CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 04/05/2023, n. 18522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18522 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IA MA nato a [...] il [...] DE NT IV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, che ha concluso per l'accoglimento Penale Sent. Sez. 4 Num. 18522 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 12/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. IA MA e De IS NO hanno proposto ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza n. 46399 del 28/10/2022 con cui la settima Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili, perché sottoscritti personalmente, i ricorsi proposti avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato inammissibile in data 18/11/2021 l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione di manufatto abusivo. 2. I ricorrenti sostengono invece che i ricorsi fossero stati regolarmente sottoscritti anche dal difensore, la cui sottoscrizione seguiva quelle dei ricorrenti ma era leggibile nella pagina successiva, dato che nella pagina ove avevano apposto la firma i ricorrenti non vi era più spazio. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto alla erroneità della declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Settima Sezione della Corte di Cassazione con riferimento alla presentazione del ricorso da parte di soggetti non legittimati. Dalla documentazione e dagli atti allegati al ricorso si ha conferma della ricostruzione fattuale indicata dai ricorrenti. Si tratta di un errore percettivo decisivo che inficia la sentenza impugnata, essendo il ricorso regolarmente sottoscritto dall'Avv. 'Cesare Galloni, regolarmente iscritto all'Albo Speciale della Corte di Cassazione. 2. Ne consegue che la sentenza n. 46399 del 28/10/2022 della Settima sezione deve essere revocata. 3. Si deve, quindi, procedere all'esame del merito dei ricorsi proposti avverso l'ordinanza del 18/11/2021, con la quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione contenuto nella sentenza n.241/2007 emessa in data 19/09/2007 dal Tribunale di Velletri - Sezione distaccata di Frascati, divenuta irrevocabile il 23/01/2008. 2 I ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione della legge 24 novembre 2003, n.326 in quanto per le opere di cui all'ingiunzione a demolire emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri in data 27/09/2018 è pendente la domanda per la definizione degli illeciti edilizi dinanzi al Comune di Rocca di Papa, cosicchè in presenza di istanza di condono il giudice penale non ne possa valutare aprioristicamente la fondatezza. L'autorità amministrativa, omettendo di esaminare l'istanza di condono in tempi ragionevoli, ha emanato un ordine di demolizione analogo a quello emesso dal giudice penale;
nel provvedimento impugnato si è affermata l'esistenza di un vincolo paesaggistico, a sostegno dell'infondatezza della domanda di condono, che non interessa l'area di proprietà dei ricorrenti. 3.1. Con il secondo motivo hanno dedotto inosservanza o erronea applicazione dell'art.4 Prot. 7 CEDU in quanto l'applicazione della sanzione amministrativa della demolizione da parte dell'amministrazione comunale è preclusiva della possibilità di disporre la demolizione all'esito del procedimento penale, atteso il divieto imposto dal principio cardine sovranazionale del ne bis in idem, con la conseguente inammissibilità della sovrapposizione tra disciplina di carattere amministrativo e quella di natura penale, secondo quanto stabilito con decisione della Corte EDU del 29 ottobre 2013 n.17475/09 (Varvara vs. Italia) vincolante per il giudice nazionale. 3.2. Con il terzo motivo hanno dedotto manifesta illogicità della motivazione, meramente apparente, dal momento che non è consentito al giudice penale sovrapporsi all'inerzia del Comune di Rocca di Papa adducendo un inesistente vincolo paesaggistico ostativo all'accoglimento dell'istanza di condono. 4. Va richiamato il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, non ha finalità punitive e ha carattere reale, con effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l'autore dell'abuso, con la conseguenza che non può ricondursi alla nozione convenzionale di «pena» nel senso elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, dep. 2019, Cerra srl, Rv. 275850). Non è, pertanto, configurabile una violazione del parametro interposto di cui all'art. 117 Cost. (Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016, Porcu, Rv. 267977, ivi amplius, anche in ordine alla differente pretesa interpretazione. «convenzionalmente conforme» dell'ordine di demolizione quale sanzione di natura penale). In proposito è stato, così, osservato che una lettura sistematica della disposizione impone di ribadire la natura amministrativa, e la dimensione accessoria, ancillare, rispetto al procedimento penale, della demolizione, pur quando ordinata dal giudice penale;
tant'è che, pur integrando un potere autonomo e non alternativo a quello dell'autorità amministrativa, nel senso che la demolizione deve essere ordinata dal giudice penale anche qualora sia stata già disposta dall'autorità amministrativa, l'ordine giudiziale di demolizione coincide, nell'oggetto (l'opera abusiva) e nel contenuto (l'eliminazione dell'abuso), con l'ordine (o l'ingiunzione) amministrativo, ed è eseguibile soltanto «se ancora non sia stata altrimenti eseguita». Pertanto, se la «demolizione d'ufficio» e l'ingiunzione alla demolizione sono disposte dall'autorità amministrativa, senza che venga revocata in dubbio la natura amministrativa, e non penale, delle misure, e senza che ricorra la pertinenzialità a un fatto-reato, in quanto la demolizione può essere disposta immediatamente, senza neppure l'individuazione dei responsabili, non può affermarsi che la «demolizione giudiziale» — identica nell'oggetto e nel contenuto - muti natura giuridica solo in ragione dell'organo che la dispone. Si tratta, dunque, della medesima sanzione amministrativa, adottabile parallelamente al procedimento amministrativo, la cui emissione è demandata (anche) al giudice penale all'esito dell'affermazione di responsabilità penale, al fine di garantire esigenze di celerità ed effettività del procedimento di esecuzione della demolizione. 5. Va poi rilevato che la sentenza DE NS c. Italia, della Corte EDU ha sostanzialmente affermato il principio secondo il quale il divieto di bis in idem può ritenersi violato allorquando, per un fatto corrispondente sotto il profilo storico-naturalistico a quello oggetto di sanzione penale, sia già stata irrogata all'imputato una sanzione formalmente amministrativa, della quale venga riconosciuta natura «sostanzialmente penale» (Sez. 6, n. 31873 del 09/05/2017, Basco, Rv. 270852), escludendo, quindi, la sussistenza di una violazione del principio convenzionale nel caso in cui uno dei procedimenti in relazione al quale si invoca il principio non abbia natura sostanzialmente penale (Sez. 3, n. 56264 del 18/05/2017, Elan, Rv. 272329), nonché la sua deducibilità anche in presenza di una sanzione formalmente amministrativa della quale venga riconosciuta la natura «sostanzialmente penale» quando manchi qualsiasi prova della definitività della irrogazione della sanzione amministrativa medesima (Sez. 3, n. 19334 del 11/02/2015, Andreatta, Rv. 264809; Sez. 3, n. 48591 del 26/04/2016, Pellicani, Rv. 268493). Quanto affermato dalle richiamate pronunce, nell'ambito di procedimenti aventi ad oggetto materie diverse, ha ripetutamente trovato applicazione in più decisioni della Corte di legittimità relative a procedimenti nei quali l'applicazione della citata pronuncia della Corte EDU era stata invocata con 4 riferimento all'ordine di demolizione ai un manufatto abusivo. E' stata infatti ritenuta, in primo luogo, rilevante, ai fini della non applicabilità del principio, l'assenza di qualsiasi prova della definitività della irrogazione della sanzione amministrativa (Sez. 3, n. 30206 del 24/05/2017, Gargiulo, non mass.). Si è poi chiarito che le disposizioni che prevedono la demolizione dell'immobile abusivo non comportano l'applicazione di due sanzioni di natura penale diverse all'esito di due distinti procedimenti relativi al medesimo fatto, venendo invece applicata la medesima sanzione amministrativa finalizzata al ripristino dell'assetto del territorio, escludendosi così una concorrenza di sanzioni e ricorrendo, invece, un'unica sanzione amministrativa, ancorché irrogabile anche dal giudice penale (Sez. 3, n. 41498 del 07/06/2016, Ferrazzoli, non mass.; Sez. 3, n. 17246 del 08/03/2017, Marrone, non mass.; Sez. 3, n. 20873 del 10/11/2017, Novi, non mass.; Sez. 3, n. 20874 del 10/11/2017, Crispino, non mass.; Sez. 3, n. 9886 del 07/02/2018, Sollo, non mass.). Ciò che, tuttavia, rileva in maniera determinante è la natura prettamente amministrativa dell'ordine di demolizione, riconosciuta da un consolidato e pluriennale indirizzo giurisprudenziale 6. Deve, conseguentemente, affermarsi che l'imposizione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo non comporta la violazione del principio del ne bis in idem convenzionale, come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa DE NS c. Italia del 4 marzo 2014 (Sez. 3, n. 51044 del 03/10/2018, M., Rv. 274128). 7. In ordine, poi, alla pendenza del procedimento amministrativo per la definizione degli illeciti, e anche a prescindere dagli assorbenti rilievi che precedono, vero è che l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, per la sua natura di sanzione amministrativa applicata dall'autorità giudiziaria, non è suscettibile di passare in giudicato, essendone sempre possibile la revoca quando esso risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A., che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività (Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012, dep. 2013, Oliva, Rv. 254426). Peraltro, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo neppure può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio (Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016, Citarella, Rv. 268032; Sez. 3, n. 16686 del 05/03/2009, Marano, Rv. 243463, con la precisazione che non rileva la possibilità dell'eventuale emanazione di atti favorevoli al condannato in tempi lontani o non prevedibili). Il predetto ordine può, infatti, essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in 5 stensore Il Prsidnte un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con esso (Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Parisi, Rv. 238145). In proposito, alcunché risulta in specie allegato. 8. I ricorsi si presentano, per tali ragioni, manifestamente infondati. Ne consegue la pronuncia di inammissibilità. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della' Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. e revoca la sentenza n. 46399 del 28 ottobre 2022 di questa Corte nel procedimento n.21263/2022 R.G. Dichiara inammissibili i ricorsi proposti avverso l'ordinanza del 18 novembre 2021 del Tribunale di Velletri e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2023
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore, che ha concluso per l'accoglimento Penale Sent. Sez. 4 Num. 18522 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 12/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. IA MA e De IS NO hanno proposto ricorso straordinario per errore di fatto avverso la sentenza n. 46399 del 28/10/2022 con cui la settima Sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili, perché sottoscritti personalmente, i ricorsi proposti avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato inammissibile in data 18/11/2021 l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione di manufatto abusivo. 2. I ricorrenti sostengono invece che i ricorsi fossero stati regolarmente sottoscritti anche dal difensore, la cui sottoscrizione seguiva quelle dei ricorrenti ma era leggibile nella pagina successiva, dato che nella pagina ove avevano apposto la firma i ricorrenti non vi era più spazio. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa ha depositato memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato quanto alla erroneità della declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Settima Sezione della Corte di Cassazione con riferimento alla presentazione del ricorso da parte di soggetti non legittimati. Dalla documentazione e dagli atti allegati al ricorso si ha conferma della ricostruzione fattuale indicata dai ricorrenti. Si tratta di un errore percettivo decisivo che inficia la sentenza impugnata, essendo il ricorso regolarmente sottoscritto dall'Avv. 'Cesare Galloni, regolarmente iscritto all'Albo Speciale della Corte di Cassazione. 2. Ne consegue che la sentenza n. 46399 del 28/10/2022 della Settima sezione deve essere revocata. 3. Si deve, quindi, procedere all'esame del merito dei ricorsi proposti avverso l'ordinanza del 18/11/2021, con la quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione o revoca dell'ordine di demolizione contenuto nella sentenza n.241/2007 emessa in data 19/09/2007 dal Tribunale di Velletri - Sezione distaccata di Frascati, divenuta irrevocabile il 23/01/2008. 2 I ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione della legge 24 novembre 2003, n.326 in quanto per le opere di cui all'ingiunzione a demolire emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri in data 27/09/2018 è pendente la domanda per la definizione degli illeciti edilizi dinanzi al Comune di Rocca di Papa, cosicchè in presenza di istanza di condono il giudice penale non ne possa valutare aprioristicamente la fondatezza. L'autorità amministrativa, omettendo di esaminare l'istanza di condono in tempi ragionevoli, ha emanato un ordine di demolizione analogo a quello emesso dal giudice penale;
nel provvedimento impugnato si è affermata l'esistenza di un vincolo paesaggistico, a sostegno dell'infondatezza della domanda di condono, che non interessa l'area di proprietà dei ricorrenti. 3.1. Con il secondo motivo hanno dedotto inosservanza o erronea applicazione dell'art.4 Prot. 7 CEDU in quanto l'applicazione della sanzione amministrativa della demolizione da parte dell'amministrazione comunale è preclusiva della possibilità di disporre la demolizione all'esito del procedimento penale, atteso il divieto imposto dal principio cardine sovranazionale del ne bis in idem, con la conseguente inammissibilità della sovrapposizione tra disciplina di carattere amministrativo e quella di natura penale, secondo quanto stabilito con decisione della Corte EDU del 29 ottobre 2013 n.17475/09 (Varvara vs. Italia) vincolante per il giudice nazionale. 3.2. Con il terzo motivo hanno dedotto manifesta illogicità della motivazione, meramente apparente, dal momento che non è consentito al giudice penale sovrapporsi all'inerzia del Comune di Rocca di Papa adducendo un inesistente vincolo paesaggistico ostativo all'accoglimento dell'istanza di condono. 4. Va richiamato il consolidato principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, non ha finalità punitive e ha carattere reale, con effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non è l'autore dell'abuso, con la conseguenza che non può ricondursi alla nozione convenzionale di «pena» nel senso elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU (Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, dep. 2019, Cerra srl, Rv. 275850). Non è, pertanto, configurabile una violazione del parametro interposto di cui all'art. 117 Cost. (Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016, Porcu, Rv. 267977, ivi amplius, anche in ordine alla differente pretesa interpretazione. «convenzionalmente conforme» dell'ordine di demolizione quale sanzione di natura penale). In proposito è stato, così, osservato che una lettura sistematica della disposizione impone di ribadire la natura amministrativa, e la dimensione accessoria, ancillare, rispetto al procedimento penale, della demolizione, pur quando ordinata dal giudice penale;
tant'è che, pur integrando un potere autonomo e non alternativo a quello dell'autorità amministrativa, nel senso che la demolizione deve essere ordinata dal giudice penale anche qualora sia stata già disposta dall'autorità amministrativa, l'ordine giudiziale di demolizione coincide, nell'oggetto (l'opera abusiva) e nel contenuto (l'eliminazione dell'abuso), con l'ordine (o l'ingiunzione) amministrativo, ed è eseguibile soltanto «se ancora non sia stata altrimenti eseguita». Pertanto, se la «demolizione d'ufficio» e l'ingiunzione alla demolizione sono disposte dall'autorità amministrativa, senza che venga revocata in dubbio la natura amministrativa, e non penale, delle misure, e senza che ricorra la pertinenzialità a un fatto-reato, in quanto la demolizione può essere disposta immediatamente, senza neppure l'individuazione dei responsabili, non può affermarsi che la «demolizione giudiziale» — identica nell'oggetto e nel contenuto - muti natura giuridica solo in ragione dell'organo che la dispone. Si tratta, dunque, della medesima sanzione amministrativa, adottabile parallelamente al procedimento amministrativo, la cui emissione è demandata (anche) al giudice penale all'esito dell'affermazione di responsabilità penale, al fine di garantire esigenze di celerità ed effettività del procedimento di esecuzione della demolizione. 5. Va poi rilevato che la sentenza DE NS c. Italia, della Corte EDU ha sostanzialmente affermato il principio secondo il quale il divieto di bis in idem può ritenersi violato allorquando, per un fatto corrispondente sotto il profilo storico-naturalistico a quello oggetto di sanzione penale, sia già stata irrogata all'imputato una sanzione formalmente amministrativa, della quale venga riconosciuta natura «sostanzialmente penale» (Sez. 6, n. 31873 del 09/05/2017, Basco, Rv. 270852), escludendo, quindi, la sussistenza di una violazione del principio convenzionale nel caso in cui uno dei procedimenti in relazione al quale si invoca il principio non abbia natura sostanzialmente penale (Sez. 3, n. 56264 del 18/05/2017, Elan, Rv. 272329), nonché la sua deducibilità anche in presenza di una sanzione formalmente amministrativa della quale venga riconosciuta la natura «sostanzialmente penale» quando manchi qualsiasi prova della definitività della irrogazione della sanzione amministrativa medesima (Sez. 3, n. 19334 del 11/02/2015, Andreatta, Rv. 264809; Sez. 3, n. 48591 del 26/04/2016, Pellicani, Rv. 268493). Quanto affermato dalle richiamate pronunce, nell'ambito di procedimenti aventi ad oggetto materie diverse, ha ripetutamente trovato applicazione in più decisioni della Corte di legittimità relative a procedimenti nei quali l'applicazione della citata pronuncia della Corte EDU era stata invocata con 4 riferimento all'ordine di demolizione ai un manufatto abusivo. E' stata infatti ritenuta, in primo luogo, rilevante, ai fini della non applicabilità del principio, l'assenza di qualsiasi prova della definitività della irrogazione della sanzione amministrativa (Sez. 3, n. 30206 del 24/05/2017, Gargiulo, non mass.). Si è poi chiarito che le disposizioni che prevedono la demolizione dell'immobile abusivo non comportano l'applicazione di due sanzioni di natura penale diverse all'esito di due distinti procedimenti relativi al medesimo fatto, venendo invece applicata la medesima sanzione amministrativa finalizzata al ripristino dell'assetto del territorio, escludendosi così una concorrenza di sanzioni e ricorrendo, invece, un'unica sanzione amministrativa, ancorché irrogabile anche dal giudice penale (Sez. 3, n. 41498 del 07/06/2016, Ferrazzoli, non mass.; Sez. 3, n. 17246 del 08/03/2017, Marrone, non mass.; Sez. 3, n. 20873 del 10/11/2017, Novi, non mass.; Sez. 3, n. 20874 del 10/11/2017, Crispino, non mass.; Sez. 3, n. 9886 del 07/02/2018, Sollo, non mass.). Ciò che, tuttavia, rileva in maniera determinante è la natura prettamente amministrativa dell'ordine di demolizione, riconosciuta da un consolidato e pluriennale indirizzo giurisprudenziale 6. Deve, conseguentemente, affermarsi che l'imposizione dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo non comporta la violazione del principio del ne bis in idem convenzionale, come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa DE NS c. Italia del 4 marzo 2014 (Sez. 3, n. 51044 del 03/10/2018, M., Rv. 274128). 7. In ordine, poi, alla pendenza del procedimento amministrativo per la definizione degli illeciti, e anche a prescindere dagli assorbenti rilievi che precedono, vero è che l'ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna, per la sua natura di sanzione amministrativa applicata dall'autorità giudiziaria, non è suscettibile di passare in giudicato, essendone sempre possibile la revoca quando esso risulti assolutamente incompatibile con i provvedimenti della P.A., che abbiano conferito all'immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l'abusività (Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012, dep. 2013, Oliva, Rv. 254426). Peraltro, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo neppure può essere revocato o sospeso sulla base della mera pendenza di un ricorso in sede giurisdizionale avverso il rigetto della domanda di condono edilizio (Sez. 3, n. 35201 del 03/05/2016, Citarella, Rv. 268032; Sez. 3, n. 16686 del 05/03/2009, Marano, Rv. 243463, con la precisazione che non rileva la possibilità dell'eventuale emanazione di atti favorevoli al condannato in tempi lontani o non prevedibili). Il predetto ordine può, infatti, essere sospeso solo qualora sia ragionevolmente prevedibile, sulla base di elementi concreti, che in 5 stensore Il Prsidnte un breve lasso di tempo sia adottato dall'autorità amministrativa o giurisdizionale un provvedimento che si ponga in insanabile contrasto con esso (Sez. 3, n. 42978 del 17/10/2007, Parisi, Rv. 238145). In proposito, alcunché risulta in specie allegato. 8. I ricorsi si presentano, per tali ragioni, manifestamente infondati. Ne consegue la pronuncia di inammissibilità. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della' Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. e revoca la sentenza n. 46399 del 28 ottobre 2022 di questa Corte nel procedimento n.21263/2022 R.G. Dichiara inammissibili i ricorsi proposti avverso l'ordinanza del 18 novembre 2021 del Tribunale di Velletri e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 aprile 2023