Sentenza 30 ottobre 1998
Massime • 1
Con la sentenza di applicazione della pena concordata dalle parti, ex art.444 primo comma cod. proc. pen., debbono essere applicate le sanzioni amministrative accessorie, che dall'illecito contestato ed accertato conseguono di diritto, come la sospensione della patente di guida, in ordine alla cui durata il giudice di merito è tenuto a statuire secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada.
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RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 21 settembre 2020
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Brescia, con sentenza emessa il 4 ottobre 2018, ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., a Saymon M. la pena concordata di mesi tre e giorni venti di arresto ed euro millecinquecento di ammenda, sostituita con la sanzione del lavoro di pubblica utilità da svolgere per centosedici giorni, in relazione al reato di cui agli artt. 186-bis, commi 1, lett. a), e 3, seconda ipotesi, e 186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, allo stesso contestato perché, minore degli anni ventuno e titolare di patente di guida conseguita da meno di tre anni, aveva circolato alla guida del veicolo Renault Clio targato DY678NY in stato di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/1998, n. 3400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3400 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 30.10.98
1. Dott. Francesco Romano Consigliere SENTENZA
2. " Giangiulio Ambrosini Consigliere N. 3400
3. " Ugo Scelfo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Adalberto Albamonte Consigliere N.24198/98
la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da Procuratore Generale della Repubblica di Trieste nel proc. Bront Elio,
avverso la sentenza del Pretore di Udine -sez. dist. di Cividale del Friuli- pronunciata in data 24.2.1998;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso,
Udita la relazione del Consigliere A.Albamonte;
Lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale che ha concluso per a.c.r. limitatamente alla mancata applicazione della sospensione della patente con rinvio per la determinazione della durata;
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
C.C. n. 24198/98 R.G.
Il Procuratore Generale della Repubblica di Trieste ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa il 24.2.1998, con la quale il Pretore di Udine -sez. dist. Cividale del Friuli- ha applicato la pena richiesta ex art. 444 c.p.p. a Bront Elio, fra l'altro per il reato di cui all'art. 186 Cod. str..
Il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale e processuale avendo omesso il Pretore di disporre l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. Il motivo è fondato, e la sentenza impugnata va annullata limitatamente al punto censurato.
Invero, con la sentenza di applicazione della pena concordata dalle parti, ex art. 444 comma 1 c.p.p., debbono essere applicate le sanzioni amministrative accessorie, che dall'illecito contestato ed accertato conseguono di diritto, come la sospensione della patente di guida, in ordine alla cui durata il giudice di merito è tenuto a statuire secondo i parametri ai quali rinvia la specifica normativa del codice della strada (Cass. sez. un., 21 luglio 1998, Bosio). Ora, investendo la fissazione della durata della sospensione della patente di guida un apprezzamento di merito estraneo al giudizio di legittimità riservato a questa Corte, non resta, nel caso in specie, che rimettere la relativa determinazione al giudice di merito.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, e rinvia per la determinazione della durata della sanzione stessa alla Pretura Circ.le di Udine.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 30 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 1999