Sentenza 10 febbraio 2003
Massime • 3
Costituiscono attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 cod. civ. non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche le diverse attività che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza; ne consegue che l'attività edilizia, massimamente quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati da detta norma.
Il proprietario di un terreno che faccia eseguire sullo stesso opere edilizie, e che abbia contratto una assicurazione non quale proprietario del fondo, ma quale titolare di una impresa edile, per i danni provocati dai propri dipendenti, non può usufruire della copertura assicurativa se ha appaltato i predetti lavori a terzi, neppure nel caso in cui sia stata accertata la responsabilità del direttore dei lavori, non essendo questi in nessun caso qualificabile come dipendente del committente.
In caso di litisconsorzio facoltativo , le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, per cui, pur nell'identità delle questioni, permane l'autonomia dei rapporti giuridici e delle singole cause petendi; ne consegue che la parte che non abbia tempestivamente contestato la produzione documentale effettuata dalla controparte, non può avvalersi della (tempestiva) contestazione effettuata dal litisconsorte facoltativo ai fini di un diverso e autonomo rapporto processuale.
Commentari • 5
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ISSN 2385-1376 Testo massima Prove atipiche- configurabilità- casistica- scritti provenienti da terzi a contenuto testimoniale – atti dell'istruttoria penale o amministrativa – verbali di prove espletati in altri giudizi – sentenze rese in altri giudizi civili o penali – perizie stragiudiziali – chiarimenti resi al CTU, informazioni da lui assunte e risposte eccedenti il mandato – CTU rese in altri giudizi. Artt.2729 cc, 116 cpc Pur mancando nell'ordinamento civilistico una norma generale quale quella dell'art.189 cpp nel processo penale, tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove, l'oggettiva estensibilità contenutistica del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1954 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. LIMONGELLI NI - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni B. - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso (n. 22026/99 R.G.) proposto da:
AS NI, TU RO NA, elettivamente domiciliati in Roma, via C. Donizzetti n. 20, presso l'avv. Cristina Chiassai, difesi dall'avv. NI Mameli, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
BA MA, AR TA, elettivamente domiciliati in Roma, via G.P. da Palestrina n. 63, presso l'avv. Bruzio Pirrongelli, difesi dall'avv. Giovanni Sopersito, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
MEIE ASSICURAZIONI s.p.a.
- intimata -
nonché sul ricorso (n. 00158/00 R.G.) proposto da:
MEIE ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Daniele Achili, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Avezzana b. 31, presso l'avv. Enrico Guidi, difeso dall'avv. Domenico Cordella, giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, n. 107/99 del 18 - 28 giugno 1999 (R.G. 133/98).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. NI Mameli per i ricorrenti principali e l'avv. Gigliola Marchi, per delega, per i controricorrenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo, che ha concluso chiedendo l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 5 novembre 1990 BA MA e AR TA convenivano in giudizio, innanzi al tribunale di Sassari, AS NI e UR RO.
Esponevano gli attori che i convenuti, nell'eseguire lavori di scavo sul loro terreno avevano cagionato il crollo di una parete dell'abitazione da essi condotta in locazione e confinante con lo stesso, per cui chiedevano il risarcimento dei danni patiti, e consistiti nella perdita dell'intero arredamento della loro abitazione nonché nelle spese sostenute per reperire altro alloggio.
Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alla avversa domanda, assumendo che il sinistro doveva addebitarsi a difetto di costruzione del muro in questione e facendo presente, inoltre, che i lavori di scavo erano stati eseguiti da CA NI, che li aveva assunti in appalto, che il cantiere era assicurato presso la società MEIE.
Chiamati in causa sia il CA che la MEIE si costituiva in giudizio esclusivamente quest'ultima, la quale eccepiva che non sussisteva, a suo carico, alcun obbligo di risarcimento, trattandosi di opere non direttamente eseguite dagli assicurati AS e UR. Svoltasi la istruttoria del caso l'adito tribunale, con sentenza 28 novembre 1999, rigettava la domanda attrice, affermando non essere stato dimostrato che i convenuti, pur proprietari del terreno sul quale erano stati eseguiti gli scavi fossero stati autori del relativo lavoro.
Gravata tale pronunzia, in via principale, dal BA e dalla AR, che invocavano che il AS e la UR in quanto proprietari del terreno finitimo dovevano rispondere del danno provocato ai sensi dell'art. 2050 c.c., attesa la attività pericolosa ivi svolta e in via incidentale condizionata dalla MEIE, la corte di appello di Cagliari, con sentenza 18 - 28 giugno 1999 in totale riforma della sentenza del primo giudice condannava AS NI e TU RO, in via tra loro solidale, al pagamento, in favore di BA MA e di AR TA della somma di lire 14.120.640, oltre interessi legali sul capitale iniziale di lire 9.600.000 rivalutato anno per anno secondo gli indici ISTAT fino all'importo di lire 14.120.640 e gli ulteriori interessi legali su detto importo fino al saldo ma rigettava la domanda di garanzia proposta dagli appellati nei confronti della Società Mutua di Assicurazione MEIE Assicuratrice.
Per la cassazione di tale pronunzia, notificata il 28 settembre 1999, hanno proposto ricorso, con atto notificato il 2 novembre 1999, AS NI e TU RO NA, affidato a 7 motivi. Resistono, con controricorso, sia BA MA e AR TA, sia la MEIE ASSICURAZIONI s.p.a., che ha proposto, altresì, ricorso incidentale subordinato, affidato a due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I vari ricorsi avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
2. I giudici del merito hanno accolto la domanda di BA MA e AR TA e ritenuto la responsabilità dei convenuti AS e UR, per i danni verificatisi nell'immobile condotto in locazione dai primi perché i lavori (che hanno provocato i danni) sono stati eseguiti sul terreno AS - UR, titolari della relativa licenza di costruzione, per disposizione degli stessi per cui deve trovare applicazione il principio della responsabilità diretta del proprietario ex art. 840 c.c. e appare manifesta la pericolosità di tale opera (gli scavi,
in particolare dovevano rasentare il muro esterno del fabbricato in cui esisteva l'appartamento degli attori e sono stati condotti senza procedere al rafforzamento di tale muro, malgrado si dovesse scavare per circa tre metri al di sotto del livello del terreno).
3. I ricorrenti principali, AS NI e TU, censurano tale capo, della sentenza impugnata, con i primi quattro motivi, denunziando, nell'ordine:
- "violazione dell'art. 2697 c.c., relativamente all'onere della prova", atteso che non esiste in atti prova ne' della riferibilità dell'evento dannoso a essi concludenti ne' in ordine ai danni lamentati dalla controparte. "Fatture e fotografie attestanti ipotetici danni subiti dall'appartamento condotto in locazione ... da BA e AR - si precisa - in quanto atti di parte, sono privi di rilevanza probatoria e in ogni caso tali produzioni sono state oggetto di contestazione sia da parte dei ricorrenti ... che ...
della MEIE", mentre "la fattura non può costituire prova in favore della parte stessa, ne' può assurgere a prova del negozio" e "nessuna valenza probatori ha inoltre la perizia effettuata ... in sede penale, (in) procedimento contro ... soggetti diversi rispetto alle parti ora in causa" (primo motivo);
"motivazione insufficiente e contraddittoria", atteso che essi ricorrenti sono stati ritenuti responsabili sia in quanto proprietari (circostanza mai contestata) sia quali esecutori materiali, senza considerare che gli stessi avevano commissionato a terzi, mediante contratto di appalto, l'esecuzione dei lavori, per cui non potevano ritenersi responsabili dei danni provocati dall'appaltatore, al quale - esclusivamente - e, pertanto, riferibile l'attività pericolosa posta in essere (secondo motivo);
- "erronea applicazione dell'art. 840 c.c. e 2043 c.c.", considerato che sussiste la responsabilità del proprietario del fondo allorché la attività dallo stesso posta in essere sia conseguenza immediata e diretta del danno patito dal terzo, mentre nella specie non possono imputarsi ad essi concludenti i danni lamentati da controparte. Il muro abbattuto, infatti, era di loro proprietà e i danni reclamati ex adverso erano conseguenza del fatto insolito e imprevedibile che l'appartamento condotto in locazione dai BA AR era totalmente privo del muro di confine e erano assenti i cordoli di coronamento che avrebbero dovuto legarlo (terzo motivo);
- "contraddittorietà di motivazione", considerato che la sentenza penale, passata in cosa giudicata, 2 febbraio - 3 marzo 1994, indica come responsabili del fatto HE IO, direttore dei lavori, nonché AS RA capo cantiere o impresario di fatto, con assoluzione di CA NI, cioè dell'appaltatore cui essi concludenti avevano commissionato l'esecuzione dei lavori (quarto motivo).
4. I vari motivi, tutti intimamente connessi e da esaminare congiuntamente, sono infondati, alla luce delle considerazioni che seguono.
4.1. Quanto, in primis, alla denunziata violazione dell'art. 2697 c.c., relativamente all'onere della prova (primo motivo, prima parte), la deduzione è inammissibile.
Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate - o con la interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina - il motivo è inammissibile poiché non consente alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ricorrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella specie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ricorrente omette sia di indicare quale sia la interpretazione data, dai giudici del merito, della richiamata disposizione normativa art. 2697 c.c., e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la "corretta" interpretazione di tale norma.
In realtà parte ricorrente, lungi dal censurare l'interpretazione che il giudice del merito ha dato della ricordata disposizione, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspettative, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, interpretazione di quelle stesse risultanze ed è evidente - pertanto - che la denuncia esula totalmente dalla previsione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c.
4.2. Manifestamente infondata è, altresì, la deduzione svolta dai ricorrenti principali con il primo motivo, seconda parte e con la quale gli stessi lamentano, ancora, che i giudici del merito abbiano posto a fondamento della propria decisione "fatture e fotografie attestanti ipotetici danni subiti dall'appartamento condotto in locazione da ... BA e AR", senza considerare che detti documenti "sono privi di rilevanza probatoria e in ogni caso oggetto di contestazione sia da parte dei ricorrenti nelle comparsa di costituzione e risposta di primo grado e all'udienza del 15 gennaio 1991, sia espressamente da parte della MEIE assicurazione all'udienza del 25 gennaio 1994".
Deducendosi, nella specie, un error in procedendo che consente un diretto controllo degli atti da parte di questa Corte, si rileva - come anticipato - la manifesta infondatezza della deduzione e che, esattamente, pertanto, i giudici del merito hanno ritenuto "incontesta" la documentazione prodotta dagli attori. È sufficiente, al riguardo, tenere presente che i documenti in questione (fotografie documentanti lo stato dell'appartamento degli attori dopo il parziale crollo del fabbricato, fatture attestanti gli acquisti compiuti dagli stessi attori) sono stati prodotti nel corso delle udienze, rispettivamente, del 3 marzo 1992 e del 29 giugno 1993: avendo il AS e la UR "contestato" i documenti nella comparsa di risposta di primo grado (che reca la data del 14 gennaio 1991) e nel corso dell'udienza del 15 gennaio 1991 è palese che la contestazione non può che riferirsi a documenti diversi da quelli esaminati dai giudici di merito (che alle dette date non erano ancora stati prodotti).
4.3. Nè, ancora, il AS e la TU possono giovarsi della "contestazione" formulata al riguardo dalla terza MEIE. È pacifico, infatti, che in caso di litisconsorzio facoltativo, pur nell'identità delle questioni, permane autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e delle singole causae petendi, con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità in relazione ai rispettivi legittimi contraddittori (cfr., ad esempio, Cass. 13 giugno 2000 n. 8069). È evidente, pertanto, che le "contestazioni" eventualmente mosse dalla terza MEIE (nei cui confronti nessuna domanda era stata proposta dagli attori BA e AR) sono irrilevanti, ai fini del diverso, e autonomo, rapporto processuale tra i predetti BA e AR e i convenuti AS e UR.
4.4. In alcun modo pertinenti, al fine del decidere, da ultimo, appaiono le considerazioni svolte nel primo motivo, ultima parte, ove si afferma che la "fattura non può costituire prova in favore della parte".
Le pronunzie richiamate infatti (Cass. 23 giugno 1997 n. 5573, nonché Cass. 18 febbraio 1995 n. 1798) sono state tutte rese con riguardo all'eventualità la fattura, prodotta in giudizio, sia stata emessa dalla stessa parte che ne invoca l'autorità: pacifico che nella specie le fatture prodotte provengono da "terzi" (fattura di acquisto dei mobili e ricevuta del canone locatizio) è evidente la non pertinenza, al fine del decidere, della deduzione in esame. Al riguardo, comunque, non può tacersi che nel vigente ordinamento manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova: il giudice, pertanto, può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo (cfr. Cass. 26 settembre 2000 n. 12763). Correttamente, pertanto, i giudici del merito, hanno posto a fondamento della loro decisione, in merito al quantum dei danni patiti dagli attori i documenti in questione, non contestati espressamente dagli attuali ricorrenti principali in sede di merito.
4.5. Quanto, ancora, alla denunziata erronea applicazione degli artt. 840 e 2043 c.c. svolta con il terzo motivo, che per motivi di ordine logico deve esaminarsi con precedenza, rispetto al secondo, atteso che "per costante giurisprudenza il proprietario del fondo è chiamato a rispondere dei danni cagionati a terzi quando l'attività da lui posta in essere sia conseguenza immediata e diretta del danno stesso", mentre "l'evento causativo del sinistro, in questo caso, non può imputarsi al comportamento del proprietario del fondo", la deduzione è, per un verso, inammissibile, per altro, manifestamente infondata.
4.5.1. Quanto al primo profilo (inammissibilità) si osserva che nella specie i giudici del merito hanno ritenuto la responsabilità degli attuali ricorrenti, quali proprietari del fondo ove erano stati eseguiti gli scavi che poi hanno provocato il crollo, parziale, dell'alloggio dei BA - AR, ai sensi dell'art. 2050 c.c. e, in particolare, per avere gli attuali ricorrenti posto in essere una attività pericolosa.
Non censurandosi, in alcun modo, sotto alcun profilo, nella parte de qua la sentenza gravata è palese, come anticipato, la inammissibilità (per difetto di interesse) di tutti richiami contenuti in ricorso alle regole di cui all'art. 2043 c.c.
4.5.2. In secondo luogo si osserva che la deduzione in esame è, comunque, manifestamente infondata, atteso che prescinde totalmente da quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice e cui, puntualmente, si è adeguata la sentenza in questa sede gravata.
Si osserva,' infatti, in primis, che esattamente i giudici del merito hanno ritenuto la applicabilità, nella specie, dell'art. 2050 c.c. Ai fini della responsabilità per attività pericolose di cui all'art. 2050 c.c. - infatti - costituiscono attività pericolose non solo quelle che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da, altre leggi speciali, ma anche quelle altre che comportano la rilevante possibilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza, per cui di regola, l'attività edilizia, massimamente quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati nella detta norma (cfr., Cass. 12 dicembre 1988 n. 6739, nonché, ancora, Cass. 11 novembre 1987 n. 8304, nonché Cass. 3 novembre 1995 n. 11452). Certo quanto sopra, pacifico che gli scavi eseguiti nel terreno degli attuali ricorrenti, certamente al confine sulla casa occupata dai BA - AR, avevano una profondità di circa tre metri al di sotto del livello del terreno come accertato dal giudice del merito è palese che esattamente i giudici hanno ritenuto la responsabilità dei proprietari del terreno ove erano eseguiti i lavori ex art. 2050 c.c.
4.6. Quanto, ancora, al secondo motivo di gravame e alla deduzione che essi ricorrenti principali non potevano essere ritenuti responsabili dei danni cagionati a controparte atteso che avevano commissionato a terzi, mediante contratto di appalto, l'esecuzione dei lavori, la deduzione è, al pari della precedente, manifestamente infondata.
Come sopra anticipato, infatti, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte, la affermazione che il proprietario che fa eseguire sul suo fondo opere di escavazione, risponde direttamente del danno che a causa di essi sia derivato al fondo confinante, anche se la esecuzione dei lavori sia stata data in appalto, e dunque indipendentemente dal suo diritto ad ottenere la rivalsa nei confronti dell'appaltatore la cui responsabilità nei confronti dei terzi danneggiati può eventualmente aggiungersi alla sua, ma non sostituirla od eliminarla (Cass. 6 maggio 1998, n. 4577;
Cass. 24 novembre 1997 n. 11717; Cass. 15 luglio 1997 n. 6473; Cass. 14 giugno 1990 n. 5809. Sempre nello stesso senso, altresì, cfr. 23
giugno 1989 n. 2988; Cass. 12 dicembre 1988 n. 6739; Cass. 12 giugno 1981 n. 3822; Cass. 15 febbraio 1980 n. 1154, tra le altre). Non controverso quanto precede, preso atto che espressamente i giudici del merito hanno dichiarato di volere aderire ai ricordati principi, atteso che le argomentazioni svolte da questa Corte a suffragio di una tale conclusione, nelle pronunzie sopra richiamate, non solo appaiono particolarmente convincenti e esatte, ma non sono in alcun modo sottoposte a critica dagli attuali ricorrenti principali, è palese che - come anticipato - anche il secondo motivo di ricorso deve rigettarsi.
4.7. In merito, ancora, al terzo motivo di ricorso e all'assunto secondo cui i danni sarebbero conseguenza non degli scavi fatti eseguire dai ricorrenti principali, ma dal fatto insolito e imprevedibile che l'appartamento condotto in locazione dai BA AR era totalmente privo di muro di confine e erano assenti i cordoli di coronomento, lo stesso è, per un verso, inammissibile, per altro, manifestamente infondato.
4.7.1. Quanto alla rilevata inammissibilità della deduzione si osserva che la sentenza gravata non affronta in alcun modo il problema e i ricorrenti, in violazione del precetto di cui all'art. 366 n. 4 c.p.c. hanno omesso di indicare in quale occasione, in sede di merito, avevano prospettato la questione nel rispetto delle regole sul contraddittorio (cfr., ad esempio, Cass. 9 aprile 2001 n. 5255, specie in motivazione) 4.7.2. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, per completezza di esposizione, si osserva che a norma della testuale previsione di cui all'art. 2050 c.c. l'esercente l'attività pericolosa è tenuto al risarcimento dei danni "se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno" e nella specie non risulta in alcun modo che gli attuali ricorrenti abbiano dato una tale prova (mentre, reciprocamente, è rimasto accertato - in linea di fatto - che il crollo dell'alloggio occupato dal BA e dalla AR è stato causato proprio dagli scavi eseguiti sul fondo dei ricorrenti principali).
4.8. Quanto al quarto motivo (con il quale i ricorrenti principali, come osservato sopra, denunziano, ancora, "contraddittorieta di motivazione" atteso che con sentenza penale, passata in giudicato, è rimasto accertato che i responsabili del fatto dannoso sono persone diverse dagli attuali ricorrenti) lo stesso è inammissibile sotto molteplici profili.
4.8.1. In primo luogo si osserva che il vizio di contraddittoria motivazione, di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c, presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, e cioè l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata (Cass. 4 giugno 2001 n. 7476): nella specie, per contro, i ricorrenti lungi dal prospettare alcuna contraddizione tra varie proposizioni contenute nella sentenza impugnata, si limitano a denunciare che la stessa sarebbe in contraddizione con una sentenza penale.
4.8.2. Anche a prescindere da quanto precede si osserva, comunque, che la deduzione in esame è inammissibile alla luce di quanto si è osservato sopra, in margine alla responsabilità del proprietario di un fondo che abbia fatto eseguire lavori di scavo sullo stesso con conseguente lesione dei diritti dei vicini, responsabilità che non è esclusa dalla circostanza che i lavori (come nella specie) siano stati appaltati a terzi, sussistendo, eventualmente, un concorso di responsabilità tra committente e appaltatore nei confronti del danneggiato.
4.8.3. Il tutto, ovviamente, a prescindere dal considerare che non risulta in alcun modo che la sentenza penale richiamata in ricorso sia stata resa anche nel contraddittorio del BA e della AR e che sia, pertanto, a essi opponibile.
5. Quanto alla domanda di garanzia spiegata dai ricorrenti principali AS e UR nei confronti della Compagnia Assicuratrice MEIE la stessa è stata disattesa, dai giudici del merito, sulla base di due, concorrenti, rationes decidendi, ognuna sufficiente ex se, a sorreggere una tale conclusione. Si è osservato, infatti, da un lato, che mai alcuna domanda è stata rivolta nei confronti della MEIE dal AS e della UR, atteso che gli stessi, in primo grado si sono limiti a sollecitare il rigetto delle domande degli attori, senza formulare, neppure in via subordinata, alcuna richiesta nei confronti della MEIE, dall'altro, che la invocata garanzia, atteso che il contratto di assicurazione inter partes prevede che "l'assicurazione non comprende i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività" e in sede penale è stata accertata la responsabilità di HE IO quale impresario costruttore che si avvaleva dell'opera di CA AC, aggiudicatario dell'appalto.
6. Tale capo della sentenza è gravato dai ricorrenti principali con il quinto e il sesto motivo, con i quale gli stessi lamentano "falsa applicazione di norme di diritto e contraddittorietà della motivazione", considerato, da una parte, che la chiamata delle MEIE Assicurazioni era avvenuta regolarmente e contro la stessa essi concludenti avevano espressamente formulato domanda di garanzia quinto motivo, dall'altro, che la copertura assicurativa della MEIE, trattandosi di polizza di cantiere non poteva non comprendere la responsabilità per i fatti riferibili a HE IO, direttore dei lavori nell'impresa TU RO e in tale veste condannato in sede penale unitamente a AS RA, capo cantiere dell'impresa o impresario di fatto sesto motivo.
7. Esaminando con precedenza, rispetto al quinto motivo di ricorso il sesto si osserva che lo stesso è manifestamente infondato. Precisato che l'interpretazione del contratto, concretandosi nell'accertamento della volontà dei contraenti ed in una indagine di fatto, quindi, riservata al giudice di merito, può essere censurata in sede di legittimità solo per inadeguatezza della motivazione o per violazione delle regole ermeneutiche con la conseguenza che deve- essere ritenuta inammissibile ogni critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca solo nella prospettazione di una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto vagliati dal giudice di merito (Cass. 29 novembre 2001 n. 15185), si osserva che nella specie i giudici del merito hanno accertato con statuizione in alcun modo censurata da parte dei ricorrenti principali, e dagli stessi, anzi, implicitamente fatta propria che il contratto di assicurazione stipulato con la MEIE non riguardava le responsabilità del AS e del TU quali proprietari del fondo ove è stato eseguito lo scavo che ha provocato i danni lamentati dal BA e della AR, ma quali "esercenti di impresa edile".
Certo quanto sopra e non controverso, ancora - come precisato nella sentenza gravata - che "l'assicurazione non comprende i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività", è palese che esattamente i giudici del merito hanno rigettato la domanda di garanzia proposta dai ricorrenti principali contro la MEIE.
Gli stessi, infatti, in tanto potevano invocare la copertura assicurativa in quanto avessero dedotto, e dimostrato, da un lato, che stavano eseguendo con la propria impresa edile i lavori di scavo oggetto di controversia, dall'altro, che propri dipendenti (cioè propri lavoratori subordinati, cfr. art. 2094 c.c.) avevano, per negligenza o imperizia, causato il danno.
Certo, per
contro
- come in più occasioni affermato anche in sede di ricorso per cassazione dai ricorrenti principali - che il AS e la TU avevano "appaltato" i lavori in questione a una terza impresa è di palmare evidenza che non potevano invocare la copertura assicurativa.
Nè è pertinente, al fine di pervenire a una diversa soluzione della lite, la circostanza che in sede penale sia stata riconosciuta la responsabilità di HE IO quale direttore dei lavori, certo essendo, da un lato, che lo stesso non risulta "dipendente" dell'impresa AS UR, dall'altro che, comunque, lo stesso era direttore dei lavori per conto degli attuali ricorrenti principali non quali titolari dell'impresa di edilizia, ma quali proprietari del terreno e committenti delle opere di scavo.
8. Dimostrata la assoluta infondatezza del sesto motivo di ricorso, deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il quinto motivo.
Giusta un insegnamento assolutamente pacifico presso la giurisprudenza di questa Corte regolatrice e che nella specie deve trovare ulteriore conferma, infatti, ove una sentenza (o un capo di questa) si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario - per giungere alla cassazione della pronunzia - non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo stesso dell'impugnazione. Questa, infatti, è intesa alla cassazione della sentenza in toto, o in un suo singolo capo, id est di tutte le ragioni che autonomamente l'una o l'altro sorreggano.
È sufficiente, pertanto, che anche una sola delle dette ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola delle dette ragioni, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (In tale senso, ad esempio, tra le tantissime, Cass., 12 settembre 2000, n. 12040, specie in motivazione, nonché tra le più recenti affermazioni del principio, Cass. 24 maggio 2001, n. 7077;
Cass. 12 aprile 2001, n. 5493 e Cass. 14 marzo 2001 n. 3671).
9. Quanto, infine, al settimo, e ultimo motivo di ricorso - con il quale si deduce che "stante il comportamento processuale dei ricorrenti assolutamente improntato a correttezza e buona fede, anche la condanna degli stessi alle spese del giudizio, perlomeno nei confronti degli attori appare immotivata" - lo stesso è - al pari dei precedenti - manifestamente infondato.
In primis si osserva, al riguardo, che è puntuale dovere, sancito dall'art. 88 c.p.c, per le parti e i loro difensori di comportarsi in giudizio con lealtà e probità {id est con "correttezza e buona fede"), per cui è palese che la parte non può pretendere la compensazione delle spese di lite (o la condanna di controparte al pagamento delle stesse) solo per essersi attenuta ad un precetto di legge.
In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede si osserva che l'art. 91 c.p.c. espressamente prevede che "il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte ...". Certo che nella specie le pretese degli attori sono risultati, fondate e pressoché integralmente accolte mentre gli attuali ricorrenti principali sono stati riconosciuti totalmente soccombenti è palese che non sussiste alcuna omessa motivazione, nel capo in cui la corte di appello ha posto - in applicazione del riferito principio di diritto - le spese di entrambi i gradi del giudizio a carico dei soccombenti.
10. Risultato totalmente infondato il ricorso principale, in conclusione, deve rigettarsi, con assorbimento del ricorso incidentale MEIE espressamente subordinato all'eventuale accoglimento del ricorso principale e condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale condizionato;
condanna i ricorrenti principali in solido al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate:
- in favore di BA MA e AR TA, in euro 90,00 oltre euro 900,00 per onorari;
- in favore della MEIE Assicurazioni, in euro 141,00 oltre euro 800,00 per onorari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 22 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2003