Sentenza 25 ottobre 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/10/2003, n. 16086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16086 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REP* 1 6086 / 0 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G.N. 11187/01 - Consigliere Cron.32756 Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep. Consigliere Ud.28/05/03 Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: STAMPERIA & TINTORIA DI SOMMA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO PIRANI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SERGIO FABRIZI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
VA NC, elettivamente domiciliato in ROMA LUNG.RE MELLINI N. 39, presso lo studio dell'avvocato 2003 MARUCCHI, rappresentato e difeso dagli avvocati ANNA 3227 FISCO OLDRINI, MANILIO FRANCHI, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 760/00 del Tribunale di BUSTO ARSIZIO, depositata il 05/06/00 - R.G. N. 54/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/03 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCO PIVETTI, che ha concluso per il rigetto del primo motivo e del secondo;
accoglimento per quanto di raagione del terzo, limitatamente alla retribuzione successiva al recesso;
accoglimento del quarto motivo ed inammissibilità del quinto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1- Il sign. NC IV è stato avviato, il 3.7.95, ai sensi della 1. 482/68, presso la Tintoria e Stamperia Di Somma s.r.l.,e, pertanto, dalla stessa assunto con : patto di prova della durata di un mese.
2- Essendo stato destinato a mansioni ritenute incompatibili con il suo stato di salute, egli ha adito il Collegio Medico ai sensi dell'art.20 della predetta legge ed, quindi, sospeso, dopo circa un giorno e mezzo, la sua prestazione;
e non avendolo la datrice di lavoro destinato ad altre mansioni egli, con ricorso del 30.6.97, ha chiesto che la stessa fosse condannata a corrispondergli la retribuzione non percepita pari a lire 31. 285. 040. 3- La Stamperia ha chiesto il rigetto della domanda ed ha, in via riconvenzionale, chiesto che fosse accertata la legittimità del licenziamento intimato al sign. IV il 13.7.97, cui questi ha resistito con memoria del 4.3.98 con richiesta, in via riconvenzionale, di reintegrazione nel posto di lavoro 4- Il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza del 5.6.00, confermando la decisione di primo grado, ha ritenuto che: a- che la sospensione della prova per le predette ragioni non determinava una carenza di interesse ad agire da parte del lavoratore avendo egli, al contrario, interesse ad una pronuncia giurisdizionale che accertasse il suo diritto alla retribuzione a seguito della situazione determinatasi per il comportamento della datrice di lavoro;
1 b- che al sign. IV spettava la retribuzione, nella misura da lui richiesta, atteso che una volta constatata da parte del collegio medico l'incompatibilità del suo stato di salute con le mansioni assegnategli- e sospesa perciò la prestazione- la datrice di lavoro avrebbe dovuto o adibirlo a mansioni per lui compatibili o licenziarlo per inesistenza di siffatte mansioni nell'ambito della propria organizzazione produttiva;
c- non aveva invece adottato, sino alla data predetta, alcun provvedimento, né era da parte sua invocabile l'art. 20 1.482/68 attenendo il caso di specie alla diversa ipotesi delle prestazioni lavorative sospese a seguito di pronuncia del collegio medico sulla incompatibilità delle mansioni assegnate al soggetto obbligatoriamente avviato;
d- né era invocabile l'art.27 del ccnl che prevede per il lavoratore in prova la corresponsione della retribuzione in caso di sospensione della prestazione lavorativa solo se la stessa sia dovuta ad infortuni o a malattia: il sign. IV aveva sospeso la prestazione per tutelare il suo diritto alla salute, non esistendo nell'ordinamento una norma che imponga al lavoratore di continuare ad espletare mansioni, per lui dannose, per salvaguardare il suo diritto alla retribuzione;
e- che il licenziamento intimatogli era illegittimo non avendo, a fronte anche di una c.t.u. che aveva riscontrato la incompatibilità delle ' mansioni assegnategli per il suo stato di salute, provato la Stamperia l'inesistenza di mansioni compatibili con la sua professionalità, 2
considerato che
lo stesso aveva anche svolto mansioni impiegatizie e non ne era stato chiesto l'avviamento in relazioni a mansioni operarie. La Stamperia chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da cinque motivi cui il sign. IV resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., censurando il Tribunale per non aver rilevato la carenza di interesse ad agire, atteso che il lavoratore in prova non può pretendere (rectius non ha interesse ad agire) le retribuzioni per un periodo superiore alla durata prevista della prova, se non dimostrando di essere divenuto titolare, per il verificarsi della condizione e cioè per il verificarsi dell'esito positivo della prova- di un contratto a tempo indeterminato delle cui prestazioni corrispettive chieda l'adempimento; il suo interesse ad agire, in mancanza di tale condizioni, poteva esser relativo solo al periodo di durata del periodo di prova.
2- Con il secondo motivo denuncia violazione degli art. 2094 e 2096 nonché falsa applicazione dell'art. 20 1.482/68 e sostiene che la retribuzione senza prestazione lavorativa spetta al lavoratore solo ove il datore di lavoro lo abbia allontanato o abbia rifiutato di assumerlo in attesa del responso del collegio medico;
al di fuori di tale ipotesi al lavoratore che unilateralmente abbia sospeso la prestazione lavorativa- 3 non può spettare alcuna retribuzione;
né la somma richiesta poteva spettargli a titolo risarcitorio in assenza di ogni responsabilità del datore di lavoro, non essendo stato lo stesso lavoratore in grado di indicare, nell'ambito aziendale, alcuna mansione per lui compatibile;
3- Con il terzo motivo denuncia omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia relativo all'applicazione dell'art.27 ccnl, e sostiene che, giusta quanto previsto da tale norma contrattuale, durante il periodo di prova l'unica sospensione che non osta alla corresponsione del rapporto è quella derivante da infortuni o malattia: il Tribunale, pur a fronte della incontroversa applicazione della norma contrattuale in questione, ha riconosciuto il diritto alla retribuzione nonostante che non sussistesse alcuna delle predette ipotesi;
restano ignote le ragioni della disapplicazione di tale norma da parte dei giudici d'appello.
4- Con il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 112 cpc. per ultrapetizione e si addebita al Tribunale di aver emesso una decisione sulla illegittimità del licenziamento nonostante che il lavoratore non avesse mai chiesto la nullità del recesso in prova tale essendo l'atto estintivo posto in essere da esso ricorrente;
addebita altresì al Tribunale di aver ritenuto irrilevante la eccezione di tardività della domanda riconvenzionale sulla illegittimità del licenziamento non proposta con le forme di legge, con conseguente inammissibilità della stessa. 4 5- Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 2096 e 115-116 cpc ed addebita al Tribunale di aver ritenuto collocabile il lavoratore nonostante che dalla c.t.u. fosse risultato che le uniche mansioni compatibili erano di tipo sedentario-ma inesistenti in qualsiasi settore aziendale - e di aver ipotizzato l'utilizzbilità dello stesso nell'ambito aziendale su una base puramente congetturale priva di ogni riferimento reale, del tutta avulsa dal contesto probatorio.
6- La predetta censura, in ordine logico giuridico, attenendo alla questione centrale della presente controversia individuabile nella collocabilità del soggetto avviato nell'ambito aziendale va esaminata in via prioritaria.
7- E incontestato che il c.t.u. aveva rilevato che preso atto delle caratteristiche del ciclo di lavorazione e della struttura organica del comparto amministrativo commerciale non si ravvisa nella suddetta azienda l'esistenza di occupazioni compatibili con lo sato di salute del sign. IV....L'unica possibilità che rimane è quella di un'attività di tipo sedentario che dai rilievi effettuati non risulta individuabile né nel ciclo produttivo né nelle attività accessorie>>
8- Trattasi, evidentemente di un giudizio di assoluta incollocabilità del soggetto avviato cui il Tribunale non ha riconnesso alcun rilievo-senza indicazione di plausibili ragioni-a parte le predette congetture sulla 5 mancata prova da parte della ricorrente in ordine alla incollocabilità del sign. IV per il quale, secondo il Tribunale, si profilerebbe una utilizzazione nel settore impiegatizio.
9- La questione della collocabilità/incollocabilità del sign. rappresenta il nodo centrale della controversia giacchè dalla sua soluzione dipende la configurabilità di oneri per il datore di lavoro sia sul piano retributivo - per il periodo che va dall'inizio del rapporto sino al licenziamento -sia in ordine al diritto alla continuazione del rapporto di lavoro da parte del sign. IV dopo l'intimazione del licenziamento. 10- La censura va quindi accolta con esonero della Corte per le ' ragioni prima indicate, dall'esame delle altre la sentenza va cassata e la causa rimessa ad altro giudice.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quinto motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di Torino. ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI Roma 28 maggio 2003 REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 Il Consigliere es. DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Corredo Suglichen Cu m C Il Presidente IL CANCELLIERECANO Depositato in Cancelleria Doggi, 25011. 2003 CANCELLIERE 6