Sentenza 13 febbraio 2003
Massime • 2
Gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici riproducenti il giuoco della roulette non rientrano tra i giuochi di intrattenimento e di abilità avendo carattere puramente aleatorio, atteso che il giocatore non può minimamente incidere sul risultato, conseguentemente sussiste la violazione dell'art. 110 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773)
A seguito delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 22 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici riproducenti il gioco del poker non possono avere natura di giuochi di trattenimento e di abilità, atteso che il comma sesto dell'art. 110 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773) vietando espressamente ai giuochi di trattenimento e di abilità di riprodurre il giuoco del poker ha valore di interpretazione autentica della normativa dettata dai precedenti commi quarto e quinto, che fissano le condizioni per distinguere tra giuochi d'azzardo, meramente aleatori e di trattenimento e di abilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/02/2003, n. 13045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13045 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli ill.mi signori:
Dott. Antonio ZUMBO Presidente
1. Dott. Pierluigi ONORATO Consigliere
2. Dott. Claudia SQUASSONI "
3. Dott. Luigi PICCIALLI "
4. Dott. Carlo GRILLO "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OR AN, nato ad [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 3-4/7/2002 pronunciata dal Tribunale del riesame di Alessandria.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dota. Carlo M. Grillo;
sentite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. C. Di Zenzo, con le quali chiede rigetto del ricorso. La Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Il P.M. presso il Tribunale di Alessandria convalidava, con provvedimento 1/6/2002, il sequestro probatorio di quattro videogiochi elettronici dì proprietà della società "International GE-DA di CO NG & C. s.n.c.", effettuato da personale della Questura dì Alessandria il 31/5/2002, presso il pubblico esercizio "Bar Dea"`, ritenendoli apparecchi illegali, in quanto non conformi al disposto del vigente art. 110, comuni 1-4-5-6, T.U.L.P.S., come modificato dalla L. n. 38812000, e quindi quale corpi di reato necessari all'accertamento dei fatti.
Il Tribunale del riesame di Alessandria, con l'ordinanza indicata in premessa, su istanza di CO NG, titolare della società proprietaria dei videogiochi, confermava il citato provvedimento, riconoscendo la sussistenza delle condizioni di legge per far luogo al detto sequestro. Il CO ricorre per cassazione avverso detto provvedimento, deducendo: 1) violazione ed erronea applicazione dell'art. 125 c.p.p. in relazione agli artt. 110 T.U.L.P.S. e 718 c.p., nonché mancata e manifesta illogicità della motivazione sul punto, in quanto il Tribunale del riesame, pur dando atto della possibilità di integrare la motivazione del provvedimento del P.M. di convalida del sequestro, non ha provveduto concretamente ad integrarla, neppure con riferimento alla condotta costituente reato;
2) violazione ed erronea applicazione dell'art. 252 c.p.p. in relazione agli artt. 110 T.U.L.P.S. e 718 c.p., nonché mancata e manifesta illogicità della motivazione sui punto, avendo il Tribunale affermato, contrariamente al consolidato indirizzo giurisprudenziale, che la verifica sull'astratta sussumibilità del fatto de quo in una determinata fattispecie di reato (fumus delicti) può attuarsi in via meramente ipotetica, senza tenere nel debito conto che il provvedimento del P.M. nulla dice in ordine alla sussistenza dell'alea e del fine di lucro, non specificando nè il modello né il funzionamento dei videogiochi sequestrati, per cui si traduce in un atto diretto alla ricerca di una notizia di reato e delle conseguenti prove, piuttosto che alla conservazione di esse, 3) violazione ed erronea applicazione degli artt. 110 T.U.L.P.S. e 718 c.p., nonché mancata e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del fumus commissi delicti, non essendo stati indicati gli elementi concreti dai quali poter desumere l'esistenza dei presupposti giustificativi della misura: l'alea ed il fine di lucro.
All'odierna udienza camerale, il P.G. conclude come sopra riportato. Il ricorso è infondato.
Premesso che l'impugnazione si limita a contestare la sussistenza dei fumus delicti., e non anche delle esigenze probatorie, ritiene il Collegio -a fronte delle censure proposte- che non possa dubitarsi, almeno per quanto è emerso nella presente fase, dell'astratta configurabilità della contravvenzione ipotizzata dal Tribunale, e cioè quella prevista dal novellato art. 110 T.U.L.P.S.. Com'è noto detta norma, che mostra chiaramente comunque il segno dei successivi e disorganici interventi del legislatore, fino a giungere alla recente modifica introdotta dall'art. 22 della legge finanziaria per il 2003 (L. n. 289/2002); distingue tre tipologie di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, fissando limiti oggettivi alla liceità di essi.
Nei comuni quattro e cinque (attuali) tratta degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici considerati "per il gioco d'azzardo"; nel successivo, di quelli "da trattenimento o da gioco di abilità" e delle condizioni di liceità del loro utilizzo, quantunque vietati ai minori degli anni 18, precisando che comunque essi non possono riprodurre il gioco del poker o le sue regole, nel settimo, delle condizioni alle quali altri giochi possono considerarsi leciti. Il comma nono commina, poi, la pena dell'ammenda ai "contravventori", e cioè a coloro che installano o gestiscono apparecchi non rispettosi dei limiti posti dai commi precedenti, imponendo la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.
La predetta figura di reato, dunque, è del tutto autonoma da quella prevista dall'art. 718 c.p., con la quale però può concorrere. Nel caso in esame, per sgomberare il campo da equivoci, va precisato che il reato ipotizzato è esclusivamente quello previsto dall'art. 110 T.U.L.P.S., in ordine al quale è certamente sussistente il fumus, se si considera che tre dei quattro apparecchi riproducevano il gioco del poker, ed uno quello della roulette.
Infatti, per quanto concerne i primi tre -a prescindere dalla sussistenza delle condizioni di cui al comma 5 dell'art. 110 citato per poterli considerare "per il gioco d'azzardo" - osserva il Collegio che quanto meno sussiste l'ipotizzabilità della contravvenzione prevista dal successivo comma 6, posto che l'ultimo periodo dello stesso, non consente agli apparecchi "da trattenimento o da gioco di abilità" di riprodurre il gioco dei poker o le sue regole. Tale disposizione, introdotta successivamente al sequestro le quo, deve ritenersi interpretativa, nel senso che, secondo il legislatore, videogiochi consistenti nel poker non possono mai considerarsi di trattenimento o abilità.
Per quanto riguarda il quarto apparecchio, esso riproduce, come si è detto, il noto gioco della roulette, consistente nella specie nell'effettuare delle puntate su numeri o combinazioni di numeri, premere START ed attendere che la pallina si fermi su uno di essi, senza che il giocatore possa assolutamente incidere sul "destino" della stessa. Dunque il carattere aleatorio del gioco è fuori discussione, ed in alcun modo può parlarsi di gioco di trattenimento o abilità. Pertanto può certamente ipotizzarsi la violazione dei commi 4 e 5 dell'art. 110, considerato che -come risulta dalla relazione in atti dell'ispettore della P.d.S. Gabriele Soverchia- l'apparecchio consente di effettuare "vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6".
Tali circostanze di fatto, frutto di diretta constatazione da parte della polizia giudiziaria, comportano di per sé la ipotizzabilità della contravvenzione de qua.
Dunque sussiste il fumus delicti, che giustifica il sequestro probatorio, tipico mezzo di ricerca della prova, strumento idoneo per accertare la fondatezza della notizia criminis, e quindi per stabilire gli esatti termini della condotta denunciata o ipotizzata, al fine della configurabilità di un reato, in una fase del procedimento (indagini preliminari) caratterizzata dalla fluidità dell'imputazione sia sotto il profilo fattuale che giuridico. Evidentemente nel prosieguo delle indagini potrà e dovrà essere approfondita anche la peculiarità dell'apparecchio in sequestro, per cui il vincolo appare assolutamente funzionale ai detti accertamenti tecnici.
Per quanto concerne l'apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata, oggetto di specifiche censure da parte dei ricorrente, ritiene il Collegio che, quantunque scarnamente, il Tribunale, richiamando la circostanziata notizia di reato, abbia comunque correttamente posto in evidenza sia la preponderanza, negli apparecchi in sequestro, dell'alea rispetto all'abilità o trattenimento, sia la possibilità di prolungamento del gioco oltre i limiti consentiti dalla norma, per cui va rigettato il ricorso.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 13 febbraio 2003.
Depositato in cancelleria il 21 marzo 2003 .