Sentenza 7 aprile 2004
Massime • 1
Rientrano nella categoria dei videogiochi vietati non solo ai sensi dell'art. 110, comma sesto, T.U.L.P.S., ma anche dell'art. 22 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che utilizzano un sistema di gioco, un meccanismo di scommessa ed un criterio di combinazioni vincenti del tutto simili a quello del poker, in cui l'elemento aleatorio è preponderante e la prova di abilità è solo fittizia. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la pronunzia dei giudici di merito che hanno escluso l'applicabilità dell'art. 2, comma terzo, cod. pen., ritenendo che, anche alla luce della recente normativa introdotta con l'art. 22 della Legge 289/2002, tali tipi di apparecchi rientrano nella categoria dei videogiochi vietati).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2004, n. 19074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19074 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Renato - Presidente - del 07/04/2004
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 462
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 044271/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA TE N. IL 09/11/1965;
2) HI LV N. IL 16/05/1950;
avverso SENTENZA del 15/07/2003 TRIB. SEZ. DIST. di FANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. Giuseppe Luigi Cucca, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza 15/07/2003 il Tribunale di Pesaro, sezione distaccata di Fano, dichiarava NI TE e UR IL responsabili della contravvenzione prevista dagli artt. 110 c.p. e 110 commi 5, 8 e 9 T.U.L.P.S. (R.D. 773/1931 e succ. mod.) - per aver tenuto in funzione nell'esercizio bar un apparecchio videogioco denominato "Millenium Nuovo 4000" - e, concesse le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla recidiva per la NI, condannava la NI alla pena di euro 1.200,00 di ammenda e lo UR alla pena di euro 800,00 di ammenda, disponendo altresì la confisca e la distruzione del suddetto apparecchio. Con la stessa sentenza i due predetti imputati venivano assolti dal reato previsto dagli artt. 718 e 719 co. 2 c.p., nonché dal reato di detenzione di altri due videogiochi perché il fatto non sussiste.
In motivazione il Tribunale - dopo aver premesso che alla fattispecie era applicabile l'art. 110 T.U.L.P.S. come modificato dalla L. 425/1995 - ha ritenuto provata la responsabilità dei due imputati sulla base dei risultati della perizia di ufficio secondo cui l'apparecchio in questione doveva considerarsi di genere vietato, in quanto l'elemento aleatorio era preponderante rispetto all'abilità e al trattenimento.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso gli interessati, i quali, anche con memoria presentata successivamente, ne hanno chiesto l'annullamento, deducendo: a) violazione degli artt. 260 e 178 lett. c) c.p.p. sul rilievo che l'apparecchio in sequestro non era stato assicurato con sigilli;
b) violazione dell'art. 2 co. 3 c.p. in relazione all'art. 110 T.U.L.P.S. sul rilievo che il
Tribunale non aveva considerato che alla fattispecie doveva essere applicata la nuova normativa introdotta dall'art. 22 L. 289/2002, in quanto più favorevole, di guisa che l'imputato doveva essere assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
c) carenza della motivazione in relazione alla reale gestione dei congegni all'interno del pubblico esercizio e alla valutazione dei risultati della perizia redatta dal consulente di parte.
Inammissibile per manifesta infondatezza deve ritenersi il primo motivo relativo alla violazione degli artt. 260 e 178 lett. c) c.p.p.. Invero - a parte la considerazione che le modalità di custodia delle cose sequestrate costituiscono prescrizioni meramente indicative - va rilevato che per la mancata apposizione dei sigilli sulle cose sequestrate non è prevista alcuna nullità, di guisa che, atteso il principio della tassatività delle nullità, tale omissione non può costituire oggetto di impugnazione, tanto più che nel caso di specie i ricorrenti non hanno lamentato che l'apparecchio in sequestro abbia subito alterazioni, ne' dalla perizia di ufficio risulta che si sia verificata una tale evenienza.
Infondato deve ritenersi il secondo motivo relativo alla violazione dell'art. 2 co. 3 c.p.. Invero il comma sesto, ultima parte, dell'art. 110 T.U.L.P.S. esclude in modo specifico che gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici possano "riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali". Orbene nel caso di specie risulta dalla perizia che nello svolgimento del gioco l'elemento aleatorio è preponderante e che la prova di abilità è solo fittizia, di guisa che deve ritenersi che l'apparecchio in questione rientri nella categoria dei "videopoker", cioè dei videogiochi che utilizzano un sistema di gioco, un meccanismo di scommessa ed un criterio di combinazioni vincenti del tutto simili a quello del poker. Pertanto, poiché l'apparecchio in questione rientra nella categoria dei videogiochi vietati anche alla luce della recente normativa introdotta con l'art. 22 L. 289/2002, alla fattispecie non è applicabile l'art. 2 co. 3 c.p..
Ne consegue che, in presenza di motivo non manifestamente infondato (Cass. Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, proc. De Luca), ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 n. 6 e 160 c.p., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, in quanto il reato è estinto per prescrizione, atteso che dalla commissione del fatto illecito, accertato il 25/10/2000, è trascorso un periodo di tempo superiore a tre anni.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il 7 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2004