Sentenza 10 dicembre 2013
Ordinanza collegiale 27 gennaio 2021
Decreto decisorio 3 giugno 2021
Massime • 1
Il "nunchaku", strumento utilizzato per aggressione e difesa nelle arti marziali, e costituito da due bastoni corti uniti da una breve catena o corda, rientra nel novero delle armi comuni non da sparo o "bianche", essendo destinato all'offesa alla persona perché idoneo a strangolare, oltre che a colpire e ledere. (Fattispecie relativa a lesioni aggravate dall'uso di armi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/12/2013, n. 5066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5066 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 10/12/2013
Dott. LANZA Luigi - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1904
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 27006/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN SA nato il giorno 19 dicembre 1969 in Arabia Saudita e Al NE RA, nata il giorno 11 settembre 1977 in Spagna;
avverso la sentenza 17 gennaio 2013 della Corte di appello di Genova. Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso. Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza. Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, SCARDACCIONE Vittorio Eduardo, che ha concluso per annullamento con rinvio della gravata sentenza, con riferimento al differenziato ruolo dei due ricorrenti ed al trattamento sanzionatorio, in ordine alla configurabilità della ipotesi lieve;
nonché il difensore della ricorrente Al NE, avv. D'Aloisi, che si è associato alle richieste del Procuratore generale ed il difensore di IN avv. Farina che ha chiesto l'accoglimento DEimpugnazione.
RITENUTO IN FATTO
1. IN SA e Al NE RA ricorrono, a mezzo dei loro difensori, avverso la sentenza 17 gennaio 2013 della Corte di appello di Genova.
2. Gli imputati (in allora coniugi non separati) IN SA nato in [...] e Al NE RA, nata in [...], accusati di sequestro di persona a scopo di estorsione (capo A) e di lesioni aggravate (Capo B) in danno del cittadino francese CI TI EN AN, sono stati condannati dal Tribunale di Sanremo, il 2 dicembre 2010, per i reati di cui all'art. 605 c.p. e art. 393 c.p., comma 3, così derubricato il reato originariamente contestato di sequestro a scopo di estorsione, e per il reato di lesioni aggravate;
così come contestato al capo B), In Francia (luogo del rapimento), Ventimiglia, Genova, Loano (luogo DEarresto) il 12 e 13 agosto 2009.
3. Il Tribunale di Sanremo, con la predetta sentenza, riqualificata l'originaria imputazione in sequestro, unificati i delitti sotto il vincolo della continuazione, e riconosciute alla sola AL EM le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., ha condannato il primo alla pena di anni sei di reclusione e la seconda alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione.
4. La vicenda, analiticamente ricostruita dal Tribunale, non è stata oggetto i in secondo grado di sostanziali contestazioni da parte degli appellanti.
5. In appello infatti il Procuratore della Repubblica aveva posto questioni nerenti esclusivamente la qualificazione giuridica dei fatti ascritti al capo A); mentre il difensore di IN aveva contestato solo l'aggravante delle lesioni per l'uso di arma, ed il difensore della Al NE aveva posto la questione di rilevanza penale della condotta tenuta da tale imputata.
6. Quanto alla dinamica della condotta, risulta che l'IN, sul presupposto di essere creditore della vittima TA TI EN AN per lavori edili pagati e non terminati, quattro anni prima, nella di lui dimora in Antibes, la mattina del 12 agosto 2009 aveva trascinato a forza il predetto CI, incontrato in Juan Les Pins (in territorio francese), sulla vettura condotta dalla moglie Al NE.
Contattato il fratello del sequestrato per ottenere il pagamento del credito, i due imputati si erano messi in viaggio per l'Italia giungendo a Genova. Durante tale spostamento l'IN aveva procurato lesioni alla vittima, anche durante le telefonate al fratello, utilizzando una mazza da golf ed un'arma bianca di arte marziale "nunchaku", strumenti che verranno ritrovati nel bagagliaio della vettura.
Riuscito vano il tentativo di ottenere in Genova la consegna del denaro dal fratello della vittima, a tal fine contattata dal coimputato separatamente giudicato MA UC, i due si rimettevano in auto e sempre con la vittima a bordo trascorrevano la notte in una area di servizio DEautostrada. La mattina dopo, anche a seguito del tentativo di fuga non riuscito da parte del sequestrato, ma notato da un addetto all'area di servizio, i sequestratori a seguito delle ricerche, venivano fermati ed arrestati dalla Polizia municipale di Loano.
7. La Corte di appello di Genova, con la gravata sentenza, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di San Remo, ed in accoglimento del gravame del Procuratore della Repubblica, ha ritenuto la sussistenza del delitto ex art. 630 cod. pen. originariamente contestato, ed ha modificato la sanzione inflitta, ritenute le circostanze attenuanti generiche per entrambi, riducendo a ciascuno la pena nella misura finale anni 18 di reclusione. Pena base, ex art. 630 cod. pen., è stata indicata quella minima di anni 25 di reclusione, ridotta ad anni 16 e mesi 8 ex art. 62 bis cod. pen., indi aumentata per la continuazione con il reato di lesioni aggravate, di anni l e mesi 4 di reclusione;
complessivamente anni 18 di reclusione per ciascuno degli imputati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La difesa DEIN, con un primo motivo di impugnazione deduce testualmente: inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza in relazione agli artt. 581, 521, 545, 546 e 597 cod. proc. pen.;
mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla condotta violenta e minacciosa ed alla sua manifestazione in modo gratuito e sproporzionato rispetto al fine, ovvero in modo tale da non lasciare possibilità di scelta alla vittima. Deduce infine travisamento nella ricostruzione dei fatti.
2. Con un secondo motivo si lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 393, 629, 605 e 630 cod. pen.; mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione su tali punti.
3. Con un terzo motivo si prospetta vizio di motivazione ed inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza in relazione agli artt. 110-582-585 e 576 c.p. e art. 61 c.p., n. 2 in relazione all'aggravante DEuso DEarma.
4. Ritiene la Corte che i primi tre motivi di gravame
DEIN (sostanzialmente corrispondenti ai motivi 1 e 4 della Al NE) non possano essere accolti, attesi i profili di inammissibilità che li connotano.
4.1 Nella specie, la corte distrettuale, con una argomentazione priva di incoerenze ed illogicità e conforme ad una corretta lettura delle condotte, accertate concorsualmente in capo ai due accusati, ha verificato in modo rigoroso e puntuale, la sussistenza DEoriginario delitto contestato, di sequestro a scopo di estorsione, esattamente individuando i rapporti tra il reato di cui agli artt. 393 e 630 cod. pen. ed evidenziando in proposito: a) l'esorbitanza della condotta illecita rispetto alla pretesa finalità di restituzione della somma di Euro 10 mila;
b) la durata del sequestro;
c) la molteplicità delle lesioni infette e la loro gratuità, in quanto procurate in assenza DEobbiettivo di rafforzare la violenza DEestorsione nei confronti del fratello della vittima;
d) la sofferenza per la mancanza di assunzione di cibo e l'impedimento all'espletamento delle funzioni fisiologiche;
e) la reiterazione, in tali contesti, delle minacce di morte.
4.2. Trattasi di ineccepibile applicazione della regola di diritto, anche di recente ribadita da questa Corte (cfr. cass. pen. sez. 1, 14802/2012 Rv. 252263, Sulger), secondo cui quando, come nella specie, viene praticata e mantenuta, in modo violento (lesioni personali con emorragia sub aracnoidea post traumatica, contusioni ed abrasioni alla spalla, alla mano destra, alla testa con ferite lacero contuse all'arcata sopraccigliare destra, e contusione base emitorace sinistro) ed oppressivo (privazione di acqua, cibo, ed impedimento alle normali funzioni fisiologiche), la privazione della libertà personale della parte offesa;
per un consistente periodo di tempo (quasi due giorni), con il fine di ottenere la corresponsione di una somma di denaro, quale prezzo della liberazione della vittima (10 mila Euro), va radicalmente escluso ogni ragionevole intento di far valere un presunto diritto, con la conseguenza della palese insussistenza DEipotesi di cui all'art. 393 cod. pen.. 4.3. In ogni caso, quanto all'aggravante DEuso DEarma (nella specie: una mazza da golf ed uno strumento, utilizzato per aggressione-difesa nelle arti marziali, detto "nunchaku" e costituito da due corti bastoni uniti mediante una breve catena o corda), la corte distrettuale con giudizio di merito, in questa sede insindacabile, ha definito il "nunchaku" come tipica arma bianca, di agevole utilizzo, destinata all'offesa della persona in quanto idonea, non solo a colpire e a ledere, ma anche a strangolare e, su tale adeguato giudizio, l'impugnazione non risulta essersi confrontata efficacemente.
4.4. Le critiche formulate, infine, si scontrano con un'argomentata decisione nella quale non si rinvengono manifeste incongruenze od errori ricostruttivi, e le censure sviluppate nel gravame non risultano rivestire forza invalidante, laddove confrontate con la ragionevole linearità della giustificazione di responsabilità, quale proposta dai giudici di merito con una pronuncia che il ricorso pretende di aggredire, sviluppando ipotesi di più favorevoli interpretazioni, notoriamente non apprezzabili in questa sede.
5. Con un quarto motivo la difesa DEIN evidenzia ancora inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 311 - 630 cod. pen., artt. 3 e 27 Cost., in ordine al (mancato) riconoscimento della diminuente del fatto di lieve entità ai sensi della sentenza n. 68, in data 19.03.2012, della corte costituzionale. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza in relazione all'art. 136 Cost.. 6. Con un quinto motivo si sostiene violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento DEattenuante ex art. 62 c.p., n. 5 ed in ordine all'aumento fissato in continuazione per il reato di cui al capo B.
7) Reputa il Collegio che il quarto e il quinto motivo
DEIN (parzialmente ripresi nell'impugnazione della Al NE nei motivi 6 e 7) meritino accoglimento, per quanto verrà argomentato e nei termini prospettati dal Procuratore generale in udienza.
7.1. La Corte costituzionale, all'udienza del 6 marzo 2012 (sentenza 00 68 del 2012), ha dichiarato l'illegittimità DEart. 630 c.p., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze DEazione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.
7.2. Per il giudice delle leggi, sul punto, il sequestro a scopo di terrorismo o di eversione si è rivelato idoneo a fungere da tertium comparationis, trattandosi di figura strettamente affine e sostanzialmente omogenea rispetto a quella del sequestro estorsivo, sotto tutta una serie di profili, quali: la comune matrice storica;
la struttura della fattispecie;
il trattamento sanzionatorio quanto alla pena prevista per la fattispecie-base; la previsione di identici aggravamenti di pena collegati alla morte del sequestrato e di analoghe circostanze attenuanti correlate alla "dissociazione" DEagente. Peraltro, a fianco della comune lesione della libertà personale del sequestrato, il sequestro terroristico o eversivo offende l'ordine costituzionale, laddove il sequestro estorsivo attenta, invece, al patrimonio: e non può esservi alcun dubbio in ordine alla preminenza, nella gerarchia costituzionale dei valori, del primo dei beni sopra indicati rispetto al secondo.
7.3. La comparazione dei disposti DEart. 630 cod. pen. con il delitto di sequestro a scopo di terrorismo o di eversione ha reso quindi - per il giudice costituzionale - manifestamente irrazionale - e dunque lesiva DEart. 3 Cost. - la mancata previsione, in rapporto al sequestro di persona a scopo di estorsione, di una attenuante per i fatti di lieve entità, analoga a quella applicabile alla fattispecie "gemella", tanto più considerando che detta attenuante - rientrante nel novero delle circostanze cosiddette indefinite o discrezionali - assolve alla funzione di mitigare, in rapporto ai soli profili oggettivi del fatto (caratteristiche DEazione criminosa, entità del danno o del pericolo), una risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza e che, proprio per questo, rischia di rivelarsi incapace di adattamento alla varietà delle situazioni concrete riconducibili al modello legale. Da ciò è derivata anche una concorrente violazione DEart. 27 Cost., comma 3, nel suo valore fondante, in combinazione con l'art. 3 Cost., del principio di proporzionalità della pena al fatto concretamente commesso, sul rilievo che una pena palesemente sproporzionata - e, dunque, inevitabilmente avvertita come ingiusta dal condannato - vanifica, già a livello di comminatoria legislativa astratta, la finalità rieducativa.
7.4. Orbene, nella vicenda, è la stessa Corte di appello che, nel determinare la sanzione, ha ritenuto di precisare testualmente "che la condotta tenuta dagli imputati, pur grave, non assurge alle più eclatanti manifestazioni tipiche di tale illecito" e che, pertanto, la pena è stata "quantificata nella misura minima di 25 anni di reclusione": è quindi evidente che la gravata sentenza debba essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con riferimento alla eventuale configurabilità DEattenuante del fatto di lieve entità di cui alla sentenza Corte costituzionale n. 68 del 2012, punto della decisione questo che il giudice di rinvio dovrà valutare nella pienezza del suo libero apprezzamento di merito.
7.5. Ciò posto ed in relazione al motivo, inammissibili le critiche alla negazione DEattenuante ex art. 62 c.p., n. 5, attesa la corretta argomentazione della corte distrettuale, fondata appare invece la critica in ordine all'aumento praticato per la continuazione il quale dovrà comunque parametrarsi a ciò che il giudice di rinvio riterrà, in punto di sussistenza o meno della lieve entità, con specifico riferimento alla condotta del ricorrente, autore materiale delle lesioni.
8. Il difensore della Al NE con un primo motivo eccepisce vizio di motivazione per contraddittorietà ed illogicità con riferimento all'art. 630 cod. pen. (sequestro di persona a scopo di estorsione), evidenziando che la derubricazione operata dal Tribunale "era riferita al reato di cui all'art. 393 cod. pen. ma in concorso con il reato di cui all'art. 605 cod. pen. (sequestro di persona)".
8.1. Nello specifico si evidenzia: a) l'illogicità consisterebbe nell'aver la corte distrettuale messo a confronto il reato di sequestro a scopo di estorsione con quello di ragion fattasi, mentre invece oggetto della verifica doveva essere "la sussistenza o meno del reato di sequestro di persona in concorso con il reato di ragion fattasi"; b) la ricostruzione dei fatti operata a pag. 5 della sentenza sarebbe incompatibile con il ritenuto sequestro a scopo di estorsione, nel senso che: riconosce il diritto di credito in capo all'imputato, attribuisce la causa della condotta alla finalità di ottenere il pagamento del credito, non valuta il dato oggettivo che il viaggio a Genova non è per ridurre la libertà della vittima ma consentire l'incontro con il fratello per l'adempimento DEobbligazione.
8.2. Con un secondo motivo si lamenta ancora violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta responsabilità della Al NE, ignorando lo stato di soggezione della donna, che parlava solo spagnolo, e le condizioni del marito, persona "priva di lucidità ed autocontrollo, tanto da compiere gesti imprevedibili ed insensati" e senza tener conto del ruolo subordinato riconosciuto alla donna dal Tribunale del riesame nell'ordinanza 27 novembre 2009. 8.3. Con un terzo motivo si prospetta ancora invalidità della motivazione per l'omessa considerazione del comportamento processuale collaborativo della ricorrente.
8.4. Con un quarto motivo si evidenzia vizio di motivazione sulla questione del "profitto perseguito" non risultando questo "ingiusto" in quanto corrispondente ad una pretesa legittima.
8.5. Con un quinto motivo e con riferimento ai delitti ex artt. 582, 585 e 586 cod. pen. si sostiene vizio di motivazione in ordine al ritenuto apporto concorsuale della ricorrente cui è contestato per le lesioni "il solo concorso morale, in una realtà di apporto causale del tutto fungibile, ed in ogni caso da parte di una donna succube del marito, che era "in preda di un raptus estremamente violento", ed alla quale non era esigibile una condotta diversa da quella mantenuta nella vicenda.
8.6. Con un sesto motivo si illustra ulteriore vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena ed agli aumenti in continuazione senza la doverosa indicazione dei criteri assunti per detta determinazione, e senza concedere l'attenuante ex art. 630 c.p., comma 5. 8.7. Con un settimo motivo si eccepisce sempre in punto di determinazione della pena la mancata considerazione della decisione della Corte costituzionale 68/2012.
8.8. Con un ottavo motivo si contesta carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della collaborazione avuto riguardo al comportamento processuale della donna, apprezzabile ex art. 605 c.p., comma 5 e chiaramente riconosciuto a pag. 18 dal Tribunale di
Sanremo.
9. Ritiene la Corte, richiamate le argomentazioni dianzi prospettate per l'IN per il rigetto e/o inammissibilità delle doglianze, che l'impugnazione della Al NE debba essere accolta con riferimento ai motivi dianzi indicati: 3 (comportamento processuale DEimputata), 6 (aumento in continuazione), 7 (sentenza Corte costituzionale), 8, seppur limitatamente ai punti che verranno precisati.
9.1. Inaccoglibili risultano invece le critiche proposte nei restanti motivi 1, 2, 4 e 5.
Invero, quanto alla qualificazione della condotta, nei termini DEoriginaria contestazione, vale quanto prima spiegato per l'IN e, per ciò che attiene al concorso anche nelle lesioni, le doglianze per come formulate sono inammissibili, in quanto non si confrontano con l'ampia e ragionevole descrizione dei fatti operata dalla corte distrettuale, la quale bene ha precisato l'apporto significativo, libero e consapevole, della donna in tutte le fasi della condotta illecita, gestita dal coniuge ed al quale la Al NE ha arrecato un suo specifico contributo, in particolare:
a) nella guida della vettura con a bordo il marito ed il sequestrato;
b) ha assistito senza alcun minimo tentativo di dissenso alle condotte violente e gratuite del marito nei confronti della vittima;
c) ha controllato il sequestrato quando il marito dormiva.
9.2. Preliminarmente, negli stessi termini argomentati per l'IN (cfr. supra: p. 7.4), ed in accoglimento del 7^ motivo della donna, rilevato che è stata la stessa Corte di appello che, nel determinare la sanzione, ha testualmente spiegato "che la condotta tenuta dagli imputati, pur grave, non assurge alle più eclatanti manifestazioni tipiche di tale illecito" e che, pertanto, la pena è stata "quantificata nella misura minima di 25 anni di reclusione", si rende necessario l'annullamento con rinvio della gravata sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con riferimento alla eventuale configurabilità DEattenuante del fatto di lieve entità di cui alla sentenza Corte costituzionale n. 68 del 2012, punto della decisione questo che il giudice di rinvio dovrà valutare nella pienezza del suo libero apprezzamento di merito.
9.3. Ciò posto, quanto ai restanti motivi, inammissibili le critiche sulla responsabilità e sulla negazione DEattenuante ex art. 62 c.p., n. 5, attesa la corretta argomentazione della corte distrettuale, fondata appare invece la doglianza in ordine all'aumento praticato per la continuazione il quale dovrà comunque parametrarsi a ciò che il giudice di rinvio riterrà, in punto di sussistenza o meno della lieve entità, con specifico riferimento alla condotta della ricorrente, per la quale, pur non autrice materiale delle lesioni, la corte distrettuale ha ritenuto di operare, senza congrua giustificazione, il medesimo aumento di pena applicato per l'indiscutibile gestore di tutti gli illeciti. In proposito, il giudice del rinvio, nel valutare la condotta della donna, dovrà tener conto, agli effetti DEaumento in continuazione, stabilito dal primo giudice nella misura di sei mesi di reclusione per la Al NE, che ad essa erano state riconosciute dal Tribunale le circostanze attenuanti generiche, proprio in funzione (pag.18 sentenza Tribunale) "DEatteggiamento collaborativo in sede di interrogatorio al G.I.P. ove ha fornito una serie di indicazioni utili per la ricostruzione DEaccaduto". Da ciò l'illogicità della motivazione della gravata sentenza, che, ignorando la causa della già avvenuta concessione delle generiche alla donna, ha concluso (pag.13) con l'erronea asserzione "che non vi è motivo per differenziare la posizione dei due appellanti".
9.4. In conclusione, l'impugnata sentenza va annullata con rinvio per entrambi, ad altra sezione della Corte di appello di Genova che, nella piena libertà del giudizio di merito di esclusiva competenza, porrà rimedio alle rilevate invalidità, limitatamente al trattamento sanzionatorio con riferimento alla eventuale configurabilità DEattenuante del fatto di lieve entità di cui alla sentenza Corte costituzionale n. 68 del 2012 e, con riferimento altresì all'aumento di pena per la ritenuta continuazione. Rigetta nel resto dei ricorsi.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio con riferimento alla eventuale configurabilità DEattenuante del fatto di lieve entità di cui alla sentenza Corte costituzionale n. 68 del 2012 e con riferimento altresì all'aumento di pena per la ritenuta continuazione e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2014