Sentenza 22 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2001, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' LA CORTE S 08 4 6 / 0 1 REPUBBLICA ITALIANA 0 0 8 IN NOME DE A I CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 17599/98 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Cron. 1755 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud. 23/10/00 Dott. Florindo MINICHIELLO - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. ✓ SOME 24 ORE SARTORI FRANCESCA, elettivamente domiciliata in prodicitti L.
2-2 GEN 2001 PZZA MARTIRI DI studidL CANCELLIERE BELFIORE 2, presso lo dell'avvocato CONCETTI DOMENICO, che la rappresenta e E VARIE DCV difende, giusta delega in atti;
- ricorrente-
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, UFFICIO COPIE Richiesta copia studio l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso dal Sig. NuGGIA per diritti L 3000 rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 2000 28 FEB 2001 4400 CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta DIKIT DI -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciate copia legale al Sig. CONCETTI delega in calce alla copia notificata del ricorso;
---------- -per diritti L. - resistente con mandato **552 27 FEB 2001 K AT IL CANCEL DIERE avverso la sentenza n. 2223/97 del Tribunale di VERONA, depositata il 14/11/97, R.G.N. 65/97; 3 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE udita la relazione della causa svolta nella pubblica UFFICIO COPIE udienza del 23/10/00 dal Consigliere Dott. Florindo Rilasciata copia legale al Sig.../NPS MINICHIELLO;
per diritti L. -8 MAR 2001 udito l'Avvocato DE ANGELIS;
IL CANCELLIERE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 17599/98 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Verona, investito dell'appello dell'INPS avverso la decisione di primo grado che l'aveva condannato a corrispondere alla controparte l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità nell'importo, cristallizzato, maturato al 30 settembre 1983, riteneva manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e dichiarava l'estinzione del giudizio, ai sensi di tale norma, con compensazione dellespese. Avverso tale sentenza SA CA ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione 1. Le censure della ricorrente possono riassumersi come appresso: I) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 181-183, della legge 23 dicembre 1996 n.662, come modificato, quanto ai commi 181 e 182, dall'art. 3 bis del d.l. 28 marzo 1997 n.79 convertito in legge 28 maggio 1997 n.140, e violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 91 e 92 cod. proc. civ., non essendo la previsione legislativa di estinzione dei giudizi riferibile a controversie, come quella fra la ricorrente e l'INPS, concernenti non già l'aspetto meramente esecutivo ed il materiale pagamento delle somme dovute in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 1994 bensì lo stesso status di avente diritto alla cristallizzazione, e perciò una questione per la quale come per quella della disciplina delle spese (compensate in applicazione della previsione di estinzione)- sussiste anche violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato;
II) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 181-183, della legge 3 23 dicembre 1996 n. 662, e del d.l. 28 marzo 1997 n. 79 convertito in legge 28 maggio 1997 n. 140, in rapporto ai principi di cui agli artt. 3, 24 e 38 Cost., stante l'illegittimità, con riguardo ai suindicati principi costituzionali, della normativa prevedente l'estinzione dei giudizi con compensazione delle spese. -2. Il ricorso i cui due motivi sono esaminabili congiuntamente: non può essere accolto. facendo peraltro riferimento solo alla parte finale Va premesso della vicenda (della cd. cristallizzazione) originata dall'art.6, comma settimo, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983 n. 638 che la Corte Costituzionale, con - sentenza n. 240 del 1994, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n.537, nella parte in cui, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione (ove non risultino superati i limiti reddituali previsti alla data del 30 settembre 1983), prevede la riconduzione dell'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione base derivanti dalla perequazione automatica. Successivamente sono intervenuti diversi provvedimenti normativi – decreti legge non seguiti - da tempestiva conversione (28 marzo 1996 n. 166, 27 maggio 1996 n. 295, 26 luglio 1996 n. 396 e 24 settembre 1996 n. 499) e legge 23 dicembre 1996 n. 662 (modificata dal d.l. 28 marzo 1997 n. 79 conv. dalla legge 28 maggio 1997 n. 140) - intesi a dare attuazione alle statuizioni di tale sentenza e a disciplinare l'erogazione delle relative prestazioni e le relative conseguenze in ordine ai giudizi proposti per il conseguimento delle medesime;
finché è stata pubblicata la legge n. 448 del 1998 (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), il cui art. 36, comma quinto, dispone che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, aventi ad oggetto "le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto". Nell'interpretazione di tale norma - applicabile, quale ius superveniens, alla controversia in esame - questa Corte (cfr., ex plurimis, le sentenze 11 maggio 1999 n. 4665, 22 maggio 1999 n. 5001, 11 giugno 1999 n. 5789 e 19 giugno 1999 n. 6171) ha costantemente ritenuto che la relativa previsione di They estinzione concerne, oltre che le controversie aventi ad oggetto gli accessori sulle differenze dovute alla cd. cristallizzazione, anche le cause riguardanti l'esistenza del diritto alla cristallizzazione stessa per ragioni attinenti al relativo requisito reddituale. Ne consegue che, stante (in mancanza di non dedotte preclusioni al riguardo nella concreta fattispecie) l'imprescindibilità dell'accertamento del requisito reddituale predetto, la pronuncia di estinzione deve essere confermata, sia pure con la precisazione (nell'esercizio del potere di correzione di cui all'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.) che l'estinzione è da riferire all'art. 36, comma quinto, della citata legge n. 448 del 1998. Come già chiarito dalla Corte con sentenze 19 giugno 1999 n.6171 e 13 dicembre 1999 n.13979 (e successiva giurisprudenza conforme), la previsione di estinzione dei giudizi pendenti (inapplicabile, giusta la giurisprudenza citata, alle controversie riguardanti l'esistenza del diritto alla cd. cristallizzazione per ragioni come quella connessa alla sussistenza o no della decadenza ex art. 47 d.p.r. 1970 n. 639 – non attinenti al requisito reddituale) non incontra ostacoli in sovraordinati precetti costituzionali. In particolare, deve ribadirsi che "è manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art.36, comma quinto, della legge n.448 del 1998, nella parte in cui prevede che i processi in materia di plurima integrabilità al minimo delle pensioni (cioè attinenti alle questioni di cui all'art.1, commi centottantunesimo e centottantaduesimo della legge n. 662 del 1996) pendenti alla data del 1° gennaio 1999 siano dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. Deve, infatti, escludersi la free menomazione del diritto di azione nel caso in cui la "voluntas legis" non sia quella di opporsi alle pretese oggetto delle controversie per le quali si sancisce l'estinzione, ma quella di attuare, nel segno di un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, una soddisfazione ancorché ridotta delle ragioni fatte valere in giudizio. In quest'ottica si giustifica anche la disposizione sulla compensazione delle spese sul rilievo che, non derivando l'estinzione dal potere dispositivo delle parti ma dalla legge, in presenza di un assetto legislativo di composizione degli interessi in conflitto in modo articolato, la situazione non è assimilabile ad una cessazione della materia del contendere, sicché il giudice non potrebbe valutare la soccombenza virtuale" (v. Cass. n. 13979/1999 citata). La manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale "della norma che impone la dichiarazione d'estinzione dei giudizi pendenti con compensazione delle spese impedisce l'esame di ogni altra censura, che investa le disposizioni concernenti le condizioni di esercizio e la quantificazione del diritto, nonché gli accessori del credito. Infatti, soltanto la caducazione dell'art. 36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 potrebbe dare ingresso al giudizio di legittimità sulle norme sostanziali, a causa del nesso di subordinazione logico-processuale in virtù del quale la dichiarazione di estinzione di ufficio dei giudizi medesimi, non eludibile dal giudice che ne è investito, preclude qualsiasi esame del merito (Corte cost. n. 76 del 1999, con specifico riguardo alla disposizione in esame). Alla stregua di tali rilievi, la cui validità risulta confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 310 in data 11-20 luglio 2000, il ricorso deve essere quindi rigettato.
3. Quanto alle spese, la Corte, premesso che la statuizione di compensazione (delle spese) contenuta nella sentenza impugnata deve intendersi riferita sia al giudizio di appello che a quello pretorile, deve disporre la compensazione, ai sensi dell'art. 36, comma quinto, della legge 1998/n. 448, anche delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. I D Così deciso, in Roma, il 23 ottobre 2000 0 2 A , 1 S 3 O S . 5 L T A Il Cons. Est. Il Presidente L . T R Fl uch Appendicelle , O сиThe Mac N A ' B A S L I 3 E L D 7 E P - S A D 8 I - OLLABORATORE DI CANCELLERIA T I N 1 S S Depositata in Cancelleria 1 G O N P O E 22 GEN. 2001 E A S M A I I D G oggi, D A E G E IL ABORATORE T E , PLCA O N L O NCELLERIA T E R T S I T A E R S L I I I O Z N L G D E E R 6 B