Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2004, n. 19074
CASS
Sentenza 7 aprile 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Rientrano nella categoria dei videogiochi vietati non solo ai sensi dell'art. 110, comma sesto, T.U.L.P.S., ma anche dell'art. 22 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici che utilizzano un sistema di gioco, un meccanismo di scommessa ed un criterio di combinazioni vincenti del tutto simili a quello del poker, in cui l'elemento aleatorio è preponderante e la prova di abilità è solo fittizia. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la pronunzia dei giudici di merito che hanno escluso l'applicabilità dell'art. 2, comma terzo, cod. pen., ritenendo che, anche alla luce della recente normativa introdotta con l'art. 22 della Legge 289/2002, tali tipi di apparecchi rientrano nella categoria dei videogiochi vietati).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/04/2004, n. 19074
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19074
    Data del deposito : 7 aprile 2004

    Testo completo