Sentenza 7 settembre 2001
Massime • 1
Le dichiarazioni assunte dal giudice nel procedimento cautelare civile, ai sensi dell'art.669 sexies c.p.c., hanno natura di testimonianza e, pertanto, la loro eventuale falsità integra gli estremi del reato di falsa testimonianza previsto dall'art.372 cod. pen.,pur quando non siano state osservate le formalità dettate dagli artt. 244, 251 e 252 c.p.c. per l'assunzione della prova testimoniale, con riguardo, rispettivamente, alla deduzione di detta prova, al giuramento ed alla compiuta identificazione del testimone.
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Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali L'interesse giuridico protetto dal delitto di falsa testimonianza è il normale svolgimento dell'attività giudiziaria, sicché soggetto passivo del reato è la collettività e non la persona che per la violazione della norma subisca eventuali danni risarcibili sul piano civilistico, qualificabile come danneggiato dal reato, ma non come persona offesa (Sez. 6, 3358/2018). Ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza non si richiede che il giudice sia tratto in inganno dal comportamento mendace o reticente, ma è sufficiente che questo abbia potenziale idoneità a condurlo in errore, e ciò in quanto si è in presenza di un reato …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 07/09/2001, n. 42898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42898 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANTACROCE GIORGIO - Presidente - del 07/09/2001
1. Dott. MORGIGNI AN - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BRUSCO CARLO - Consigliere - N. 988
3. Dott. MALPICA EMILIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. AMOROSO GIOVANNI - Consigliere - N. 022065/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di CAGLIARInei confronti di:
1) IA AN N. il 13/07/1946
avverso SENTENZA del 03/04/2001 CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni Palombarini
che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice d'appello
Udito il difensore Avv. Mario Girardi che ha concluso per il rigetto del ricorso
La Corte osserva:
Con sentenza in data 3 aprile 2001 la Corte d'Appello di Cagliari ha assolto IA AN, con la formula perché il fatto non sussiste, dal delitto di cui all'art. 483 cod. pen. del quale il Tribunale di Cagliari, con sentenza 21 gennaio 2000, lo aveva ritenuto responsabile condannandolo alla pena di mesi sei di reclusione con i benefici di legge. L'imputato era stato ritenuto responsabile del reato indicato perché (così recita il capo d'imputazione) "sentito a sommarie informazioni nel procedimento civile UD c/ DA attestava falsamente l'esistenza di un cancello, le aperture e i pilastri nel mese di aprile/maggio '92, nel fondo in contestazione".
La sentenza d'appello, senza entrare nel merito della veridicita' delle affermazioni rese nel procedimento (che pure formava oggetto dell'appello) ha escluso che, nella condotta descritta, potesse ravvisarsi l'ipotesi criminosa contestata (art.483 cod. pen.: falsità ideologica del privato in atto pubblico)
perché il verbale di udienza, nel quale le dichiarazioni erano state riprodotte, non è destinato a provare la verità dei fatti descritti potendo essere liberamente apprezzato dal giudice. La Corte di merito ha poi motivatamente escluso che le dichiarazioni rese dall'imputato potessero essere qualificate come testimonianza e che quindi potesse ritenersi esistente l'ipotesi del reato previsto dall'art. 372 cod. pen. Contro questa sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Cagliari il quale ha dedotto la violazione degli artt. 372 cod. pen., 669 sexies c.p.c., 521 c. 2^ e 522 c. 1^ c.p.c. Secondo il ricorrente erroneamente il giudice d'appello avrebbe escluso che la condotta del ricorrente potesse essere qualificata falsa testimonianza punibile ai sensi dell'art. 372 cod. pen. e poiché all'imputato era stato contestato un fatto diverso (aver reso sommarie informazioni e non testimonianza) il ricorrente chiede che vengano annullate entrambe le sentenze di merito con trasmissione degli atti al pubblico ministero competente;
in subordine, ove si ritenesse il fatto non diverso e implicitamente contestato all'imputato, si chiede che la sentenza impugnata venga annullata con rinvio al giudice d'appello. Alla pubblica udienza del 7 settembre 2001 il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di appello mentre il difensore dell'imputato ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ciò premesso ritiene la Corte che il ricorso sia fondato. Va anzitutto precisato che il ricorso del Procuratore generale attiene esclusivamente alla configurabilità, nel fatto accertato, dell'ipotesi criminosa della falsa testimonianza prevista dall'art.372 cod. pen. mentre non vi è, nell'atto di impugnazione, alcuna richiesta che si riferisca alla contestata e ravvisata, dal primo giudice, ipotesi di reato prevista dall'art. 483 cod. pen. sulla cui esclusione, da parte del giudice d'appello, deve pertanto ritenersi ormai formato il giudicato interno. Non si tratta infatti di due ipotesi di reato legate da rapporto di specialità ma di due fattispecie caratterizzate anche da diversità dell'elemento oggettivo.
Le dichiarazioni della cui falsità si discute sono state rese dall'imputato nel corso di un procedimento cautelare instaurato, ai sensi degli artt. 669 bis e seguenti, da PU AN e PU AR IT nei confronti di NE IE, per la reintegra nel possesso di un fondo sito in Quartu S. Elena. Nel corso di questo procedimento l'imputato avrebbe reso le false dichiarazioni in precedenza riportate.
Ciò premesso si osserva che l'art. 669 sexies c.p.c., che disciplina il procedimento cautelare, prevede, come procedura ordinaria, che vengano, prima dell'adozione del provvedimento, sentite le parti e che il giudice possa procedere, nel modo che ritiene più opportuno, agli "atti di istruzione" indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto. Solo nel caso in cui la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento il giudice può provvedere inaudita altera parte;
in questo secondo caso il giudice assume, ove occorra, "sommarie informazioni" (art. 669 sexies comma 2^).
È stato accertato, in entrambi i gradi del giudizio di merito, che le dichiarazioni oggetto della contestazione erano state rese ai sensi del 1^ comma dell'art. 669 sexies e non ai sensi del 2^ comma della medesima norma: il provvedimento reiettivo della richiesta di provvedimento cautelare era stato infatti emesso con ordinanza pronunziata nel contradditorio delle parti e non con decreto motivato inaudita altera parte. La riferita descrizione della condotta contenuta nel capo d'imputazione ("sentito a sommarie informazioni") deve quindi ritenersi impropriamente formulata perché l'audizione del ricorrente era avvenuta nell'ambito del compimento di "atti di istruzione" assunti dal giudice del procedimento cautelare e non rientrava quindi nelle "sommarie informazioni".
Si tratta quindi di verificare se le dichiarazioni rese al giudice nel corso del procedimento cautelare, in contradditorio tra le parti, possano essere qualificate testimonianza. Il delitto previsto dall'art. 372 cod. pen. è infatti generalmente ritenuto reato proprio che può essere commesso soltanto dal "testimone" e soltanto da chi deponga "innanzi all'Autorità giudiziaria" con esclusione quindi, per un verso di tutte le dichiarazioni che, pur rese ad un'autorità giudiziaria, non abbiano le caratteristiche della testimonianza (per es., come si dirà, le sommarie informazioni assunte nei procedimenti cautelari senza contradditorio); per altro verso di tutte le dichiarazioni che, pur potendo essere processualmente utilizzate, non siano state rese all'autorità giudiziaria (per es. le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o ad un'autorità amministrativa).
La Corte di merito ha fondato il suo convincimento sulla circostanza che pur essendo state, tutte le dichiarazioni rese nella fase cautelare, qualificate dal giudice come testimonianze in realtà non si trattava di testimonianze perché la loro assunzione non era avvenuta nel rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 244 e ss. del c.p.c.; in particolare le persone sentite non erano state ammonite, non avevano giurato e non erano state interrogate sull'eventuale interesse in causa.
Da ciò, secondo la sentenza impugnata, discenderebbe la natura di semplici informazioni, con mero valore indiziario, delle dichiarazioni in questione che, per acquisire efficacia probatoria, dovrebbero essere assunte nel successivo giudizio di merito. Ritiene la Corte che questa soluzione non sia condivisibile e che, pur non risultando precedenti specifici (l'unico precedente assimilabile al caso in esame che si rinvenga è costituito dalla lontana pronunzia Cass., sez. 3^, 20 febbraio 1973 n. 1451, Nardini, che ha ritenuto l'esistenza della falsa testimonianza nel caso di dichiarazioni rese nel procedimento previsto dall'art. 4 l. 14 novembre 1962 n. 1610 per l'accertamento della proprietà di fondo rustico), le dichiarazioni in questione debbano essere qualificate testimonianza.
Pur essendo corretta l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, dell'irrilevanza della qualificazione attribuita dal giudice alle persone dichiaranti nel verbale di udienza la ricostruzione riferita non appare condivisibile perché oblitera la fondamentale distinzione che l'art. 669 sexies pone tra le due forme di procedimento previsto dalla norma. Il primo, nel quale si attua il pieno contradditorio, ed il secondo che si svolge inaudita altera parte e nel quale le dichiarazioni eventualmente acquisite, proprio perché non sottoposte al vaglio del contradditorio, conservano la natura indiziaria propria delle sommarie informazioni. Questa confusione tra le due ben distinte ipotesi è confermata dal contenuto della giurisprudenza della cassazione civile impropriamente richiamata dalla sentenza impugnata per convalidare la tesi della natura soltanto indiziaria delle dichiarazioni in questione. La Corte di merito ha infatti richiamato, a sostegno della sua tesi, Cass., sez. 2^, 25 settembre 1991 n. 10011 (che si riferisce alle sommarie informazioni assunte nel caso in cui il giudice provvedeva con decreto ai sensi del previgente art. 689, comma 1^, c.p.c.) e Cass., sez. 2^, 24 agosto 1990 n. 8676, che si riferisce effettivamente alla fase svolta in contradditorio tra le parti ma che, pur ponendo in luce una diversa e maggiore efficacia probatoria delle testimonianze assunte nel giudizio di merito, non esclude affatto, ed anzi la ribadisce, la natura di testimonianza delle dichiarazioni rese ai sensi del comma 3^ del medesimo art. 689 (da testimoni presentati dalle parti o presenti sul luogo). Si osserva inoltre che, da un punto di vista formale, il tenore dell'art. 669 sexies, comma 1^, non solo non costituisce ostacolo all'inquadramento delle dichiarazioni rese al giudice in quella fase tra le testimonianze ma, con l'uso della riferita terminologia (atti di istruzione), conferma esplicitamente questa qualificazione perché, tra gli atti di istruzione, rientrano certamente le testimonianze posto che il capo secondo del libro secondo del codice di rito civile è appunto intitolato all'"istruzione della causa" e l'art. 188 c.p.c. disciplina l'attività "istruttoria" del giudice ricomprendendovi l'assunzione dei mezzi di prova e quindi anche l'assunzione delle testimonianze.
Del resto queste disposizioni si pongono in un regime di continuità con quelle previste dalla previgente normativa (prima delle modifiche introdotte dall'art. 74 della l. 26 novembre 1990 n.353) in materia di reintegrazione nel possesso laddove l'art. 703, comma 2^, c.p.c. faceva riferimento, per il procedimento, all'art. 689 e seguenti del medesimo codice;
art. 689 che, nel caso in cui il giudice non avesse ritenuto di dare immediatamente con decreto i provvedimenti necessari, prevedeva espressamente che potesse procedere all'"audizione di testimoni". La più generica espressione usata dall'art. 669 sexies è diretta non certo ad escludere le testimonianze ma semmai ad ampliare i mezzi di prova che possono essere assunti nella fase cautelare e che, in precedenza, erano limitati (per i procedimenti di nuova opera e danno temuto e quelli a tutela del possesso) all'ispezione dei luoghi e all'audizione dei testimoni.
Rilievo particolarissimo, per la soluzione del problema posto in questo giudizio, assume poi la circostanza che gli atti di istruzione della fase cautelare siano caratterizzati dall'essere assunti nel contradditorio delle parti a differenza delle sommarie informazioni assunte nel caso di provvedimenti emessi ai sensi del comma secondo della norma indicata. Già prima dell'approvazione del nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione il contradditorio tra le parti in condizioni di parità (comma 2^) era infatti divenuto l'elemento caratterizzante di ogni processo e quindi anche di quello civile;
con la conseguenza di valorizzare l'efficacia probatoria di ogni atto a valenza probatoria che sia stato acquisito con questo metodo e quindi, per il caso che interessa, la natura testimoniale delle dichiarazioni in esame.
Valorizzazione intervenuta, proprio nei procedimenti cautelari che interessano, con la riduzione entro margini ben più ristretti della possibilità per il giudice di provvedere senza preventivo contradditorio: l'abrogato art. 689 c.p.c. si limitava ad attribuire genericamente questo potere al giudice ("può dare immediatamente con decreto i provvedimenti necessari") mentre il nuovo art. 669 sexies limita questo potere ai casi in cui "la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento". Non può essere confusa, come sembra fare la sentenza impugnata, la natura sommaria del procedimento con una asserita valenza solo indiziaria del mezzo di prova assunto in questa fase perché la valenza probatoria di queste dichiarazioni va posta in relazione alla loro utilizzazione nel procedimento nel quale vengono rese e, quindi, alla astratta possibilità di influire sulla decisione resa dal giudice in quella fase, e non in relazione a quella che verrà resa nella (eventuale) fase di merito nella quale peraltro queste dichiarazioni conservano una loro efficacia probatoria. A fronte di queste caratteristiche (essere rese da persona in posizione di imparzialità all'autorità giudiziaria, nel contradditorio delle parti e con piena efficacia probatoria in relazione alla fase nella quale sono assunte) che valorizzano il valore giurisdizionale delle dichiarazioni non possono valere, ad escludere questa natura, le circostanze su cui la sentenza impugnata si fonda, e in precedenza riportate, ed in particolare la mancanza del giuramento o delle ammonizioni e la mancata capitolazione delle circostanze.
Queste omissioni in parte costituiscono una mera irregolarità formale in quanto le disposizioni che a queste formalità si riferiscono hanno carattere ordinatorio e sono prive di sanzione:
così è per l'omissione del giuramento o sull'impegno a dire la verità che residua agli interventi della Corte costituzionale sull'art. 251 c.p.c. (v. Cass. civ., sez. 1^, 11 ottobre 1999 n. 11386; sez. lav., 14 luglio 1993 n. 7800; sez. 3^, 4 dicembre 1990 n. 11617; sez. 2^, 12 maggio 1980 n. 3132). Per altra parte (la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 244 c.p.c.) trattasi di nullità di carattere relativo non rilevabili d'ufficio e che, se non tempestivamente eccepite (nella prima istanza o difesa successiva all'atto), sono sanate ai sensi dell'art. 157, comma 2^, c.p.c. (v. Cass. civ., sez. 3^, 2 agosto 2000 n. 10114; sez. lav., 12 novembre 1999 n. 12577; sez. 3^, 18 dicembre 1998 n. 12687; 13
ottobre 1997 n. 9952; sez. un., 13 gennaio 1997 n. 264). Non tragga in errore la circostanza che, in questi soli casi, possa parlarsi di nullità relativa perché la mancata e tempestiva eccezione della nullità (che, nel caso di specie, non risulta peraltro essere stata formulata) rende intangibili gli effetti della testimonianza resa e il valore probatorio del mezzo di prova, salvo naturalmente l'apprezzamento, da parte del giudice, dell'attendibilità della testimonianza (problema che riguarda il diverso problema dell'efficacia probatoria della testimonianza). Nè può avere alcun rilievo la circostanza, evidenziata dalla sentenza impugnata, che il dichiarante non sia stato richiesto di dichiarare se aveva interesse nella causa al fine di verificare l'eventuale esistenza di una causa di incapacità a testimoniare. Anche per questa omissione valgono le considerazioni che precedono sulla irrilevanza della mancata richiesta e sulla mancata tempestiva eccezione;
in ogni caso l'eventuale accertamento dell'incapacità a testimoniare, che il ricorrente mai ha evidenziato, comporterebbe come unica conseguenza l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 384, comma 2^, cod. pen. Ciò premesso sulla configurabilità del delitto di falsa testimonianza va affrontato il problema delle conseguenze che derivano dall'accoglimento di questa soluzione. Il ricorrente ha chiesto, in linea principale, che il fatto accertato venga ritenuto diverso da quello contestato e che, di conseguenza, venga disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero giusta il disposto dell'art. 521, comma 2^, c.p.p. Ritiene invece la Corte che debba accogliersi la richiesta subordinata del ricorrente atteso che ci si trova in presenza non dell'immutazione del fatto contestato ma soltanto di una diversa qualificazione da attribuire al medesimo fatto.
In termini fattuali l'addebito formulato nel capo d'imputazione, e incensurabilmente accertato in entrambi i giudizi di merito, è costituito dall'aver reso, nel procedimento civile cautelare più volte ricordato, false dichiarazioni. Queste dichiarazioni sono state qualificate, nel capo d'imputazione, come "sommarie informazioni" mentre, più correttamente, per quanto si è detto, avrebbero dovuto essere qualificate come testimonianza.
Come è agevole constatare si tratta soltanto di un'erronea qualificazione giuridica del fatto materiale addebitato e non di un fatto diverso da quello contestato che rimane lo stesso (falsità delle dichiarazioni). Questa situazione non è idonea a far ritenere l'esistenza di un fatto diverso conseguendone esclusivamente l'obbligo per il giudice, compreso quello di legittimità, di qualificare correttamente il fatto contestato e accertato dal giudice di merito e di attribuire poi la conseguente corretta qualificazione giuridica al medesimo fatto in base al principio generale enunciato nell'art. 521, comma 1^, c.p.p. (v. Cass., sez. 6^, 25 febbraio 1999 n. 2642, Catone;
sez. 1^, 3 dicembre 1997 n. 11107, Fancello;
sez. 6^, 8 ottobre 1997 n. 9103) con l'unico limite del divieto, in assenza di impugnazione della prima sentenza di condanna da parte del pubblico ministero, di reformatio in pejus. Divieto che si riferisce, peraltro, esclusivamente alla specie e quantità della pena e ai benefici concessi (v. sez. 5^, 15 gennaio 1997 n. 4132, Rebuzzini). Perché il fatto ritenuto dal giudice possa ritenersi diverso da quello contestato - e possa quindi ritenersi violato il principio della corrispondenza tra accusa contestata e fatto ritenuto dal giudice - deve infatti verificarsi una radicale diversità ed estraneità tra i due fatti ipotizzati, e non una semplice diversità non sostanziale, sì che possa affermarsi che tra i due fatti esiste un rapporto di eterogeneità ed incompatibilità (cfr. Cass., sez. 3^, 17 marzo 2000 n. 3471, Pelosi;
Cass., sez. 5^, 5 agosto 1999 n. 9957, Berti;
5 novembre 1997 n. 9958, Carelli). Mentre, è stato affermato, non può ritenersi la diversità del fatto tutte le volte che rimangano immutati la condotta, l'evento e l'elemento psicologico del reato (cfr. Cass., sez. 1^, 19 maggio 1999 n. 6302, Iacovone;
5 aprile 1996 n. 3456, Danzi) come indubbiamente si verifica, secondo quanto accertato dai giudici di merito, nel caso di specie. Nel caso in esame, infatti, alcuna diversità del fatto viene ritenuta ma ci si trova in presenza di una diversa qualificazione giuridica del fatto contestato conseguente ad una corretta qualificazione (solo giuridica) della condotta che rimane immutata nella sua descrizione oggettiva.
Per altro verso risulta, nel caso in esame, pienamente rispettato l'altro parametro cui la giurisprudenza di legittimità si è sempre richiamata per valutare l'eventuale violazione del principio indicato: il rispetto del diritto di difesa nel senso di richiedere che l'imputato si sia trovato nella possibilità di difendersi adeguatamente, anche in relazione al fatto ritenuto dal giudice in sentenza, e non in una situazione di incertezza pregiudizievole per la sua difesa (cfr. Cass., sez. 2^, 5 maggio 2000 n. 5329, Imbimbo;
sez. 5^, 10 dicembre 1999 n. 14101, Modaudo;
sez. 6^, 25 febbraio 1999 n. 2642, Catone già citata;
sez. 1^, 27 ottobre 1995 n. 10684, Guarneri). Consegue alle considerazioni svolte l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di appello che - ferma restando la qualificazione giuridica del fatto contestato operata da questa Corte e fermo restando il divieto di reformatio in pejus, quanto all'entità e natura della pena e ai benefici concessi, della sentenza di primo grado (ove riterrà di confermare l'affermazione di responsabilità) - dovrà pronunziarsi sui motivi d'appello non esaminati, avendo escluso che fosse ipotizzabile il delitto di falsa testimonianza, e si atterrà al seguente principio di diritto: "Le dichiarazioni assunte dal giudice nel procedimento cautelare civile, secondo il disposto dell'art. 669 sexies, comma 1^, c.p.c., hanno natura di testimonianza e la loro falsità integra gli estremi del delitto di falsa testimonianza previsto dall'art. 372 cod. pen. anche se non siano state osservate le formalità previste dagli artt. 244, 251 e 252 c.p.c.".
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, sezione penale feriale, qualificato il fatto come falsa testimonianza, annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello di Cagliari per il giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2001