per l'inconducenza rispetto all'oggetto dell'imputazione, sia per la non contestualità rispetto al momento storico in cui la Cambusa S.r.l. era stata costituita, con regolare rogito notarile, fra soggetti diversi dal ricorrente, assunto per le sue conoscenze nella gestione del pontile di attracco e nelle dinamiche per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni. Dalla documentazione in atti emergerebbe che ER abbia lavorato presso la società dal giugno 2017 all'ottobre 2022, percependo regolarmente lo stipendio. Mancherebbe, dunque, la dimostrazione della fittizia intestazione dell'azienda a un soggetto diverso da chi elargisce il denaro per il suo acquisto (ER) e da chi ne abbia la materiale disponibilità (OR AN) al fine di eludere il sequestro di prevenzione o di nascondere la pregressa condotta delittuosa da cui si assume derivata la provvista economica, la cui provenienza non sarebbe stata, nella specie, verificata. Al contrario, dagli accertamenti compiuti nel procedimento di riesame della misura reale sarebbe stata riscontrata una certa «capacità economica, finanziaria, gestionale e imprenditoriale, in capo al AN OR e ad i suoi due figli», con conseguente annullamento dell'ordinanza applicativa del sequestro. E ciò rileverebbe nel presente procedimento, ove sarebbe stato necessario accertare se AN, presunto intestatario fittizio, avesse una propria capacità patrimoniale, utile per realizzare l'acquisto del bene con risorse proprie. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, in caso di contestazione del delitto de quo, il giudice dovrebbe sempre procedere alla verifica della provenienza delle risorse economiche da parte del soggetto che, attraverso la fittizia intestazione, tenda a eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. Inoltre, non sarebbe stata verificata la presenza degli specifici indicatori elaborati dalla giurisprudenza per l'attribuzione a ER del ruolo di amministratore di fatto della società coinvolta, ovvero la diretta partecipazione alla vita societaria, la costante assenza dell'amministratore di diritto, il conferimento di deleghe in fondamentali settori dell'attività di impresa: 4 elementi indicativi dell'esercizio continuativo e non occasionale dei poteri inerenti alla qualifica o alla funzione e dell'inserimento organico del soggetto in una fase della sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale. Nel caso di specie, invero, ER non avrebbe mai svolto, di fatto, alcuna attività e/o funzione amministrativa, ma al più, considerato il rapporto di amicizia con AN, si sarebbe reso disponibile allo svolgimento delle pratiche burocratiche, prestando una collaborazione sporadica e non apprezzabile dal punto di vista decisionale. Non a caso, in più di una conversazione intercettata, egli si sfogherebbe, stigmatizzando la cattiva gestione dell'attività da parte di AN. Inoltre, il Tribunale del riesame non avrebbe definito gli indicatori dell'effettiva riconducibilità all'indagato di poteri amministrativi, peraltro palesemente contraddetti dalla formale investitura a titolo di lavoro subordinato. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. per non avere i Giudici di merito offerto un'adeguata motivazione del giudizio di gravità indiziaria, fondato su un compendio intercettativo di equivoco significato, non riscontrato da contatti con altri sodali e, dunque, oggetto di arbitraria interpretazione. 2.6. Con il sesto motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di attualità delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria. Il Tribunale avrebbe fondato tale giudizio sulla doppia presunzione di legge, senza considerare il rilevante tempo trascorso dai fatti e il positivo quadro personale dell'indagato, incensurato, ultrasessantenne, collaborativo e privo di legami con altri sodali. Elementi che ben avrebbero potuto essere valorizzati per ritenere applicabile una misura meno afflittiva, potendo le esigenze cautelari ritenersi affievolite quando risulti rescisso il legame con il sodalizio mafioso e tenuto conto dei requisiti di «attualità e concretezza» richiesti dalla novella del 2015. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, deve rilevarsi l'inammissibilità delle relative censure. Con riferimento alla questione della asserita violazione delle disposizioni che vietano l'acquisizione di dati telefonici su disposizione del pubblico ministero, già l'ordinanza impugnata ha chiarito che la disciplina dettata dall'art. 1, comma 1- 5 bis, legge n. 178 del 2021 non riguarda l'utilizzabilità delle intercettazioni ambientali, ma concerne unicamente l'acquisizione dei «dati esteriori» di comunicazioni telefoniche o elettroniche conservati, ai fini amministrativi, dai gestori telefonici, ossia dei dati relativi, tra gli altri, alle telefonate su apparecchi fissi o mobili, a fax, sms, mms, e-mail, ai siti intemet visitati, alle geolocalizzazioni di utenze, oltre ai tabulati telefonici, costituenti la documentazione del flusso informatico relativo ai dati esterni;
di tal che tale normativa, come rilevato dal Tribunale etneo, non è stata richiamata in maniera pertinente. Tale considerazione, qui integralmente condivisa, non è stata in alcun modo aggredita dal ricorso, che si è limitato a riproporre pedissequamente la medesima censura, senza argomentarne la fondatezza rispetto al ragionamento contenuto nel provvedimento in questione. Quanto, poi, alla mancata esplicitazione delle specifiche ragioni che rendevano necessario il ricorso al captatore informatico, diversamente da quanto opinato dalla difesa il Tribunale del riesame ha evidenziato che i decreti autorizzativi emessi a partire dal 9/08/2019 ne contenevano la puntuale indicazione. A titolo esemplificativo, va, infatti, ribadito che detti decreti facevano riferimento all'esigenza «di poter efficacemente penetrare, ovunque si trovino, il sistema dei dialoghi riservati che altrimenti non sarebbe tracciabile»; e, dunque, alla necessità della «captazione di svariati dati telematici (e-mail, traffico VOIP, whatsapp, chat- line) e di ogni altro dato che transiti sul citato apparecchio telefonico». Anche in tal caso, il ricorso si è limitato a riproporre la medesima eccezione, senza farsi carico di quanto argomentato nell'ordinanza per confutarne la fondatezza e senza spiegare, dunque, per quale motivo la motivazione indicata dovesse ritenersi inesistente, apparente o, comunque, gravemente carente. 3. Inammissibili sono, ancora, le censure svolte con il secondo e con il quinto motivo, con cui il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria formulato in relazione al delitto contestato al capo 2). 3.1. Con il secondo motivo, la difesa argomenta criticamente con riferimento al contributo dichiarativo di RM PO, su un duplice versante, quello della attendibilità intrinseca del collaboratore e quello della assenza di riscontri estrinseci al suo racconto. Sotto il primo profilo, il ricorso ha evidenziato la contraddizione in cui il collaboratore sarebbe incorso nell'affermare, nel verbale dell'1/07/2019, che la Cambusa, il lido di Naxos e il mercato del pesce erano sottoposti ad estorsione e avendo invece, asserito, nel verbale del 6/08/2019, che tutti i locali gestiti da "Francu u paturnisi" (soprannome attribuito a ER) non erano assoggettati a estorsione in quanto appartenenti alla famiglia OL. 6 Tuttavia, sul punto l'ordinanza ha convincentennente replicato che l'iniziale affermazione resa da PO, riportata nel verbale illustrativo datato 1/07/2019, circa la sottoposizione a estorsione della Cambusa da parte del clan NE, possa facilmente spiegarsi con l'iniziale controllo esercitato dal predetto clan sulla gestione della sicurezza all'interno del predetto locale, come d'altra parte emerso nel processo "Kallipolis", nell'ambito del quale sono stati condannati diversi esponenti del clan NE per la gestione della sicurezza di alcuni locali pubblici avvenuta nel corso della stagione estiva 2014. Infatti, dal contenuto di alcune intercettazioni effettuate nel corso di quel processo era emerso che IE RM RI e CA LE Zappala' gestivano l'impiego di alcuni appartenenti al clan NE come "buttafuori" in alcuni locali pubblici della riviera jonico-etnea, tra i quali proprio il ristorante-lido La Cambusa di Giardini Naxos. E da tale presupposto l'ordinanza, in maniera tutt'altro che illogica, ha tratto la conclusione che, inizialmente, il clan NE avesse costretto il titolare della Cambusa ad assumere, per la gestione della sicurezza del locale, soggetti appartenenti allo stesso gruppo criminale e che, in seguito, come riferito dal collaboratore, l'esercizio di ristorazione fosse stato acquisito da ER, sempre nell'interesse del sodalizio di appartenenza, cessando la sua sottoposizione a estorsione. E a tale argomentazione il ricorso non è stato in grado replicare, sostanzialmente reiterando la censura già prospettata, la quale, pertanto, si configura come aspecifica rispetto al contenuto del provvedimento impugnato. Ad analogo esito deve pervenirsi con riferimento alla deduzione secondo cui le dichiarazioni di PO non sarebbero state confermate dal collaboratore di giustizia RM ST, il quale non avrebbe riconosciuto il ricorrente in fotografia. Anche in tal caso, l'affermazione del Tribunale secondo cui ST ben avrebbe potuto non conoscere tutti gli affiliati al clan non ha trovato alcuna risposta nel ricorso, che, ancora una volta, ha riproposto una censura che non si confronta con la non illogica affermazione da parte del Collegio etneo. 3.2. Quanto, poi, all'assenza di riscontri estrinseci alle dichiarazioni di RM PO, il compendio intercettativo passato in rassegna dal Tribunale ha ricevuto, con il quarto motivo, una generica censura di equivocità dei relativi contenuti, senza alcuna disamina critica delle singole conversazioni oggetto di captazione, che l'ordinanza impugnata ha, invece, sottoposto a vaglio scrupoloso e puntuale, delineando un quadro complessivo connotato da gravità indiziaria in ordine al delitto contestato. Da esse il Collegio ha tratto, in maniera non manifestamente illogica, elementi idonei a fondare il relativo giudizio in ordine al fatto che ER fosse organico al clan NE, tanto da essere individuato da PO, in occasione di alcune conversazioni con Di BE, come elemento di spicco del predetto sodalizio, in grado di farsi carico delle controversi insorte nella spartizione degli affari mafiosi relativi all'OL BE tra il clan IN e, appunto, il clan NE, 7 i cui componenti, nel frangente, si mostravano incapaci di prendere una decisione, aspettando le indicazioni dei sodali detenuti, sì da rendere necessario l'intervento autorevole di ER. Una appartenenza al gruppo criminale dei NE che è stata confermata dall'atteggiamento mostrato dall'indagato rispetto all'interessamento del clan IN in ordine all'assunzione di personale addetto alla security presso La Cambusa e presso il Lido di Naxos, dinnanzi al quale ER aveva opposto un netto rifiuto, trattandosi di attività riferibili proprio al clan NE;
ma anche da quanto riportato dalla sentenza pronunciata nel procedimento c.d. "OLbella" in relazione a una conversazione tra PO, AL LE e Di BE in cui i colloquianti lamentavano che nel territorio di Giardini Naxos, sottoposto al controllo della famiglia mafiosa Cappello-IN, vi fosse l'attività commerciale (il pontile) gestita da "Franco", che non poteva essere sottoposta a estorsione in quanto riferibile al gruppo mafioso di Picanello, diretto da NN Comis. E a conferma della lettura delle intercettazioni in parola, l'ordinanza ha anche evocato le numerose conversazioni in cui ER si preoccupava degli effetti della scelta collaborativa di PO, che in virtù delle relazioni di cointeressenza criminale dei due, avrebbe potuto riferire della sua partecipazione al predetto gruppo mafioso. A partire dagli elementi di fatto sopra indicati le ordinanze di merito hanno coerentemente ritenuto il pieno inserimento dell'indagato nel contesto associativo e nelle sue dinamiche, una non controvertibile condivisione delle finalità associative, la capacità di interagire con i sodali e con i terzi in nome e per conto del gruppo di appartenenza;
e, in definitiva, l'assunzione, rispetto al sodalizio, di un ruolo dinamico e funzionale concretizzantesi in quel «prendere parte» al fenomeno associativo che la giurisprudenza indica come l'essenza della condotta tipica del delitto in questione. Né appare significativa, in tale contesto, l'assenza di contatti telefonici tra ER e altri associati, ovvero di segnalazioni circa la sua frequentazione degli stessi, tenuto conto del fatto che, come osservato dal Tribunale del riesame, l'indagallo si era mostrato particolarmente preoccupato rispetto al rischio di azioni investigative, asserendo, a più riprese, di essere stato estramamente attento nell'evitare telefonate e incontri con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata e avendo egli consigliato a AR OS di essere altrettanto accorto, onde evitare di coinvolgerlo in eventuali iniziative giudiziarie. Ciò che, in definitiva, fornisce adeguata spiegazione dell'assenza di siffatte comunicazioni. oficPie (.1'12° r/£,nio rudo D, 'ordolerpr,,,. 4. Infondate sono, ancora, le censure mosse con il quarto motivo in relazione alla configurabilità del delitto previsto dall'art. 512-bis cod. pen. 4.1. A questo proposito, va osservato che il sintagma «attribuisce fittiziamente ad altri la disponibilità o titolarità di denaro, beni o altre utilità» è da intendersi, 8 secondo la consolidata elaborazione giurisprudenziale, in modo estremamente ampio, tale da rinviare non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto o "meccanismo" idoneo a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione, per conto - o nell'interesse - del quale essa è operata (cfr. Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, Chiocchio, in motivazione;
Sez. 2, n. 15781 del 26/03/2015, Arrichiello, Rv. 263531-01; Sez. 2, n. 52616 del 30/09/2014, Salvi, Rv. 261613 - 01; Sez. 1, n. 30165 del 26/04/2007, Di Cataldo, Rv. 237595-01; Sez. 2, n. 38733 del 9/07/2004, Casillo, Rv. 230109-01). Inoltre, quando il bene o l'utilità che si assume trasferito fraudolentemente sia costituito da partecipazione societarie, se è necessario l'accertamento della titolarità sostanziale delle predette quote, attraverso l'attribuzione della qualifica di socio di fatto, non essendo sufficiente lo svolgimento della funzione di amministratore di fatto (così, Sez. 5, n. 50289 del 7/07/2015, Mollica, Rv. 265904-01; Sez. 2, n. 29633 del 28/05/2019, Kazaki, Rv. 276733-01), l'assunzione della qualifica di socio di fatto può avvenire anche mediante la diretta intestazione a terzi (v., ad esempio, Sez. 2, n. 41433 del 27/04/2016, Bifulco, Rv. 268631-01, e Sez. 1, n. 39210 del 24/06/2013, Sinicropi, Rv. 256771-01) e anche in relazione a una società preesistente e sorta in modo lecito (cfr. Sez. 6, n. 39110 del 16/09/2014, Bonanno, Rv. 260464-01 e Sez. 2, n. 5647 del 15/01/2014, Gobbi, Rv. 258343-01). Anzi, è stato anche precisato che il delitto in parola è configurabile pure nel caso in cui, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, vengano acquistate le quote di una società commerciale o di servizi già operativa, lasciandone immutata la titolarità formale in capo a terzi, che così vengono ad acquisire il ruolo di soggetti interposti (così, specificamente, Sez. 2, n. 2080 del 6/12/2018, dep. 2019, Calabrese, Rv. 274963-01). Coerentemente, il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. è configurabile anche quando l'acquisto di fatto delle quote di una società avviene per una parte delle quote del terzo, così che questi, per una frazione delle partecipazioni, rimanga titolare effettivo e, per altra frazione delle stesse, divenga soggetto interposto (Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021, Alecci, Rv. 281589 - 03). La Corte di cassazione ha, inoltre, chiarito che, ai fini dell'accertamento del reato, non occorre un'indagine finalizzata ad accertare la provenienza illecita delle risorse utilizzate nella costituzione e l'avvio della società fittiziamente intestata a terzi, posto che il delitto de quo deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi a oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la ratio dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (così Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. Rv. 276216 - 01). 9 Quanto, infine all'elemento soggettivo, il delitto in esame richiede il dolo specifico di elusione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali, anche a prescindere dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto se l'autore ne possa temere l'instaurazione (Sez. 5, n. 1886 del 7/12/2021, dep. 2022, Delli Carri, Rv. 282645-01; Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, D'Agostino, Rv. 270480-01; Sez. 5, n. 13083 del 28/02/2014, Pollifroni, Rv. 262764-01). In ogni caso, il dolo specifico non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione (cosi Sez. 2, n. 46704 del 9/10/2019, Fotia, Rv. 277598-01). 4.2. Sulla scorta di tali premesse, il Tribunale ha ritenuto riscontrato, su un piano di gravità indiziaria, il delitto contestato al capo 21), ovvero l'acquisto da parte di ER della qualità di socio occulto rispetto a parte delle quote della società la Cambusa S.r.l., atteso che egli condivideva con OR AN i poteri gestori e gli utili delle attività commerciali del pontile, del lido e del ristorante, benché formalmente lo stesso fosse un semplice dipendente della società. Ciò a partire dalle dichiarazioni di RM PO, come riscontrate dalle numerose intercettazioni tra ER, OR AN e NN IS, indicative delle disposizioni impartite dal primo all'amministratore della società, lo stesso IS, in relazione alla gestione del personale, alla programmazione delle attività commerciali e al suo attivarsi per il rilascio delle necessarie licenze, con ciò dimostrandosi che IS non aveva, all'interno della società, alcun potere decisorio (cfr. le conversazioni, riportate nel provvedimento impugnato, con progressivo n. 436 del 12/07/2019, n. 441 del 12/07/2019, n. 707 del 16/07/2019, n. 802 del 18/07/2019, n. 1014 del 22/07/2019, n. 1034 del 22/07/2019, n. 5382 del 14/11/2019, n. 15 del 6/07/2019, n. 25 del 6/07/2019, n. 28 del 6/07/2019, n. 49 del 6/07/2019, n. 190 dell'8/07/2019, n. 1041 del 22/07/2019, n. 3052 del 22/08/2019, nn. 1728, 1729 e 3328 del 27/08/2019, nn. 5379 e 5381 del 14/11/2019, n. 5407 del 15/11/2019). Inoltre, l'ordinanza ha valorizzato la circostanza che, al momento dell'esecuzione della misura presso l'abitazione dell'indagato, siano state rinvenute alcune agende nelle quali era annotata dettagliatamente la contabilità della società, le spese sostenute, il pagamento degli stipendi ai dipendenti, le somme trattenute dallo stesso ER e quelle consegnate a AN o ricevute da quest'ultimo; circostanza, questa, condivisibilnnente ritenuta indicativa del ruolo gestorio dal medesimo esercitato e della partecipazione dell'indagato agli utili sociali. Quanto al mancato accertamento delle modalità di acquisto delle quote societarie da parte di ER ovvero della provenienza dei fondi impiegati per l'acquisto, va ribadito che non è necessario, ai fini dell'integrazione del delitto in 1 0 u2A parola, che l'acquisto sia avvenuto con fondi di provenienza illecita o che ER possa essere entrato nella compagine sociale quando la società era già operativa. Quanto, poi, alla finalità elusiva di eventuali misure di prevenzione perseguita attraverso la falsa intestazione societaria, essa è stata ritenuta, ancora una volta in maniera del tutto logica, a partire dall'appartenenza di ER all'associazione mafiosa di cui al capo 2) della rubrica, implicante l'elevato rischio di applicazione di misure di prevenzione patrimoniale e considerato, quanto a OR AN, il fatto che costui assistesse alle discussioni tra il ricorrente e altri noti pregiudicati, in cui si parlava delle propalazioni di PO su omicidi, rapine e vicende processuali attinenti a fatti di criminalità organizzata (v. prog n. 13281 del 20/11/2019). 5. Non possono, infine, accogliersi nemmeno le censure in merito alle esigenze cautelari, rispetto alle quali va ricordata l'operatività, nel caso di specie, della duplice presunzione, discendente dal titolo del reato contestato ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., di sussistenza del pericolo di reiterazione e di adeguatezza della sola misura custodiale. 5.1 In argomento, va premesso che la legge n. 47 del 2015 ha trasfuso in diritto positivo i pronunciamenti della Corte costituzionale, che dal 2010, con la sentenza n. 265, e sino alla più recente pronuncia n. 48 del 2015 relativa alla fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa, ha dichiarato l'incostituzionalità delle disposizioni dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui prescrivevano, per determinate tipologie di reati più gravi la presunzione assoluta di sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della sola custodia in carcere. La novellata formulazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha confermato il regime di presunzione, trasformata però in relativa, di esistenza delle esigenze cautelari a fronte della avvenuta emersione di gravi indizi di colpevolezza in ordine i delitti di cui agli artt. 270, 270-bis, 416-bis cod. pen., cui è correlata la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere Quando, dunque, sussistano i gravi indizi in ordine a tali fattispecie e la presunzione relativa di pericolosità non sia stata superata dalla prova dell'inesistenza di una qualunque esigenza cautelare, il giudice è vincolato alla previsione della adeguatezza della sola custodia carceraria a fronteggiare il pericolo presunto, senza che assuma rilievo il grado dello stesso e che possano applicarsi forme di coercizione cautelare di intermedia afflittività, ponendosi soltanto l'alternativa tra la custodia intrannuraria e lo stato di libertà del soggetto, in deroga ai principi generali sanciti dallo stesso art. 275 e dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., che impongono una valutazione specifica dell'idoneità di ciascuna misura rispetto alle esigenze del caso concreto e la residualità dell'applicazione della custodia in carcere quando tutte le altre misure siano inefficaci. Le conseguenze di tale disciplina sono duplici, poiché, come evidenziato 11 u0A, in precedenti pronunce di questa Corte, «la presunzione relativa di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis, ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione» (Sez. 1, n. 45657 del 6/10/2015, Varzaru, Rv. 265419-01; in senso conforme Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, Calandrino, Rv. 265986-01; Sez. 6, n. 23012 del 20/04/2016, Notarianni, Rv. 267159-01); mentre all'imputato o indagato compete allegare elementi di segno contrario, in grado di superare la presunzione, rispetto ai quali spetta al giudice valutarne la sussistenza e l'efficacia rappresentativa in funzione dell'esclusione delle esigenze cautelari o dell'adeguatezza di altra misura. 5.2 Tanto premesso, non fondate sono le critiche al provvedimento impugnato nella parte in cui, muovendo dalla considerazione del delitto ascritto a ER al capo 2), non soltanto ha constatato che lo stesso rientra nell'ambito di operatività della ricordata presunzione di pericolosità, ma ha anche confermato il giudizio di pericolosità sulla base di una valutazione compiuta in concreto a partire dalla gravità del delitto associativo, dalle manifestazioni di duratura adesione al sodalizio dell'indagato e dalla sua negativa personalità. E che, a fronte di tale quadro probatorio, con operazione valutativa immune da vizi logici ha ritenuto non decisiva per superare la presunzione di legge, la dedizione mostrata da ER verso un'attività lavorativa lecita e la sua condizione di sostanziale incensuratezza. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6.1. Non comportando, la presente decisione, la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. nda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Fl n q t. cod. proc. pen. z m. Così deciso in data 7/06/2023 O -r
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Mariella De Masellis, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi, per l'indagato, l'avv. GI RD, il quale si è riportato ai motivi di ricorso e l'avv. Domenico Alfio Leanza, il quale ha concluso chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 12/12/2022, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato il gravame proposto nell'interesse di AN ER avverso l'ordinanza in data 31/10/2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in quanto gravemente indiziato di avere fatto parte, tra il 2015 e il gennaio 2020, dell'associazione di tipo mafioso denominata clan "OL- Ercolano" e, in particolare, dell'articolazione territoriale operante nell'area ionica- Penale Sent. Sez. 1 Num. 34192 Anno 2023 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 07/06/2023 etnea dei comuni di Giarre, Mascali, Fiumefreddo di Sicilia e zone limitrofe della provincia di Messina (capo 2) e di avere, in concorso con OR AN, NN IS e TR AN, fittiziamente attribuito, dapprima a NN IS e a TR AN dall'8/11/2019, la rappresentanza legale della Cambusa S.r.l. al fine di consentire allo stesso ER, appartenente all'associazione mafiosa di cui al capo 2), di gestire occultamente le attività commerciali della società in modo da eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale (capo 21). 2. AN ER ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti Domenico Alfio Leanza e GI RD, deducendo sei distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 271, 267 e 268, commi 1 e 3, cod. proc. pen. I decreti autorizzativi non avrebbero indicato le «specifiche ragioni» che rendevano necessario l'utilizzo del captatore informatico per lo svolgimento delle indagini, secondo quanto, invece, richiesto dall'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 1, comma 1-ter, d.l. n. 132 del 2021. Inoltre, nel caso di specie, le intercettazioni sarebbero state disposte dal Pubblico ministero, secondo la procedura prevista dal vecchio testo dell'art. 132, d.lgs. n. 196 del 2003. Tuttavia, detta disciplina sarebbe stata successivamente modificata dal d.l. 30 settembre 2021, n. 132, in attuazione della sentenza 2 marzo 2021, H.K., C-746/18 della Grande Sezione della Corte di Giustizia dell'Unione europea, secondo cui, in base agli artt. 7 e 8 della cd. Carta di Nizza (relativi al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata), le intercettazioni di una persona indagata possono essere acquisite dall'autorità giudiziaria solo in seguito a vaglio o ad autorizzazione di un'autorità indipendente o di un giudice e non sulla base di una decisione del pubblico ministero. Inoltre, in conseguenza della norma transitoria dettata dall'art. 1, comma 1-bis dello stesso decreto, introdotto con la legge di conversione n. 178 del 2021, anche nei procedimenti instaurati prima del 30/09/2021 sarebbe richiesta una duplice condizione per l'utilizzabilità dei «dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore» del decreto stesso. Da un lato, essi possono essere utilizzati unicamente per l'accertamento dei medesimi reati per i quali oggi si ammette l'acquisizione dei tabulati su autorizzazione del giudice;
dall'altro lato, i dati possono essere valutati, a carico dell'imputato, soltanto «unitamente ad altri elementi di prova» e, dunque, in presenza di riscontri di essi. 2 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 416-bis cod. pen., 192, 273, 125 e 546 cod. proc. pen. e 111 Cost., nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per avere il Tribunale confermato il provvedimento genetico in relazione al reato associativo. Il Collegio etneo avrebbe valorizzato le dichiarazioni di RM PO, le quali, tuttavia, presenterebbero profili di intrinseca contraddittorietà, avendo egli affermato, nel verbale dell'1/07/2019, che la Cambusa, il lido di Naxos e il mercato del pesce erano sottoposti ad estorsione e avendo, invece, asserito, nel verbale del 6/08/2019, che tutti i locali gestiti da "Francu u paturnisi" (soprannome di ER) non erano sotto estorsione, in quanto appartenenti alla famiglia OL;
e, inoltre, sarebbero state smentite dai racconti di altri collaboratori, come VI RR e RM ST, i quali mai avrebbero indicato ER come partecipe del sodalizio. Inoltre, le dichiarazioni di PO non sarebbero confermate nemmeno dalle intercettazioni, che mai riporterebbero conversazioni tra ER e altri affiliati. E significativa sarebbe, in tale prospettiva, la circostanza che l'indagato, ormai ultrasessantacinquenne, avrebbe sempre mantenuto la sua condizione di incensuratezza. Inoltre, l'ordinanza non dimostrerebbe il contributo partecipativo dell'indagato alla luce dei criteri stabiliti dalle Sezioni unite di questa Corte, non emergendo un qualsivoglia «apporto concreto», sia pur minimo, alla vita dell'associazione, tale da far ritenere avvenuto un suo inserimento attivo nel sodalizio, avente carattere di stabilità e accompagnato dalla consapevolezza di far parte dell'associazione, con un'effettiva sua «messa a disposizione» della stessa. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di gravità indiziaria sulla contestata partecipazione associativa, ai sensi degli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. Nel dettaglio, il ricorso lamenta la mancanza di specificità delle propalazioni di RM PO, non confermate da RM ST, altro collaboratore, il quale, pur dichiarando di appartenere allo stesso clan mafioso dal 2014, non avrebbe riconosciuto ER nella fotografia mostratagli. Come già rilevato, inoltre, PO cadrebbe in contraddizione in quanto, da un lato, affermerebbe che essendo ER il referente del gruppo mafioso di Picanello, tutte le attività commerciali a lui riferibili non sarebbero soggette a estorsione;
e, dall'altro lato, nel verbale illustrativo dell'1/07/2019 avrebbe dichiarato che la Cambusa, il Lido di Naxos e il mercato del pesce erano sottoposti a estorsione. Né le intercettazioni telefoniche e ambientali, delle quali pochissime sarebbero quelle ritenute rilevanti (solo 21 rispetto alle 6.195 tratte dall'utenza mobile di ER), attesterebbero una conversazione con soggetti appartenenti al sodalizio mafioso per concordare azioni 3 illecite o le strategie del clan. Infine, si osserva che il medesimo Tribunale, ancorché in diversa composizione, con ordinanza n. 1419/22 dell'1/12/2022 resa nell'ambito del medesimo procedimento sarebbe pervenuto a opposta conclusione, in relazione alle dichiarazioni di detto collaborante, per quanto concerne altro soggetto indagato per lo stesso reato associativo contestato a ER. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 512-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al reato di intestazione fittizia di beni aggravato ex art. 7, d.l. n. 152 del 1991, contestato al capo 21). Anche per tale reato, il giudizio di gravità indiziaria si fonderebbe sulle captazioni ambientali e sulle dichiarazioni di RM PO, mentre le intercettazioni telefoniche costituirebbero un mero corollario, sia per l'inconducenza rispetto all'oggetto dell'imputazione, sia per la non contestualità rispetto al momento storico in cui la Cambusa S.r.l. era stata costituita, con regolare rogito notarile, fra soggetti diversi dal ricorrente, assunto per le sue conoscenze nella gestione del pontile di attracco e nelle dinamiche per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni. Dalla documentazione in atti emergerebbe che ER abbia lavorato presso la società dal giugno 2017 all'ottobre 2022, percependo regolarmente lo stipendio. Mancherebbe, dunque, la dimostrazione della fittizia intestazione dell'azienda a un soggetto diverso da chi elargisce il denaro per il suo acquisto (ER) e da chi ne abbia la materiale disponibilità (OR AN) al fine di eludere il sequestro di prevenzione o di nascondere la pregressa condotta delittuosa da cui si assume derivata la provvista economica, la cui provenienza non sarebbe stata, nella specie, verificata. Al contrario, dagli accertamenti compiuti nel procedimento di riesame della misura reale sarebbe stata riscontrata una certa «capacità economica, finanziaria, gestionale e imprenditoriale, in capo al AN OR e ad i suoi due figli», con conseguente annullamento dell'ordinanza applicativa del sequestro. E ciò rileverebbe nel presente procedimento, ove sarebbe stato necessario accertare se AN, presunto intestatario fittizio, avesse una propria capacità patrimoniale, utile per realizzare l'acquisto del bene con risorse proprie. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, in caso di contestazione del delitto de quo, il giudice dovrebbe sempre procedere alla verifica della provenienza delle risorse economiche da parte del soggetto che, attraverso la fittizia intestazione, tenda a eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali. Inoltre, non sarebbe stata verificata la presenza degli specifici indicatori elaborati dalla giurisprudenza per l'attribuzione a ER del ruolo di amministratore di fatto della società coinvolta, ovvero la diretta partecipazione alla vita societaria, la costante assenza dell'amministratore di diritto, il conferimento di deleghe in fondamentali settori dell'attività di impresa: 4 elementi indicativi dell'esercizio continuativo e non occasionale dei poteri inerenti alla qualifica o alla funzione e dell'inserimento organico del soggetto in una fase della sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale. Nel caso di specie, invero, ER non avrebbe mai svolto, di fatto, alcuna attività e/o funzione amministrativa, ma al più, considerato il rapporto di amicizia con AN, si sarebbe reso disponibile allo svolgimento delle pratiche burocratiche, prestando una collaborazione sporadica e non apprezzabile dal punto di vista decisionale. Non a caso, in più di una conversazione intercettata, egli si sfogherebbe, stigmatizzando la cattiva gestione dell'attività da parte di AN. Inoltre, il Tribunale del riesame non avrebbe definito gli indicatori dell'effettiva riconducibilità all'indagato di poteri amministrativi, peraltro palesemente contraddetti dalla formale investitura a titolo di lavoro subordinato. 2.5. Con il quinto motivo, il ricorso lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 273 e 192 cod. proc. pen. per non avere i Giudici di merito offerto un'adeguata motivazione del giudizio di gravità indiziaria, fondato su un compendio intercettativo di equivoco significato, non riscontrato da contatti con altri sodali e, dunque, oggetto di arbitraria interpretazione. 2.6. Con il sesto motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al giudizio di attualità delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura carceraria. Il Tribunale avrebbe fondato tale giudizio sulla doppia presunzione di legge, senza considerare il rilevante tempo trascorso dai fatti e il positivo quadro personale dell'indagato, incensurato, ultrasessantenne, collaborativo e privo di legami con altri sodali. Elementi che ben avrebbero potuto essere valorizzati per ritenere applicabile una misura meno afflittiva, potendo le esigenze cautelari ritenersi affievolite quando risulti rescisso il legame con il sodalizio mafioso e tenuto conto dei requisiti di «attualità e concretezza» richiesti dalla novella del 2015. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, deve rilevarsi l'inammissibilità delle relative censure. Con riferimento alla questione della asserita violazione delle disposizioni che vietano l'acquisizione di dati telefonici su disposizione del pubblico ministero, già l'ordinanza impugnata ha chiarito che la disciplina dettata dall'art. 1, comma 1- 5 bis, legge n. 178 del 2021 non riguarda l'utilizzabilità delle intercettazioni ambientali, ma concerne unicamente l'acquisizione dei «dati esteriori» di comunicazioni telefoniche o elettroniche conservati, ai fini amministrativi, dai gestori telefonici, ossia dei dati relativi, tra gli altri, alle telefonate su apparecchi fissi o mobili, a fax, sms, mms, e-mail, ai siti intemet visitati, alle geolocalizzazioni di utenze, oltre ai tabulati telefonici, costituenti la documentazione del flusso informatico relativo ai dati esterni;
di tal che tale normativa, come rilevato dal Tribunale etneo, non è stata richiamata in maniera pertinente. Tale considerazione, qui integralmente condivisa, non è stata in alcun modo aggredita dal ricorso, che si è limitato a riproporre pedissequamente la medesima censura, senza argomentarne la fondatezza rispetto al ragionamento contenuto nel provvedimento in questione. Quanto, poi, alla mancata esplicitazione delle specifiche ragioni che rendevano necessario il ricorso al captatore informatico, diversamente da quanto opinato dalla difesa il Tribunale del riesame ha evidenziato che i decreti autorizzativi emessi a partire dal 9/08/2019 ne contenevano la puntuale indicazione. A titolo esemplificativo, va, infatti, ribadito che detti decreti facevano riferimento all'esigenza «di poter efficacemente penetrare, ovunque si trovino, il sistema dei dialoghi riservati che altrimenti non sarebbe tracciabile»; e, dunque, alla necessità della «captazione di svariati dati telematici (e-mail, traffico VOIP, whatsapp, chat- line) e di ogni altro dato che transiti sul citato apparecchio telefonico». Anche in tal caso, il ricorso si è limitato a riproporre la medesima eccezione, senza farsi carico di quanto argomentato nell'ordinanza per confutarne la fondatezza e senza spiegare, dunque, per quale motivo la motivazione indicata dovesse ritenersi inesistente, apparente o, comunque, gravemente carente. 3. Inammissibili sono, ancora, le censure svolte con il secondo e con il quinto motivo, con cui il ricorso deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di gravità indiziaria formulato in relazione al delitto contestato al capo 2). 3.1. Con il secondo motivo, la difesa argomenta criticamente con riferimento al contributo dichiarativo di RM PO, su un duplice versante, quello della attendibilità intrinseca del collaboratore e quello della assenza di riscontri estrinseci al suo racconto. Sotto il primo profilo, il ricorso ha evidenziato la contraddizione in cui il collaboratore sarebbe incorso nell'affermare, nel verbale dell'1/07/2019, che la Cambusa, il lido di Naxos e il mercato del pesce erano sottoposti ad estorsione e avendo invece, asserito, nel verbale del 6/08/2019, che tutti i locali gestiti da "Francu u paturnisi" (soprannome attribuito a ER) non erano assoggettati a estorsione in quanto appartenenti alla famiglia OL. 6 Tuttavia, sul punto l'ordinanza ha convincentennente replicato che l'iniziale affermazione resa da PO, riportata nel verbale illustrativo datato 1/07/2019, circa la sottoposizione a estorsione della Cambusa da parte del clan NE, possa facilmente spiegarsi con l'iniziale controllo esercitato dal predetto clan sulla gestione della sicurezza all'interno del predetto locale, come d'altra parte emerso nel processo "Kallipolis", nell'ambito del quale sono stati condannati diversi esponenti del clan NE per la gestione della sicurezza di alcuni locali pubblici avvenuta nel corso della stagione estiva 2014. Infatti, dal contenuto di alcune intercettazioni effettuate nel corso di quel processo era emerso che IE RM RI e CA LE Zappala' gestivano l'impiego di alcuni appartenenti al clan NE come "buttafuori" in alcuni locali pubblici della riviera jonico-etnea, tra i quali proprio il ristorante-lido La Cambusa di Giardini Naxos. E da tale presupposto l'ordinanza, in maniera tutt'altro che illogica, ha tratto la conclusione che, inizialmente, il clan NE avesse costretto il titolare della Cambusa ad assumere, per la gestione della sicurezza del locale, soggetti appartenenti allo stesso gruppo criminale e che, in seguito, come riferito dal collaboratore, l'esercizio di ristorazione fosse stato acquisito da ER, sempre nell'interesse del sodalizio di appartenenza, cessando la sua sottoposizione a estorsione. E a tale argomentazione il ricorso non è stato in grado replicare, sostanzialmente reiterando la censura già prospettata, la quale, pertanto, si configura come aspecifica rispetto al contenuto del provvedimento impugnato. Ad analogo esito deve pervenirsi con riferimento alla deduzione secondo cui le dichiarazioni di PO non sarebbero state confermate dal collaboratore di giustizia RM ST, il quale non avrebbe riconosciuto il ricorrente in fotografia. Anche in tal caso, l'affermazione del Tribunale secondo cui ST ben avrebbe potuto non conoscere tutti gli affiliati al clan non ha trovato alcuna risposta nel ricorso, che, ancora una volta, ha riproposto una censura che non si confronta con la non illogica affermazione da parte del Collegio etneo. 3.2. Quanto, poi, all'assenza di riscontri estrinseci alle dichiarazioni di RM PO, il compendio intercettativo passato in rassegna dal Tribunale ha ricevuto, con il quarto motivo, una generica censura di equivocità dei relativi contenuti, senza alcuna disamina critica delle singole conversazioni oggetto di captazione, che l'ordinanza impugnata ha, invece, sottoposto a vaglio scrupoloso e puntuale, delineando un quadro complessivo connotato da gravità indiziaria in ordine al delitto contestato. Da esse il Collegio ha tratto, in maniera non manifestamente illogica, elementi idonei a fondare il relativo giudizio in ordine al fatto che ER fosse organico al clan NE, tanto da essere individuato da PO, in occasione di alcune conversazioni con Di BE, come elemento di spicco del predetto sodalizio, in grado di farsi carico delle controversi insorte nella spartizione degli affari mafiosi relativi all'OL BE tra il clan IN e, appunto, il clan NE, 7 i cui componenti, nel frangente, si mostravano incapaci di prendere una decisione, aspettando le indicazioni dei sodali detenuti, sì da rendere necessario l'intervento autorevole di ER. Una appartenenza al gruppo criminale dei NE che è stata confermata dall'atteggiamento mostrato dall'indagato rispetto all'interessamento del clan IN in ordine all'assunzione di personale addetto alla security presso La Cambusa e presso il Lido di Naxos, dinnanzi al quale ER aveva opposto un netto rifiuto, trattandosi di attività riferibili proprio al clan NE;
ma anche da quanto riportato dalla sentenza pronunciata nel procedimento c.d. "OLbella" in relazione a una conversazione tra PO, AL LE e Di BE in cui i colloquianti lamentavano che nel territorio di Giardini Naxos, sottoposto al controllo della famiglia mafiosa Cappello-IN, vi fosse l'attività commerciale (il pontile) gestita da "Franco", che non poteva essere sottoposta a estorsione in quanto riferibile al gruppo mafioso di Picanello, diretto da NN Comis. E a conferma della lettura delle intercettazioni in parola, l'ordinanza ha anche evocato le numerose conversazioni in cui ER si preoccupava degli effetti della scelta collaborativa di PO, che in virtù delle relazioni di cointeressenza criminale dei due, avrebbe potuto riferire della sua partecipazione al predetto gruppo mafioso. A partire dagli elementi di fatto sopra indicati le ordinanze di merito hanno coerentemente ritenuto il pieno inserimento dell'indagato nel contesto associativo e nelle sue dinamiche, una non controvertibile condivisione delle finalità associative, la capacità di interagire con i sodali e con i terzi in nome e per conto del gruppo di appartenenza;
e, in definitiva, l'assunzione, rispetto al sodalizio, di un ruolo dinamico e funzionale concretizzantesi in quel «prendere parte» al fenomeno associativo che la giurisprudenza indica come l'essenza della condotta tipica del delitto in questione. Né appare significativa, in tale contesto, l'assenza di contatti telefonici tra ER e altri associati, ovvero di segnalazioni circa la sua frequentazione degli stessi, tenuto conto del fatto che, come osservato dal Tribunale del riesame, l'indagallo si era mostrato particolarmente preoccupato rispetto al rischio di azioni investigative, asserendo, a più riprese, di essere stato estramamente attento nell'evitare telefonate e incontri con soggetti appartenenti alla criminalità organizzata e avendo egli consigliato a AR OS di essere altrettanto accorto, onde evitare di coinvolgerlo in eventuali iniziative giudiziarie. Ciò che, in definitiva, fornisce adeguata spiegazione dell'assenza di siffatte comunicazioni. oficPie (.1'12° r/£,nio rudo D, 'ordolerpr,,,. 4. Infondate sono, ancora, le censure mosse con il quarto motivo in relazione alla configurabilità del delitto previsto dall'art. 512-bis cod. pen. 4.1. A questo proposito, va osservato che il sintagma «attribuisce fittiziamente ad altri la disponibilità o titolarità di denaro, beni o altre utilità» è da intendersi, 8 secondo la consolidata elaborazione giurisprudenziale, in modo estremamente ampio, tale da rinviare non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto o "meccanismo" idoneo a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione, per conto - o nell'interesse - del quale essa è operata (cfr. Sez. 2, n. 38044 del 14/07/2021, Chiocchio, in motivazione;
Sez. 2, n. 15781 del 26/03/2015, Arrichiello, Rv. 263531-01; Sez. 2, n. 52616 del 30/09/2014, Salvi, Rv. 261613 - 01; Sez. 1, n. 30165 del 26/04/2007, Di Cataldo, Rv. 237595-01; Sez. 2, n. 38733 del 9/07/2004, Casillo, Rv. 230109-01). Inoltre, quando il bene o l'utilità che si assume trasferito fraudolentemente sia costituito da partecipazione societarie, se è necessario l'accertamento della titolarità sostanziale delle predette quote, attraverso l'attribuzione della qualifica di socio di fatto, non essendo sufficiente lo svolgimento della funzione di amministratore di fatto (così, Sez. 5, n. 50289 del 7/07/2015, Mollica, Rv. 265904-01; Sez. 2, n. 29633 del 28/05/2019, Kazaki, Rv. 276733-01), l'assunzione della qualifica di socio di fatto può avvenire anche mediante la diretta intestazione a terzi (v., ad esempio, Sez. 2, n. 41433 del 27/04/2016, Bifulco, Rv. 268631-01, e Sez. 1, n. 39210 del 24/06/2013, Sinicropi, Rv. 256771-01) e anche in relazione a una società preesistente e sorta in modo lecito (cfr. Sez. 6, n. 39110 del 16/09/2014, Bonanno, Rv. 260464-01 e Sez. 2, n. 5647 del 15/01/2014, Gobbi, Rv. 258343-01). Anzi, è stato anche precisato che il delitto in parola è configurabile pure nel caso in cui, al fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, vengano acquistate le quote di una società commerciale o di servizi già operativa, lasciandone immutata la titolarità formale in capo a terzi, che così vengono ad acquisire il ruolo di soggetti interposti (così, specificamente, Sez. 2, n. 2080 del 6/12/2018, dep. 2019, Calabrese, Rv. 274963-01). Coerentemente, il delitto di cui all'art. 512-bis cod. pen. è configurabile anche quando l'acquisto di fatto delle quote di una società avviene per una parte delle quote del terzo, così che questi, per una frazione delle partecipazioni, rimanga titolare effettivo e, per altra frazione delle stesse, divenga soggetto interposto (Sez. 3, n. 23335 del 28/01/2021, Alecci, Rv. 281589 - 03). La Corte di cassazione ha, inoltre, chiarito che, ai fini dell'accertamento del reato, non occorre un'indagine finalizzata ad accertare la provenienza illecita delle risorse utilizzate nella costituzione e l'avvio della società fittiziamente intestata a terzi, posto che il delitto de quo deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi a oggetto beni non provenienti da delitto, in accordo con la ratio dell'incriminazione che persegue unicamente l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, dirette a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi (così Sez. 2, n. 28300 del 16/04/2019, Russo, Rv. Rv. 276216 - 01). 9 Quanto, infine all'elemento soggettivo, il delitto in esame richiede il dolo specifico di elusione delle disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniali, anche a prescindere dalla concreta possibilità dell'adozione di misure di prevenzione patrimoniali all'esito del relativo procedimento, essendo integrato anche soltanto se l'autore ne possa temere l'instaurazione (Sez. 5, n. 1886 del 7/12/2021, dep. 2022, Delli Carri, Rv. 282645-01; Sez. 2, n. 22954 del 28/03/2017, D'Agostino, Rv. 270480-01; Sez. 5, n. 13083 del 28/02/2014, Pollifroni, Rv. 262764-01). In ogni caso, il dolo specifico non è escluso dall'esistenza di finalità concorrenti, non necessariamente collegate alla necessità di "liberarsi" dei beni in vista di una loro possibile ablazione (cosi Sez. 2, n. 46704 del 9/10/2019, Fotia, Rv. 277598-01). 4.2. Sulla scorta di tali premesse, il Tribunale ha ritenuto riscontrato, su un piano di gravità indiziaria, il delitto contestato al capo 21), ovvero l'acquisto da parte di ER della qualità di socio occulto rispetto a parte delle quote della società la Cambusa S.r.l., atteso che egli condivideva con OR AN i poteri gestori e gli utili delle attività commerciali del pontile, del lido e del ristorante, benché formalmente lo stesso fosse un semplice dipendente della società. Ciò a partire dalle dichiarazioni di RM PO, come riscontrate dalle numerose intercettazioni tra ER, OR AN e NN IS, indicative delle disposizioni impartite dal primo all'amministratore della società, lo stesso IS, in relazione alla gestione del personale, alla programmazione delle attività commerciali e al suo attivarsi per il rilascio delle necessarie licenze, con ciò dimostrandosi che IS non aveva, all'interno della società, alcun potere decisorio (cfr. le conversazioni, riportate nel provvedimento impugnato, con progressivo n. 436 del 12/07/2019, n. 441 del 12/07/2019, n. 707 del 16/07/2019, n. 802 del 18/07/2019, n. 1014 del 22/07/2019, n. 1034 del 22/07/2019, n. 5382 del 14/11/2019, n. 15 del 6/07/2019, n. 25 del 6/07/2019, n. 28 del 6/07/2019, n. 49 del 6/07/2019, n. 190 dell'8/07/2019, n. 1041 del 22/07/2019, n. 3052 del 22/08/2019, nn. 1728, 1729 e 3328 del 27/08/2019, nn. 5379 e 5381 del 14/11/2019, n. 5407 del 15/11/2019). Inoltre, l'ordinanza ha valorizzato la circostanza che, al momento dell'esecuzione della misura presso l'abitazione dell'indagato, siano state rinvenute alcune agende nelle quali era annotata dettagliatamente la contabilità della società, le spese sostenute, il pagamento degli stipendi ai dipendenti, le somme trattenute dallo stesso ER e quelle consegnate a AN o ricevute da quest'ultimo; circostanza, questa, condivisibilnnente ritenuta indicativa del ruolo gestorio dal medesimo esercitato e della partecipazione dell'indagato agli utili sociali. Quanto al mancato accertamento delle modalità di acquisto delle quote societarie da parte di ER ovvero della provenienza dei fondi impiegati per l'acquisto, va ribadito che non è necessario, ai fini dell'integrazione del delitto in 1 0 u2A parola, che l'acquisto sia avvenuto con fondi di provenienza illecita o che ER possa essere entrato nella compagine sociale quando la società era già operativa. Quanto, poi, alla finalità elusiva di eventuali misure di prevenzione perseguita attraverso la falsa intestazione societaria, essa è stata ritenuta, ancora una volta in maniera del tutto logica, a partire dall'appartenenza di ER all'associazione mafiosa di cui al capo 2) della rubrica, implicante l'elevato rischio di applicazione di misure di prevenzione patrimoniale e considerato, quanto a OR AN, il fatto che costui assistesse alle discussioni tra il ricorrente e altri noti pregiudicati, in cui si parlava delle propalazioni di PO su omicidi, rapine e vicende processuali attinenti a fatti di criminalità organizzata (v. prog n. 13281 del 20/11/2019). 5. Non possono, infine, accogliersi nemmeno le censure in merito alle esigenze cautelari, rispetto alle quali va ricordata l'operatività, nel caso di specie, della duplice presunzione, discendente dal titolo del reato contestato ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., di sussistenza del pericolo di reiterazione e di adeguatezza della sola misura custodiale. 5.1 In argomento, va premesso che la legge n. 47 del 2015 ha trasfuso in diritto positivo i pronunciamenti della Corte costituzionale, che dal 2010, con la sentenza n. 265, e sino alla più recente pronuncia n. 48 del 2015 relativa alla fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa, ha dichiarato l'incostituzionalità delle disposizioni dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui prescrivevano, per determinate tipologie di reati più gravi la presunzione assoluta di sussistenza di esigenze cautelari e di adeguatezza della sola custodia in carcere. La novellata formulazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha confermato il regime di presunzione, trasformata però in relativa, di esistenza delle esigenze cautelari a fronte della avvenuta emersione di gravi indizi di colpevolezza in ordine i delitti di cui agli artt. 270, 270-bis, 416-bis cod. pen., cui è correlata la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere Quando, dunque, sussistano i gravi indizi in ordine a tali fattispecie e la presunzione relativa di pericolosità non sia stata superata dalla prova dell'inesistenza di una qualunque esigenza cautelare, il giudice è vincolato alla previsione della adeguatezza della sola custodia carceraria a fronteggiare il pericolo presunto, senza che assuma rilievo il grado dello stesso e che possano applicarsi forme di coercizione cautelare di intermedia afflittività, ponendosi soltanto l'alternativa tra la custodia intrannuraria e lo stato di libertà del soggetto, in deroga ai principi generali sanciti dallo stesso art. 275 e dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen., che impongono una valutazione specifica dell'idoneità di ciascuna misura rispetto alle esigenze del caso concreto e la residualità dell'applicazione della custodia in carcere quando tutte le altre misure siano inefficaci. Le conseguenze di tale disciplina sono duplici, poiché, come evidenziato 11 u0A, in precedenti pronunce di questa Corte, «la presunzione relativa di pericolosità sociale prevista dall'art. 275, comma 3, inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrare in positivo la ricorrenza dei pericula libertatis, ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione» (Sez. 1, n. 45657 del 6/10/2015, Varzaru, Rv. 265419-01; in senso conforme Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015, Calandrino, Rv. 265986-01; Sez. 6, n. 23012 del 20/04/2016, Notarianni, Rv. 267159-01); mentre all'imputato o indagato compete allegare elementi di segno contrario, in grado di superare la presunzione, rispetto ai quali spetta al giudice valutarne la sussistenza e l'efficacia rappresentativa in funzione dell'esclusione delle esigenze cautelari o dell'adeguatezza di altra misura. 5.2 Tanto premesso, non fondate sono le critiche al provvedimento impugnato nella parte in cui, muovendo dalla considerazione del delitto ascritto a ER al capo 2), non soltanto ha constatato che lo stesso rientra nell'ambito di operatività della ricordata presunzione di pericolosità, ma ha anche confermato il giudizio di pericolosità sulla base di una valutazione compiuta in concreto a partire dalla gravità del delitto associativo, dalle manifestazioni di duratura adesione al sodalizio dell'indagato e dalla sua negativa personalità. E che, a fronte di tale quadro probatorio, con operazione valutativa immune da vizi logici ha ritenuto non decisiva per superare la presunzione di legge, la dedizione mostrata da ER verso un'attività lavorativa lecita e la sua condizione di sostanziale incensuratezza. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 6.1. Non comportando, la presente decisione, la rimessione in libertà del ricorrente, la Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. nda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. Fl n q t. cod. proc. pen. z m. Così deciso in data 7/06/2023 O -r