Sentenza 30 marzo 1999
Massime • 1
In tema di impugnazione, poiché il gravame è ammissibile indipendentemente dalla qualifica che allo stesso ha dato la parte, se l'impugnazione è stata proposta ad un giudice incompetente, questi è tenuto a trasmettere gli atti al giudice competente. Pertanto, se nei confronti di sentenza inappellabile, viene proposta impugnazione, erroneamente qualificata come appello, il giudice di secondo grado, dovendo correttamente considerare il gravame quale ricorso per Cassazione, è tenuto a trasmettere gli atti alla Suprema Corte, senza operare alcuna valutazione in ordine alla sua ammissibilità. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato senza rinvio - trattenendo gli atti per la decisione - la sentenza del giudice di appello, che, invece di definire come ricorso per cassazione la impugnazione, qualificata appello dall'imputato, avverso sentenza applicativa di pena concordata, la aveva dichiarata inammissibile in quanto non erano stati presentati i motivi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/03/1999, n. 5280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5280 |
| Data del deposito : | 30 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza Pubblica
Dott. Pasquale Perrone Presidente del 30\3\1999
1. Dott. Giuseppe Consoli Consigliere SENTENZA
2. Dott. Andrea Colonnese Consigliere N. 694
3. Dott. Giuseppe Sica Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Aniello Nappi Consigliere N. 49166/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: IO AS RI, nato il [...] a [...].
Avverso la sentenza in data 19\10\1998 della Corte di Appello di NAPOLI. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. GIUSEPPE SICA
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. V. Geraci che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO.
Con sentenza in data 22\9\1997, il Pretore di S. Maria C.V., sezione distaccata di Capua, applicava a IO SI, imputato del reato di cui agli artt. 624 e 625 nn. 1 e 2 C.P., la pena di mesi sei di reclusione e lire 600.000 di multa, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate.
Con dichiarazione resa in data 7\10\1997, l'imputato proponeva appello avverso la sentenza pretorile, riservando al difensore la presentazione dei relativi motivi.
Con la sentenza impugnata del 22\9\1997, la Corte di Appello di Napoli, poiché i motivi non erano stato presentati, dichiarava inammissibile l'appello.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando la violazione dell'art. 606, lett. c) cpp., in quanto trattandosi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cpp., era evidente che lo IO aveva inteso effettuare ricorso per cassazione e non proporre certamente motivi di appello.
Si osserva.
Ai sensi dell'art. 568.1 cpp. la legge determina il mezzo con il quale i provvedimenti del giudice possono essere impugnati e ai sensi dell'art. 568.5 cpp., l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta. Se l'impugnazione è proposta ad un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente.
Nella specie, ai sensi degli artt. 468.2 e 568.2, la sentenza emessa era inappellabile e soggetta a ricorso per cassazione, per cui la Corte di Appello avrebbe dovuto rimettere gli atti a questa Corte. Quindi, la sentenza di inammissibilità impugnata va annullata senza rinvio e gli atti trattenuti per decidere sul ricorso avverso la sentenza applicativa della pena a richiesta delle parti, emessa dal Pretore di S. Maria C: V., sezione distaccata di Capua. Il ricorso va dichiarato inammissibile. Infatti, la dichiarazione di impugnazione proposta dall'imputato, in violazione dell'art. 581. 1, lett. c) e 591.1 lett. c) e 2 cpp., è inammissibile per omessa indicazione dei relativi motivi.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e decidendo sul ricorso, lo dichiara inammissibile.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di lire 1.000.000 a favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 1999