Sentenza 13 gennaio 2003
Massime • 1
Il giudicato penale ha autorità nel giudizio civile diverso dal risarcimento dei danni, ai sensi dell'art 654 cod. proc. pen., quando oggetto del giudizio civile è un diritto o un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti che sono oggetto del giudizio penale, il che avviene allorquando una specifica disposizione, legale, regolamentare o contrattuale, faccia derivare dal fatto posto in essere da un soggetto - che sia considerato come reato dalla legge penale e abbia formato oggetto della relativa imputazione - un ben determinato ed individuato effetto riguardo al diritto (o all'interesse legittimo) dedotto nel giudizio civile. Quando invece la norma contrattuale (nella specie, ccnl per i dipendenti RAI), siccome interpretata (correttamente) dal giudice di merito, individui tra i fatti disciplinarmente rilevanti ai fini del licenziamento le ipotesi delittuose previste dalla legge penale, ossia comportamenti in relazione ai quali sia astrattamente configurabile un delitto, senza ricollegare alcun effetto rilevante nel giudizio civile al fatto oggetto dell'imputazione penale, il giudice civile deve compiere un proprio autonomo accertamento senza dover attendere il previo accertamento dei fatti in sede penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2003, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - rel. Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI Mario - Consigliere -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MP MO, elett.te dom.to in Roma, Via Otranto n. 18, presso lo studio dell'Avv. Pier Luigi Panici, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso per cassazione.
- ricorrente -
contro
S.p.a. RAI-Radio Televisione Italiana, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, Lungotevere dei Mellini n. 39, presso lo studio dell'Avv. Claudio D'Angelantonio, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso.
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Roma n. 36 del 29.5.2000 (R.G. n. 8/2000). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25.10.2002 dal Presidente Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
sentiti gli Avv. Pier Luigi Panici e Claudio D'Angelantonio;
sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 19 ottobre 1995 MO MP impugnava il licenziamento che dalla s.p.a. R.A.I-Radio Televisione Italiana gli era stato intimato per giusta causa - per essergli stato imputato in sede penale di avere ricettato materiale aziendale di ingente valore - e chiedeva al PR di Roma che, previa dichiarazione della illegittimità del recesso, fosse disposta la sua reintegrazione nel posto di lavoro con tutte le conseguenze previste dalla legge. Costituitasi in giudizio, la società convenuta contestava la fondatezza della pretesa avversaria, chiedendone il rigetto. Dopo l'annullamento da parte di questa Corte (con sentenza n. 3992 del 7 maggio 1997) del provvedimento con il quale dal PR era stata disposta la sospensione necessaria della causa in attesa della definizione del processo penale pendente nei confronti del MP, assunta la prova testimoniale dedotta dalle parti ed acquisita la documentazione esibita dalla convenuta, il PR con sentenza del 10 marzo 1999 rigettava il ricorso. Questa decisione, impugnata dal MP, veniva confermata dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 29 maggio 2000. Il giudice dell'appello osservava in primo luogo che, con la relativa lettera, al MP non era stata addebitata la mera imputazione dei reati, ma gli era stato contestato il fatto materiale oggetto del decreto di rinvio a giudizio, come risultava, oltre che dal successivo comportamento posto in essere dal medesimo MP, dal richiamo operato all'art. 20 del contratto collettivo nazionale di categoria, il quale, per il licenziamento in tronco dei dipendenti, faceva riferimento a fatti nei quali "sia configurabile l'ipotesi del delitto come inteso dalle norme vigenti". La Corte di merito rilevava, in secondo luogo, che, in base al medesimo art. 20 del contratto collettivo, doveva essere disattesa la tesi formulata dall'appellante circa l'esistenza di una pregiudiziale penale (e, quindi, della necessità di un previo accertamento del fatto contestato compiuto in sede penale), dal momento che, essendo venuto meno nel nostro ordinamento il principio di prevalenza del giudizio penale su quello civile, la norma contrattuale prevedeva soltanto la configurabilità astratta, nei fatti contestati, di ipotesi di delitto, ma non imponeva che tali delitti formassero oggetto di un concreto accertamento da parte del giudice penale. La Corte territoriale, infine, affermava che la responsabilità del MP in ordine al fatto contestatogli risultava dalla sentenza di patteggiamento emanata nel processo penale, come i verbali di sequestro e i rilievi fotografici posti in essere dalla polizia scientifica dai quali emergeva che le apparecchiature oggetto del furto erano state rinvenute nel garage sito in Roma, Via della Rocca n. 21, sede dell'emittente televisiva intestata alla moglie del MP, e dal comportamento tenuto da quest'ultimo sia in sede di interrogatorio dallo stesso reso al Procuratore della Repubblica, sia in occasione del sequestro, sia successivamente, allorquando non aveva messo in dubbio che il suddetto garage e le apparecchiature fossero nella sua esclusiva disponibilità e, poi, si era fatto consegnare quelle non rivendicate dalla RAI.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il MP in base a due distinti e complessi motivi.
Ha resistito con controricorso e con successiva memoria la società RAI-Radio Televisione Italiana.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo dell'impugnazione il MP denuncia la violazione degli artt. 27 Cost., 7 l. 20 maggio 1970 n. 300, 445, 446 c.p.p., 20 del contratto collettivo nazionale collettivo applicabile alla fattispecie (rectius: artt. 1362 e segg. c.c. con riferimento alla disposizione contrattuale) nonché omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia e sostiene: a) che la Corte d'appello, senza considerare che la pendenza di un processo penale non può costituire giusta causa del recesso del lavoratore, non ha tenuto conto del fatto che il licenziamento nel caso in esame era stato intimato sulla base del capo di imputazione elevato in sede penale per concorso nel reato di ricettazione;
b) che dalla norma contrattuale, la quale fa derivare l'effetto del licenziamento in tronco del lavoratore dal compimento di azioni considerate "delitto a termine di legge", il giudice dell'appello avrebbe dovuto trarre la conseguenza che quelle azioni, anche in applicazione del principio del c.d. monopolio della giurisdizione penale dello Stato, debbono essere accertate dal giudice penale con sentenza definitiva, perché una tesi, come quella sostenuta nella sentenza impugnata, che ritenesse il contrario, equivarrebbe ad affermare che il datore di lavoro con un inammissibile affidamento al medesimo della funzione istituzionale propria della giurisdizione penale, senza alcuna garanzia per il lavoratore e in violazione del principio di presunzione di non colpevolezza dell'imputato sancito dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione - può procedere ad una autonoma valutazione e al conseguente accertamento dei fatti senza attendere, doverosamente, la conclusione del processo penale;
c) che nel caso in esame la società datrice di lavoro, nel richiamarsi al procedimento penale senza attenderne l'esito, ha violato il suddetto art. 7 della legge n. 300 del 1970, dato che il rapporto di lavoro, dopo il compimento del "presunto reato", era proseguito per circa un anno e mezzo;
d) che, sempre nel caso in esame, dovevano essere applicate le regole dettate nel rapporto di pubblico impiego, che stabiliscono che il dipendente, "una volta instaurato il processo penale a suo carico, ha il diritto di essere riammesso nel suo posto di lavoro finché non sia intervenuta sentenza definitiva di condanna"; e) che, d'altra parte, la Corte d'appello è incorsa in una insanabile contraddizione, perché, da un lato, ha ritenuto che la società RAI, potesse procedere ad un autonomo accertamento dei fatti posti a base della contestazione disciplinare, mentre, dall'altro, in assenza di qualsiasi elemento di prova fornito dalla medesima società, sulla quale incombeva il relativo onere ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c. e, anzi, in presenza di prove contrarie fornite dal lavoratore e attestanti la sua estraneità ai fatti addebitati, ha dato esclusivo rilievo alla sentenza di patteggiamento emanata in sede penale, che è stata considerata come una sorta di "presunzione di colpevolezza". Tutte queste censure sono o inammissibili o infondate nel merito. 1^ - Inammissibile è, in primo luogo, la doglianza sopra indicata con la lettera c, attesa la novità della questione relativa alla (asserita) intempestività della contestazione disciplinare, essendo stata la stessa formulata per la prima volta in questa sede di legittimità.
2^ - Non sussiste, in secondo luogo, il vizio di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale (implicitamente denunciato) nonché quello di omessa e insufficiente motivazione (oggetto di espressa indicazione), in relazione al significato attribuito alla lettera di contestazione dell'addebito e alla interpretazione della clausola del contratto collettivo di lavoro. Premesso che le regole legali di ermeneutica contrattuale sono applicabili anche alle dichiarazioni individuali di volontà (nei limiti di compatibilità, in virtù del rinvio operato dall'art. 1324 c.c.), la Corte di appello ha attribuito alla lettera di contestazione significato indicato in narrativa per averlo tratto dalla effettiva intenzione della parte, avendo osservato che la società datrice di lavoro aveva contestato al MP non tanto il fatto in sè della del reato da parte del giudice penale, quanto il fatto di avere lavoratore ricettato materiale di proprietà della Rai proveniente da un furto ed avendo precisato, una volta rilevato che la relativa enunciazione era stata mutuata dal decreto di rinvio a giudizio del MP emesso dal Procuratore della Repubblica, che il richiamo dei singoli episodi, correlati alle accuse mosse in sede penale, induceva a ritenere che gli stessi fossero stati individuati nella loro materialità.
Questa interpretazione, sorretta da motivazione priva di vizi logici, è stata compiuta in linea con la disposizione contenuta nell'art. 1362, primo comma, c.c. ed è stata supportata dal richiamo del comportamento del MP - "il quale offri una giustificazione dei fatti a lui favorevole" - e dal riferimento operato alla corrispondente clausola del contratto collettivo. Parimenti immune dai vizi denunciati dal ricorrente è l'interpretazione data dal giudice di appello a tale clausola - secondo cui il licenziamento per giusta causa poteva essere intimato nei casi in cui "sia configurabile l'ipotesi del delitto come inteso dalle vigenti norme" - essendo stato nella sentenza affermato, con motivazione logica, sufficiente ed ossequiosa della regola dettata dal suddetto art. 1362, primo comma, c.c., che dalla norma contrattuale i comportamenti disciplinarmente rilevanti erano stati individuati mediante un astratto rinvio ad ipotesi delittuose previste dalla legge penale, senza peraltro che fosse stato stabilito che tali comportamenti avrebbero dovuto formare oggetto di preventivo accertamento in sede penale. Interpretazione, codesta, che è stata tratta, correttamente, dal tenore delle parole usate nella clausola contrattuale, nella quale era stato utilizzato il termine "configurabile" e non "configurata" o "accertata" o altra equivalente.
3^ - Quanto alla censura di fondo formulata nel motivo del ricorso e relativa proprio alla asserita necessità del preventivo accertamento, da compiersi dal giudice penale, dei fatti formanti concreto oggetto della conte stazione disciplinare, va preliminarmente richiamato un principio di diritto da tempo enunciato da questa Corte (ripreso nella sentenza impugnata), secondo cui, poiché nel nuovo codice di procedura penale non è stata riprodotta la disposizione di cui all'art. 3, secondo comma, del codice abrogato ne' sono state reiterate le altre disposizioni alla stessa collegate (artt. 24 e segg. del medesimo codice abrogato) - con conseguente eliminazione della c.d. pregiudiziale penale dal testo dell'art. 295 c.p.c. in occasione della sua riformulazione ad opera della legge n. 353 del 1990 - si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio, in precedenza imperante, della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile e che, invece, sia stato instaurato dal legislatore il diverso sistema della pressoché completa autonomia e separazione fra i due giudizi, nel senso che, tranne alcune particolari e limitate ipotesi, come ad esempio quelle previste dall'art. 75, terzo comma, nuovo c.p.c. - e tenuto conto altresì di quanto dispone l'art. 654 stesso codice, come occorre aggiungere e come si dirà fra breve - il processo civile deve proseguire il suo corso senza essere influenzato dal processo penale, sicché il giudice civile deve procedere, di norma, all'autonomo accertamento dei fatti dedotti in giudizio e della responsabilità civile del convenuto (v., soprattutto in motivazione, Cass. 27 febbraio 19196 n. 1501, poi seguita da numerose altre pronunce conformi).
Nel caso in esame, in particolare, tenuta presente la concreta fattispecie dedotta in giudizio, si deve fare riferimento all'art. 654 c.p.p. che tratta del rapporto fra il giudizio penale e i giudizi civili (o amministrativi) diversi da quelli di danno o disciplinari e che stabilisce che la, sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata a seguito del dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo alle seguenti condizioni: 1) quando sia stata emessa nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile, che abbiano partecipato, tutti, al processo penale;
2) quando oggetto del giudizio civile è un diritto o un interesse legittimo "il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti che furono oggetto del giudizio penale"; 3) quando l'accertamento di tali fatti sia stato ritenuto rilevante nel processo penale;
4) "purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa".
Avuto riguardo a quanto è stato detto sopra in ordine al significato dato dal giudice del merito alla lettera di contestazione dell'addebito disciplinare e alla corrispondente clausola del contratto collettivo, ai fini della decisione che deve essere emessa deve essere presa in considerazione soprattutto la seconda delle quattro concorrenti condizioni (indicata sub 2). La locuzione usata dalla legge deve essere intesa nel senso che il giudizio penale (eccezionalmente) continua a prevalere su quello civile (diverso da quello di risarcimento dei danni), con conseguente autorità della sentenza penale irrevocabile in tale giudizio, solamente se esista una disposizione, di tale legge, regolamentare o contrattuale, che faccia imprescindibilmente derivare dal fatto posto in essere da un soggetto - che sia considerato come reato dalla legge penale e che abbia formato oggetto della relativa imputazione - un ben determinato ed individuato effetto riguardo al diritto (o all'interesse legittimo) dedotto nel giudizio civile (cfr., per un utile riferimento e anche per l'interpretazione che deve essere data alle norme di cui all'art. 295 c.p.c. e 211 disp. att. c.p.p., Cass. Sez. Un., ord., 5 novembre 2001 n. 13682): come avverrebbe, ad esempio - per rimanere nell'ambito della materia trattata nel presente giudizio - qualora una specifica clausola contrattuale stabilisse che il recesso può essere intimato per giusta causa nel caso in cui il lavoratore subordinato si appropri, in concreto, di cose appartenenti al datore di lavoro o, analogamente, di cose provenienti da un furto perpetrato ai danni del medesimo datore.
Questa essendo, per conseguenza, l'interpretazione che deve essere data alla disposizione di legge, è evidente che, a prescindere dalla non dimostrata presenza, quale parte civile, della società datrice di lavoro nel giudizio penale in precedenza promosso contro il MP (v., in tal senso, Cass. 11 ottobre 1996 n. 8896), infondata è la tesi sostenuta da quest'ultimo - secondo cui, come si è detto, il giudice civile avrebbe dovuto attendere, per tenerne conto, l'accertamento che sarebbe stato compiuto nel processo penale sul reato di ricettazione contestato all'imputato - dal momento che la norma del contratto collettivo, come ha stabilito il giudice dell'appello con decisione ormai insindacabile (v. quanto è stato esposto nel precedente punto 1^), non ricollegava alcun effetto rilevante nel giudizio civile al fatto oggetto dell'imputazione penale e, per conseguenza, al relativo accertamento - avendo, viceversa, la clausola contrattuale fatto riferimento a comportamenti dei lavoratori in relazione ai quali fosse in astratto configurabile (e non in concreto accertata) l'ipotesi di un delitto previsto dalle vigenti disposizioni di legge. Del resto, il rilievo che non occorresse il previo accertamento dei fatti in sede penale, del tutto autonomo ed indipendente essendo l'accertamento da compiersi dal giudice civile, è già stato espresso nel presente giudizio da questa Corte, quando è stata annullata l'ordinanza di sospensione necessaria che il PR aveva emanato per attendere la definizione del processo penale (v. la sentenza n. 3992 del 7 maggio 1997, indicata in narrativa). 4^ - Da quanto è stato fin qui esposto deriva l'inconferenza di tutte le altre censure dedotte dal MP con il primo motivo del ricorso e, a tal fine, valgono le seguenti considerazioni. 4.1. - Mentre è inutile discutere del principio di presunzione di non colpevolezza dell'imputato posto dall'art. 27, secondo comma, Cost., perché nella specie viene in rilievo la responsabilità
civile del PO da accertarsi esclusivamente dal giudice civile e non da quello penale, frutto di evidente fraintendimento si deve considerare la censura inerente all'accertamento che, in assenza di unà. (necessaria, a dire del ricorrente) verifica da parte del giudice penale, sarebbe compiuto dal datore di lavoro. Vero è che il licenziamento è disposto da Quest'ultimo in base ad una sua personale valutazione del comportamento del lavoratore, ma è altrettanto vero che tale valutazione, in caso di impugnazione, è poi sottoposta al vaglio del giudice civile con le garanzie predisposte dalla legge nel relativo processo.
4.2. - Parimenti inutile è discutere della responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, giacché le regole dettate per costoro nell'art. 653 c.p.p. non possono essere applicate ai privati dipendenti, per i quali, come si è visto, valgono le disposizioni del successivo art. 654.
4.3. - Dalla sentenza di applicazione della pena su richiesta, emanata in sede penale a norma dell'art. 444 c.p.p. in ordine al reato di ricettazione contestato al MP (c.d. patteggiamento), la Corte di appello non ha fatto derivare, come causa ad effetto, la responsabilità civile del medesimo MP, essendo stata la sentenza in questione dal giudice del merito viceversa utilizzata, insieme con gli altri elementi di prova acquisiti al giudizio, per ritenere l'esistenza della responsabilità del lavoratore al fine di affermare la legittimità del licenziamento disposto nei suoi confronti. Ma di ciò si parlerà fra breve, quando sarà trattato il secondo motivo del ricorso.
Con tale secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 5 l. 15 luglio 1966 n. 604, 444, 445 c.p.p., in relazione all'art. 360, primo comma n. 3, c.p.c., e, in primo luogo, lamenta che la Corte di appello, senza tenere conto dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza - costituzionale, ordinaria e amministrativa, secondo cui la sentenza di applicazione della pena su richiesta, non potendo essere equiparata ad una pronuncia di condanna, non può fare stato nel giudizio civile al fine di riconoscere la responsabilità civile dell'imputato - abbia fatto leva, per sostenere la legittimità del licenziamento, sulla sentenza di patteggiamento resa nei confronti di esso MP a conclusione del processo penale. Aggiunge il ricorrente che il giudice di appello, dopo avere senza fondamento asserito che i testi da lui indicati erano caduti in contraddizione, non ha considerato che la società RAI, sulla quale incombeva il relativo onere, non aveva fornito prova alcuna della responsabilità del lavoratore, tale prova non potendo essere ricavata dalla esibizione di alcune trascrizioni di intercettazioni telefoniche che erano state dichiarate invalide nel processo penale e che non dimostrava no nulla soprattutto sotto il profilo dell'esistenza dell'elemento psicologico (essendo necessaria nel reato di ricettazione la consapevolezza della provenienza illecita del materiale detenuto). Anche questo motivo è privo di fondamento.
Va subito rilevato che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la Corte di appello non ha violato i principi dettati dalla giurisprudenza in tema di inidoneità della sentenza penale di patteggiamento a fare stato nel giudizio civile - nella sentenza impugnata in siffatto principio non essendo stato ne' affermato ne' falsamente applicato - ma ha solo compiuto una valutazione del comportamento tenuto dall'imputato nel processo penale, utilizzato, ad abundantiam, unitamente a tutti ali altri elementi di prova acquisiti al giudizio, allo scopo della decisione, che doveva essere emessa nella causa civile (nella quale si discuteva dell'illegittimità del licenziamento). Sotto questo profilo, quindi, la censura dedotta con il motivo del ricorso manca del requisito della decisività, dato che il giudice dell'appello, come risulta dal complesso della motivazione che sorregge la pronuncia impugnata, ha basato il suo convincimento più che sulla esistenza della suddetta sentenza, sull'apprezzamento delle numerose prove emergenti dagli atti.
Non sussistendo, per conseguenza, la denunciata violazione di legge, si deve affermare che le altre argomentazioni svolte nel motivo del ricorso si risolvono, in definitiva, in una valutazione del materiale probatorio diversa da quella fornita dalla Corte territoriale, senza tenere conto del principio di diritto secondo cui, essendo devoluta al giudice del merito l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, debbono essere esclusivamente compiuti in sede di giudizio di merito la valutazione della prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza e la scelta, fra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti oggetto della controversia (privilegiando in via logica taluni mezzi e disattendendone altri), con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato (v., fra le tante sentenze, Cass. 30 ottobre 1998 n. 10896). E, in proposito, come vale la pena di sottolineare, nella sentenza impugnata, con motivazione del tutto adeguata e priva di vizi logici, è stato osservato che la responsabilità del MP in ordine al fatto contestatogli risultava (a parte la sentenza di patteggiamento) dai documenti acquisiti dal processo penale - i verbali di sequestro e i rilievi fotografici posti in essere dalla polizia scientifica e non le intercettazioni telefoniche di cui si parla nel ricorso - dai quali emergeva che le apparecchiature oggetto del furto erano state rinvenute nel garage sito in Roma, Via della Rocca n. 21, sede dell'emittente televisiva intestata alla moglie del MP, nonché dal comportamento tenuto da quest'ultimo sia durante l'interrogatorio reso al procuratore della Repubblica, sia in occasione del sequestro del materiale, sia successivamente, allorquando lo stesso non aveva messo in dubbio che il suddetto garage e le apparecchiature fossero nella sua esclusiva disponibilità e, poi, si era fatto consegnare gli oggetti non rivendicati dalla RAI;
avendo avuto cura la Corte di appello di sottolineare che le disposizioni rese dai testi indicati dal MP si erano rivelate inattendibili "per le diverse e ricorrenti contraddizioni in cui detti testi erano incorsi, come congruamente motivato dal PR nella sentenza di primo grado, rispetto al cui capo alcuna specifica censura o controdeduzione è stata svolta" (argomentazione, quest'ultima, ora non censurata dal ricorrente, che pure si duole del giudizio di inattendibilità dei testi confermato dal giudice di appello).
Da questa ampia motivazione deriva l'inconsistenza di tutte le censure formulate dal MP, le cui argomentazioni attengono, come si è detto, ad una inammissibile contrapposizione della valutazione da lui data sugli elementi di prova (e nemmeno su tutti) a quella compiuta dal giudice dell'appello per suffragare il proprio convincimento;
sicché, anche per questo aspetto, la sentenza impugnata deve rimanere ferma.
Tenuto conto di tutti i rilievi che precedono, il ricorso deve essere rigettato e il MP, rimasto soccombente, deve essere condannato a pagare le spese e gli onorari del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il MP a pagare alla società controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in Euro, oltre ad Euro 4.000,00 (quattromila/00) per onorari.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2003