CASS
Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/04/2023, n. 15629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15629 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI NAPOLI NORD nel procedimento a carico di: AI GE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/07/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORD udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
lette/sentite le conclusioni del PG fle_ou c:u-t(.s (..e.A.k te& c-a-t-u_Cl) 5-0 ecc_ cc-o ree ‘s.x.t.uut-t.TO oe.,“ Penale Sent. Sez. 1 Num. 15629 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 10/01/2023 Il Consigliere estensore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 18 luglio 2022 il GIP del Tribunale di Napoli Nord ha accolto la domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva introdotta da BB NA. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero deducendo erronea applicazione di legge in riferimento alla competenza esecutiva ex art.665 cod.proc.pen. . 2.1 Si afferma nel ricorso che l'ultima decisione irrevocabile è quella emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 12 febbraio 2019, rilevante a fini di competenza. 3. Il ricorso è fondato. La citata decisione della Corte di Appello di Napoli ha moditdicgato, in senso favorevole all'imputato, il giudizio di comparazione ex art.69 cod.pen. Per costante orientamento interpretativo di questa Corte (v. Sez. I n.39123 del 22.9.2015, rv 264541) in tema di esecuzione, la modifica in appello del giudizio di comparazione tra le circostanze del reato comporta la riforma sostanziale della sentenza e determina lo spostamento della competenza "in executivis" a favore del giudice di secondo grado, ai sensi dell'art. 665, comma secondo, cod. proc. pen. . Trattandosi di competenza funzionale, va disposto l'annullamento della decisione impugnata con trasmissione degli atti al giudice competente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Napoli. Così deciso il 10 gennaio 2023 Il Presidente
lette/sentite le conclusioni del PG fle_ou c:u-t(.s (..e.A.k te& c-a-t-u_Cl) 5-0 ecc_ cc-o ree ‘s.x.t.uut-t.TO oe.,“ Penale Sent. Sez. 1 Num. 15629 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 10/01/2023 Il Consigliere estensore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 18 luglio 2022 il GIP del Tribunale di Napoli Nord ha accolto la domanda di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva introdotta da BB NA. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero deducendo erronea applicazione di legge in riferimento alla competenza esecutiva ex art.665 cod.proc.pen. . 2.1 Si afferma nel ricorso che l'ultima decisione irrevocabile è quella emessa dalla Corte di Appello di Napoli il 12 febbraio 2019, rilevante a fini di competenza. 3. Il ricorso è fondato. La citata decisione della Corte di Appello di Napoli ha moditdicgato, in senso favorevole all'imputato, il giudizio di comparazione ex art.69 cod.pen. Per costante orientamento interpretativo di questa Corte (v. Sez. I n.39123 del 22.9.2015, rv 264541) in tema di esecuzione, la modifica in appello del giudizio di comparazione tra le circostanze del reato comporta la riforma sostanziale della sentenza e determina lo spostamento della competenza "in executivis" a favore del giudice di secondo grado, ai sensi dell'art. 665, comma secondo, cod. proc. pen. . Trattandosi di competenza funzionale, va disposto l'annullamento della decisione impugnata con trasmissione degli atti al giudice competente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Napoli. Così deciso il 10 gennaio 2023 Il Presidente