Sentenza 19 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/01/2001, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale al Sig. INPS CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE per diritti L. 11 22 FEB. 2001 UFFICIO COPIE 0075270 1 Aula B IL CANCELLIERE studioRichiesta COL ORE per diritti L. 3000 dal Sig. op italiano 1.9 GEN. 2001 IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.6763/98 -Cron. 1542 Dott. Ettore Mercurio Presidente Fabrizio Miani Canevari- Consigliere Bruno Battimiello Я Rel. -Rep. Federico Roselli 鼻 -Ud. 23.10.2000 " Florindo Minichiello -Oggetto: Lavoro ha pronunciato la seguente CANCELLERIA SENTENZA sul ricorso proposto da BONOMI Armida, elett.te dom.ta in Roma alla via Alberico II n. 33 presso l'avv. Paolo Boer, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Roma alla via della Frezza n. 17 presso gli avv.ti Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Gabriella Pescosolido, che lo rappresen- CORTE SUPREMA DI CASSA UFFICIO COPIE Rilasciata copia leg al Sig. BOER 4368 per diritti L. ✓ 152:04 IL CANCELLIE) tano e difendono in virtù di procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Modena n. 246 in data 2/16 aprile 1997 (R.G. 193/94). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 ottobre 2000 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 7 2 Svolgimento del processo Pronunciando sull'appello (autonomo) dell'INPS avverso la decisione di primo grado, che aveva condannato l'Istituto a corrispondere la seconda pensione integrata al trattamento minimo nell'importo raggiunto alla data del 30 settembre 1983 (cd. cristallizzazione), il Tribunale di Modena, con la sentenza indicata in epigrafe, ha dichiarato estinto il giu- dizio ai sensi dell'art. 1, comma 183, L. 23 dicembre 1996 n. 662 (legge finanziaria del 1997). Riteneva infatti il Tribunale la legittimità costituzionale della previsione di estinzione anzidetta e la sua applicabi- lità alla fattispecie al suo esame. Avverso tale sentenza la parte privata, indicata in epigra- fe, ha proposto ricorso per cassazione, articolato in unico motivo. L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. Motivi della decisione quali èIl ricorso si articola nelle seguenti due censure, dato desumere dall'intero contesto dell'atto: a) illegittimità costituzionale delle norme in base alle quali è stata dichiarata l'estinzione del giudizio (viola- zione dell'art. 6 d.
1. n. 463 del 1983, convertito con 1. n. 638 del 1983; falsa applicazione dei commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, per contra- sto con gli artt. 3, 24, 38 e 42 Cost.), in quanto esse escludono dal calcolo del debito complessivo gli accessori del credito, adottano criteri solutori non immediatamente satisfattivi, limitano il diritto al pagamento ai soli sog- getti interessati ed ai loro superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità. b) omesso esame dell'appello (autonomo), con il quale si era denunciata la mancanza, nella sentenza di primo grado, di una decisione in ordine al capo della domanda introduttiva concernente la condanna dell'INPS al pagamento di interessi e rivalutazione sui ratei di integrazione al minimo corri- sposti in ritardo. La prima censura è infondata. Premesso che la materia ora 448, regolata dalla sopravvenuta legge 23 dicembre 1998 n. art. 36, va qui richiamata, al fine di dimostrare l'infondatezza dell'esposta censura e dell'eccezione di in- costituzionalità, la giurisprudenza della Corte, secondo cui "E' manifestamente infondata, in relazione all'art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, comma quinto, della legge n. 448 del 1998, nella parte in cui prevede che i processi in materia di plurima integra- bilità al minimo delle pensioni (cioè attinenti alle que- stioni di cui all'art. 1, commi centottantunesimo e centot- tantaduesimo, della legge n. 662 del 1996) pendenti alla da- ta del primo gennaio 1999 siano dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. Deve, infatti, escludersi la menomazione del diritto di azione nel caso in cui la voluntas legis '> non sia quella di opporsi alle pretese oggetto delle controversie per le quali si sancisce l'estinzione, ma quella di attuare, nel segno di un adeguato bilanciamento degli interessi in conflitto, una soddisfazio- ne ancorchè ridotta delle ragioni fatte valere in giudizio. In quest'ottica si giustifica anche la disposizione sulla compensazione delle spese sul rilievo che, non derivando l'estinzione dal potere dispositivo delle parti ma dalla legge, in presenza di un assetto legislativo di composizione degli interessi in conflitto in modo articolato, la situa- zione non è assimilabile ad una cessazione della materia del contendere, sicchè il giudice non potrebbe valutare la soc- combenza virtuale." Investendo poi l'accertamento del dirit- to alla cristallizzazione la verifica del requisito reddi- tuale, si configura una delle questioni con riferimento alle quali è formulata la previsione di estinzione del giudizio (Cass. 19 giugno 1999 n. 6171; 13 dicembre 1999 n. 13979; 11 gennaio 2000 n. 229). Di recente, i suddetti principi hanno ricevuto l'autorevole avallo della Corte costituzionale (sentenza 20 luglio 2000 n. 310). La seconda censura è invece fondata. Invero, con il ricorso in appello (autonomo) avverso la sentenza del Pretore di Mo- dena n° 527/93 , depositato il 9 marzo 1994 al cui esame- 5 diretto la Corte può procedere, essendo stato denunciato un error in procedendo la pensionata appellante, lamentan- do, con l'unico motivo, di aver chiesto con il ricorso in- troduttivo (tra l'altro) la condanna dell'INPS al pagamento di interessi e rivalutazione su ratei di integrazione al mi- nimo della seconda pensione corrisposti in ritardo, e che il Pretore non si era pronunciato su tale domanda chiese che il Tribunale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannasse l'INPS al pagamento (anche) di rivaluta- zione e interessi sulla somma liquidata (in ritardo) dall'Istituto "a titolo di arretrati di pensione per ricono- scimento dell'integrazione al minimo”. Orbene, su tale motivo di appello il Tribunale non si è per nulla pronunciato, incorrendo così nell'errore di cui alla censura in esame. Il ricorso va dunque accolto con riguardo alla sola seconda censura, mentre va rigettato per il resto. L'impugnata sentenza va conseguentemente cassata in relazio- ne alla censura accolta, con rinvio della causa, per nuovo esame, alla Corte d'Appello di Bologna, la quale provvederà anche in ordine alle spese di questo giudizio di legittimi- tà.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rin- via, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Bologna. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2000. Store MercurioМасично Il Presidente Il Consigliere estensore Вино Baltimell Shillia IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria Oggi, 1.9 GEN. 2001 LABORATORE IL DI CANCELLA I D A , S 0 S O 1 3 L . A 3 L T T 5 , O R . B A A S I ' N E L D P L S 3 E A I 7 T D - S N I 8 G - O S 1 P O N 1 E M A I S D E I A E G A , D G O E O E R T T T L T N S I I E R S A I G L E E D L R E O D 7