Sentenza 29 maggio 1998
Massime • 1
L'esercizio del gioco d'azzardo per mezzo di apparecchi automatici elettronici, cd. videopoker, integra sia la contravvenzione di cui all'art. 718 cod. pen., sia quella di cui all'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, stante la diversa obiettività giuridica delle due norme. Infatti la prima sanziona l'attività di tenuta o di agevolazione del gioco d'azzardo, mentre la seconda sanziona l'uso di apparecchi da gioco di genere vietato in locali pubblici o aperti al pubblico.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/1998, n. 8584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8584 |
| Data del deposito : | 29 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dai sigg. MAGISTRATI: Udienza pubblica
1)Dott. GIOVANNI PIOLETTI Presidente del 29/5/1998
2)Dott. GIUSEPPE SAVIGNANO Consigliere SENTENZA
3)Dott. NICOLA QUITADAMO " N. 1970
4)Dott. SALVATORE SALVAGO " REGISTRO GENERALE
5)Dott. AMEDEO FRANCO " N. 2851/98
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DA AN, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 20.10.1997 della Corte di appello di Salerno Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Salvatore Salvago
Udito il Pubblico Ministero, che ha concluso per il rigetto del ricorso
Fatto e motivi
La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 20.10.1997 ha dichiarato DA IO responsabile del reato di cui agli art.718 e 719 cod. pen. per avere tenuto nei locali del circolo bocciofilo Fenalo destinati ai frequentatori n.2 macchine videopoker atte a consentire il gioco del poker, così organizzando e comunque agevolando il gioco d'azzardo; e ritenuta la continuazione con la contravvenzione di cui all'art.110 T.U.L.P.S. contestata al DA per avere costui installato e destinato negli stessi locali l'apparecchio atto a consentire scommesse e vincite di premi in denaro, ha ridotto la pena inflittagli dal Pretore di Salerno a mesi 6, g.10 di arresto e L.600.000 di ammenda, ordinando, infine, la pubblicazione della sentenza sul quotidiano "Il Mattino" ed di Salerno.
Il DA ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione della legge penale in quanto: a)la più recente normativa aveva depenalizzato l'utilizzo degli apparecchi videopoker;
b)mancata la prova che egli avesse commesso il reato;
c)la pena doveva essere contenuta nel minimo edittale assoluto;
d)doveva essere esclusa la pena accessoria e concesso il beneficio della sospensione condizionale.
Il primo motivo è infondato.
Questa Corte in materia di gioco di azzardo esercitato mediante apparecchi elettronici c.d. videopoker, ha infatti, enunciato i seguenti principi: a) la norma di cui al quarto comma dell'art. 4 della legge 13 dicembre 1989 n.401 non riguarda l'esercizio del giuoco d'azzardo svolto mediante gli apparecchi automatici ed elettronici vietati dall'art. 110 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773 del 1931), bensì ha conservato il suo carattere di norma che specifica le fattispecie di cui al primo ed al secondo comma del medesimo articolo, e quindi punisce esclusivamente l'uso dei predetti apparecchi finalizzato all'esercizio abusivo, in forma organizzata, del giuoco del lotto, di scommesse o di concorsi pronostici del tipo di quelli considerati nei primi due commi. L'esercizio del giuoco d'azzardo per mezzo di apparecchi automatici ed elettronici c.d videopoker, sia che si svolga in forma organizzata mediante una stabile predisposizione di uomini e mezzi sia che si svolga senza alcuna organizzazione, integra ancora invece la contravvenzione di cui all'art. 718 cod. pen. ed all'art. 110 del T.U.L.P.S. (R.D. r. 773 del 1931); b) il D.Lgs. 13 luglio 1994 n. 480, nel riformare la disciplina sanzionatoria del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ha depenalizzato il reato previsto dall'art. 86 e la conseguente norma regolamentare di cui all'art. 194 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635. Laddove detta depenalizzazione non impinge l'art. 110
del T.U.L.P.S., la cui contravvenzione concorre con quella contemplata dall'art. 718 cod. pen. per la diversa obbiettività giuridica delle due norme;
c) tra le ipotesi di reato di cui agli artt. 718 cod. pen. e 110 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 non sussiste, infatti, rapporto di specialità, giacché diversa è l'obiettività giuridica delle due norme, sanzionando, la prima, l'attività di tenuta o di agevolazione del gioco d'azzardo, la seconda l'uso di apparecchi da gioco di genere vietato in locali pubblici o aperti al pubblico. È, pertanto, configurabile il concorso tra le condotte descritte dalle predette norme, giustamente ritenuto dalla Corte di appello che ha, invece, escluso la ricorrenza della più grave ipotesi criminosa di cui all'art.4 della legge 401 del 1989; ed ha conseguentemente disposto la pena accessoria prevista dall'art.722 cod. pen. a seguito, di condanna per la contravvenzione all'art.718 cod. pen. (sent. 10243 del 13.11.1997; 1620 del 31.7.1996;
2352 del 09-03-1995).
Inammissibili sono i restanti motivi di ricorso: il secondo ed il quarto perché proposti per asserite violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello. Il terzo perché, qualora la pena sia determinata, come nel caso, in misura media, non è necessario che vengano richiamate tutte le circostanze di cui all'art.133 cod. pen.;
e l'uso delle espressioni "pena adeguata" o "pena conforme a giustizia" e simili, da un lato fa ritenere che il giudice abbia valutato la responsabilità in base alle predette circostanze, e dall'altro esclude che il potere discrezionale relativo alla determinazione della misura della pena sia degenerato in arbitrio. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dell'Esposito al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, il 29 maggio 1998. Depositato in Cancelleria il 24 luglio 1998