Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1954
CASS
Sentenza 10 febbraio 2003

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Costituiscono attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 cod. civ. non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche le diverse attività che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza; ne consegue che l'attività edilizia, massimamente quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati da detta norma.

Il proprietario di un terreno che faccia eseguire sullo stesso opere edilizie, e che abbia contratto una assicurazione non quale proprietario del fondo, ma quale titolare di una impresa edile, per i danni provocati dai propri dipendenti, non può usufruire della copertura assicurativa se ha appaltato i predetti lavori a terzi, neppure nel caso in cui sia stata accertata la responsabilità del direttore dei lavori, non essendo questi in nessun caso qualificabile come dipendente del committente.

In caso di litisconsorzio facoltativo , le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, per cui, pur nell'identità delle questioni, permane l'autonomia dei rapporti giuridici e delle singole cause petendi; ne consegue che la parte che non abbia tempestivamente contestato la produzione documentale effettuata dalla controparte, non può avvalersi della (tempestiva) contestazione effettuata dal litisconsorte facoltativo ai fini di un diverso e autonomo rapporto processuale.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 10/02/2003, n. 1954
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1954
Data del deposito : 10 febbraio 2003

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