Sentenza 23 novembre 2005
Massime • 1
Le modifiche normative apportate dal legislatore all'originaria formulazione dell'art. 110 T.U. delle leggi di P.S. non erano da considerare soggette all'obbligo di preventiva notifica alla Commissione Europea stabilito dalla direttiva 98/34/CE, non comportando esse nuove e più restrittive regole, rispetto a quelle preesistenti, in materia di utilizzazione di apparecchi automatici per il giuoco d'azzardo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/11/2005, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 23/11/2005
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - N. 01304
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 026396/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SOC.COCCINELLA GAMES SRL - PARMA;
avverso ORDINANZA del 10/06/2005 TRIB. LIBERTÀ di LA SPEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. IANNIELLO ANTONIO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO G. rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza il cui dispositivo è stato depositato il 10 giugno 2005 e la motivazione il 14 giugno successivo, il Tribunale della Spezia, in sede di riesame, ha confermato il decreto del P.M. del 14 maggio 2005, di convalida del sequestro probatorio disposto il precedente 11 maggio dalla Guardia di finanza, nell'ambito del procedimento penale n. 1665/05/21 - 26 del registro notizie di reato, di tre apparecchi di gioco di proprietà della società Coccinella Games s.r.l., ritenuti non conformi alle prescrizioni del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per Cassazione la società proprietaria degli apparecchi, a mezzo del proprio difensore, deducendo:
1 - mancato rispetto del termine di cui all'art. 324 c.p.p., avendo il Tribunale depositato la motivazione dell'ordinanza oltre il termine di dieci giorni stabilito da tale norma;
2 - errata applicazione della direttiva 98/34/CE (ex 83/189/CEE), per non aver tenuto conto della mancata preventiva notificazione da parte dello Stato Italiano alla Commissione CE del progetto di cambiamento di "regola tecnica" attuato col le modifiche introdotte al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, che renderebbe non opponibile al ricorrente la relativa norma penale;
3 - violazione di legge per il mancato accertamento in concreto della componente "alea", attraverso una consulenza tecnica in contraddittorio tra le parti processuali;
4 - violazione di legge per non aver ritenuto necessario l'elemento del lucro nell'ipotesi di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110;
5 - motivazione apparente, operata con esclusivo riferimento a quanto affermato dal consulente tecnico dell'accusa;
6 - erronea valutazione circa la motivazione del decreto del P.M. dal punto di vista delle esigenze probatorie, invece solo apparente. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Col primo motivo di ricorso la società propone la questione relativa al rispetto del termine di cui all'art. 324 c.p.p., comma 5, col semplice deposito del dispositivo o con quello della motivazione dell'ordinanza.
Sostiene al riguardo la ricorrente che l'art. 309 c.p.p., comma 10, richiamato dall'art. 324 c.p.p., comma 7, in materia di riesame dei provvedimenti di sequestro, richiedendo che la decisione debba "intervenire" entro dieci giorni, a pena di inefficacia dell'ordinanza, si riferirebbe alla decisione stessa nella sua interezza e piena efficacia ad ogni effetto.
In proposito, la giurisprudenza di questa Corte, anche a sezioni unite (Cass. 17 aprile 1996, n. 3275), ha stabilito che la disposizione di cui all'art. 128 c.p.p., che distingue ai fini del deposito in cancelleria tra dispositivo e motivazione dei provvedimenti del giudice, attribuendo rilievo autonomo al primo, ha una portata generale, riferibile anche alle ordinanze. Conseguentemente la prevalente giurisprudenza della Corte, condivisa da questo Collegio, ritiene che il termine di dieci giorni stabilito per la decisione di riesame delle misure cautelari sia osservato col semplice deposito del dispositivo, cui deve far seguito nel termine ordinatorio di cinque giorni il deposito della motivazione (Cass. 16 novembre 1999 n. 3265; 1 aprile 1998 n. 734; contra: Cass. 7 febbraio 1997 n. 4296); ciò in quanto già col dispositivo diviene certa per gli interessati la decisione con quel determinato irreversibile contenuto.
Poiché nel caso in esame l'ordinanza del Tribunale del riesame è stata depositata quanto al dispositivo nei prescritti dieci giorni e nella sua integrità nei cinque giorni successivi, la legge processuale è stata rispettata.
La censura è pertanto infondata.
2 - Col secondo motivo di ricorso, la società deduce l'erronea applicazione della legge, per non avere il Tribunale di riesame ritenuto che la mancata preventiva notificazione da parte dello Stato Italiano alla Commissione CE del progetto relativo alle modifiche apportate al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, che realizzano un cambiamento di "regole tecniche", costituisce violazione della direttiva 98/34/CE (ex 83/189/CEE) avente riflessi sulla legge penale.
Al riguardo, la difesa della società proprietaria delle macchine invoca una recente sentenza della Corte di giustizia CE, 21 aprile 2005 in causa C-267/2003, che ha fornito una puntuale interpretazione delle direttive citate con specifico riferimento ad un caso del divieto, introdotto da una legge svedese del 1996, di organizzare giochi d'azzardo che impiegano una macchina da gioco automatica, del tipo videopoker o slot-machine.
Anche tale motivo appare infondato.
Va anzitutto definito l'ambito dell'indagine ermeneutica con riferimento al tipo di macchine sequestrate, anticipando che, alla stregua di quanto descritto nell'ordinanza impugnata, trattasi di macchine per videogiochi, riproducenti, una le regole fondamentali del poker e le altre due quelle delle slot-machines, istallate in un bar di Levanto a disposizione dei frequentatori del locale. Di un tale genere di macchine, giudicate nell'ordinanza come utilizzate per giochi automatici con vincite che non comportano alcun tipo di abilità, sono vietate in Italia l'istallazione e l'uso in locali pubblici o aperti al pubblico fin dall'emanazione del R.D. 18 giugno 1931, secondo l'art. 110, comma 3 e poi secondo le modifiche a tale norma apportate, in successione, dalla L. 20 maggio 1965 n. 507, art. 1 (con estensione del divieto di uso anche nei circoli e associazioni di qualunque specie, purché gli apparecchi in questione consentano in generale una vincita), dalla L. 17 dicembre 1986, n. 904, art. 1 (con qualche limitata apertura con riguardo ai congegni da trattenimento e da gioco di abilità), dalla L. 6 ottobre 1995, n. 425, art. 1 (con una maggiore apertura verso i congegni da ultimo indicati), dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 37, comma 3, dalla L. 27 dicembre 2002 n. 289, art. 22, comma 3, dalla L. 24 novembre 2003 n. 326, art. 39, comma 7 bis, e da ultimo dalla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 195 (tutte queste ultime modifiche,
operate secondo la medesima linea di tendenza diretta ad ampliare moderatamente la categoria degli apparecchi leciti, ancorché assoggettati ad un regime autorizzatorio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze).
Stando alla interpretazione data dalla Corte di giustizia nella sentenza alla direttiva in esame (volta a tutelare, mediante un controllo preventivo, la libera circolazione delle merci, costituente uno dei fondamenti della Comunità - cfr. punto 48 della motivazione della sentenza della Corte), il divieto relativo all'istallazione e all'uso di tali macchine con le funzioni di giuoco indicate in luoghi pubblici o aperti al pubblico etc., non è riconducibile, tra i tre tipi di regole tecniche considerate all'art. 1, punto 9) della direttiva, alla nozione di "specificazione tecnica" meglio delineata al precedente punto 2), perché questa attiene necessariamente al prodotto o al suo imballaggio in quanto tali, definendo una delle caratteristiche richieste di un prodotto (cfr. punto 60 della motivazione della sentenza).
Il divieto non impedisce infatti la produzione di tali macchine, ma una loro specifica utilizzazione successiva e pertanto può rientrare, quale condizione di utilizzazione del prodotto, nella nozione di "altro requisito" introdotta nell'ambito disciplinare della direttiva, all'art. 1, punto 3), solo con la successiva direttiva n. 10 del 1994. In alternativa e in dipendenza della radicalità o meno del divieto, potrebbe essere ricondotta nella terza categoria di regole tecniche, anch'essa introdotta con la direttiva del 1994, considerata al punto 9) del medesimo art. 1 e riferita alle "disposizioni legislative ... degli Stati membri ... intese a vietare ... l'utilizzazione di un prodotto" (cfr. punti 64 e s.s. della sentenza).
Applicando i principi così enunciati ai divieti stabiliti dalla legislazione italiana di utilizzazione in locali pubblici, aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi automatici da gioco d'azzardo, come definiti dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, escluso che gli stessi siano riconducibili alla terza categoria di regole tecniche indicate, in ragione del carattere non radicale degli stessi, occorre stabilire se, per la loro incidenza sulla utilizzazione del prodotto vadano valutati come "altro requisito", ricompreso nelle "regole tecniche" considerate dalla direttiva per dettare la disciplina di controllo preventivo dei progetti di legge che le contengono.
Al riguardo, una duplice considerazione conduce ad escludere tale risultato.
In primo luogo, va rilevato che connotato della regola tecnica "altro requisito" è rappresentato, a norma del punto 3 della direttiva, dal fatto che la condizione in cui si traduce il divieto deve essere tale da influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione.
Il che non appare ipotizzabile nel caso delle macchine in esame, data la possibilità di programmare o riprogrammare agevolmente tali apparecchi all'uso di giochi di intrattenimento o di abilità leciti, per i quali è prescritto unicamente un regime autorizzatorio, come tale escluso dall'ambito della direttiva (punto 87 della sentenza della Corte di giustizia).
In secondo luogo e comunque, va rilevato che la sentenza indicata ha esplicitamente affermato che "una ridefinizione... di un servizio collegato alla costruzione di un prodotto, segnatamente quello consistente nell'impiegare taluni apparecchi per il gioco d'azzardo, può costituire una regola tecnica da notificarsi ai sensi della direttiva 83/189 se tale nuova disciplina non si limita a riprodurre o a sostituire, senza aggiungervi indicazioni tecniche o altri requisiti nuovi o supplementari. Regole tecniche già esistenti". Rientra naturalmente nella competenza del giudice nazionale stabilire se la ridefinizione di un divieto contenga o meno nuovi requisiti restrittivi relativamente alla utilizzazione di un prodotto. Su questo piano, va preliminarmente richiamato quanto prima specificato in ordine alla introduzione tra le regole tecniche dell'"altro requisito" solo con la direttiva del 1994, per cui unicamente dalla relativa data vigevano gli obblighi di comunicazione preventiva delle regole così classificabili.
Come rilevato anche dalla ordinanza impugnata, devesi allora escludere la novità delle regole restrittive introdotte con le modifiche al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, successivamente al 1994, quanto all'utilizzazione degli apparecchi automatici per giuoco d'azzardo, in quanto regole identiche o ancor più restrittive preesistevano nell'Ordinamento Italiano alla stessa approvazione del testo originario della direttiva n. 189 del 1983. Un dubbio potrebbe residuare per le macchine per il c.d. videopoker, ma il divieto ad esse riferibile e di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 110, comma 6, ultima parte, al comma 7 bis, è considerato dalla giurisprudenza prevalente di questa Corte unicamente esplicitazione di un divieto precedentemente espresso in maniera più ampia (Cass. pen., Sez. 3^, 9 gennaio 2004 n. 288; cfr., altresì, le sent. nn. 19074/2004, 13045/2003 e, con riferimento alle norme del passato, le sent. nn. 6053/1995, 2705/1996, 1620/1996, 1068/1997, 1951/1998, 8584/1998, 1121/1999). Concludendo, alla stregua delle considerazioni svolte, il motivo in esame è infondato.
3 - Quanto ai motivi da 3 a 5 di cui alla parte narrativa, essi vanno esaminati congiuntamente, attenendo all'accertamento del fumus del reato ipotizzato, sia dal punto di vista della qualificazione che dal punto di vista della significatività dei risultati delle indagini svolte.
Al riguardo va peraltro ricordato come, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra tante, la sent. 18 maggio 2004, n. 23214 di questa sezione), nei procedimenti di riesame dei provvedimenti di sequestro la verifica delle condizioni di legittimità della misura da parte del Tribunale deve limitarsi a un controllo di compatibilità tra fattispecie concreta e fattispecie legale ipotizzata, mediante la valutazione dell'antigiuridicità penale del fatto così come contestato, tenendosi conto, nell'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delicti", degli elementi dedotti dall'accusa risultanti dagli atti processuali e delle relative contestazioni difensive.
Ciò posto, si rileva come l'ordinanza impugnata riporti accuratamente i risultati degli accertamenti compiuti in sede di sequestro dagli agenti di P.G. e corroborati da una relazione tecnica dell'ausiliario di P.G., da quali emerge l'assoluta aleatorietà del gioco in rapporto alla vincita che esso assicura, il che alla stregua della giurisprudenza di questa sezione (cfr., quella già citata) appare sufficiente alla realizzazione della fattispecie contravvenzionali in esame.
4 - Infine è infondato l'ultimo motivo, col quale la società censu- ra il mancato rilievo da parte del Tribunale della carenza di motivazione nel decreto del P.M. relativamente alle esigenze cautelari a sostegno della misura, avendo viceversa l'ordinanza impugnata ritenuto ragionevolmente sufficiente l'indicazione del P.M. della necessità di procedere agli opportuni accertamenti tecnici, conservando il corpo del reato nello stato in cui si trova, lontano da possibili manipolazioni.
5 - Concludendo, sulla base delle considerazioni svolte il ricorso va respinto e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2006